Versione
1 giugno 1976
1 giugno 1976
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Versione
5 agosto 2010
5 agosto 2010
Art. 7.
Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3. ((2))
Il predetto termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 2010, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 4/8/2010, n. 284), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ), nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione".
Per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 gli aventi diritto devono presentare entro il termine di centottanta giorni dalla data del decesso dell'assicurato apposita domanda, corredata dalla certificazione degli uffici finanziari da rilasciarsi senza spese e da una dichiarazione resa dagli aventi diritto medesimi, dalle quali risulti l'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 3. ((2))
Il predetto termine e' interrotto, quando gli aventi diritto allo speciale assegno, ritenendo trattarsi di decesso conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, abbiano iniziato le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 luglio 2010, n. 248 (in G.U. 1a s.s. 4/8/2010, n. 284), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ), nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per ottenere l'assegno di cui all'articolo 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione".
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/2010, n. 284Provvedimento: […] Il Collegio rimettente premette che il giudice del lavoro di Catania aveva accolto la domanda di R.A. – quale figlio inabile di R.A., titolare di rendita INAIL con un grado di inabilità permanente relativa superiore al sessantacinque per cento – avente ad oggetto la corresponsione del predetto assegno continuativo, stante la mancata contestazione da parte dell'INAIL della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione pretesa e ritenuta la tardività della eccezione di decadenza dall'Istituto formulata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 248 del 1976.Leggi di più...
- mancata previsione·
- irragionevole diversità di disciplina rispetto a fattispecie assimilabile·
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- lesione del diritto di difesa·
- infortuni sul lavoro e malattie professionali·
- assorbimento di ulteriore censura.