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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Alfredo Landi Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61801 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto Controversie in materia di imprese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
, nata a [...], il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo
Dominici, (codice fiscale – PEC C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 7
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Roma, Via Piemonte n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (c.f.
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE/ATTRICE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta, per le concorrenti ragioni esposte in narrativa, anche in esito agli eventuali accertamenti incidentali ritenuti necessari:
A) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata in 14 ottobre 2015 dai
Sigg.ri e , e/o l'intervenuta estinzione/inefficacia della Parte_2 Parte_1 medesima fideiussione e/o comunque la liberazione degli attori dall'impegno fideiussorio assunto;
B) accertare e dichiarare, pertanto, che i Sigg.ri e non Parte_2 Parte_1
sono debitori di alcun importo ad alcun titolo nei confronti della Controparte_1 ordinando, per l'effetto, alla creditrice di provvedere all'immediata cancellazione di qualunque eventuale segnalazione degli attori presso la Centrale Rischi della BA
d'IT e/o comunque la CRIF, fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella somma di
Euro 200,00 giornalieri (ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa) la somma dovuta, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione.
D) con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto sottoscritto in data 14 ottobre 2015, gli odierni attori, e Parte_2
si costituivano fideiussori della (con Parte_1 Controparte_2
sede in A. Figini n. 16, Muggio, - MB – c.f. ed in favore della P.IVA_2 [...]
Contr (nel prosieguo anche solo ), sino alla concorrenza Controparte_3 dell'importo massimo di € 84.000,00.
2. Successivamente, detta Società concludeva con il Controparte_2
Contr medesimo istituto di credito, : un contratto di apertura di credito bancario, per un importo massimo di € 50.000,00 ed un “contratto di finanziamento medio lungo termine con garanzia consortile” per € 30.000,00.
3. In particolare, come riportato da parte attrice, il finanziamento concesso alla società richiedente, veniva concesso sulla base di una Convenzione, in essere tra
[...] ed il Consorzio di Garanzia Eurofidi, che concedeva, sulla base Controparte_3
di una preventiva deliberazione di Eurofidi, una garanzia fideiussoria nei confronti dell'azienda richiedente.
4. Di fatto, anteriormente alla conclusione del citato finanziamento, ed in esito alla delibera della relativa concessione da parte dell'Istituto di Credito, la Società
Promelit Tech Service S.r.l. aveva acquistato apposita garanzia dal Consorzio
Eurofidi, al fine di giovare della relativa copertura a valere sul predetto contratto di
Contr mutuo, dunque la aveva quindi conseguito garanzia a prima richiesta da parte del predetto Ente (doc. 5), con cui quest'ultimo si era impegnato “nella misura percentuale dell'80 % del capitale residuo, oltre ai relativi interessi – convenzionali e di mora – spese oneri ed accessori, con durata di 36 mesi, nei limiti dell'importo massimo garantito di Euro 24.000,00” (quale impegno assunto dal Consorzio, con l'espressa precisazione che “l'operazione in oggetto (era a propria volta] assistita da controgaranzia di Fondo Centrale di Garanzia, con percentuale di controgaranzia pari all'80 %, ovvero Euro 19.200,00)”.
5. In altri termini, dunque, il menzionato finanziamento chirografario veniva garantito sia dalla fideiussione omnibus rilasciata dagli attori di cui si è detto, che dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dalla Eurofidi, a propria volta controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia di Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A.
6. Nei primi mesi del 2016, la in quanto incapace di far Controparte_2
fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, veniva dapprima posta in stato di liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita dal Tribunale di Monza, in data
30 novembre 2016, in accoglimento di istanza presentata dalla medesima società
(doc. 6).
7. Nel frattempo, con comunicazione in data 20 novembre 2016 (doc. 7), gli odierni
Contr attori venivano informati del fatto che la aveva deliberato la revoca, con effetto immediato, “di tutte le facilitazioni concesse alla Controparte_2 in essere presso l'Agenzia n. 000662, e allo stesso tempo e venivano intimati
[...]
a provvedere al pagamento dell'asserito importo residuo di cui al citato finanziamento, quantificato in Euro 25.243,25, con espressa precisazione che, in difetto, sarebbero state attivate le azioni di recupero, ed eseguite le relative segnalazioni alla CRIF ed alla C.R.
8. Successivamente, gli odierni attori, a ministero di precedenti difensori, tentavano di avviare un'interlocuzione con l'Istituto di Credito volta a conseguire – ove possibile - la definizione della vicenda. Tuttavia, tanto non era possibile, neppure in
Contr esito all'intervenuta cessione dell'asserito credito di cui trattasi da parte della , ed in favore della in data 28 dicembre 2018, ai sensi della L. Controparte_1
30 aprile 1999, n. 130, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (doc. 8), e poi ulteriormente comunicata agli esponenti in data 27 ottobre 2020 (doc. 9).
9. Sulla base di tali premesse, parte attrice richiedeva dunque il riconoscimento della nullità totale o parziale del contratto di fideiussione sulla base della presenza pedissequa delle clausole 2, 6, 8 del contratto, conclusa in conformità ad un'intesa anticoncorrenziale, e dunque per violazione dell'articolo 2 comma 2 lett. a) della
Legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante “Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione” nonché la decadenza dei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.
10. In data 25.09.2024 il giudice, con ordinanza, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
***
11. Innanzitutto, Parte attrice deduce la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla BA d'IT in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal
12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
12. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n.
287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
13. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
14. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
15. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la BA
d'IT invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la BA d'IT incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
16. All'esito del procedimento, la BA d'IT disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
17. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
18. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
19. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorit à di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
20. La BA d'IT conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
21. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla BA
d'IT, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalit à di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la BA d'IT afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorit à di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
22. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
23. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del
10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. 24. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
25. Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
26. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullit à delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
27. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. 28. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente - fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust
è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
29. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione
«ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
30. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato
CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte
Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Chrístophe Palma) La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.
Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C -
453/99, Courage Ltd v. Crehan;
Corte Giustizia, 13/07/2006, da C -295/04 a C-
298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C -360/09, Pfeiderer v. Per_1
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C536111Donau Chemie).
31. La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419
c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
32. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
33. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di
«intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
«unilaterali».
34. Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario
- la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale»
- non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorit à amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassame nto del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienticontraenti e incidendo negativamente sul mercato.
35. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e
101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la BA d'IT nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
36. Ciò detto, i criteri secondo i quali la fideiussione sarebbe oggetto di nullità in ragione della presenza delle clausole ABI sono applicabili esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ossia contratti di fideiussione nei quali il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni del debitore, già sorte o che andranno a sorgere, nei confronti del creditore, al di sotto di una cifra massimale concordata.
37. Nel caso di specie, il contratto allegato da parte attrice rientra in tale descrizione.
Non solo, ma riproduce pedissequamente quanto esposto nello schema ABI, il che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Sezione, ne determina la conseguente parziale nullità con riguardo alle clausole 2, 6 ed 8.
Conseguenza diretta è data dal fatto che, dunque, l'art. 1957, correttamente eccepito al momento della citazione, non si intende derogato. La pretesa creditoria da parte della BA, se presentata nei 6 mesi successivi rispetto alla conclusione del contratto, che in questo caso si identifica con la comunicazione di revoca del finanziamento e la pretesa del credito, sarebbe dunque stata valida.
38. Parte attrice ha sul punto allegato che la BA avrebbe informato parte attrice della revoca dei finanziamenti concessi con la contestuale richiesta di restituzione di quanto residuo in data 20.11.2016, senza poi mai agire in giudizio per ingiungere e al Pt_1 Parte_2 pagamento, comportando dunque lo scadere dei sei mesi previsti dalla legge, chiedendo espressamente sin dal proprio atto introduttivo, anche in caso di nullità parziale, la declaratoria di estinzione di qualunque obbligazione ad essi riferibile ed allegando, nei limiti dell'onere probatorio esigibile (non potendo certo comprovare il fatto negativo), la mancata attivazione nei confronti della debitrice principale, producendo la corrispondenza intercorrente tra le parti anteriormente al giudizio, nella quale era presente alcun riferimento a tale attivazione.
39. Dall'altro lato, la convenuta (rimasta contumace) non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di intervenuta attivazione, nei termini, delle predette iniziative giudiziali in un contesto in cui, il riparto dell'onere probatorio rimane invariato anche in caso di contumacia di una delle parti, con il corollario, dinanzi alla tempestiva eccezione del fideiussore, il creditore, per evitare la decadenza, avrebbe dovuto dimostrare la puntuale attivazione delle azioni giudiziali nei riguardi della debitrice principale.
40. Come noto, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
41. Pertanto, la pretesa da parte dell'Istituto BArio e, per causa della cessione del credito, di non è più attuale nei confronti degli attori. Controparte_1
42. Date queste premesse, non appare neppure giustificata la permanenza della segnalazione alla Centrale Rischi nei confronti dei fideiussori. A fronte della domanda di cancellazione della segnalazione formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e provata mediante la comunicazione di intervenuta segnalazione sin dal 2016 parte convenuta non si è costituita per negare l 'attuale sussistenza della segnalazione o per adoperarsi per la sua cancellazione. Nel corso del giudizio parte attrice ha provato l'attualità della predetta segnalazione. Risulta, infatti, dall'esame della visura allegata con le memorie istruttore del 30.11.2022 che almeno fino al dicembre del 2021 risultava presente presso la BA d'IT una segnalazione con la seguente dicitura Rapporti non contestati: garanzia non attivata relativa ad una Garanzia personale di prima istanza prestata fino a concorrenza dell'importo di €
84.000 e relativa ad un debito pari a € 26.014 in favore di "
[...]
Parte_3
43. Per tali motivi va disposta la condanna di alla cancellazione della CP_1
segnalazione alla BA d'IT prevedendo altresì in senso rafforzativo del comando ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella somma di € 200,00 giornalieri il pagamento di una somma da versarsi, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione.
44. Non è necessario trattare, inoltre, della questione relativa alla presenza di un'ulteriore garanzia, poi scaduta, concessa al momento del finanziamento da parte di Eurofidi, considerando l'inattualità della pretesa creditizia nei confronti degli attori in ogni caso.
45. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto della limitata complessità della decisione, escluse le spese della fase istruttoria che di fatto non si
è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 9 relative alla fideiussione in oggetto, rilasciata in data 15.10.2016 dal Controparte_5 nei confronti degli attori, e Pt_1 Parte_2
- accoglie la richiesta di cancellazione della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della BA d'IT e presso il Sistema di
Informazioni Creditizie;
- fissa in € 200,00 giornalieri la somma da versarsi, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi €1700,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, lì 18/12/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Alfredo Landi Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61801 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto Controversie in materia di imprese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale decisa ai sensi dell'art. 189 c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e posta in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
TRA
, nata a [...], il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo
Dominici, (codice fiscale – PEC C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 7
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Roma, Via Piemonte n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (c.f.
P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE/ATTRICE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta, per le concorrenti ragioni esposte in narrativa, anche in esito agli eventuali accertamenti incidentali ritenuti necessari:
A) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata in 14 ottobre 2015 dai
Sigg.ri e , e/o l'intervenuta estinzione/inefficacia della Parte_2 Parte_1 medesima fideiussione e/o comunque la liberazione degli attori dall'impegno fideiussorio assunto;
B) accertare e dichiarare, pertanto, che i Sigg.ri e non Parte_2 Parte_1
sono debitori di alcun importo ad alcun titolo nei confronti della Controparte_1 ordinando, per l'effetto, alla creditrice di provvedere all'immediata cancellazione di qualunque eventuale segnalazione degli attori presso la Centrale Rischi della BA
d'IT e/o comunque la CRIF, fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella somma di
Euro 200,00 giornalieri (ovvero in quella maggiore o minore ritenuta equa) la somma dovuta, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione.
D) con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto sottoscritto in data 14 ottobre 2015, gli odierni attori, e Parte_2
si costituivano fideiussori della (con Parte_1 Controparte_2
sede in A. Figini n. 16, Muggio, - MB – c.f. ed in favore della P.IVA_2 [...]
Contr (nel prosieguo anche solo ), sino alla concorrenza Controparte_3 dell'importo massimo di € 84.000,00.
2. Successivamente, detta Società concludeva con il Controparte_2
Contr medesimo istituto di credito, : un contratto di apertura di credito bancario, per un importo massimo di € 50.000,00 ed un “contratto di finanziamento medio lungo termine con garanzia consortile” per € 30.000,00.
3. In particolare, come riportato da parte attrice, il finanziamento concesso alla società richiedente, veniva concesso sulla base di una Convenzione, in essere tra
[...] ed il Consorzio di Garanzia Eurofidi, che concedeva, sulla base Controparte_3
di una preventiva deliberazione di Eurofidi, una garanzia fideiussoria nei confronti dell'azienda richiedente.
4. Di fatto, anteriormente alla conclusione del citato finanziamento, ed in esito alla delibera della relativa concessione da parte dell'Istituto di Credito, la Società
Promelit Tech Service S.r.l. aveva acquistato apposita garanzia dal Consorzio
Eurofidi, al fine di giovare della relativa copertura a valere sul predetto contratto di
Contr mutuo, dunque la aveva quindi conseguito garanzia a prima richiesta da parte del predetto Ente (doc. 5), con cui quest'ultimo si era impegnato “nella misura percentuale dell'80 % del capitale residuo, oltre ai relativi interessi – convenzionali e di mora – spese oneri ed accessori, con durata di 36 mesi, nei limiti dell'importo massimo garantito di Euro 24.000,00” (quale impegno assunto dal Consorzio, con l'espressa precisazione che “l'operazione in oggetto (era a propria volta] assistita da controgaranzia di Fondo Centrale di Garanzia, con percentuale di controgaranzia pari all'80 %, ovvero Euro 19.200,00)”.
5. In altri termini, dunque, il menzionato finanziamento chirografario veniva garantito sia dalla fideiussione omnibus rilasciata dagli attori di cui si è detto, che dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dalla Eurofidi, a propria volta controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia di Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A.
6. Nei primi mesi del 2016, la in quanto incapace di far Controparte_2
fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, veniva dapprima posta in stato di liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita dal Tribunale di Monza, in data
30 novembre 2016, in accoglimento di istanza presentata dalla medesima società
(doc. 6).
7. Nel frattempo, con comunicazione in data 20 novembre 2016 (doc. 7), gli odierni
Contr attori venivano informati del fatto che la aveva deliberato la revoca, con effetto immediato, “di tutte le facilitazioni concesse alla Controparte_2 in essere presso l'Agenzia n. 000662, e allo stesso tempo e venivano intimati
[...]
a provvedere al pagamento dell'asserito importo residuo di cui al citato finanziamento, quantificato in Euro 25.243,25, con espressa precisazione che, in difetto, sarebbero state attivate le azioni di recupero, ed eseguite le relative segnalazioni alla CRIF ed alla C.R.
8. Successivamente, gli odierni attori, a ministero di precedenti difensori, tentavano di avviare un'interlocuzione con l'Istituto di Credito volta a conseguire – ove possibile - la definizione della vicenda. Tuttavia, tanto non era possibile, neppure in
Contr esito all'intervenuta cessione dell'asserito credito di cui trattasi da parte della , ed in favore della in data 28 dicembre 2018, ai sensi della L. Controparte_1
30 aprile 1999, n. 130, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (doc. 8), e poi ulteriormente comunicata agli esponenti in data 27 ottobre 2020 (doc. 9).
9. Sulla base di tali premesse, parte attrice richiedeva dunque il riconoscimento della nullità totale o parziale del contratto di fideiussione sulla base della presenza pedissequa delle clausole 2, 6, 8 del contratto, conclusa in conformità ad un'intesa anticoncorrenziale, e dunque per violazione dell'articolo 2 comma 2 lett. a) della
Legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante “Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione” nonché la decadenza dei termini stabiliti dall'art. 1957 c.c.
10. In data 25.09.2024 il giudice, con ordinanza, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
***
11. Innanzitutto, Parte attrice deduce la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla BA d'IT in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal
12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
12. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n.
287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
13. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
14. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
15. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la BA
d'IT invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la BA d'IT incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
16. All'esito del procedimento, la BA d'IT disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
17. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
18. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
19. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorit à di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
20. La BA d'IT conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
21. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla BA
d'IT, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalit à di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la BA d'IT afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorit à di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
22. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
23. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del
10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. 24. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
25. Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
26. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullit à delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
27. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. 28. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente - fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust
è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
29. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione
«ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
30. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato
CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte
Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Chrístophe Palma) La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.
Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C -
453/99, Courage Ltd v. Crehan;
Corte Giustizia, 13/07/2006, da C -295/04 a C-
298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C -360/09, Pfeiderer v. Per_1
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C536111Donau Chemie).
31. La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419
c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
32. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
33. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di
«intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
«unilaterali».
34. Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario
- la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale»
- non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorit à amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassame nto del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienticontraenti e incidendo negativamente sul mercato.
35. Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e
101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la BA d'IT nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
36. Ciò detto, i criteri secondo i quali la fideiussione sarebbe oggetto di nullità in ragione della presenza delle clausole ABI sono applicabili esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ossia contratti di fideiussione nei quali il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni del debitore, già sorte o che andranno a sorgere, nei confronti del creditore, al di sotto di una cifra massimale concordata.
37. Nel caso di specie, il contratto allegato da parte attrice rientra in tale descrizione.
Non solo, ma riproduce pedissequamente quanto esposto nello schema ABI, il che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Sezione, ne determina la conseguente parziale nullità con riguardo alle clausole 2, 6 ed 8.
Conseguenza diretta è data dal fatto che, dunque, l'art. 1957, correttamente eccepito al momento della citazione, non si intende derogato. La pretesa creditoria da parte della BA, se presentata nei 6 mesi successivi rispetto alla conclusione del contratto, che in questo caso si identifica con la comunicazione di revoca del finanziamento e la pretesa del credito, sarebbe dunque stata valida.
38. Parte attrice ha sul punto allegato che la BA avrebbe informato parte attrice della revoca dei finanziamenti concessi con la contestuale richiesta di restituzione di quanto residuo in data 20.11.2016, senza poi mai agire in giudizio per ingiungere e al Pt_1 Parte_2 pagamento, comportando dunque lo scadere dei sei mesi previsti dalla legge, chiedendo espressamente sin dal proprio atto introduttivo, anche in caso di nullità parziale, la declaratoria di estinzione di qualunque obbligazione ad essi riferibile ed allegando, nei limiti dell'onere probatorio esigibile (non potendo certo comprovare il fatto negativo), la mancata attivazione nei confronti della debitrice principale, producendo la corrispondenza intercorrente tra le parti anteriormente al giudizio, nella quale era presente alcun riferimento a tale attivazione.
39. Dall'altro lato, la convenuta (rimasta contumace) non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in punto di intervenuta attivazione, nei termini, delle predette iniziative giudiziali in un contesto in cui, il riparto dell'onere probatorio rimane invariato anche in caso di contumacia di una delle parti, con il corollario, dinanzi alla tempestiva eccezione del fideiussore, il creditore, per evitare la decadenza, avrebbe dovuto dimostrare la puntuale attivazione delle azioni giudiziali nei riguardi della debitrice principale.
40. Come noto, l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
41. Pertanto, la pretesa da parte dell'Istituto BArio e, per causa della cessione del credito, di non è più attuale nei confronti degli attori. Controparte_1
42. Date queste premesse, non appare neppure giustificata la permanenza della segnalazione alla Centrale Rischi nei confronti dei fideiussori. A fronte della domanda di cancellazione della segnalazione formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e provata mediante la comunicazione di intervenuta segnalazione sin dal 2016 parte convenuta non si è costituita per negare l 'attuale sussistenza della segnalazione o per adoperarsi per la sua cancellazione. Nel corso del giudizio parte attrice ha provato l'attualità della predetta segnalazione. Risulta, infatti, dall'esame della visura allegata con le memorie istruttore del 30.11.2022 che almeno fino al dicembre del 2021 risultava presente presso la BA d'IT una segnalazione con la seguente dicitura Rapporti non contestati: garanzia non attivata relativa ad una Garanzia personale di prima istanza prestata fino a concorrenza dell'importo di €
84.000 e relativa ad un debito pari a € 26.014 in favore di "
[...]
Parte_3
43. Per tali motivi va disposta la condanna di alla cancellazione della CP_1
segnalazione alla BA d'IT prevedendo altresì in senso rafforzativo del comando ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nella somma di € 200,00 giornalieri il pagamento di una somma da versarsi, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione.
44. Non è necessario trattare, inoltre, della questione relativa alla presenza di un'ulteriore garanzia, poi scaduta, concessa al momento del finanziamento da parte di Eurofidi, considerando l'inattualità della pretesa creditizia nei confronti degli attori in ogni caso.
45. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate tenendo conto della limitata complessità della decisione, escluse le spese della fase istruttoria che di fatto non si
è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 9 relative alla fideiussione in oggetto, rilasciata in data 15.10.2016 dal Controparte_5 nei confronti degli attori, e Pt_1 Parte_2
- accoglie la richiesta di cancellazione della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della BA d'IT e presso il Sistema di
Informazioni Creditizie;
- fissa in € 200,00 giornalieri la somma da versarsi, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi €1700,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge.
Roma, lì 18/12/2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli