Articolo 7 della Legge 5 maggio 1976, n. 248
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 giugno 1976
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Versione
5 agosto 2010
Art. 7.
Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3. ((2))
Il predetto termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .

------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 2010, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 4/8/2010, n. 284), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ), nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione".
Entrata in vigore il 5 agosto 2010
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