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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 6.11.2025, alle ore 11.30 compaiono la parte ricorrente personalmente e i procuratori delle parti l'Avv. RICCIOTTI Giuseppe per la parte ricorrente e la Dr.ssa Simona MAGLIULO dell'Avvocatura di Stato per la parte resistente
. Controparte_1
E' altresì presente la funzionaria UPP Dott.ssa che provvede Controparte_2 all'assistenza del magistrato e all' odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti ed alle conclusioni formulate con memoria depositata il 24.10.2025, discute oralmente la causa e contesta le difese avversarie. Il difensore di parte resistente si riporta agli atti e alla memoria depositata in data 24.10.2025 evidenziando come la giurisprudenza citata nella memoria imponga il rigetto del ricorso. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di ASSISTENZA proc. n. 433/2023 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv.to RICCIOTTI Giuseppe Parte_1
C o n t r o
1 , con il patrocinio dell'Avv. dello Stato LEMBEK Controparte_1
OR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 29.6.2023 si rivolgeva al Tribunale Parte_1 rappresentando che, in qualità di vice sovrintendente appartenente alla Polizia stradale, previa frequentazione del relativo corso di specializzazione, era rimasto vittima di due gravissimi infortuni durante lo svolgimento del servizio.
Un primo infortunio, avvenuto il 19.2.1993, quando, comandato a svolgere il servizio in motocicletta di capopattuglia la scorta ad un carico eccezionale nel tratto stradale
[...]
cadeva a terra su terreno bagnato e sdruccioloso nel compiere una Parte_2 manovra di ausilio al transito del mezzo scortato. In ragione di tale infortunio riportava gravissime lesioni per le quali, riconosciuta la dipendenza da cause di servizio, veniva attribuito equo indennizzo.
Il 10.2.2006 subiva il secondo infortunio allorquando, alla guida dell'auto di servizio all'inseguimento di un veicolo segnalato come oggetto di furto, si scontrava con altra autovettura, riportando gravi lesioni per le quali subiva ricovero ospedaliero.
Assumendo che i gravi esiti degli infortuni occorsi l'avessero costretto a richiedere le dimissioni dal servizio, si rivolgeva al giudice del lavoro per chiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici di natura assistenziale.
Così concludeva:
“voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa disapplicazione dei provvedimenti prot. 0012818
e 0012819 emessi Ministero in data 15.06.2022, pronunciare sentenza dichiarativa di riconoscimento al Sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 dello status di Vittima del Dovere o Soggetto Equiparato ex lege e per C.F._1
l'effetto condannare il , in persona del ministro pro tempore, a riconoscere al Controparte_1
Sig. tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge inerenti allo status di Parte_1
Vittima del Dovere o Equiparati e quindi al versamento dei relativi benefici economici e accessori, descritti in premessa e tutti quelli spettanti per legge, maturati nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso di 10 anni dalla presentazione della domanda amministrativa al
[...]
e maturandi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_1
2 Si chiede che 1' Invalidità Complessiva sortita dall'accaduto di entrambi gli eventi venga rideterminata e accertata nella misura del 63% ovvero nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria anche con riferimento al danno morale ai sensi del d.m. 181/09; condannare in ogni caso il convenuto , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 alle spese e competenze di causa”.
Si costituiva, in data 13.10.2023, parte resistente il quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato per essere stata la relativa domanda proposta solo nell'anno 2021.
Quanto al merito contestava lo svolgimento dei fatti, producendo anche relazioni di servizio evidenziando che non ricorressero i presupposti per qualificare gli eventi occorsigli come ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1 comma 563 legge 266/2005.
Così concludeva: in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione del diritto azionato, ovvero, previa occorrendo acquisizione ex artt. 421/210/213 c.p.c. della documentazione prescritta ex art. 6 d.P.R. n. 510/1999, applicabile giusta il rinvio di cui all'art. 3, c. 7 d.P.R. n. 243/2006, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto;
in stretto subordine perche sia detratto dalle somme da corrispondersi quanto gia percepito o percipiendo dal sig. a titolo di provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o Pt_1 risarcimento del danno e anche del valore del risarcimento del danno prescrittosi per inerzia dell'interessato, previa sua quantificazione.
Con ogni consequenziale pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio.
La causa veniva fissata in discussione al 26.10.2023 e ivi veniva ammessa prova testimoniale. All'udienza del 14.3.2024 venivano sentiti i testimoni Testimone_1
e Alla successiva udienza del 9.5.2024, nel contraddittorio delle parti, Tes_2 veniva conferita consulenza tecnica medico legale per il calcolo dell'invalidità complessiva che veniva depositata il 25.5.2025. Veniva pertanto fissata la discussione al 6.11.2025 con termine fino a dieci giorni prima dell'udienza, per note.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sulla dedotta prescrizione del diritto
3 Occorre anzitutto affrontare la questione relativa alla dedotta prescrizione del diritto azionato come sostenuto da parte resistente.
Ritiene il giudicante che l'eccezione proposta non possa trovare accoglimento, essendo stata risolta in modo favorevole al ricorrente dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito la non soggezione a prescrizione dello status di vittima del dovere (cfr. Cass.,
Sezione lavoro, n. 17440/2022): “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Dunque l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
Pertanto, se e del caso, potranno essere riconosciuti solo nei limiti della prescrizione decennale a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Invece, con riferimento alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 legge 302/1990 per le vittime del terrorismo ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 comma I d.l. 159/2007, convertito nella legge 222 del 29.11.2007, trattandosi di prestazione da corrispondersi in un'unica soluzione, soggetta a prescrizione decennale poiché gli eventi si sono verificati il
19.2.1993 e il 10.2.2006 e la domanda amministrativa risulta essere stata presentata solo il
26.5.2021, la prescrizione è interamente maturata.
2)sul merito
Appare opportuno richiamare la complessa normativa che disciplina la materia.
In favore delle vittime del dovere è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2016), stabilendo, al comma 562 dell'articolo 1, la «progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».
I commi 563 e 564 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005 hanno dunque considerevolmente ampliato la definizione di vittime del dovere in senso sia soggettivo, comprendendovi tutti i dipendenti pubblici, sia oggettivo, estendendo il beneficio alle varie e differenziate fattispecie.
In particolare, il comma 563 precisa che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri
4 dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto.
I soggetti richiamati dal citato articolo 3 della legge n. 466 del 1980 sono in particolare: “I magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso” che siano in attività di servizio.
Il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, ha introdotto termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della citata legge n. 266 del 2005.
L'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266, prevede:
"563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
Il D.P.R. n. 243/2006, all'art. 1, stabilisce:
"1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
5 a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Dunque debbono essere esaminati separatamente i due eventi.
Quanto all'evento verificatosi il 19.2.1993, deve escludersi che il servizio comandato al ricorrente possa qualificarsi come rientrante nella lett. a) del comma 563 né nella lettera b) in quanto non servizio di ordine pubblico ma ordinario servizio di polizia stradale, né nella lettera c) né nelle lettere d) ed f) ma neppure nella lettera e) in quanto l'attività di tutela della pubblica incolumità è solo quella volta a tutelare l'integrità fisica della popolazione, così come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.
Deve anche escludersi che il servizio di scorta motomontata ad un trasporto eccezionale, come descritto dal ricorrente e anche confermato dall'istruttoria dibattimentale (cfr. deposizione del testimone , possa qualificarsi rientrante nella Testimone_1 fattispecie estensiva di cui al comma 564, attesa l'inesistenza ab origine ed anche la non sopravvenienza- di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi di quelli propri di un ordinario incidente stradale.
Si veda sul punto Cass. Sez. L., n. 28587 del 8.11.2018: “…… si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 563 e
564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni e la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali”.
Quanto all'evento verificatosi il 10.2.2006, ritiene la giudicante che esso debba qualificarsi come un servizio reso nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.
6 Ha dichiarato la testimone sentita in udienza: “durante il percorso tra Tes_2
e attraverso la radio era stata diramata una nota di ricerca relativa al furto di un Parte_3 CP_3 furgone e sono sicura di aver annotato la nota di ricerca: non ricordo né il colore, né la targa, né il tipo del furgone. Avevo annotato i dati su una cartellina personale che non ho più e quindi non sono in grado di fornire questi dati. Era una cartellina personale dove io annotavo tutte le segnalazioni di ricerca.
Mentre stavamo tornando verso l'autostrada abbiamo incrociato un furgone che corrispondeva per colore e soprattutto per targa a quello da ricercare eci siamo posti all'inseguimento. Ricordo di aver personalmente inserito sull'autovettura la sirena e il lampeggiante in dotazione alla stessa dal lato destro poiché io ero passeggera. Il furgone ha svoltato a sinistra per immettersi in autostrada e anche noi abbiamo svoltato a sinistra e l'autovettura che proveniva dal lato opposto, a cui avevamo in qualche modo tagliato la strada, ci ha preso”.
E ciò in quanto situazione del tutto sovrapponibile a quella esaminata dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 10791 del 4.5.2017) secondo cui: “al dipendente della Polizia di
Stato divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano ai benefici di cui all'articolo 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 in quanto, ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Necessario invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564 ove è richiesta l'esistenza al sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
Conclusivamente sul punto, dunque, si ritiene che l'evento occorso al ricorrente in data
10.2.2006 sia sussumibile nella disposizione di cui al comma 563 dell'art. 1 l. 266/2005.
3)sulle risultanze della CTU
Il calcolo della invalidità complessiva va compiuto secondo i criteri dettati dagli artt. 3 e 4
D.P.R. n. 181/2009 e il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cfr. Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. 6217 del 24/02/2022): "All'art. 6, comma 1, della L. n.
206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
7 I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".
Ebbene, secondo le risultanze della ctu disposta sul ricorrente, l'invalidità Complessiva
(IC) espressa ai sensi dell'art. 3 e 4 del DM 181/2009 determinata in applicazione della formula che segue IC=DB+DM+(IP-DB), risulta pari alla percentuale del 39% considerando entrambi gli eventi e pari alla percentuale del 11% considerando solo il secondo infortunio.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare sì da non dover dare corso alla richiesta di parte resistente di disporne il rinnovo.
Ne consegue che, escluso per le ragioni sopra esplicitate il primo infortunio e dunque prendendo in considerazione soltanto il secondo infortunio, la percentuale riconosciuta dal CTU nominato, in quanto inferiore al 25%, esclude la spettanza al ricorrente dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge 407/1998 e dello speciale assegno di cui all'art. 5 della legge 206/2004.
Al ricorrente spettano, invece, gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 206/04, ossia il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 della legge n. 206/04 e art. 4 del D.P.R. 243/06) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 legge n. 206/2004 e art. 1 legge n. 203/2000). Al ricorrente spettano, infine, secondo quanto espressamene previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n.
232/2016, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, nonché il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04.
Con riguardo alle spese, stante la parziale soccombenza, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate, sono poste a carico di parte resistente.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei soli limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
1)dichiara vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, Parte_1 della legge n. 266/2005 in relazione all'evento occorso il 10.2.2006 e pertanto avente diritto ai benefici assistenziali del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 della legge n.
206/04 e art. 4 del D.P.R. 243/06), all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 legge n.
206/2004 e art. 1 legge n. 203/2000) nonché ai benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, nonché il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04, con decorrenza dal 26.5.2011;
2)dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3)pone le spese di C.T.U, come in atti già liquidate, a carico del resistente
[...]
; CP_1
4) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 6 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
9
. Controparte_1
E' altresì presente la funzionaria UPP Dott.ssa che provvede Controparte_2 all'assistenza del magistrato e all' odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti ed alle conclusioni formulate con memoria depositata il 24.10.2025, discute oralmente la causa e contesta le difese avversarie. Il difensore di parte resistente si riporta agli atti e alla memoria depositata in data 24.10.2025 evidenziando come la giurisprudenza citata nella memoria imponga il rigetto del ricorso. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di ASSISTENZA proc. n. 433/2023 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv.to RICCIOTTI Giuseppe Parte_1
C o n t r o
1 , con il patrocinio dell'Avv. dello Stato LEMBEK Controparte_1
OR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 29.6.2023 si rivolgeva al Tribunale Parte_1 rappresentando che, in qualità di vice sovrintendente appartenente alla Polizia stradale, previa frequentazione del relativo corso di specializzazione, era rimasto vittima di due gravissimi infortuni durante lo svolgimento del servizio.
Un primo infortunio, avvenuto il 19.2.1993, quando, comandato a svolgere il servizio in motocicletta di capopattuglia la scorta ad un carico eccezionale nel tratto stradale
[...]
cadeva a terra su terreno bagnato e sdruccioloso nel compiere una Parte_2 manovra di ausilio al transito del mezzo scortato. In ragione di tale infortunio riportava gravissime lesioni per le quali, riconosciuta la dipendenza da cause di servizio, veniva attribuito equo indennizzo.
Il 10.2.2006 subiva il secondo infortunio allorquando, alla guida dell'auto di servizio all'inseguimento di un veicolo segnalato come oggetto di furto, si scontrava con altra autovettura, riportando gravi lesioni per le quali subiva ricovero ospedaliero.
Assumendo che i gravi esiti degli infortuni occorsi l'avessero costretto a richiedere le dimissioni dal servizio, si rivolgeva al giudice del lavoro per chiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici di natura assistenziale.
Così concludeva:
“voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa disapplicazione dei provvedimenti prot. 0012818
e 0012819 emessi Ministero in data 15.06.2022, pronunciare sentenza dichiarativa di riconoscimento al Sig. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 dello status di Vittima del Dovere o Soggetto Equiparato ex lege e per C.F._1
l'effetto condannare il , in persona del ministro pro tempore, a riconoscere al Controparte_1
Sig. tutti i benefici assistenziali previsti dalla legge inerenti allo status di Parte_1
Vittima del Dovere o Equiparati e quindi al versamento dei relativi benefici economici e accessori, descritti in premessa e tutti quelli spettanti per legge, maturati nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso di 10 anni dalla presentazione della domanda amministrativa al
[...]
e maturandi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_1
2 Si chiede che 1' Invalidità Complessiva sortita dall'accaduto di entrambi gli eventi venga rideterminata e accertata nella misura del 63% ovvero nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria anche con riferimento al danno morale ai sensi del d.m. 181/09; condannare in ogni caso il convenuto , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 alle spese e competenze di causa”.
Si costituiva, in data 13.10.2023, parte resistente il quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva la intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato per essere stata la relativa domanda proposta solo nell'anno 2021.
Quanto al merito contestava lo svolgimento dei fatti, producendo anche relazioni di servizio evidenziando che non ricorressero i presupposti per qualificare gli eventi occorsigli come ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 1 comma 563 legge 266/2005.
Così concludeva: in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione del diritto azionato, ovvero, previa occorrendo acquisizione ex artt. 421/210/213 c.p.c. della documentazione prescritta ex art. 6 d.P.R. n. 510/1999, applicabile giusta il rinvio di cui all'art. 3, c. 7 d.P.R. n. 243/2006, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto;
in stretto subordine perche sia detratto dalle somme da corrispondersi quanto gia percepito o percipiendo dal sig. a titolo di provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o Pt_1 risarcimento del danno e anche del valore del risarcimento del danno prescrittosi per inerzia dell'interessato, previa sua quantificazione.
Con ogni consequenziale pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio.
La causa veniva fissata in discussione al 26.10.2023 e ivi veniva ammessa prova testimoniale. All'udienza del 14.3.2024 venivano sentiti i testimoni Testimone_1
e Alla successiva udienza del 9.5.2024, nel contraddittorio delle parti, Tes_2 veniva conferita consulenza tecnica medico legale per il calcolo dell'invalidità complessiva che veniva depositata il 25.5.2025. Veniva pertanto fissata la discussione al 6.11.2025 con termine fino a dieci giorni prima dell'udienza, per note.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sulla dedotta prescrizione del diritto
3 Occorre anzitutto affrontare la questione relativa alla dedotta prescrizione del diritto azionato come sostenuto da parte resistente.
Ritiene il giudicante che l'eccezione proposta non possa trovare accoglimento, essendo stata risolta in modo favorevole al ricorrente dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito la non soggezione a prescrizione dello status di vittima del dovere (cfr. Cass.,
Sezione lavoro, n. 17440/2022): “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi
563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
Dunque l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
Pertanto, se e del caso, potranno essere riconosciuti solo nei limiti della prescrizione decennale a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Invece, con riferimento alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 legge 302/1990 per le vittime del terrorismo ed estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 comma I d.l. 159/2007, convertito nella legge 222 del 29.11.2007, trattandosi di prestazione da corrispondersi in un'unica soluzione, soggetta a prescrizione decennale poiché gli eventi si sono verificati il
19.2.1993 e il 10.2.2006 e la domanda amministrativa risulta essere stata presentata solo il
26.5.2021, la prescrizione è interamente maturata.
2)sul merito
Appare opportuno richiamare la complessa normativa che disciplina la materia.
In favore delle vittime del dovere è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2016), stabilendo, al comma 562 dell'articolo 1, la «progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».
I commi 563 e 564 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005 hanno dunque considerevolmente ampliato la definizione di vittime del dovere in senso sia soggettivo, comprendendovi tutti i dipendenti pubblici, sia oggettivo, estendendo il beneficio alle varie e differenziate fattispecie.
In particolare, il comma 563 precisa che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri
4 dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto.
I soggetti richiamati dal citato articolo 3 della legge n. 466 del 1980 sono in particolare: “I magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso” che siano in attività di servizio.
Il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243, ha introdotto termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della citata legge n. 266 del 2005.
L'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266, prevede:
"563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
Il D.P.R. n. 243/2006, all'art. 1, stabilisce:
"1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
5 a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Dunque debbono essere esaminati separatamente i due eventi.
Quanto all'evento verificatosi il 19.2.1993, deve escludersi che il servizio comandato al ricorrente possa qualificarsi come rientrante nella lett. a) del comma 563 né nella lettera b) in quanto non servizio di ordine pubblico ma ordinario servizio di polizia stradale, né nella lettera c) né nelle lettere d) ed f) ma neppure nella lettera e) in quanto l'attività di tutela della pubblica incolumità è solo quella volta a tutelare l'integrità fisica della popolazione, così come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008.
Deve anche escludersi che il servizio di scorta motomontata ad un trasporto eccezionale, come descritto dal ricorrente e anche confermato dall'istruttoria dibattimentale (cfr. deposizione del testimone , possa qualificarsi rientrante nella Testimone_1 fattispecie estensiva di cui al comma 564, attesa l'inesistenza ab origine ed anche la non sopravvenienza- di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi di quelli propri di un ordinario incidente stradale.
Si veda sul punto Cass. Sez. L., n. 28587 del 8.11.2018: “…… si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 563 e
564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni e la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali”.
Quanto all'evento verificatosi il 10.2.2006, ritiene la giudicante che esso debba qualificarsi come un servizio reso nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.
6 Ha dichiarato la testimone sentita in udienza: “durante il percorso tra Tes_2
e attraverso la radio era stata diramata una nota di ricerca relativa al furto di un Parte_3 CP_3 furgone e sono sicura di aver annotato la nota di ricerca: non ricordo né il colore, né la targa, né il tipo del furgone. Avevo annotato i dati su una cartellina personale che non ho più e quindi non sono in grado di fornire questi dati. Era una cartellina personale dove io annotavo tutte le segnalazioni di ricerca.
Mentre stavamo tornando verso l'autostrada abbiamo incrociato un furgone che corrispondeva per colore e soprattutto per targa a quello da ricercare eci siamo posti all'inseguimento. Ricordo di aver personalmente inserito sull'autovettura la sirena e il lampeggiante in dotazione alla stessa dal lato destro poiché io ero passeggera. Il furgone ha svoltato a sinistra per immettersi in autostrada e anche noi abbiamo svoltato a sinistra e l'autovettura che proveniva dal lato opposto, a cui avevamo in qualche modo tagliato la strada, ci ha preso”.
E ciò in quanto situazione del tutto sovrapponibile a quella esaminata dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 10791 del 4.5.2017) secondo cui: “al dipendente della Polizia di
Stato divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano ai benefici di cui all'articolo 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 in quanto, ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali. Necessario invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564 ove è richiesta l'esistenza al sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
Conclusivamente sul punto, dunque, si ritiene che l'evento occorso al ricorrente in data
10.2.2006 sia sussumibile nella disposizione di cui al comma 563 dell'art. 1 l. 266/2005.
3)sulle risultanze della CTU
Il calcolo della invalidità complessiva va compiuto secondo i criteri dettati dagli artt. 3 e 4
D.P.R. n. 181/2009 e il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (cfr. Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. 6217 del 24/02/2022): "All'art. 6, comma 1, della L. n.
206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
7 I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009".
Ebbene, secondo le risultanze della ctu disposta sul ricorrente, l'invalidità Complessiva
(IC) espressa ai sensi dell'art. 3 e 4 del DM 181/2009 determinata in applicazione della formula che segue IC=DB+DM+(IP-DB), risulta pari alla percentuale del 39% considerando entrambi gli eventi e pari alla percentuale del 11% considerando solo il secondo infortunio.
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare sì da non dover dare corso alla richiesta di parte resistente di disporne il rinnovo.
Ne consegue che, escluso per le ragioni sopra esplicitate il primo infortunio e dunque prendendo in considerazione soltanto il secondo infortunio, la percentuale riconosciuta dal CTU nominato, in quanto inferiore al 25%, esclude la spettanza al ricorrente dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge 407/1998 e dello speciale assegno di cui all'art. 5 della legge 206/2004.
Al ricorrente spettano, invece, gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 206/04, ossia il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 della legge n. 206/04 e art. 4 del D.P.R. 243/06) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 legge n. 206/2004 e art. 1 legge n. 203/2000). Al ricorrente spettano, infine, secondo quanto espressamene previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n.
232/2016, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, nonché il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04.
Con riguardo alle spese, stante la parziale soccombenza, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate, sono poste a carico di parte resistente.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei soli limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
1)dichiara vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, Parte_1 della legge n. 266/2005 in relazione all'evento occorso il 10.2.2006 e pertanto avente diritto ai benefici assistenziali del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 della legge n.
206/04 e art. 4 del D.P.R. 243/06), all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (art. 9 legge n.
206/2004 e art. 1 legge n. 203/2000) nonché ai benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, nonché il diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge n. 206/04, con decorrenza dal 26.5.2011;
2)dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3)pone le spese di C.T.U, come in atti già liquidate, a carico del resistente
[...]
; CP_1
4) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 6 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
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