TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2989
TAR
Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
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TAR
Decreto cautelare 13 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione alla proposizione del PUA nonostante la confisca

    Il Collegio ritiene che la confisca urbanistica sia una sanzione amministrativa che richiede l'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Anche se l'ordinamento offre strumenti di tutela al terzo destinatario della confisca, la legittimazione a presentare istanza di PUA non sussiste finché la confisca non viene revocata dal giudice dell'esecuzione penale, previa prova della buona fede e dell'estraneità al programma lottizzatorio abusivo.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e lesione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di procedimenti penali o davanti alla Corte EDU non sussista, in quanto manca un rapporto di pregiudizialità tecnica necessaria. La definizione del presente giudizio è possibile indipendentemente da tali procedimenti.

  • Rigettato
    Violazione della pianificazione urbanistica, contraddittorietà e sviamento

    Il Collegio ritiene che l'iniziativa privata nella pianificazione attuativa non configuri un diritto soggettivo all'approvazione, ma una facoltà procedimentale spettante ai titolari di una qualificata disponibilità delle aree. L'approvazione di un piano attuativo da parte del Comune comporta un'ampia discrezionalità valutativa, e anche in caso di approvazione, le ricorrenti non potrebbero ottenere alcuna utilità a causa della definitività della confisca.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 44 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 3 L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che le censure siano infondate, poiché il Comune ha consentito il pieno dispiegarsi del contraddittorio, garantendo l'accesso agli atti e concedendo un congruo termine per le osservazioni. Le ricorrenti non hanno chiarito quale ulteriore apporto avrebbero potuto fornire con un termine più ampio.

  • Rigettato
    Obliterazione dell’interesse delle ricorrenti all’approvazione del piano

    Il Collegio ribadisce che la legittimazione alla presentazione dell'istanza di approvazione del piano attuativo non sussiste allo stato attuale, potendo unicamente derivare dall'eventuale revoca della misura ablativa da parte del giudice dell'esecuzione penale.

  • Rigettato
    Violazione dei termini procedimentali

    Il Collegio ha ritenuto che il tardivo esercizio del potere sollecitato dalle istanti non sia idoneo a incidere sulla legittimità dell'atto, il cui scrutinio deve essere condotto con riferimento al momento della sua adozione. Pertanto, il primo ricorso per motivi aggiunti è respinto.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il Comune ha consentito il pieno dispiegarsi del contraddittorio, concedendo l'accesso agli atti e un congruo termine per le osservazioni. Le ricorrenti non hanno chiarito quale ulteriore apporto avrebbero prodotto con un termine più ampio, rendendo la censura di natura formale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e del giusto procedimento

    La questione del diniego di approvazione del piano di recupero non incide sulla scelta dell'amministrazione di revocare il titolo commerciale, data la sussistenza di una situazione di illegittimità urbanistica ed edilizia degli immobili. L'amministrazione ha legittimamente ritenuto venuto meno il presupposto per l'esercizio delle attività a seguito dell'accertamento definitivo della lottizzazione abusiva.

  • Rigettato
    L'atto di revoca integra un annullamento d'ufficio in violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990

    L'atto impugnato si giustifica conformemente all'art. 21 quinquies L. 241/90, in ragione della sopravvenienza dell'accertato difetto di regolarità urbanistico-edilizia per usi commerciali. Non rileva l'asserita sussistenza di titoli edilizi validi, poiché la definitività della confisca giustifica la disposta cessazione delle attività.

  • Rigettato
    Contestazione della carenza di legittimazione all'esercizio dell'attività

    La Corte ha ritenuto che la revoca del titolo commerciale sia legittima a fronte dell'accertata illegittimità urbanistica ed edilizia degli immobili, in applicazione del principio tempus regit actum. La definitività della confisca giustifica la cessazione delle attività.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti urbanistico-edilizi

    La Corte ha ribadito che la definitività della confisca, in ragione dell'acclarata assenza di regolarità urbanistica ed edilizia, giustifica la disposta cessazione delle attività, salvo eventuali provvedimenti di revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2989
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2989
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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