Rigetto
Sentenza breve 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 02/05/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03739/2025REG.PROV.COLL.
N. 03083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3083 del 2025, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, sede di Roma, Sez. I- quater , -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza del medesimo T.A.R. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Martina Arrivi e udita la difesa erariale, come da verbale;
Reso l'avviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-, è stato accolto un ricorso proposto da un dipendente del Ministero dell'interno (odierno appellato) avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata irricevibile l'istanza di accertamento della causa di servizio di -OMISSIS- e di riconoscimento dell'equo indennizzo disciplinato dal d.p.r. 461/2001 (ora abrogato, ma applicabile ratione temporis alla vicenda). Nella sentenza era stato anche precisato l'effetto conformativo discendente dal giudicato, nel senso che « spetterà all'amministrazione dar corso alla restante parte del procedimento, onde stabilire se l'istanza presentata dal ricorrente sia meritevole di accoglimento, non potendosi il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., pronunciarsi in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati. Dall'accoglimento del ricorso, deriva pertanto, il vincolo per l'amministrazione alla rinnovazione del procedimento a partire dall'istanza rigettata e qui annullata ».
2. Il dipendente ha, in seguito, agito in ottemperanza per lamentare la mancata esecuzione della sentenza.
Il ricorso in esame è stato accolto con sentenza del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-.
Con la suddetta decisione, il giudice ha dato conto che il Ministero si era costituito nel giudizio di ottemperanza, depositando documentazione, ma senza riferire nulla di rilevante in ordine all'adempimento degli obblighi discendenti dal giudicato. Pertanto, il T.A.R. ha ordinato al Ministero dell'interno di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine di trenta giorni per la trasmissione dell'istanza e della documentazione prodotte dal dipendente alla commissione territorialmente competente a istruire la pratica, nonché un termine di centottanta giorni per la definizione del procedimento. Il giudice ha, altresì, nominato un commissario ad acta per il caso di infruttuosa scadenza dei termini assegnati all'amministrazione.
3. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il giorno successivo, il Ministero dell'interno ha appellato la sentenza di ottemperanza, deducendo di aver correttamente adempiuto al giudicato, mediante trasmissione all'INPS (che, in forza dell'art. 45 d.l. 73/2022, conv. in l. 122/2022, è subentrata nelle competenze delle commissioni medico-ospedaliere, istituite con il d.p.r. 461/2001 e ormai soppresse) dell'istanza del proprio dipendente e della documentazione correlata, avendo, perciò, compiuto ogni incombenza a proprio carico e spettando, ora, all'interessato presentarsi all'INPS per gli adempimenti consequenziali.
4. L'appellato non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare formulata dall'amministrazione appellante, previo avviso reso alla difesa erariale, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm.
6. L'appello è infondato, dal momento che il mero inoltro della documentazione all'ente deputato agli accertamenti medici implicati nel procedimento (cioè, l'INPS, che ha sostituito le commissioni medico-ospedaliere) non è sufficiente ai fini della compiuta esecuzione del giudicato.
La sentenza ottemperanda, laddove stabilisce che l'amministrazione deve « dar corso alla restante parte del procedimento », impone la piena riedizione del potere, dunque la conclusione dell' iter procedimentale, coessenziale all'effettiva tutela giurisdizionale dell'interesse pretensivo fatto valere in giudizio dal dipendente, ferma la libertà dell'esito decisionale.
Difatti, ai sensi del d.p.r. 461/2001, il procedimento volto al riconoscimento della causa di servizio delle patologie e dell'equo indennizzo ivi previsto fa capo all'amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale è deputata non solo a ricevere l'istanza e (salvo che essa debba essere respinta per manifesta irricevibilità o inammissibilità) a trasmetterla alla commissione medico-ospedaliera (ora all'INPS) per l'accertamento tecnico di sua spettanza (art. 5), ma è tenuta altresì a inviare, dopo aver ricevuto il verbale della commissione, una relazione al comitato di verifica delle cause di servizio (incardinato presso il Ministero dell'economia e delle finanze), affinché renda un parere sul nesso causale tra la patologia e l'attività di servizio (artt. 7 e 11), e, infine, a emettere il provvedimento finale di accoglimento o di rigetto dell'istanza del dipendente (art. 14).
7. L'appello deve essere pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
8. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2- septies e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003, e all'art. 9, par. 1 e 4, Regolamento 2016/679/UE, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.