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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.238/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/04/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del n. 3240/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'appellante all'assegno ordinario cat. IO a decorrere da febbraio 2016 fino alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia;
b) in conseguenza della statuizione sub a), accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito con riferimento ai ratei percepiti da febbraio 2016 fino ad aprile 2019 e rigetta per il resto la domanda;
c) compensa per ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, della residua parte, liquidate, ex D.M.
n°55/2014, in euro 1.650,00 per il primo grado ed in euro 1.750,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
NG EC.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24/04/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del n. 3240/2022 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'appellante all'assegno ordinario cat. IO a decorrere da febbraio 2016 fino alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia;
b) in conseguenza della statuizione sub a), accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito con riferimento ai ratei percepiti da febbraio 2016 fino ad aprile 2019 e rigetta per il resto la domanda;
c) compensa per ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, della residua parte, liquidate, ex D.M.
n°55/2014, in euro 1.650,00 per il primo grado ed in euro 1.750,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
NG EC.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi