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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3022/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
ONtenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3022/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ONtroparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA ONtroparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Dott.ssa Musumeci si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
ONtenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3022/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MOCCI MAURO che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI ONtroparte_1 P.IVA_2
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/02/2025.
ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ON ricorso ritualmente depositato la in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore sig.ra adiva il Tribunale di Grosseto chiedendo l'annullamento Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2018 con la quale l' di ONtroparte_2 CP_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.751,00 a titolo di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione in data 15 settembre 2014 del lavoratore EQ IM, nonché per l'omessa consegna al medesimo della comunicazione di assunzione e per l'omessa registrazione sul LUL dei dati relativi alla prestazione resa dal predetto.
Eccepiva il ricorrente l'inesistenza e illegittimità del verbale perché trattasi dell'invio di una semplice fotocopia priva di sottoscrizione con firma autografa e non conforme all'originale ed in quanto nella busta della notifica depositata è priva della firma del notificatore. Deduceva inoltre il ricorrente la nullità dell'ordinanza ingiunzione per asserite violazioni del procedimento, in particolare non era stato effettuato alcun verbale di primo accesso. pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la l' il quale, contestava ONtroparte_3
integralmente la pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto
La causa veniva istruita con prove per testi e produzione documentale.
ON Riferiva la che la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta in data 15/09/2014 durante la quale i Carabinieri di Saturnia avevano rinvenuto i sigg.ri EQ IM e intenti in opere di giardinaggio e piccole Parte_3 manutenzioni presso l'attività di ristorazione “Mastro Titta”, che tuttavia risultava chiusa. Gli ispettori, recatisi in data 18/09/2014 presso il pubblico esercizio trovarono il locale chiuso e non riscontrarono la presenza di alcuno. In data 22/09/2014 i Carabinieri di Saturnia recatisi nuovamente sul posto riscontrarono la presenza di EQ IM intento ad opere di giardinaggio, il quale tuttavia esibiva
ON documentazione attestante l'assunzione. A seguito di successive verifiche da parte della emergeva che il lavoratore risultava essere stato assunto dal 17/09/2014 con comunicazione obbligatoria del
16/09/2014.
Non avendo rinvenuto nessuno dei titolari presso il pubblico esercizio trovato chiuso in data
ON 18/09/2014, giorno dell'accesso ispettivo, l' in data 10/11/2014 inviava tramite raccomandata a/r
(regolarmente ricevuta in data 13/11/2014) e-mail pec, il Verbale d'ispezione in materia di lavoro prot.
12582 del 10/11/2014 alla identificata come società avente la gestione Parte_1 del ristorante “Mastro Titta”, di proprietà del sig. e della sig.ra ONtroparte_5 Parte_2
con la quale la ditta veniva edotta dell'avvenuto inizio, in data 18/09/2014, degli accertamenti ispettivi finalizzati a verificare l'osservanza alle norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti del personale occupato il giorno 15/09/2014 nei pressi del locale e veniva richiesta la documentazione di lavoro da trasmettere entro il 30 novembre 2014.
Va detto che appare evidente che in data 18/09/2014, giorno dell'accesso effettuato dagli ispettori della ON
, non vi sia stata la possibilità da parte degli agenti di redigere e consegnare il verbale di primo accesso all'attività in quanto l'esercizio era chiuso né era stata rinvenuta la presenza dei titolari in zona.
La circostanza è stata confermata anche dall'unica teste escussa, l'ispettore la quale ha Testimone_1
riferito di essersi recata in loc. Pratini – fraz. Montemerano presso l'esercizio con insegna “Mastro
Titta” la mattina del 18/09/2014 a seguito di una segnalazione pervenuta dai Carabinieri di Saturnia per iniziare un accertamento ispettivo insieme alla collega , precisando che il locale era chiuso e Tes_2 che sul posto non rinveniva la presenza di alcuno, ragione per cui nell'immediatezza non era stato redatto alcun verbale.
A ciò si aggiunga che sia in data 15/09/2014 che in data 22/09/2014, giorno dei controlli effettuati dai pagina 3 di 6 Carabinieri di Saturnia, il locale è risultato sempre chiuso né era stata riscontrata la presenza in loco dei titolari.
ON Si ritiene pertanto che la procedura ispettiva della sia risultata correttamente e legittimamente eseguita, avendo poi l'Amministrazione messo a conoscenza i ricorrenti dell'avvenuto inizio, in data
18/09/2014, degli accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa per i sigg.
EQ IM e (risultato poi estraneo) con l'invio, in data 10/11/2014 tramite Parte_3 raccomandata a/r (regolarmente ricevuta in data 13/11/2014) e mail pec,, del verbale d'ispezione in materia di lavoro prot. 12582 del 10/11/2014 alla identificata come società Parte_1
avente la gestione del ristorante “Mastro Titta” contenente altresì l'elenco della documentazione da presentare a carico della . CP_6
In ordine all'eccepita doglianza in merito alla inesistenza/illegittimità del verbale, va rilevato che seppur le contestazioni appaiono poco comprensibili le quali forse andrebbero riferite all'ordinanza di ingiunzione, va detto che la procedura notificatoria appare regolarmente effettuata. In primis va
ON riscontrato che la documentazione relativa alla notifica era stata allegata da parte della con la comparsa di costituzione, pertanto l'esibizione della documentazione in originale non può certo considerarsi tardiva. Nel merito, dall'esame della documentazione prodotta, l'ordinanza risulta correttamente notificata a mezzo del servizio postale con consegna in data 4/10/2018 all'Ufficio
Postale di del plico contenente l'originale dell'atto sottoscritto con firma autografa del CP_1
Dirigente, poi ritirato in data 7/11/2018 dal destinatario presso l'Ufficio postale di Civitavecchia, ove risultava a disposizione a partire dall'1/11/2018. A ciò si aggiunga, con giurisprudenza costante il
Supremo Collegio ribadisce che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890/1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Corte di Cassazione, n. 2421/2014) - (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2486/18). Ed ancora, la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che pagina 4 di 6 costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale. Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714.
La censura come proposta, è, quindi, infondata perché parte ricorrente avrebbe dovuto proporre la querela di falso e ciò non è avvenuto.
Ciò detto le ordinanze risultano legittimamente emesse e correttamente notificate e pertanto deve essere confermata la fondatezza dell'accertamento.
Entrando nel merito della contestazione va tuttavia rilevato che come anche dedotto dalla resistente il lavoratore risultava essere stato assunto dal 17 settembre 2014 con comunicazione Parte_4 obbligatoria del 16.09.2014, pertanto risultava assunto subito dopo rispetto l'accesso dei Carabinieri ed ON il giorno antecedente rispetto al primo accesso ispettivo della , tuttavia il lavoratore non veniva regolarizzato a partire dal giorno in cui è stato trovato intento a svolgere l'attività lavorativa irregolare dai Carabinieri.
Ciò detto, seppur si ritenga l'opposizione infondata, tuttavia, emergendo l'assenza di un ON comportamento gravemente fraudolento da parte della ricorrente, la pretesa sanzionatoria dell' deve essere rideterminata conteggiando la sanzione agli importi di cui alla in misura ridotta come di seguito calcolata.
Per la violazione A la sanzione prevista era da € 1.800,00 a € 15.600,00 oltre ad € 180,00 a giornata, la sanzione ridotta era pari ad € 3.780,00, la sanzione determinata in ordinanza è di € 4.663,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 3.780,00 compresa la sanzione in misura fissa per la giornata del 15 e 16 settembre 2014.
Per la violazione B: la sanzione prevista era da € da 250,00 ad € 1.500,00, la sanzione ridotta era pari ad € 500,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 666,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 500,00.
Per la violazione C: la sanzione prevista era da € da 150,00 ad € 1.500,00, la sanzione ridotta era pari ad € 300,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 422,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 300,00.
L'importo totale dovuto dal ricorrente a titolo di sanzione rideterminato è pari a complessivi € pagina 5 di 6 4.580,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015 tenuto conto dello scaglione relativo alla sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
ONdanna la in persona dell'amministratore pro-tempore sig.ra Parte_1 Parte_2
ON al pagamento in favore della della somma rideterminata di € 4.580,00.
[...]
ONdanna la in persona dell'amministratore pro-tempore sig.ra Parte_1 Parte_2
ON al rimborso delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi € 2.041,60 oltre
[...]
spese forfettarie.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
ONtenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3022/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ONtroparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per nessuno è comparso Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA ONtroparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Dott.ssa Musumeci si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
ONtenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3022/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MOCCI MAURO che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI ONtroparte_1 P.IVA_2
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/02/2025.
ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ON ricorso ritualmente depositato la in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore sig.ra adiva il Tribunale di Grosseto chiedendo l'annullamento Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione n. 126/2018 con la quale l' di ONtroparte_2 CP_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.751,00 a titolo di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione in data 15 settembre 2014 del lavoratore EQ IM, nonché per l'omessa consegna al medesimo della comunicazione di assunzione e per l'omessa registrazione sul LUL dei dati relativi alla prestazione resa dal predetto.
Eccepiva il ricorrente l'inesistenza e illegittimità del verbale perché trattasi dell'invio di una semplice fotocopia priva di sottoscrizione con firma autografa e non conforme all'originale ed in quanto nella busta della notifica depositata è priva della firma del notificatore. Deduceva inoltre il ricorrente la nullità dell'ordinanza ingiunzione per asserite violazioni del procedimento, in particolare non era stato effettuato alcun verbale di primo accesso. pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio la l' il quale, contestava ONtroparte_3
integralmente la pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto
La causa veniva istruita con prove per testi e produzione documentale.
ON Riferiva la che la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta in data 15/09/2014 durante la quale i Carabinieri di Saturnia avevano rinvenuto i sigg.ri EQ IM e intenti in opere di giardinaggio e piccole Parte_3 manutenzioni presso l'attività di ristorazione “Mastro Titta”, che tuttavia risultava chiusa. Gli ispettori, recatisi in data 18/09/2014 presso il pubblico esercizio trovarono il locale chiuso e non riscontrarono la presenza di alcuno. In data 22/09/2014 i Carabinieri di Saturnia recatisi nuovamente sul posto riscontrarono la presenza di EQ IM intento ad opere di giardinaggio, il quale tuttavia esibiva
ON documentazione attestante l'assunzione. A seguito di successive verifiche da parte della emergeva che il lavoratore risultava essere stato assunto dal 17/09/2014 con comunicazione obbligatoria del
16/09/2014.
Non avendo rinvenuto nessuno dei titolari presso il pubblico esercizio trovato chiuso in data
ON 18/09/2014, giorno dell'accesso ispettivo, l' in data 10/11/2014 inviava tramite raccomandata a/r
(regolarmente ricevuta in data 13/11/2014) e-mail pec, il Verbale d'ispezione in materia di lavoro prot.
12582 del 10/11/2014 alla identificata come società avente la gestione Parte_1 del ristorante “Mastro Titta”, di proprietà del sig. e della sig.ra ONtroparte_5 Parte_2
con la quale la ditta veniva edotta dell'avvenuto inizio, in data 18/09/2014, degli accertamenti ispettivi finalizzati a verificare l'osservanza alle norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nei confronti del personale occupato il giorno 15/09/2014 nei pressi del locale e veniva richiesta la documentazione di lavoro da trasmettere entro il 30 novembre 2014.
Va detto che appare evidente che in data 18/09/2014, giorno dell'accesso effettuato dagli ispettori della ON
, non vi sia stata la possibilità da parte degli agenti di redigere e consegnare il verbale di primo accesso all'attività in quanto l'esercizio era chiuso né era stata rinvenuta la presenza dei titolari in zona.
La circostanza è stata confermata anche dall'unica teste escussa, l'ispettore la quale ha Testimone_1
riferito di essersi recata in loc. Pratini – fraz. Montemerano presso l'esercizio con insegna “Mastro
Titta” la mattina del 18/09/2014 a seguito di una segnalazione pervenuta dai Carabinieri di Saturnia per iniziare un accertamento ispettivo insieme alla collega , precisando che il locale era chiuso e Tes_2 che sul posto non rinveniva la presenza di alcuno, ragione per cui nell'immediatezza non era stato redatto alcun verbale.
A ciò si aggiunga che sia in data 15/09/2014 che in data 22/09/2014, giorno dei controlli effettuati dai pagina 3 di 6 Carabinieri di Saturnia, il locale è risultato sempre chiuso né era stata riscontrata la presenza in loco dei titolari.
ON Si ritiene pertanto che la procedura ispettiva della sia risultata correttamente e legittimamente eseguita, avendo poi l'Amministrazione messo a conoscenza i ricorrenti dell'avvenuto inizio, in data
18/09/2014, degli accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa per i sigg.
EQ IM e (risultato poi estraneo) con l'invio, in data 10/11/2014 tramite Parte_3 raccomandata a/r (regolarmente ricevuta in data 13/11/2014) e mail pec,, del verbale d'ispezione in materia di lavoro prot. 12582 del 10/11/2014 alla identificata come società Parte_1
avente la gestione del ristorante “Mastro Titta” contenente altresì l'elenco della documentazione da presentare a carico della . CP_6
In ordine all'eccepita doglianza in merito alla inesistenza/illegittimità del verbale, va rilevato che seppur le contestazioni appaiono poco comprensibili le quali forse andrebbero riferite all'ordinanza di ingiunzione, va detto che la procedura notificatoria appare regolarmente effettuata. In primis va
ON riscontrato che la documentazione relativa alla notifica era stata allegata da parte della con la comparsa di costituzione, pertanto l'esibizione della documentazione in originale non può certo considerarsi tardiva. Nel merito, dall'esame della documentazione prodotta, l'ordinanza risulta correttamente notificata a mezzo del servizio postale con consegna in data 4/10/2018 all'Ufficio
Postale di del plico contenente l'originale dell'atto sottoscritto con firma autografa del CP_1
Dirigente, poi ritirato in data 7/11/2018 dal destinatario presso l'Ufficio postale di Civitavecchia, ove risultava a disposizione a partire dall'1/11/2018. A ciò si aggiunga, con giurisprudenza costante il
Supremo Collegio ribadisce che “Nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890/1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del P.U. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica (Corte di Cassazione, n. 2421/2014) - (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2486/18). Ed ancora, la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che pagina 4 di 6 costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale. Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714.
La censura come proposta, è, quindi, infondata perché parte ricorrente avrebbe dovuto proporre la querela di falso e ciò non è avvenuto.
Ciò detto le ordinanze risultano legittimamente emesse e correttamente notificate e pertanto deve essere confermata la fondatezza dell'accertamento.
Entrando nel merito della contestazione va tuttavia rilevato che come anche dedotto dalla resistente il lavoratore risultava essere stato assunto dal 17 settembre 2014 con comunicazione Parte_4 obbligatoria del 16.09.2014, pertanto risultava assunto subito dopo rispetto l'accesso dei Carabinieri ed ON il giorno antecedente rispetto al primo accesso ispettivo della , tuttavia il lavoratore non veniva regolarizzato a partire dal giorno in cui è stato trovato intento a svolgere l'attività lavorativa irregolare dai Carabinieri.
Ciò detto, seppur si ritenga l'opposizione infondata, tuttavia, emergendo l'assenza di un ON comportamento gravemente fraudolento da parte della ricorrente, la pretesa sanzionatoria dell' deve essere rideterminata conteggiando la sanzione agli importi di cui alla in misura ridotta come di seguito calcolata.
Per la violazione A la sanzione prevista era da € 1.800,00 a € 15.600,00 oltre ad € 180,00 a giornata, la sanzione ridotta era pari ad € 3.780,00, la sanzione determinata in ordinanza è di € 4.663,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 3.780,00 compresa la sanzione in misura fissa per la giornata del 15 e 16 settembre 2014.
Per la violazione B: la sanzione prevista era da € da 250,00 ad € 1.500,00, la sanzione ridotta era pari ad € 500,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 666,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 500,00.
Per la violazione C: la sanzione prevista era da € da 150,00 ad € 1.500,00, la sanzione ridotta era pari ad € 300,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 422,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 300,00.
L'importo totale dovuto dal ricorrente a titolo di sanzione rideterminato è pari a complessivi € pagina 5 di 6 4.580,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015 tenuto conto dello scaglione relativo alla sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
ONdanna la in persona dell'amministratore pro-tempore sig.ra Parte_1 Parte_2
ON al pagamento in favore della della somma rideterminata di € 4.580,00.
[...]
ONdanna la in persona dell'amministratore pro-tempore sig.ra Parte_1 Parte_2
ON al rimborso delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi € 2.041,60 oltre
[...]
spese forfettarie.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6