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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...] e residente ad Aidone in C.da Parte_1
Cagianca snc, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/02/1974 e residente a [...], C.F. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Andrea Mania;
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Aidone
[...] Parte_2 (EN), in data 01.09.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Aidone al n. 12 Parte II serie A ufficio 1, Anno 1994, e che dall'unione coniugale sono nati i figli, (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_3
(nato a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati, riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza.
I figli e sono economicamente indipendenti e si sono distaccati dal nucleo familiare Per_1 Pt_3
d'origine, cosi come si evince dallo stato di famiglia (all. 3).
Sin d'ora si prestano reciproco consenso all'espatrio.
La casa sita in AIDONE(EN) CONTRADA CAGIANCA n. SNC Piano T-1 di proprietà di entrambi i coniugi identificata al NCU del Comune di Aidone al foglio 76 particella 880 sub 3, F/3 viene assegnata al sig. Parte_1
I coniugi rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento e/o a qualsiasi pretesa di natura economica.
I coniugi dichiarano di avere già regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di voler far cessare lo stato di comunione dei beni, pertanto tutti i beni immobili, dai ricorrenti acquistati in costanza di matrimonio, resteranno di proprietà degli stessi in maniera indistinta ed indivisa nella misura del 50%, i beni personali invece rimarranno in proprietà esclusiva a ciascun coniuge titolare del bene”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 29/09/1968, C.F. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/02/1974, C.F. , che hanno contratto matrimonio concordatario in Aidone, C.F._2 in data 01.09.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aidone al n. 12 Parte II serie A ufficio 1, Anno 1994;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...] e residente ad Aidone in C.da Parte_1
Cagianca snc, C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/02/1974 e residente a [...], C.F. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Andrea Mania;
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 09.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Aidone
[...] Parte_2 (EN), in data 01.09.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Aidone al n. 12 Parte II serie A ufficio 1, Anno 1994, e che dall'unione coniugale sono nati i figli, (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Parte_3
(nato a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati, riconoscendosi reciprocamente piena facoltà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza.
I figli e sono economicamente indipendenti e si sono distaccati dal nucleo familiare Per_1 Pt_3
d'origine, cosi come si evince dallo stato di famiglia (all. 3).
Sin d'ora si prestano reciproco consenso all'espatrio.
La casa sita in AIDONE(EN) CONTRADA CAGIANCA n. SNC Piano T-1 di proprietà di entrambi i coniugi identificata al NCU del Comune di Aidone al foglio 76 particella 880 sub 3, F/3 viene assegnata al sig. Parte_1
I coniugi rinunciano entrambi all'assegno di mantenimento e/o a qualsiasi pretesa di natura economica.
I coniugi dichiarano di avere già regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e di voler far cessare lo stato di comunione dei beni, pertanto tutti i beni immobili, dai ricorrenti acquistati in costanza di matrimonio, resteranno di proprietà degli stessi in maniera indistinta ed indivisa nella misura del 50%, i beni personali invece rimarranno in proprietà esclusiva a ciascun coniuge titolare del bene”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.02.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 29/09/1968, C.F. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/02/1974, C.F. , che hanno contratto matrimonio concordatario in Aidone, C.F._2 in data 01.09.1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aidone al n. 12 Parte II serie A ufficio 1, Anno 1994;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta