TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9142/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.07.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. CAFARO MARIA GIOVANNA, come Parte_1
da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. MARTINO VINCENZO, come da Controparte_1
procura in atti;
- RESISTENTE
E
AVV.TO in qualità di curatore speciale dei minori CP_2 Persona_1
(05.08.2010), (19.03.2012) e (20.01.2014); Persona_2 Persona_3
- CURATORE SPECIALE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 09.12.2020, ha esposto: - di Parte_1 aver contratto matrimonio con il resistente in data 22.09.2006; - che dal matrimonio sono nati tre figli: (05.08.2010), (19.03.2012) e (20.01.2014); - che l'unione coniugale è Per_1 Per_2 Per_3
diventata sempre più difficile a causa del disinteresse affettivo, materiale e morale del resistente;
- che il utilizza i figli per colpire e/o offendere la ricorrente generando negli stessi uno CP_1
stato di disagio e di ansia;
- che tale situazione ha minato l'equilibrio familiare e il rapporto coniugale si è sgretolato sempre di più.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso di sé; - prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento in favore della moglie e dei figli.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
ha disciplinato il diritto di visita del padre ed ha fissato in complessivi
€ 800,00 il contributo di mantenimento a carico del resistente in favore della moglie (€ 200,00) e dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19.10.2021, , eccepita, Controparte_1
in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale per violazione dell'art. 146 c.p.c., ha esposto: - che la ricorrente ha volutamente fatto coincidere l'avviamento della procedura di separazione con l'assenza del marito, impegnato in missione in Libano;
- che la , infatti, ha lasciato la casa coniugale già a Parte_1
febbraio-marzo 2021 portando via con sé i tre figli della coppia;
- che la stessa ha calcolato ogni mossa per poter agire in maniera indisturbata;
- che la vera causa della crisi matrimoniale va rintracciata nell'infedeltà della ricorrente e nella volontà della stessa di allontanarsi definitivamente dal marito per coltivare la propria relazione sentimentale;
- di essere sempre stato un marito ed un padre presente, responsabile ed amorevole;
- di avere un ottimo rapporto con i propri figli, dei quali si è da sempre preso cura;
- che i minori raccontano al padre di essere turbati dalla presenza del nuovo compagno della madre;
- di essere gravato da molteplici spese, tra cui il mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - accertarsi e dichiararsi la nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza presidenziale;
- sottoporsi il nucleo familiare ad un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
- dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento presso il padre e diritto di visita della madre, oltre ad un contributo di mantenimento a carico della stessa in favore dei figli;
- in subordine, disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento paritario presso entrambi i genitori, con disciplina del diritto di visita del coniuge alternativamente non collocatario;
- in via ulteriormente subordinata, in caso di collocamento presso la madre, ampliare il più possibile il diritto di visita del padre;
- nulla prevedersi a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente.
Espletata la CTU e incaricati i SS territorialmente competenti di prendere in cura il nucleo familiare, con ordinanza del 25.07.2022, vengono disposti incontri assistiti padre-minori, un percorso di riavvicinamento madre-Mattia e un percorso psicologico nonché una visita neuropsichiatrica per i minori, e un percorso di sostegno individuale e di sostegno alla Per_2 Per_3
genitoriale, con visita psichiatrica per il e con ordinanza del 21.12.2022 è stato disposto, CP_1 in via provvisoria, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse.
Con ordinanza del luglio 2023, il g.i. prevedeva una disciplina del diritto di visita del padre e riduceva ad € 100,00 il contributo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie e ad €
500,00 il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori.
Con ordinanza del 18.10.2023 veniva nominato, quale curatore speciale dei minori, l'avv.to che si è costituita, con comparsa depositata in data 27.10.2023. CP_2
Espletata la prova testimoniale e acquisite le relazioni dei SS, all'udienza cartolare del
12.07.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della pronuncia di addebito, occorre verificare -alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria- se siano stati posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr., ex multis, Cass. n. 2740 del 2008). Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha posto a fondamento della domanda di addebito gli atteggiamenti apatici e indolenti del marito.
Invero, solo con la costituzione del nuovo difensore, avvenuta in data 14.12.2021, la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito fatti di violenza commessi dal marito in suo danno.
A bene vedere le allegazioni di violenza formulate da parte ricorrente, sia in sede di costituzione del nuovo difensore, che in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, I termine, c.p.c. sono assolutamente generiche, limitandosi la difesa della stessa a richiamare la denuncia- querela, tra l'altro mai depositata nel presente giudizio, senza indicare in modo specifico i fatti addebitati al resistente, con relativa collocazione temporale e spaziale.
Se questo è vero, è anche vero che, solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, II termine,
c.p.c. parte ricorrente, nell'articolare i mezzi di prova, ha indicato i fatti di violenza addebitati al resistente.
Tali allegazioni così come le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente devono ritenersi inammissibili (cfr., ex multis, Tribunale di Reggio Emilia n.1134 del 2012).
Ciò in quanto il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati fino allo scadere delle preclusioni assertive ovvero del termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c.
Deve, pertanto, revocarsi l'ordinanza con cui il g.i. ha ammesso la prova orale articolata da parte ricorrente, con la conseguenza che le relative dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio non possono essere valutate ai fini della decisione.
In definitiva, va rigettata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente, non avendo quest'ultima fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi della stessa.
Né può rilevare, in senso contrario, la pendenza del procedimento penale a carico del per fatti di violenza in danno della moglie, essendo tale procedimento ancora in fase CP_1 dibattimentale ed essendo l'accertamento dei suddetti fatti nel processo civile, soprattutto ai fini dell'addebito, autonomo rispetto al processo penale.
Va, infine, rigettata anche la domanda di addebito formulata da parte resistente e fondata sulla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della ricorrente, non avendo il fornito CP_1
prova certa e tranquillizzante dei fatti costitutivi della stessa, con particolare riguardo al nesso di causalità tra la condotta illecita e la crisi coniugale.
Ciò posto, per quanto concerne il regime di affido dei minori occorre osservare quanto segue.
Dopo l'espletamento della CTU, che ha rilevato gravi criticità a carico del il CP_1 resistente è stato avviato ad una visita psichiatrica, all'esito della quale nulla è stato rilevato nonché ad un percorso di sostegno individuale e di sostegno alla genitorialità, mentre i minori sono stati avviati ad un percorso di sostegno psicologico e anche ad un percorso di riavvicinamento Per_1
alla madre.
Dopo una prima fase di incontri assistiti tra padre e minori, tali incontri sono stati poi liberalizzati, prevedendo una disciplina del diritto di visita del resistente.
Come già precisato, con ordinanza del dicembre 2022, nell'interesse dei minori, è stato previsto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse.
Dopo una lunga e complessa istruttoria, nel corso della quale le parti e i minori hanno seguito i percorsi suggeriti e i coniugi si sono impegnati per una maggiore collaborazione e comunicazione nell'interesse dei piccoli , e all'udienza di pc tutte le parti, Per_1 Per_2 Per_3
compreso il curatore, hanno formulato richiesta di affido condiviso, sussistendo un clima più disteso tra i coniugi.
Tale richiesta è stata ribadita anche nelle memorie ex art. 190 c.p.c. e il curatore ha altresì allegato le relazioni scolastiche dei minori che sono positive.
Il Tribunale ritiene di poter disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, così come richiesto dalle parti, in quanto conforme all'interesse dei minori, tenuto conto del grande impegno profuso dalle parti nel seguire i percorsi suggeriti e nel rispettare le prescrizioni impartite dal Tribunale.
Pertanto, alla luce della complessa istruttoria svolta e tenuto conto degli esiti della stessa, non osta alla previsione del regime di affido condiviso, la pendenza del procedimento penale a carico del per i fatti di violenza addebitati allo stesso dalla moglie, tenuto conto anche CP_1
della circostanza che si tratta di fatti risalenti al periodo anteriore all'introduzione del presente giudizio e che lo stesso si trova ancora nella fase dibattimentale.
Ciò posto, occorre precisare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre con alcune precisazioni.
Pertanto, il padre starà con i minori il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore
22.30, nonché a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
nei tempi di permanenza presso il padre, questi si occuperà della gestione scolastica ed extrascolastica dei minori, nonché nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno, nonché, per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, e per le festività pasquali, dal mercoledì prima di Pasqua alla domenica di Pasqua e dal lunedì in albis al mercoledì dopo Pasqua, ad anni alterni;
il padre farà una videochiamata al giorno dalle ore 19.00 alle ore
20.00.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti non pregiudizievoli per i minori.
Il Tribunale ritiene necessario il prosieguo dei percorsi sia per che per e che i Per_3 Per_1
genitori, così come concordato in precedenza, attese alcune criticità emerse con riguardo alla prima, si interfaccino con gli specialisti che hanno in cura la stessa.
Ciò posto, per quanto concerne le statuizioni economiche occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che il resistente è un militare dell'esercito italiano, con una retribuzione mensile che varia tra € 1.700,00 ed € 1.900,00 (cfr. buste paga in atti;
a tal fine occorre evidenziare che i prestiti allegati al momento dell'introduzione del giudizio sono scaduti a gennaio 2024), proprietario della ex casa coniugale, gravato da una rata di mutuo mensile, che nel corso del giudizio ha formato un nuovo nucleo familiare, con la nascita di due figli;
la ricorrente risulta priva di reddito e gravata da fitto.
Ciò posto, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, con un piccolo aumento, tenuto conto del tempo trascorso e delle accresciute esigenze dei minori.
Invero, nella determinazione del quantum, occorre considerare anche la circostanza che, nel corso del giudizio, l'assegno unico è stato percepito dalla ricorrente, in virtù del regime di affido esclusivo e che, con il regime di affido condiviso, salvo diverso accordo tra le parti, l'assegno unico sarà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
Pertanto, il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando alla madre un contributo mensile di € 600,00 (€ 200,00) a figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del 2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Tanto premesso, attesa la disparità reddituale tra le parti, va confermato il contributo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
Le spese di CTU vanno liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 9142/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
(NA) e nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 266, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006)
3. rigetta le domande di addebito formulate;
4. dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
5. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
6. dispone che il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, versando un assegno mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7. conferma a carico del marito il contributo di mantenimento in favore della moglie di €
100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
8. compensa le spese di lite;
9. dispone che le spese di CTU siano liquidate come da separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio