Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1773/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luceri, come da mandato in atti e Pt 2 Parte_1
[...], rappresentato e difeso dall' avv. Michele Lombardi, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 3.10.1987;
di aver generato due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 21.5.2025 le parti
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I coniugi vivranno separati.
2. Non sarà corrisposto alcun assegno di mantenimento tra i coniugi per espressa reciproca rinuncia.
3. I ricorrenti si obbligano a vendere al figlio LE AG l'immobile ubicato in Collepasso nella Via L. Settembrini n.7, per il prezzo di € 70.000,00 con ripartizione tra i venditori del ricavato nella misura del 50% cadauno, vendita che deve essere eseguita subito dopo il deposito del presente ricorso per separazione consensuale, per espressa richiesta del promissario acquirente.
4. Il sig. AG, concluso il rogito notarile di compravendita dello stabile di Collepasso (Le), si obbliga a versare in favore della sig.ra GI - entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto introito del prezzo di vendita - l'importo di spettanza pari alla metà del corrispettivo incassato complessivamente dalla vendita dell'immobile cennato.
5. La sig.ra GI si obbliga a trasferire in favore del sig. AG - entro e non oltre lo stesso termine di cui al punto 4 del presente atto la proprietà e titolarità delle polizze n.
23957980 denominata "Reinvesto Plus Vita Intera", n. 21378844 denominata "D'Oro di
Alleanza" e n. 23839644 denominata "Extra di Alleanza", accese presso Alleanza
Assicurazioni S.p.a..
6. La sig.ra GI sottoscriverà la documentazione necessaria al trasferimento delle polizze a vantaggio del sig. AG, laddove quest'ultimo eseguirà, contestualmente, un bonifico in favore della sig.ra GI, per la somma pari al ricavato pro quota della vendita del cespite immobiliare di Collepasso;
7. La differenza in danaro tra l'importo incassato pro quota dal sig. AG dalla vendita immobiliare e quello dallo stesso incassato quale controvalore delle polizze trasferite dalla sig.ra GI, sarà corrisposta dal sig. AG in favore del coniuge a titolo di "una tantum".
8. La corresponsione da parte del sig. AG in favore della sig.ra GI degli importi per come sopra determinati ed il trasferimento della proprietà e titolarità delle polizze suindicate da parte della sig.ra GI in favore del sig. AG trovano unica ed esclusiva ragione e causa negli accordi della separazione personale dei coniugi di tipo consensuale.
9. I veicoli rimarranno in proprietà agli attuali intestatari e, più particolarmente, l'autovettura
Fiat MU targata DM783NL ed il motociclo targato DB32764 al sig. AG, mentre l'autovettura Fiat PA targata BF001VK alla sig.ra GI.
I coniugi danno atto di avere diviso con reciproca soddisfazione arredi, mobili, 10. denaro, ecc... e, comunque, di avere regolato i rapporti patrimoniali inter partes ad eccezione di quelli che trovano disciplina nel presente atto.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta 11.
d'identità valida anche per l'espatrio secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Le condizioni della separazione supra dettagliate devono intendersi efficaci ed 12.
operanti tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3.10.1987 in
UT (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 41 parte II Serie A Ufficio 1 anno 1987, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo