Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2022
CS
Rigetto
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea individuazione del AL quale destinatario degli obblighi imposti

    La Corte ritiene infondata la tesi dell'inapplicabilità dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 3 del 2021, applicabili per analogia di ratio. Sostiene inoltre che la Curatela, in quanto custode dei beni del fallito, non può essere esente da responsabilità, anche se non prosegue l'attività d'impresa. Gli atti di dismissione ai sensi dell'art. 104-ter l.f. sono considerati atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico. La Curatela assume la detenzione dei beni ipso iure al momento della dichiarazione di fallimento e la rinuncia ai sensi dell'art. 104-ter l.f. non libera la Curatela dagli obblighi di diritto pubblico.

  • Rigettato
    Imposizione al AL dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione

    La Corte riafferma che la Curatela, in quanto detentrice dei beni del fallito, è responsabile degli obblighi di diritto pubblico anche se non ha la materiale detenzione o se ha rinunciato alla liquidazione. La gestione della discarica da parte del Curatore per la messa in sicurezza del sito è considerata un presupposto di responsabilità. La rinuncia ai sensi dell'art. 104-ter l.f. non libera la Curatela.

  • Rigettato
    Irrilevanza della derelizione dei beni autorizzata dal Giudice Delegato

    La Corte ribadisce che gli atti di dismissione ai sensi dell'art. 104-ter l.f. sono atti privatistici e non esonerano dalla responsabilità di diritto pubblico. La rinuncia alla liquidazione del bene non libera la Curatela dagli obblighi connessi alla discarica.

  • Rigettato
    Reiterazione illegittima del potere di ordinanza da parte della Provincia di Vicenza

    La Corte ritiene che non vi sia duplicazione degli ordini, poiché le ordinanze rivolte alla Curatela sono state adottate in epoca successiva e fanno riferimento a una situazione caratterizzata dal fallimento del Consorzio e dall'intervento della Curatela. L'ordinanza del Sindaco di Sarcedo è ritenuta legittima a fronte della situazione di pericolo concreto per l'ambiente e dei presupposti di urgenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2022
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2022
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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