Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7902 del ruolo gen. dell'anno 2018
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria Parte_1
Margherita Iervolino, presso la quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Malesci, presso il quale è elettivamente domiciliato
resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Maurizio Cappabianca, presso il quale è elettivamente domiciliato
resistente
1
Con ricorso depositato il 12.12.2018 il ricorrente indicato in epigrafe, premetteva: - di aver lavorato alle dipendenze della dal maggio 2012 al Controparte_1
01.04.2016; - di aver ricevuto formale regolarizzazione del rapporto di lavoro solo per il periodo dal 08.07.2015 al 03.08.2015; - di aver prestato attività di manovale edile, presso i vari cantieri ove la datrice società svolgeva lavori, osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
07:30 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 07:30 alle ore 14:30, godendo sempre di una pausa per il pranzo per 20 minuti;
- di non aver goduto né di ferie né di permessi retribuiti;
- di essere stato sottoposto al potere organizzativo, direttivo e gerarchico del sig. , legale rapp.te Persona_1 della datrice, e degli altri soci e/o collaboratori;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione settimanale, l'importo di euro 210,00 corrisposta a mezzo contanti;
- di non aver percepito alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario prestato, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, 13ma e 14ma mensilità nonché a titolo di TFR;
- di essere stato licenziato, oralmente e senza alcun preavviso, in data 01.04.2016.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola la Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., nonché la al fine di sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, continuativamente ed ininterrottamente, fra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
nella persona del l.r.l.p.t., con sede legale alla Via G. D'Annunzio n.7 in San Vitaliano (NA), da maggio
[...]
2012 a marzo 2016, corrispondente al I livello retributivo del C.C.N. per le imprese edili, che si applica al rapporto di lavoro;
b) condannare la nella persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 legale alla Via G. D'Annunzio n.7 in San Vitaliano (NA), al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 32.797,24 per i titoli tutti indicati in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito di espletata consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) condannare la e/o Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., alla ricostruzione ed alla corresponsione contributiva a favore del ricorrente per il lavoro subordinato “full time” dallo stesso svolto presso la in persona del l.r.p.t., sig. dal CP_1 Persona_1 maggio 2012 al marzo 2016; c) condannare la al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta
[...]
” in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la nullità del ricorso introduttivo per la genericità dello stesso e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. In particolare, rappresentava il ricorrente aveva reso solo saltuarie prestazioni lavorative, quale manovale edile, a far data dal mese di luglio 2015, così come dallo stesso dichiarato in sede di accesso ispettivo da parte della DTL di evidenziando che le CP_2
2 stesse venivano svolte senza vincolo d'orario e di subordinazione ed in assenza di una retribuzione a cadenza fissa, sino al marzo 2016 allorquando il ha cessato di recarsi Pt_1 presso il luogo di lavoro. Impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, la in persona del legale rapp.te p.t., “al Controparte_2 mero fine di poter adottare nei confronti della le determinazioni che Controparte_1 dovessero rendersi necessarie a seguito dell'eventuale accoglimento delle domande qui proposte dal Sig. Parte_1
”, impugnando e contestando “per quanto di ragione, le avverse domande, deduzioni e conclusioni,
[...] chiedendone il rigetto” con vittoria di spese.
All'udienza del 11.07.2024 il ricorrente e la convenuta Controparte_1 conciliavano la lite innanzi a questo giudice, come da relativo verbale di conciliazione, ed all'esito della lettura e della sottoscrizione dello stesso, veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in parte qua tra il ricorrente e la resistente , rinviando per Controparte_3 la trattazione del prosieguo del giudizio nella restante parte, concernente la domanda nei confronti della . CP_2
La causa subiva quindi alcuni rinvii d'ufficio, sino alla udienza del 27.3.2025, alla quale nessuno compariva, e la causa veniva quindi rinviata ex art 181 c.p.c. alla odierna udienza. Alla odierna udienza compariva unicamente la resistente concludendo per la decisione della CP_2 causa con vittoria delle spese. La causa viene quindi decisa come dalla presente sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente, va chiarito che all'esito della parziale estinzione del giudizio, dichiarata in ragione della conciliazione giudiziale tra parte ricorrente e la resistente il residuo CP_1 oggetto del giudizio è costituito dalla domanda originariamente formulata da parte ricorrente nei confronti della della provincia di CP_2 CP_2
Ebbene, in ragione della intervenuta rinuncia all'azione da parte del ricorrente, contenuta nel verbale di conciliazione sopra richiamato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della la Provincia di Controparte_4 CP_2
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento
3 stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004 ).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha rinunciato all'azione. Ed invero, con il predetto atto di conciliazione il ricorrente dichiarava , tra l'altro, di “rinunciare, come in effetti rinuncia al diritto, all'azione ed a tutte le domande formulate col ricorso ex art.414 cpc depositato in data 12.12 .2018, recante N.
R.G. 7902/2018, e dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla società CP_1 Controparte_1
[...
in persona de1 l.r.p.t., nonché dalla per il rapporto di lavoro intercorso Controparte_2 con la suddetta società datoriale”.
Secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico
4 rapporto causa-effetto (Cass. civ., sez. II, 09/06/2014, n. 12953; ma anche più risalenti Cass. n.
1112/1982, n. 808/1993; n. 5286/1993; n. 18255/2004; n. 21685/2005).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie in esame la rinunzia all'azione da parte del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Orbene, alla luce delle intervenute dichiarazioni, avendo la parte ricorrente, con dichiarazione sottoscritta personalmente e contenuta nel verbale di conciliazione, rinunciato all'azione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto al governo delle spese di lite, in ragione della posizione processuale della
[...]
dell'esito complessivo del giudizio e del mancato svolgimento di attività Parte_2 istruttoria, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite
Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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