TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 75794 ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 75794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 – in esso riunito il procedimento RGAC 24761/2020 -,
trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 ottobre
2024, e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf ), nella qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di deceduto a Roma il 2 settembre 2017, elettivamente domiciliati in Persona_1
Isola Capo Rizzuto, via Villaggio Stumio 1 presso lo studio dell'avv. Domenico Magnolia
che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita sui fogli allegati all'atto di citazione.
ATTORI
E
(cf , (cf Controparte_1 C.F._4 Parte_4
(cf ) e C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(cf ) nella qualità di prossimi congiunti di
[...] C.F._7 Persona_1
deceduto a Roma il 2 settembre 2017 elettivamente domiciliati in Roma, , Piazza Euclide TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
n. 31 , presso lo studio dell'avv. Erdis Doraci che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI nel procedimento riunito 24761/2020
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni n. 25 presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente conferita da procuratore speciale della società per atto di notaio in Cologno CP_3 CP_4
Monzese, in data 27 febbraio 2017 rep. 18024
CONVENUTA nei procedimenti 78974/2019 e 24761/2020
E
(cf ) in proprio, (cf Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
), ( ), C.F._9 Controparte_7 C.F._10 CP_8
( ) e (cf ), tutti
[...] C.F._11 Controparte_9 C.F._12
nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Roma, via S. Tommaso Persona_2
D'Aquino n. 75 presso lo studio dell'avv. Ettore D'Ovidio che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su fogli allegati alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI nei procedimenti 75794/2019 e 24761/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori nella qualità di eredi di Persona_1
hanno convenuto in giudizio la società e Controparte_2 Persona_2
, rispettivamente , proprietaria e conducente Controparte_5 Controparte_10
del veicolo Hyundai Tucson targato ET664AK al fine di sentire accertare la responsabilità
del nell'investimento che aveva causato il decesso del congiunto avvenuto il 2 CP_5
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
settembre 2017 e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno rispettivamente subito sia iure proprio che in qualità di eredi.
A sostegno della domanda hanno dedotto che il giorno 2 settembre 2017, verso le ore 19, il congiunto stava attraversando via Tiburtina sulle strisce pedonali, all'altezza della intersezione con via Alterio Spinelli, ed era stato investito dal veicolo dei convenuti.
Nell'urto aveva subito delle lesioni per le quali era deceduto.
Avevano richiesto il risarcimento dei danni alla Assicurazione che aveva liquidato la somma di euro 82.500 che era stata trattenuta in acconto.
Ritenendo che l'investimento fosse attribuibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo hanno introdotto il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dell'incidente Controparte_2
operata dagli attori in quanto l'incidente si era verificato il 2 settembre 2017 ma alle ore
20,30 e l'investimento era avvenuta al di fuori delle strisce pedonali ed a circa 40 metri dalle stesse come riscontrato dalla Polizia Municipale, in un punto in cui la illuminazione stradale era insufficiente in quanto erano non funzionanti due lampioni stradali come accertato sempre dalla Polizia Municipale.
A seguito dell'incidente era stato aperto un procedimento penale a carico del conducente ,
procedimento che, a seguito degli accertamenti operati che avevano mostrato che il pedone si trovava in stato di ebrezza alcolica, essendo stato rilevato, post morte, un tasso alcolemico pari ad 1,10 g/l e che l'urto era avvenuto a velocità moderata e che il pedone si trovava fermo al centro della strada al momento dell'urto, era stato archiviato.
Ha contestato la legittimazione attiva degli attori non essendo stata provato il loro rapporto parentale con il de cuius,
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato la misura del risarcimento di cui era stato richiesto il risarcimento evidenziando come fosse già stato riconosciuto l'importo di euro 82.500 in favore di ciascun attore.
Si è costituito in proprio e nella qualità di erede di e Controparte_5 Persona_2
, , e nella qualità di eredi di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Persona_2
contestando la ricostruzione dell'incidente operata dagli attori in quanto l'incidente era stato causato dalla condotta del pedone che si era immesso improvvisamente sulla sede stradale a quaranta metri dalle strisce pedonali in un punto privo di illuminazione pubblica in stato di ebrezza alcolica, situazione che aveva reso inevitabile l'investimento, come riconosciuto al termine del procedimento penale che avendo accertato lo stato di ebrazza alcolica e tenuto conto delle circostanza di fatto emerse attraverso la consulenza cinematica svolta dal PM
che aveva concluso riconoscendo che il conducente del veicolo procedeva a velocita moderata, aveva ritenuto di archiviare il procedimento.
Hanno contestato la misura del risarcimento che era stato richiesto non risultando neppure dedotta la esistenza di una relazione tra gli attori ed il de cuius.
Con separato atto di citazione nel 2020 la convivente ed altri parenti del per parte di Per_1
madre hanno introdotto un ulteriore giudizio nei confronti dei medesimi convenuti per richiedere il danno asseritamente subito a seguito del decesso del congiunto.
In particolare, hanno dedotto che il giorno 2 settembre 2017, verso le ore 19, il congiunto stava attraversando via Tiburtina sulle strisce pedonali, all'altezza della intersezione con via
Alterio Spinelli, ed era stato investito dal veicolo dei convenuti.
Hanno indicato che, sulla base dio quanto indicato dal proprio perito di parte l'investimento era avvenuto quando il veicolo investitore procedeva alla velocità di 55 km/h e che il pedone stava ultimando l'attraversamento dopo aver percorso quasi ventidue metri ritenendo che il conducente avesse avuto spazio sufficiente per individuarlo e che la
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 4 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Assicurazione aveva già riconosciuto un importo di euro 150.944 in favore della convivente ed euro 28.302 in favore di ciascun fratello.
Nell'urto inl congiunto aveva subito delle lesioni per le quali era deceduto.
Ritenendo che l'investimento fosse attribuibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo hanno introdotto il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dell'incidente Controparte_2
operata dagli attori in quanto l'incidente si era verificato il 2 settembre 2017 ma alle ore
20,30 e l'investimento era avvenuta al di fuori delle strisce pedonali ed a circa 40 metri dalle stesse come riscontrato dalla Polizia Municipale, in un punto in cui la illuminazione stradale era insufficiente in quanto erano non funzionanti due lampioni stradali come accertato sempre dalla Polizia Municipale.
A seguito dell'incidente era stato aperto un procedimento penale a carico del conducente ,
procedimento che, a seguito degli accertamenti operati che avevano mostrato che il pedone si trovava in stato di ebrezza alcolica, essendo stato rilevato, post morte, un tasso alcolemico pari ad 1,10 g/l e che l'urto era avvenuto a velocità moderata e che il pedone si trovava fermo al centro della strada al momento dell'urto, era stato archiviato.
Ha contestato la legittimazione attiva degli attori non essendo stata provato il loro rapporto parentale con il de cuius,
Ha contestato la misura del risarcimento di cui era stato richiesto il risarcimento evidenziando come fossero già stati riconosciuti gli importi riconosciuti in favore di ciascun attore.
Si è costituito in proprio e nella qualità di erede di e Controparte_5 Persona_2
, , e nella qualità di eredi di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Persona_2
contestando la ricostruzione dell'incidente operata dagli attori in quanto l'incidente era stato
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 5 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
causato dalla condotta del pedone che si era immesso improvvisamente sulla sede stradale a quaranta metri dalle strisce pedonali in un punto privo di illuminazione pubblica in stato di ebrezza alcolica, situazione che aveva reso inevitabile l'investimento, come riconosciuto al termine del procedimento penale che avendo accertato lo stato di ebrezza alcolica e tenuto conto delle circostanza di fatto emerse attraverso la consulenza cinematica svolta dal PM
che aveva concluso riconoscendo che il conducente del veicolo procedeva a velocita moderata, aveva ritenuto di archiviare il procedimento.
Hanno contestato la misura del risarcimento che era stato richiesto non risultando neppure dedotta la esistenza di una relazione tra gli attori ed il de cuius.
Riuniti i due giudizi, raccolto l'interrogatorio formale di ed escusso un Controparte_5
teste, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 7
settembre 2024 ove la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda gli elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente osserva il giudicante che è disponibile il verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta quindici minuti dopo la verificazione dell'incidente avvenuto lungo via Tiburtina in direzione Centro
all'altezza dell'incrocio con via Spinelli e la deposizione del teste trovato sul posto e sentito dalla Polizia Municipale ed ascoltato di nuovo in sede di giudizio.
Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale si evince che la pattuglia arrivò sul luogo dell'incidente un quarto d'ora dopo l'incidente avvenuto alle ore 20,30.
Il veicolo si trovava ancora fermo nel punto in cui si era fermato dopo CP_11
l'investimento mentre il corpo della persona investita risultava essere stata spostata dal personale del Servizio 118 intervenuto e che aveva accertato il decesso del pedone.
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 6 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sul veicolo Hyundai era visibile una ammaccatura anteriore con leggera distacco della targa anteriore, ammaccatura introflessa del cofano anteriore nella parte centrale con ondulazione di consenso. Rottura della mascherina centrale con distacco di vernice su alcune parti del cofano, tracce do residui grassi presenti sulla parte centrale del parabrezza.
La Polizia Municipale ha constatato che all'incrocio con via Spinelli erano spenti due lampioni e la sede stradale interessata all'incidente non era illuminata.
La Polizia Municipale aveva raccolto la dichiarazione di il quale, pur Testimone_1
trovandosi più avanti rispetto al punto in cui era avvenuto l'incidente, non vi aveva assistito in quanto lo stesso era avvenuto alle sue spalle e si era girato quando aveva sentito il rumore dell'urto ed aveva visto il corpo del pedone a terra.
Gli accertamenti eseguiti avevano con sentito di accertare che le strisce pedonali si trovavano ad una quarantina di metri di distanza dal punto in cui si era verificato l'incidente.
Nel corso del giudizio è stato sentito di nuovo il teste il quale ha ribadito di non Tes_1
aver assistito all'incidente ma di aver sentito il rumore dell'urto alle sue spalle.
Ha indicato che lui aveva attraversato via Tiburtina all'altezza di raccordo per la tangenziale ed era diretto verso la Stazione tiburtina per prendere la metropolitana ed ha indicato che il pedone quando si era voltato era a terra a dieci-quindici metri di distanza mentre lui stava percorrendo le strisce pedonali parallele alla Tiburtina che consentono di attraversare la piazza e lo svincolo per la tangenziale, quando lui era arrivato sul marciapiede opposto ed ha confermato che nel punto in cui si trovava il pedone non vi era alcun attraversamento pedonale ed ha escluso che il pedone investito avesse attraversato dietro a lui che faceva uso delle strisce pedonali con il semaforo verde nella sua direzione .
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 7 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sulla base di quanto indicato dal teste nel corso della deposizione resa in giudizio emerge che lo stesso aveva completato l'attraversamento di via Spinelli e quando aveva sentito il rumore dell'investimento aveva raggiunto il marciapiede al termine dell'ampio incrocio,
attraversamento che aveva effettuato con il semaforo verde per i pedoni.
Di conseguenza il semaforo era rosso per i veicoli che provenivano da viale Spinelli e da via di Portonaccio, posta di fronte, mentre era verde per i veicoli che percorrevano via
Tiburtina come quello del convenuto.
Di conseguenza il semaforo anche pedonale posto prima dell'incrocio tra via Tiburtina e viale Spinelli era verde per i veicoli e rosso per i pedoni.
L'investimento, quindi avvenne a dieci-quindici metri dalla fine dell'ampio incrocio con viale
Spinelli e quindi nel pieno centro dell'incrocio dove il pedone non poteva trovarsi non essendo consentito l'attraversamento della strada al centro dell'incrocio stesso.
Nulla è emerso al fine di ricostruire cosa stesse facendo il pedone e perché si trovasse sulla sede stradale circa al centro dell'incrocio e come ci fosse arrivato.
Al riguardo occorre evidenziare come i riscontri autoptici abbiano accertato la presenza nel cadavere del pedone un tasso alcolemico di 1,10 grammi/litro, circostanza che dimostra con certezza la presenza di un tasso alcolemico elevato nel pedone che ha sicuramente influito nella scelta di trovarsi sulla sede stradale percorsa dai veicoli, peraltro al centro di un ampio incrocio, tenendo anche conto del traffico ancora presente, in direzione centro,
su via Tiburtina.
Peraltro il comportamento del pedone era ancora più pericoloso tenuto conto che la Polizia
Municipale ha dato atto come la illuminazione dell'incrocio non fosse sufficiente in quanto due lampioni all'incrocio tra via Tiburtina e viale Spinelli erano spenti.
Sulla base di quanto indicato dalla Polizia Municipale non sono state rinvenute tracce di frenata sulla strada, situazione peraltro normale con i veicoli di recente fabbricazione sui
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 8 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quali sono installati sistemi di miglioramento della frenata che non consentono il bloccaggio delle ruote (tipo ABS) che non consentendo il bloccaggio della ruota rendono impossibile la formazione di attrito tale da lasciare residui gommosi sull'asfalto.
Inoltre, la stessa Polizia Municipale ha dato atto che al momento dell'arrico il personale dell'ambulanza aveva spostato il corpo del pedone per svolgere interventi di rianimazione ed avevano costatato il decesso del pedone.
Di conseguenza il fatto che il corso si provasse a quasi 7 metri dal veicolo non può essere considerata la distanza al quale il pedone era stato proiettato a seguito dell'urto.
Unica certezza attiene al fatto che l'investimento è avvenuto con la parte centrale anteriore del veicolo e si deve ritenere probabile che lo stesso sia stato caricato sul veicolo e poi rilasciato al momento della fermata dello stesso, dal momento che anche in assenza di segni di contatto con il corpo sul cofano del veicolo, tuttavia sono state riscontrate tracce di grasso parabrezza del veicolo, al centro dello stesso, visibili anche dalle fato, che possono considerarsi un segno plausibile del contatto tra la testa del pedone ed il parabrezza stesso.
Si deve ritenere che non siano emersi elementi dai quali desumere che il conducente del veicolo fosse stato in grado di avvistare per tempo il pedone, dal momento che nulla è
emerso per confortare la tesi degli attori secondo la quale lo stesso stesse attraversando via Tiburtina da via di Portonaccio verso viale Spinelli tenendo conto che via Tiburtina è
verde in entrambi i sensi di circolazione quando il semaforo è rosso per i pedoni, come discende dal fatto che fosse verde il semaforo pedone che consentiva di attraversare viale
Spinelli, specie considerando che sulla corsia centrale di via Tiburtina, prima del semaforo posto prima dell'incrocio con viale Spinelli, è posta la corsia preferenziale sulla quale transitano i mezzi pubblici.
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 9 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza non essendo possibile ricostruire con certezza la provenienza del pedone che si trovava sulla sede stradale di via Tiburtina al centro dell'incrocio. Benché nel punto non vi fosse illuminazione pubblica, comportamento che deve essere attribuito allo stato di ebrezza alcolica individuata sul pedone, sia pure attraverso un accertamento eseguito post mortem.
In questa situazione, tenuto conto che i danni presenti sul veicolo del convenuto appaiono congruenti con una velocità moderata da parte del conducente del veicolo che si è trovato all'improvviso di fronte il pedone, in un luogo, il centro dell'incrocio, ove oggettivamente non è plausibile attendersi la presenza di un pedone, a differenza della sede stradale quando ai lati siano presenti marciapiedi dai quali possa provenire un pedone, non sussistano elementi che possano far ritenere sussistenti comportamenti del conducente in contrasto con il codice della strada a fronte del comportamento sicuramente anomalo posto in essere dal pedone.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta da , Parte_1 [...]
e e quella proposta da , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
, e .
[...] Parte_5 Parte_6
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, e e da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, e . nei confronti della società Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e di in proprio, e , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_5 CP_6
, , e nella qualità di
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
eredi di Persona_2
* respinge le domande proposte dagli attori nei giudizio riuniti;
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 10 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
* condanna , e e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e . a rimborsare Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
alla società e a in proprio, e Controparte_2 Controparte_5 CP_5
, , , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
nella qualità di eredi di le spese del presente giudizio, spese che
[...] Persona_2
liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 6,000, di cui euro 6,000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 11 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 75794 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 – in esso riunito il procedimento RGAC 24761/2020 -,
trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 ottobre
2024, e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf ), nella qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi di deceduto a Roma il 2 settembre 2017, elettivamente domiciliati in Persona_1
Isola Capo Rizzuto, via Villaggio Stumio 1 presso lo studio dell'avv. Domenico Magnolia
che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita sui fogli allegati all'atto di citazione.
ATTORI
E
(cf , (cf Controparte_1 C.F._4 Parte_4
(cf ) e C.F._5 Parte_5 C.F._6 Parte_6
(cf ) nella qualità di prossimi congiunti di
[...] C.F._7 Persona_1
deceduto a Roma il 2 settembre 2017 elettivamente domiciliati in Roma, , Piazza Euclide TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
n. 31 , presso lo studio dell'avv. Erdis Doraci che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI nel procedimento riunito 24761/2020
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo Corridoni n. 25 presso lo studio dell'avv. Marco Ciaralli che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente conferita da procuratore speciale della società per atto di notaio in Cologno CP_3 CP_4
Monzese, in data 27 febbraio 2017 rep. 18024
CONVENUTA nei procedimenti 78974/2019 e 24761/2020
E
(cf ) in proprio, (cf Controparte_5 C.F._8 Controparte_6
), ( ), C.F._9 Controparte_7 C.F._10 CP_8
( ) e (cf ), tutti
[...] C.F._11 Controparte_9 C.F._12
nella qualità di eredi di elettivamente domiciliati in Roma, via S. Tommaso Persona_2
D'Aquino n. 75 presso lo studio dell'avv. Ettore D'Ovidio che li rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su fogli allegati alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI nei procedimenti 75794/2019 e 24761/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori nella qualità di eredi di Persona_1
hanno convenuto in giudizio la società e Controparte_2 Persona_2
, rispettivamente , proprietaria e conducente Controparte_5 Controparte_10
del veicolo Hyundai Tucson targato ET664AK al fine di sentire accertare la responsabilità
del nell'investimento che aveva causato il decesso del congiunto avvenuto il 2 CP_5
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 2 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
settembre 2017 e chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno rispettivamente subito sia iure proprio che in qualità di eredi.
A sostegno della domanda hanno dedotto che il giorno 2 settembre 2017, verso le ore 19, il congiunto stava attraversando via Tiburtina sulle strisce pedonali, all'altezza della intersezione con via Alterio Spinelli, ed era stato investito dal veicolo dei convenuti.
Nell'urto aveva subito delle lesioni per le quali era deceduto.
Avevano richiesto il risarcimento dei danni alla Assicurazione che aveva liquidato la somma di euro 82.500 che era stata trattenuta in acconto.
Ritenendo che l'investimento fosse attribuibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo hanno introdotto il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dell'incidente Controparte_2
operata dagli attori in quanto l'incidente si era verificato il 2 settembre 2017 ma alle ore
20,30 e l'investimento era avvenuta al di fuori delle strisce pedonali ed a circa 40 metri dalle stesse come riscontrato dalla Polizia Municipale, in un punto in cui la illuminazione stradale era insufficiente in quanto erano non funzionanti due lampioni stradali come accertato sempre dalla Polizia Municipale.
A seguito dell'incidente era stato aperto un procedimento penale a carico del conducente ,
procedimento che, a seguito degli accertamenti operati che avevano mostrato che il pedone si trovava in stato di ebrezza alcolica, essendo stato rilevato, post morte, un tasso alcolemico pari ad 1,10 g/l e che l'urto era avvenuto a velocità moderata e che il pedone si trovava fermo al centro della strada al momento dell'urto, era stato archiviato.
Ha contestato la legittimazione attiva degli attori non essendo stata provato il loro rapporto parentale con il de cuius,
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 3 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha contestato la misura del risarcimento di cui era stato richiesto il risarcimento evidenziando come fosse già stato riconosciuto l'importo di euro 82.500 in favore di ciascun attore.
Si è costituito in proprio e nella qualità di erede di e Controparte_5 Persona_2
, , e nella qualità di eredi di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Persona_2
contestando la ricostruzione dell'incidente operata dagli attori in quanto l'incidente era stato causato dalla condotta del pedone che si era immesso improvvisamente sulla sede stradale a quaranta metri dalle strisce pedonali in un punto privo di illuminazione pubblica in stato di ebrezza alcolica, situazione che aveva reso inevitabile l'investimento, come riconosciuto al termine del procedimento penale che avendo accertato lo stato di ebrazza alcolica e tenuto conto delle circostanza di fatto emerse attraverso la consulenza cinematica svolta dal PM
che aveva concluso riconoscendo che il conducente del veicolo procedeva a velocita moderata, aveva ritenuto di archiviare il procedimento.
Hanno contestato la misura del risarcimento che era stato richiesto non risultando neppure dedotta la esistenza di una relazione tra gli attori ed il de cuius.
Con separato atto di citazione nel 2020 la convivente ed altri parenti del per parte di Per_1
madre hanno introdotto un ulteriore giudizio nei confronti dei medesimi convenuti per richiedere il danno asseritamente subito a seguito del decesso del congiunto.
In particolare, hanno dedotto che il giorno 2 settembre 2017, verso le ore 19, il congiunto stava attraversando via Tiburtina sulle strisce pedonali, all'altezza della intersezione con via
Alterio Spinelli, ed era stato investito dal veicolo dei convenuti.
Hanno indicato che, sulla base dio quanto indicato dal proprio perito di parte l'investimento era avvenuto quando il veicolo investitore procedeva alla velocità di 55 km/h e che il pedone stava ultimando l'attraversamento dopo aver percorso quasi ventidue metri ritenendo che il conducente avesse avuto spazio sufficiente per individuarlo e che la
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 4 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Assicurazione aveva già riconosciuto un importo di euro 150.944 in favore della convivente ed euro 28.302 in favore di ciascun fratello.
Nell'urto inl congiunto aveva subito delle lesioni per le quali era deceduto.
Ritenendo che l'investimento fosse attribuibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo hanno introdotto il presente giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione dell'incidente Controparte_2
operata dagli attori in quanto l'incidente si era verificato il 2 settembre 2017 ma alle ore
20,30 e l'investimento era avvenuta al di fuori delle strisce pedonali ed a circa 40 metri dalle stesse come riscontrato dalla Polizia Municipale, in un punto in cui la illuminazione stradale era insufficiente in quanto erano non funzionanti due lampioni stradali come accertato sempre dalla Polizia Municipale.
A seguito dell'incidente era stato aperto un procedimento penale a carico del conducente ,
procedimento che, a seguito degli accertamenti operati che avevano mostrato che il pedone si trovava in stato di ebrezza alcolica, essendo stato rilevato, post morte, un tasso alcolemico pari ad 1,10 g/l e che l'urto era avvenuto a velocità moderata e che il pedone si trovava fermo al centro della strada al momento dell'urto, era stato archiviato.
Ha contestato la legittimazione attiva degli attori non essendo stata provato il loro rapporto parentale con il de cuius,
Ha contestato la misura del risarcimento di cui era stato richiesto il risarcimento evidenziando come fossero già stati riconosciuti gli importi riconosciuti in favore di ciascun attore.
Si è costituito in proprio e nella qualità di erede di e Controparte_5 Persona_2
, , e nella qualità di eredi di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Persona_2
contestando la ricostruzione dell'incidente operata dagli attori in quanto l'incidente era stato
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 5 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
causato dalla condotta del pedone che si era immesso improvvisamente sulla sede stradale a quaranta metri dalle strisce pedonali in un punto privo di illuminazione pubblica in stato di ebrezza alcolica, situazione che aveva reso inevitabile l'investimento, come riconosciuto al termine del procedimento penale che avendo accertato lo stato di ebrezza alcolica e tenuto conto delle circostanza di fatto emerse attraverso la consulenza cinematica svolta dal PM
che aveva concluso riconoscendo che il conducente del veicolo procedeva a velocita moderata, aveva ritenuto di archiviare il procedimento.
Hanno contestato la misura del risarcimento che era stato richiesto non risultando neppure dedotta la esistenza di una relazione tra gli attori ed il de cuius.
Riuniti i due giudizi, raccolto l'interrogatorio formale di ed escusso un Controparte_5
teste, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 7
settembre 2024 ove la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda gli elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente osserva il giudicante che è disponibile il verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta quindici minuti dopo la verificazione dell'incidente avvenuto lungo via Tiburtina in direzione Centro
all'altezza dell'incrocio con via Spinelli e la deposizione del teste trovato sul posto e sentito dalla Polizia Municipale ed ascoltato di nuovo in sede di giudizio.
Dal verbale redatto dalla Polizia Municipale si evince che la pattuglia arrivò sul luogo dell'incidente un quarto d'ora dopo l'incidente avvenuto alle ore 20,30.
Il veicolo si trovava ancora fermo nel punto in cui si era fermato dopo CP_11
l'investimento mentre il corpo della persona investita risultava essere stata spostata dal personale del Servizio 118 intervenuto e che aveva accertato il decesso del pedone.
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 6 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sul veicolo Hyundai era visibile una ammaccatura anteriore con leggera distacco della targa anteriore, ammaccatura introflessa del cofano anteriore nella parte centrale con ondulazione di consenso. Rottura della mascherina centrale con distacco di vernice su alcune parti del cofano, tracce do residui grassi presenti sulla parte centrale del parabrezza.
La Polizia Municipale ha constatato che all'incrocio con via Spinelli erano spenti due lampioni e la sede stradale interessata all'incidente non era illuminata.
La Polizia Municipale aveva raccolto la dichiarazione di il quale, pur Testimone_1
trovandosi più avanti rispetto al punto in cui era avvenuto l'incidente, non vi aveva assistito in quanto lo stesso era avvenuto alle sue spalle e si era girato quando aveva sentito il rumore dell'urto ed aveva visto il corpo del pedone a terra.
Gli accertamenti eseguiti avevano con sentito di accertare che le strisce pedonali si trovavano ad una quarantina di metri di distanza dal punto in cui si era verificato l'incidente.
Nel corso del giudizio è stato sentito di nuovo il teste il quale ha ribadito di non Tes_1
aver assistito all'incidente ma di aver sentito il rumore dell'urto alle sue spalle.
Ha indicato che lui aveva attraversato via Tiburtina all'altezza di raccordo per la tangenziale ed era diretto verso la Stazione tiburtina per prendere la metropolitana ed ha indicato che il pedone quando si era voltato era a terra a dieci-quindici metri di distanza mentre lui stava percorrendo le strisce pedonali parallele alla Tiburtina che consentono di attraversare la piazza e lo svincolo per la tangenziale, quando lui era arrivato sul marciapiede opposto ed ha confermato che nel punto in cui si trovava il pedone non vi era alcun attraversamento pedonale ed ha escluso che il pedone investito avesse attraversato dietro a lui che faceva uso delle strisce pedonali con il semaforo verde nella sua direzione .
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 7 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sulla base di quanto indicato dal teste nel corso della deposizione resa in giudizio emerge che lo stesso aveva completato l'attraversamento di via Spinelli e quando aveva sentito il rumore dell'investimento aveva raggiunto il marciapiede al termine dell'ampio incrocio,
attraversamento che aveva effettuato con il semaforo verde per i pedoni.
Di conseguenza il semaforo era rosso per i veicoli che provenivano da viale Spinelli e da via di Portonaccio, posta di fronte, mentre era verde per i veicoli che percorrevano via
Tiburtina come quello del convenuto.
Di conseguenza il semaforo anche pedonale posto prima dell'incrocio tra via Tiburtina e viale Spinelli era verde per i veicoli e rosso per i pedoni.
L'investimento, quindi avvenne a dieci-quindici metri dalla fine dell'ampio incrocio con viale
Spinelli e quindi nel pieno centro dell'incrocio dove il pedone non poteva trovarsi non essendo consentito l'attraversamento della strada al centro dell'incrocio stesso.
Nulla è emerso al fine di ricostruire cosa stesse facendo il pedone e perché si trovasse sulla sede stradale circa al centro dell'incrocio e come ci fosse arrivato.
Al riguardo occorre evidenziare come i riscontri autoptici abbiano accertato la presenza nel cadavere del pedone un tasso alcolemico di 1,10 grammi/litro, circostanza che dimostra con certezza la presenza di un tasso alcolemico elevato nel pedone che ha sicuramente influito nella scelta di trovarsi sulla sede stradale percorsa dai veicoli, peraltro al centro di un ampio incrocio, tenendo anche conto del traffico ancora presente, in direzione centro,
su via Tiburtina.
Peraltro il comportamento del pedone era ancora più pericoloso tenuto conto che la Polizia
Municipale ha dato atto come la illuminazione dell'incrocio non fosse sufficiente in quanto due lampioni all'incrocio tra via Tiburtina e viale Spinelli erano spenti.
Sulla base di quanto indicato dalla Polizia Municipale non sono state rinvenute tracce di frenata sulla strada, situazione peraltro normale con i veicoli di recente fabbricazione sui
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 8 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
quali sono installati sistemi di miglioramento della frenata che non consentono il bloccaggio delle ruote (tipo ABS) che non consentendo il bloccaggio della ruota rendono impossibile la formazione di attrito tale da lasciare residui gommosi sull'asfalto.
Inoltre, la stessa Polizia Municipale ha dato atto che al momento dell'arrico il personale dell'ambulanza aveva spostato il corpo del pedone per svolgere interventi di rianimazione ed avevano costatato il decesso del pedone.
Di conseguenza il fatto che il corso si provasse a quasi 7 metri dal veicolo non può essere considerata la distanza al quale il pedone era stato proiettato a seguito dell'urto.
Unica certezza attiene al fatto che l'investimento è avvenuto con la parte centrale anteriore del veicolo e si deve ritenere probabile che lo stesso sia stato caricato sul veicolo e poi rilasciato al momento della fermata dello stesso, dal momento che anche in assenza di segni di contatto con il corpo sul cofano del veicolo, tuttavia sono state riscontrate tracce di grasso parabrezza del veicolo, al centro dello stesso, visibili anche dalle fato, che possono considerarsi un segno plausibile del contatto tra la testa del pedone ed il parabrezza stesso.
Si deve ritenere che non siano emersi elementi dai quali desumere che il conducente del veicolo fosse stato in grado di avvistare per tempo il pedone, dal momento che nulla è
emerso per confortare la tesi degli attori secondo la quale lo stesso stesse attraversando via Tiburtina da via di Portonaccio verso viale Spinelli tenendo conto che via Tiburtina è
verde in entrambi i sensi di circolazione quando il semaforo è rosso per i pedoni, come discende dal fatto che fosse verde il semaforo pedone che consentiva di attraversare viale
Spinelli, specie considerando che sulla corsia centrale di via Tiburtina, prima del semaforo posto prima dell'incrocio con viale Spinelli, è posta la corsia preferenziale sulla quale transitano i mezzi pubblici.
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 9 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza non essendo possibile ricostruire con certezza la provenienza del pedone che si trovava sulla sede stradale di via Tiburtina al centro dell'incrocio. Benché nel punto non vi fosse illuminazione pubblica, comportamento che deve essere attribuito allo stato di ebrezza alcolica individuata sul pedone, sia pure attraverso un accertamento eseguito post mortem.
In questa situazione, tenuto conto che i danni presenti sul veicolo del convenuto appaiono congruenti con una velocità moderata da parte del conducente del veicolo che si è trovato all'improvviso di fronte il pedone, in un luogo, il centro dell'incrocio, ove oggettivamente non è plausibile attendersi la presenza di un pedone, a differenza della sede stradale quando ai lati siano presenti marciapiedi dai quali possa provenire un pedone, non sussistano elementi che possano far ritenere sussistenti comportamenti del conducente in contrasto con il codice della strada a fronte del comportamento sicuramente anomalo posto in essere dal pedone.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda proposta da , Parte_1 [...]
e e quella proposta da , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
, e .
[...] Parte_5 Parte_6
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, e e da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, e . nei confronti della società Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e di in proprio, e , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_5 CP_6
, , e nella qualità di
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
eredi di Persona_2
* respinge le domande proposte dagli attori nei giudizio riuniti;
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 10 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
* condanna , e e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e . a rimborsare Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
alla società e a in proprio, e Controparte_2 Controparte_5 CP_5
, , , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
nella qualità di eredi di le spese del presente giudizio, spese che
[...] Persona_2
liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 6,000, di cui euro 6,000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 75794 ANNO 2019 Pag. 11 di 11 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale