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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2915/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO AE, Presidente
IU AE, AT
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16990/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO 3 - Via Di Settebagni 384 00138 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - RO - Via Giuseppe Grezar 14 00142 RO RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00153 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Azienda Municipale Ambiente Spa RO - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 CAM COMM 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 IRPEF-ALTRO 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 IRPEF-ALTRO 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 TARI 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 REGISTRO 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100818/2023 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 853/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 09720249097315616000, emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione e notificata a mezzo pec il 28 agosto 2024, avente ad oggetto la complessiva somma di Euro 24.779,97, inerente a varie cartelle presupposte.
Ha dedotto: in relazione alla cartella 1) n. 09720140064707172000, asseritamente notificata il 6 ottobre
2014, di AMA S.p.a. per l'importo di Euro 200,38, per l' anno di riferimento del debito 2011, la prescrizione del credito, essendo decorsi almeno 13 anni tra lo data di notifica della cartella e quella della intimazione;
in relazione alla cartella 2) n. 097 20140129000100000, asseritamente notificata il 6 ottobre 2014, da Camera di Commercio di Reggio Calabria, dell'importo di Euro 179,82, per l'anno di riferimento del debito 2012, la non regolarità della notifica e in ogni caso l'avvenuta maturazione della prescrizione per decorso del quinquennio tra la data di notifica (se provata) della cartella e quella dell'intimazione; in relazione alla cartella
3) n. 09720140203760873000, asseritamente notificata il 19 novembre 2014 della Regione Lazio, per l'importo di Euro 816,08, per gli anni 2011 e 2008, in tema di tassa automobilistica, la decadenza o la prescrizione in quanto decorsi i tre anni, poiché l'intimazione è stata notificata dopo circa dieci anni;
in relazione alla cartella n. 4 ), n. 097 2023 0140522833000, asseritamente notificata il 22 giugno 2023, dell'
Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di RO, dell'importo Euro 9.097,91, per l'anno 2019, la non regolare notificazione della cartella, con conseguente venir meno della pretesa, mancando il titolo presupposto dell'intimazione; in relazione alla cartella 5) n. 097 20230140522934000, asseritamente notificata il 22 giugno 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il Lazio, dell'importo di
Euro 1.118,56, per l'anno 2019, la non regolare notifica della cartella con conseguente mancanza del “titolo presupposto alla emissione della Intimazione”; in relazione alla cartella 6) n. 09720230166204274000, asseritamente notificata il 19 luglio 2023, di Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di RO, dell'importo di Euro 169,24, per l'anno di riferimento 2020, l'irregolarità della notifica, con conseguente mancanza dell'atto presupposto per la legittima emissione dell'intimazione; in relazione alla cartella 7) n.
09720230166204375000, asseritamente notificata il 19 luglio 2023, della Regione Lazio, per l'importo di
Euro 1.388,33, per l'anno 2021, l'irregolare e rituale notifica della cartella ovvero dell'atto presupposto;
in relazione all' avviso di Accertamento n. TK 3018100818/2023, asseritamente notificato il 18 maggio 2023 di Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di RO, dell'importo di Euro 11.808,64, per l'anno 2017,
Irpef, l'irregolare notifica dell'Avviso sopra indicato;
che in ogni caso, tra la data di riferimento del debito anno 2017 e quella della asserita notifica dell'avviso, anche prendendo a base l'anno 2018, al maggio 2023, sono decorsi oltre cinque anni, per cui l'Agenzia delle entrate era decaduta dalla pretesa creditoria, che in ogni caso doveva ritenersi prescritta;
che doveva ritenersi il termine prescrizionale quinquennale per il credito principale portante di E. 5.046,82 e per le sanzioni E. 4. 986,00 e per gli interessi. Ha concluso per l'annullamento dell'intimazione e in via subordinata per l'annullamento delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n. 546/1992, in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n. TK33018100818/2023; che esso era stato correttamente e validamente notificato il 18 maggio 2023, tramite pec (allegato 3); che pertanto non era maturata la decadenza né la prescrizione;
che in particolare la notifica dell'atto di accertamento avrebbe dovuto avvenire entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'annualità d'imposta oggetto di accertamento;
che la dichiarazione era stata presentata nel 2018, per i redditi del 2017, per cui l'Ufficio aveva tempo per notificare l'atto fino al 31 dicembre 2023; che la notifica era avvenuta tempestivamente, vale a dire il 18 maggio 2023; che una volta ritualmente notificato l'avviso di accertamento esecutivo, in mancanza dell'impugnazione, esso era diventato definitivo e non poteva farsi valere la prescrizione del credito tributario, con l'impugnazione del successivo atto. Si è costituita la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado per il Lazio, obiettando: che, poiché l'intimazione di pagamento opposta comprendeva, tra le altre, anche la cartella di pagamento n. 09720230140522934000, essa era stata notificata in data 22/06/2023, la quale portava a esecuzione crediti fatti valere dall' Ufficio di
Segreteria per il contributo unificato tributario (“CUT”) dovuto in seguito al deposito dell'appello R.G.A. n.
6398/2019. La Corte di giustizia precisava tutti i passaggi anteriori all'emissione della cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un importo totale di euro 1.118,56,12 (euro 360 a titolo di CUT, euro 720,00 a titolo di sanzione, più diritti di notifica, interessi e oneri di riscossione), notificata al contribuente in data 22/06/2023 e mai pagata dallo stesso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha dunque eccepito: la mancata impugnazione dell'invito al pagamento e del provvedimento d'irrogazione sanzioni adottati dall'ufficio di segreteria, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte de qua, definitività degli atti dell'ufficio e difetto di legittimazione passiva della corte di giustizia;
in subordine e nel merito, la regolare notifica dell'invito al pagamento e del provvedimento di irrogazione sanzioni e dunque la correttezza dell'operato dell'ufficio; in via ulteriormente subordinata, e nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari fatti valere dall'ufficio di segreteria, dovendo operare la prescrizione decennale;
la mancanza di buona fede del ricorrente, con condanna alle spese e risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione obiettando: l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 n.3 del D.Lgs. 546/92, segnalando il ne bis in idem;
che, come provato dalla documentazione in atti, la cartella di pagamento n. 09720140064707172000 è stata notificata in data 06/10/2014, “a mezzo posta”, la cartella di pagamento n. 09720140129000100000 è stata notificata in data 06/10/2014, “a mezzo posta”, la cartella di pagamento n. 09720140203760873000 è stata notificata in data 19/11/2014, “a mezzo posta”, la cartella di pagamento n. 09720230140522833000 è stata notificata in data 22/06/2023, a mezzo posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n. 09720230140522934000 è stata notificata in data
22/06/2023, a mezzo posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n. 09720230166204274000 è stata notificata in data 19/07/2023, a mezzo posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n.
09720230166204375000 è stata notificata in data 19/07/2023, a mezzo posta elettronica certificata;
che le cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000, 09720140203760873000, erano alle intimazioni di pagamento nn. 09720179065512672000 e 09720169009044511000; che tali atti sono stati impugnati, rispettivamente, con i giudizi recanti RG. 12117/2016 (concluso con sentenza n.
17099/18) e RG. 15907/2017 (concluso con sentenza n. 6504/2019); che conseguentemente, sotto tale aspetto si evidenzia non solo la preventiva conoscenza dell'atto in parola ma, soprattutto, l'eventuale necessità dell'odierna Corte di tenere atto di quanto sopra al fine di evitare il rischio del ne bis in idem;
che le statuizioni appena riferite accoglievano solo parzialmente le doglianze del contribuente, confermando la pretesa relativa alle cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000,
09720140203760873000, oggetto dell'odierno ricorso;
che, in virtù dell'art.19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, le già menzionate cartelle avrebbero dovuto essere opposte dal ricorrente nei termini di cui all' art.21 del citato D.Lgs, al fine di contestare vizi propri delle stesse e/o delle loro notifiche e/o decadenze e/o prescrizioni e/o vizi del procedimento di riscossione inveratisi anteriormente alle date delle notifiche;
che l'art 19 D.Lgs.
546/92 prevede, al comma 3°, che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, prevedendo una deroga al principio solo nel caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato e consentendone l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, adempimento che veniva omesso dall'odierno ricorrente, determinando così, la definitività della pretesa dell'ente impositore;
che la mancata impugnazione delle nominate cartelle prodromiche, illo tempore notificate, ha comportato la definitività delle pretese ivi contenute per intervenuta acquiescenza e decadenza dall'azione, sia nell'an, che nel quantum debeatur;
che sarebbe inammissibile la domanda proposta per contestare situazioni definitivamente consolidatesi da anni, e quindi, al solo fine temerario di porre rimedio a decadenze già maturate;
che non accettava il contraddittorio sui motivi di opposizione sollevati dal ricorrente relativi a presunti vizi delle cartelle sottese in quanto non proposti tempestivamente;
la carenza di legittimazione passiva, con riguardo all'avviso di accertamento;
che posta la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, il tema della eventuale prescrizione del credito ivi dedotto poteva essere sollevato esclusivamente nei confronti delle cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000, 09720140203760873000, in quanto le restanti cartelle nn. 09720230140522833000, 09720230140522934000, 09720230166204274000,
09720230166204375000 risultano tutte notificate a mezzo PEC nel corso dell'anno 2023 e, pertanto, risultavano perfettamente nei termini per la loro esecuzione.
Con riguardo alle citate cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000 e
09720140203760873000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha rimarcato che dopo la loro notifica, le stesse sono state seguite dalla notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione, ovvero: l'Avviso di
Intimazione n. 09720169009044511000, notificato in data 08/06/2016, impugnato dal contribuente innanzi a codesta Corte con RG. 15907/2017 (concluso con sentenza n. 6504/2019), impugnata in secondo grado e concluso con sentenza n. 3690/2020 sfavorevole al contribuente;
l'Avviso di Intimazione n.
09720179065512672000, notificato in data 12/09/2017, impugnato dal contribuente innanzi a questa Corte con RG. 12117/2016 (concluso con sentenza n. 17099/18); l'avviso di Intimazione n.
09720179001790183000, notificato in data 27/02/2017. Anche per questi atti non si sarebbe verificata alcuna prescrizione, in quanto l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”. Ha concluso per dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente nei limiti di cui alla presente motivazione.
L'avviso di accertamento, sottesa all'intimazione, è stato ritualmente notificato il 18 maggio 2023, a mezzo
PEC, come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene alla prescrizione tra il momento del sorgere del tributo (2017) e il primo atto interruttivo, essa non può essere fatta valere in questa sede, in quanto l'avviso di accertamento non è stato impugnato e dunque è atto definitivo. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri.
Per quanto attiene alle cartelle di cui ai numeri da 4 a 7 dell'imputazione, esse risultano ritualmente notificate a mezzo PEC, come documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dunque non può ritenersi decorso alcun termine prescrizionale.
Per quanto attiene alla cartella n. 1, essa è stata notificata in data 6 ottobre 2014 a mezzo di messo notificatore che ha operato la notifica al portiere, con successivo invio della raccomandata. Ugualmente per le cartelle n. 2 e 3 dell'intimazione.
Al riguardo va rilevato che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma
4, c.p.c. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020). In particolare, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022; da ultimo Cass.. n. 28850 del 2025).
Se è vero che la notifica delle cartelle può dirsi rituale, è anche vero che non risulta provato che siano stati emessi ulteriori atti interruttivi prima dell'odierna intimazione. L'Agenzia delle Entrate riscossione ha affermato che tali cartelle erano sottese alle intimazioni di pagamento nn. 09720179065512672000 e
09720169009044511000, notificati rispettivamente l'8 giugno 2016 e il 12 settembre 2017. Va rilevato che l'intimazione di pagamento n. 09720169009044511000 (cui erano sottese 60 cartelle) è stata decisa con la sentenza n. 17099 del 2018, che ha accolto il ricorso, tra l'altro, per le cartelle notificate dall'1 marzo 2008 in poi.
L'intimazione n. 09720179065512672000 è stata impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo di RO, la quale ha limitato il giudizio a 12 cartelle sottostanti a tale intimazione che non erano “comuni”
a quelle già sottese all'intimazione del 2016 (oggetto del giudizio deciso con la sentenza n. 17099 del 2018).
Con la sentenza n. 6504 del 2019, il citato organo giudicante ha accolto il ricorso “per le dieci cartelle di natura fiscale elencate in motivazione”, sicuramente non coincidenti con quelle oggetto dell'attuale giudizio.
L'appello del contribuente nei confronti della sentenza n. 6504 del 2019 è stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, con la sentenza n. 3960/2020, pronunciata il 12 novembre 2020.
Va osservato che tali intimazioni non sono state prodotte e non è dunque possibile verificare se recavano come atti sottesi anche le citate cartelle. Anche in base alle sentenze, prodotte, non emerge se le citate cartelle fossero sottese alle intimazioni.
Anche a voler ritenere tali atti come ritualmente notificati, considerato che la prescrizione è triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per la tariffa rifiuti e i diritti annuali della camera di commercio, l'ulteriore atto interruttivo, quello oggi impugnato, sarebbe comunque intervenuto quando la prescrizione era già maturata rispetto alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, avvenuta il 12 settembre 2017, anche considerando le sospensioni dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovute al Covid 19.
Ne consegue che il ricorso va accolto con riguardo alle prime tre cartelle indicate nel ricorso, sottese all'atto impugnato e rigettato nel resto.
Tenuto conto dell'esito della causa, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e spese di lite compensate tra le Parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO AE, Presidente
IU AE, AT
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16990/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO 3 - Via Di Settebagni 384 00138 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - RO - Via Giuseppe Grezar 14 00142 RO RM
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00153 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Azienda Municipale Ambiente Spa RO - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 CAM COMM 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 IRPEF-ALTRO 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 IRPEF-ALTRO 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 TARI 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 REGISTRO 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249097315616000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100818/2023 IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 853/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: Come da atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 09720249097315616000, emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione e notificata a mezzo pec il 28 agosto 2024, avente ad oggetto la complessiva somma di Euro 24.779,97, inerente a varie cartelle presupposte.
Ha dedotto: in relazione alla cartella 1) n. 09720140064707172000, asseritamente notificata il 6 ottobre
2014, di AMA S.p.a. per l'importo di Euro 200,38, per l' anno di riferimento del debito 2011, la prescrizione del credito, essendo decorsi almeno 13 anni tra lo data di notifica della cartella e quella della intimazione;
in relazione alla cartella 2) n. 097 20140129000100000, asseritamente notificata il 6 ottobre 2014, da Camera di Commercio di Reggio Calabria, dell'importo di Euro 179,82, per l'anno di riferimento del debito 2012, la non regolarità della notifica e in ogni caso l'avvenuta maturazione della prescrizione per decorso del quinquennio tra la data di notifica (se provata) della cartella e quella dell'intimazione; in relazione alla cartella
3) n. 09720140203760873000, asseritamente notificata il 19 novembre 2014 della Regione Lazio, per l'importo di Euro 816,08, per gli anni 2011 e 2008, in tema di tassa automobilistica, la decadenza o la prescrizione in quanto decorsi i tre anni, poiché l'intimazione è stata notificata dopo circa dieci anni;
in relazione alla cartella n. 4 ), n. 097 2023 0140522833000, asseritamente notificata il 22 giugno 2023, dell'
Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di RO, dell'importo Euro 9.097,91, per l'anno 2019, la non regolare notificazione della cartella, con conseguente venir meno della pretesa, mancando il titolo presupposto dell'intimazione; in relazione alla cartella 5) n. 097 20230140522934000, asseritamente notificata il 22 giugno 2023, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il Lazio, dell'importo di
Euro 1.118,56, per l'anno 2019, la non regolare notifica della cartella con conseguente mancanza del “titolo presupposto alla emissione della Intimazione”; in relazione alla cartella 6) n. 09720230166204274000, asseritamente notificata il 19 luglio 2023, di Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di RO, dell'importo di Euro 169,24, per l'anno di riferimento 2020, l'irregolarità della notifica, con conseguente mancanza dell'atto presupposto per la legittima emissione dell'intimazione; in relazione alla cartella 7) n.
09720230166204375000, asseritamente notificata il 19 luglio 2023, della Regione Lazio, per l'importo di
Euro 1.388,33, per l'anno 2021, l'irregolare e rituale notifica della cartella ovvero dell'atto presupposto;
in relazione all' avviso di Accertamento n. TK 3018100818/2023, asseritamente notificato il 18 maggio 2023 di Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di RO, dell'importo di Euro 11.808,64, per l'anno 2017,
Irpef, l'irregolare notifica dell'Avviso sopra indicato;
che in ogni caso, tra la data di riferimento del debito anno 2017 e quella della asserita notifica dell'avviso, anche prendendo a base l'anno 2018, al maggio 2023, sono decorsi oltre cinque anni, per cui l'Agenzia delle entrate era decaduta dalla pretesa creditoria, che in ogni caso doveva ritenersi prescritta;
che doveva ritenersi il termine prescrizionale quinquennale per il credito principale portante di E. 5.046,82 e per le sanzioni E. 4. 986,00 e per gli interessi. Ha concluso per l'annullamento dell'intimazione e in via subordinata per l'annullamento delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n. 546/1992, in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n. TK33018100818/2023; che esso era stato correttamente e validamente notificato il 18 maggio 2023, tramite pec (allegato 3); che pertanto non era maturata la decadenza né la prescrizione;
che in particolare la notifica dell'atto di accertamento avrebbe dovuto avvenire entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'annualità d'imposta oggetto di accertamento;
che la dichiarazione era stata presentata nel 2018, per i redditi del 2017, per cui l'Ufficio aveva tempo per notificare l'atto fino al 31 dicembre 2023; che la notifica era avvenuta tempestivamente, vale a dire il 18 maggio 2023; che una volta ritualmente notificato l'avviso di accertamento esecutivo, in mancanza dell'impugnazione, esso era diventato definitivo e non poteva farsi valere la prescrizione del credito tributario, con l'impugnazione del successivo atto. Si è costituita la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado per il Lazio, obiettando: che, poiché l'intimazione di pagamento opposta comprendeva, tra le altre, anche la cartella di pagamento n. 09720230140522934000, essa era stata notificata in data 22/06/2023, la quale portava a esecuzione crediti fatti valere dall' Ufficio di
Segreteria per il contributo unificato tributario (“CUT”) dovuto in seguito al deposito dell'appello R.G.A. n.
6398/2019. La Corte di giustizia precisava tutti i passaggi anteriori all'emissione della cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un importo totale di euro 1.118,56,12 (euro 360 a titolo di CUT, euro 720,00 a titolo di sanzione, più diritti di notifica, interessi e oneri di riscossione), notificata al contribuente in data 22/06/2023 e mai pagata dallo stesso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha dunque eccepito: la mancata impugnazione dell'invito al pagamento e del provvedimento d'irrogazione sanzioni adottati dall'ufficio di segreteria, con conseguente inammissibilità del ricorso in parte de qua, definitività degli atti dell'ufficio e difetto di legittimazione passiva della corte di giustizia;
in subordine e nel merito, la regolare notifica dell'invito al pagamento e del provvedimento di irrogazione sanzioni e dunque la correttezza dell'operato dell'ufficio; in via ulteriormente subordinata, e nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti tributari fatti valere dall'ufficio di segreteria, dovendo operare la prescrizione decennale;
la mancanza di buona fede del ricorrente, con condanna alle spese e risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione obiettando: l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 n.3 del D.Lgs. 546/92, segnalando il ne bis in idem;
che, come provato dalla documentazione in atti, la cartella di pagamento n. 09720140064707172000 è stata notificata in data 06/10/2014, “a mezzo posta”, la cartella di pagamento n. 09720140129000100000 è stata notificata in data 06/10/2014, “a mezzo posta”, la cartella di pagamento n. 09720140203760873000 è stata notificata in data 19/11/2014, “a mezzo posta”, la cartella di pagamento n. 09720230140522833000 è stata notificata in data 22/06/2023, a mezzo posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n. 09720230140522934000 è stata notificata in data
22/06/2023, a mezzo posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n. 09720230166204274000 è stata notificata in data 19/07/2023, a mezzo posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n.
09720230166204375000 è stata notificata in data 19/07/2023, a mezzo posta elettronica certificata;
che le cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000, 09720140203760873000, erano alle intimazioni di pagamento nn. 09720179065512672000 e 09720169009044511000; che tali atti sono stati impugnati, rispettivamente, con i giudizi recanti RG. 12117/2016 (concluso con sentenza n.
17099/18) e RG. 15907/2017 (concluso con sentenza n. 6504/2019); che conseguentemente, sotto tale aspetto si evidenzia non solo la preventiva conoscenza dell'atto in parola ma, soprattutto, l'eventuale necessità dell'odierna Corte di tenere atto di quanto sopra al fine di evitare il rischio del ne bis in idem;
che le statuizioni appena riferite accoglievano solo parzialmente le doglianze del contribuente, confermando la pretesa relativa alle cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000,
09720140203760873000, oggetto dell'odierno ricorso;
che, in virtù dell'art.19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, le già menzionate cartelle avrebbero dovuto essere opposte dal ricorrente nei termini di cui all' art.21 del citato D.Lgs, al fine di contestare vizi propri delle stesse e/o delle loro notifiche e/o decadenze e/o prescrizioni e/o vizi del procedimento di riscossione inveratisi anteriormente alle date delle notifiche;
che l'art 19 D.Lgs.
546/92 prevede, al comma 3°, che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, prevedendo una deroga al principio solo nel caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato e consentendone l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, adempimento che veniva omesso dall'odierno ricorrente, determinando così, la definitività della pretesa dell'ente impositore;
che la mancata impugnazione delle nominate cartelle prodromiche, illo tempore notificate, ha comportato la definitività delle pretese ivi contenute per intervenuta acquiescenza e decadenza dall'azione, sia nell'an, che nel quantum debeatur;
che sarebbe inammissibile la domanda proposta per contestare situazioni definitivamente consolidatesi da anni, e quindi, al solo fine temerario di porre rimedio a decadenze già maturate;
che non accettava il contraddittorio sui motivi di opposizione sollevati dal ricorrente relativi a presunti vizi delle cartelle sottese in quanto non proposti tempestivamente;
la carenza di legittimazione passiva, con riguardo all'avviso di accertamento;
che posta la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, il tema della eventuale prescrizione del credito ivi dedotto poteva essere sollevato esclusivamente nei confronti delle cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000, 09720140203760873000, in quanto le restanti cartelle nn. 09720230140522833000, 09720230140522934000, 09720230166204274000,
09720230166204375000 risultano tutte notificate a mezzo PEC nel corso dell'anno 2023 e, pertanto, risultavano perfettamente nei termini per la loro esecuzione.
Con riguardo alle citate cartelle di pagamento nn. 09720140064707172000, 09720140129000100000 e
09720140203760873000, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha rimarcato che dopo la loro notifica, le stesse sono state seguite dalla notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione, ovvero: l'Avviso di
Intimazione n. 09720169009044511000, notificato in data 08/06/2016, impugnato dal contribuente innanzi a codesta Corte con RG. 15907/2017 (concluso con sentenza n. 6504/2019), impugnata in secondo grado e concluso con sentenza n. 3690/2020 sfavorevole al contribuente;
l'Avviso di Intimazione n.
09720179065512672000, notificato in data 12/09/2017, impugnato dal contribuente innanzi a questa Corte con RG. 12117/2016 (concluso con sentenza n. 17099/18); l'avviso di Intimazione n.
09720179001790183000, notificato in data 27/02/2017. Anche per questi atti non si sarebbe verificata alcuna prescrizione, in quanto l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”. Ha concluso per dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente nei limiti di cui alla presente motivazione.
L'avviso di accertamento, sottesa all'intimazione, è stato ritualmente notificato il 18 maggio 2023, a mezzo
PEC, come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene alla prescrizione tra il momento del sorgere del tributo (2017) e il primo atto interruttivo, essa non può essere fatta valere in questa sede, in quanto l'avviso di accertamento non è stato impugnato e dunque è atto definitivo. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri.
Per quanto attiene alle cartelle di cui ai numeri da 4 a 7 dell'imputazione, esse risultano ritualmente notificate a mezzo PEC, come documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dunque non può ritenersi decorso alcun termine prescrizionale.
Per quanto attiene alla cartella n. 1, essa è stata notificata in data 6 ottobre 2014 a mezzo di messo notificatore che ha operato la notifica al portiere, con successivo invio della raccomandata. Ugualmente per le cartelle n. 2 e 3 dell'intimazione.
Al riguardo va rilevato che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma
4, c.p.c. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020). In particolare, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022; da ultimo Cass.. n. 28850 del 2025).
Se è vero che la notifica delle cartelle può dirsi rituale, è anche vero che non risulta provato che siano stati emessi ulteriori atti interruttivi prima dell'odierna intimazione. L'Agenzia delle Entrate riscossione ha affermato che tali cartelle erano sottese alle intimazioni di pagamento nn. 09720179065512672000 e
09720169009044511000, notificati rispettivamente l'8 giugno 2016 e il 12 settembre 2017. Va rilevato che l'intimazione di pagamento n. 09720169009044511000 (cui erano sottese 60 cartelle) è stata decisa con la sentenza n. 17099 del 2018, che ha accolto il ricorso, tra l'altro, per le cartelle notificate dall'1 marzo 2008 in poi.
L'intimazione n. 09720179065512672000 è stata impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo di RO, la quale ha limitato il giudizio a 12 cartelle sottostanti a tale intimazione che non erano “comuni”
a quelle già sottese all'intimazione del 2016 (oggetto del giudizio deciso con la sentenza n. 17099 del 2018).
Con la sentenza n. 6504 del 2019, il citato organo giudicante ha accolto il ricorso “per le dieci cartelle di natura fiscale elencate in motivazione”, sicuramente non coincidenti con quelle oggetto dell'attuale giudizio.
L'appello del contribuente nei confronti della sentenza n. 6504 del 2019 è stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, con la sentenza n. 3960/2020, pronunciata il 12 novembre 2020.
Va osservato che tali intimazioni non sono state prodotte e non è dunque possibile verificare se recavano come atti sottesi anche le citate cartelle. Anche in base alle sentenze, prodotte, non emerge se le citate cartelle fossero sottese alle intimazioni.
Anche a voler ritenere tali atti come ritualmente notificati, considerato che la prescrizione è triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per la tariffa rifiuti e i diritti annuali della camera di commercio, l'ulteriore atto interruttivo, quello oggi impugnato, sarebbe comunque intervenuto quando la prescrizione era già maturata rispetto alla notifica dell'ultimo atto interruttivo, avvenuta il 12 settembre 2017, anche considerando le sospensioni dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovute al Covid 19.
Ne consegue che il ricorso va accolto con riguardo alle prime tre cartelle indicate nel ricorso, sottese all'atto impugnato e rigettato nel resto.
Tenuto conto dell'esito della causa, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e spese di lite compensate tra le Parti.