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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3536/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3536 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Valerio Femia giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7346/2024, pubblicata in data 20/06/2024 2
___________________
Il Tribunale di Roma con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di e , depositato il 12.03.2023, volto ad ottenere Parte_1 Parte_2 la valutazione per intero del servizio militare di leva obbligatorio - prestato per entrambi dal 21.08.2002 al 26.04.2006 non in costanza di nomina - con conseguente attribuzione del superiore punteggio e aggiornamento delle graduatorie del personale ATA di III fascia della provincia di Roma, per il triennio 2021/2024, come assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. I ricorrenti avevano convenuto il
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “- autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del e/o del Liceo (…);
- riconoscere, per i profili di pertinenza dei ricorrenti, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dai sig.ri e dal 21.08.2002 al Pt_1 Pt_2
26.04.2006, ovverosia il punteggio del valore numerico di 20,5 per entrmabi;
- riconoscere e attribuire, così, ai ricorrenti nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal Liceo Scientifico “G. Peano “di Monterotondo (RM), valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio che sia allineato alla normativa emergente ed alla recenti, nonché copiose pronunce giurisprudenziali;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo dei ricorrenti.
- Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. A fondamento delle domande i ricorrenti assumevano l'erronea attribuzione, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, di soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, deducendo di aver diritto all'attribuzione di 6 punti annuali dal momento che, ai fini dell'utile collocamento in graduatoria, il servizio di leva prestato non in costanza d'impiego – successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso al servizio scolastico – fosse esattamente equiparabile al servizio svolto in pendenza di rapporto lavorativo. Deducevano, dunque, la violazione dell'art. 3
485, comma 7 e dell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 52 della Costituzione, nonché l'illegittimità del D.M. n. 55/2005, sostenendo l'illegittimità della differenziazione di punteggio per lo svolgimento del servizio di leva in costanza o meno di impiego, chiedendo la disapplicazione del D.M. n. 50/2021, del D.M. n. 640/2017 e dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Costituendosi, il aveva chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 assumendone l'infondatezza.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello Pt_1
e deducendo violazione, falsa interpretazione e falsa
[...] Parte_2 applicazione della normativa, rappresentando che gli artt. 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994, letti in combinato disposto con l'art. 2050, comma 1, del D.Lgs.
n. 66/2010, Codice dell'ordinamento militare e con l'art. 52, comma 2, Cost., risulterebbero in evidente contrasto con le previsioni di rango regolamentare ed in particolare con quelle contenute nel D.M. n. 50/2021 che dovrebbero essere disapplicate in quanto illegittime. Secondo gli appellanti, l'adempimento del dovere di difesa della Patria non dovrebbe affatto pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino e, per tale ragione, la diversificazione del punteggio per il servizio militare, qualora reso in assenza d'impiego, risulterebbe discriminatoria rispetto a coloro i quali hanno svolto servizio militare in costanza di nomina.
Il si è costituito nel grado ribadendo la legittimità dell'operato CP_1 dell'amministrazione e la correttezza della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria dei compensi di lite.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
In primis, seppure non oggetto di specifica censura, l'istanza di notificazione ex art.151 c.p.c. ai controinteressati - mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del e/o del 4
- meramente riproposta nel presente grado, Controparte_4 risulta improcedibile.
Al riguardo, occorre sommariamente rilevare che: - nel caso di specie, anche in difetto di contrarie indicazioni da parte del circa l'esistenza CP_1 di eventuali controinteressati alla sollecitata statuizione giudiziale, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendo riscontrabile, nell'ambito delle graduatorie in questione, il noto fenomeno del “conflitto tra più aspiranti”, giacché dette graduatorie costituiscono unicamente degli elenchi di consistenza comunque fisiologicamente variabili nel tempo, da cui attingere da parte dei dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze;
- l'art. 151
c.p.c., in ogni caso, riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150
c.p.c., è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico Ministero;
- la pubblicazione del ricorso su un sito web, tutto a voler concedere, non è - allo stato - omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c. devono comunque rispettare i requisiti, minimi ed inderogabili, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, tali cioè da fornire un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (v. Cass. SS.UU. n. 14571/2007); requisiti non riscontrabili nella procedura richiesta.
Nel merito, osserva la Corte come la fattispecie in esame sia stata oggetto di molteplici pronunce della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. n.
9738 del 14/04/2025, n. 13705 del 22/05/2025, n. 11714 del 05/05/2025, n. 22429 del 08/08/2024) e di questa stessa Corte territoriale (da ultimo, vd. sentenze nn. 2543/2025, 2545/2025, 3506/2024 e 3941/2024), a cui si intende dare continuità.
Come evidenziato da questa Corte in analoghe fattispecie, che qui debbono intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la valutazione della prestazione del servizio militare di leva è disciplinata dall'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, secondo il quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. 5
Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce:
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
L'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8586/2024) ha censurato le pregresse disposizioni regolamentari che escludevano del tutto il computo del servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, osservando che l'art. 2050, comma 2, del D.Lgs n. 66/2010, riferendosi genericamente ai “concorsi pubblici”, include anche le graduatorie di istituto e ritenuto che “… l'art. 2050 6
si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”, ha concluso ritenendo non corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs.
297/1994 e l'omologo art. 569 sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (vd., da ultimo, Cass. n.
8526/2024).
Con riferimento però alle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, che ha attribuito punteggi differenziati al servizio militare a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o meno, la S.C. si è recentemente pronunciata con sentenza n. 22429 del 08/08/2024 con cui ha ritenuto legittima la previsione dei punteggi differenziati di cui al D.M. del 2021.
Questo Collegio, alla luce dei principi sanciti dalla S.C., ritiene di rimeditare l'orientamento seguito in conformità alle pronunce di legittimità sopra richiamate relative al pregresso D.M. n. 44/2011.
Invero, con sentenza n. 22429 del 22/08/2024, poi seguita da numerose pronunce conformi, la Cassazione ha osservato che: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di 7
pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); 8
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da 9
attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio 10
militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
Pertanto la Suprema Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello non può trovare accoglimento.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata (ampiamente documentato dai numerosi precedenti, anche di questa Corte, prodotti in atti), si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 11
compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SS NT
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3536/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3536 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Valerio Femia giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7346/2024, pubblicata in data 20/06/2024 2
___________________
Il Tribunale di Roma con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di e , depositato il 12.03.2023, volto ad ottenere Parte_1 Parte_2 la valutazione per intero del servizio militare di leva obbligatorio - prestato per entrambi dal 21.08.2002 al 26.04.2006 non in costanza di nomina - con conseguente attribuzione del superiore punteggio e aggiornamento delle graduatorie del personale ATA di III fascia della provincia di Roma, per il triennio 2021/2024, come assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. I ricorrenti avevano convenuto il
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “- autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del e/o del Liceo (…);
- riconoscere, per i profili di pertinenza dei ricorrenti, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dai sig.ri e dal 21.08.2002 al Pt_1 Pt_2
26.04.2006, ovverosia il punteggio del valore numerico di 20,5 per entrmabi;
- riconoscere e attribuire, così, ai ricorrenti nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal Liceo Scientifico “G. Peano “di Monterotondo (RM), valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio che sia allineato alla normativa emergente ed alla recenti, nonché copiose pronunce giurisprudenziali;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo dei ricorrenti.
- Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. A fondamento delle domande i ricorrenti assumevano l'erronea attribuzione, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, di soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, deducendo di aver diritto all'attribuzione di 6 punti annuali dal momento che, ai fini dell'utile collocamento in graduatoria, il servizio di leva prestato non in costanza d'impiego – successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso al servizio scolastico – fosse esattamente equiparabile al servizio svolto in pendenza di rapporto lavorativo. Deducevano, dunque, la violazione dell'art. 3
485, comma 7 e dell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 52 della Costituzione, nonché l'illegittimità del D.M. n. 55/2005, sostenendo l'illegittimità della differenziazione di punteggio per lo svolgimento del servizio di leva in costanza o meno di impiego, chiedendo la disapplicazione del D.M. n. 50/2021, del D.M. n. 640/2017 e dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Costituendosi, il aveva chiesto il rigetto del ricorso, CP_1 assumendone l'infondatezza.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello Pt_1
e deducendo violazione, falsa interpretazione e falsa
[...] Parte_2 applicazione della normativa, rappresentando che gli artt. 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994, letti in combinato disposto con l'art. 2050, comma 1, del D.Lgs.
n. 66/2010, Codice dell'ordinamento militare e con l'art. 52, comma 2, Cost., risulterebbero in evidente contrasto con le previsioni di rango regolamentare ed in particolare con quelle contenute nel D.M. n. 50/2021 che dovrebbero essere disapplicate in quanto illegittime. Secondo gli appellanti, l'adempimento del dovere di difesa della Patria non dovrebbe affatto pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino e, per tale ragione, la diversificazione del punteggio per il servizio militare, qualora reso in assenza d'impiego, risulterebbe discriminatoria rispetto a coloro i quali hanno svolto servizio militare in costanza di nomina.
Il si è costituito nel grado ribadendo la legittimità dell'operato CP_1 dell'amministrazione e la correttezza della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria dei compensi di lite.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
In primis, seppure non oggetto di specifica censura, l'istanza di notificazione ex art.151 c.p.c. ai controinteressati - mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del e/o del 4
- meramente riproposta nel presente grado, Controparte_4 risulta improcedibile.
Al riguardo, occorre sommariamente rilevare che: - nel caso di specie, anche in difetto di contrarie indicazioni da parte del circa l'esistenza CP_1 di eventuali controinteressati alla sollecitata statuizione giudiziale, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendo riscontrabile, nell'ambito delle graduatorie in questione, il noto fenomeno del “conflitto tra più aspiranti”, giacché dette graduatorie costituiscono unicamente degli elenchi di consistenza comunque fisiologicamente variabili nel tempo, da cui attingere da parte dei dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze;
- l'art. 151
c.p.c., in ogni caso, riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150
c.p.c., è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico Ministero;
- la pubblicazione del ricorso su un sito web, tutto a voler concedere, non è - allo stato - omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c. devono comunque rispettare i requisiti, minimi ed inderogabili, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, tali cioè da fornire un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (v. Cass. SS.UU. n. 14571/2007); requisiti non riscontrabili nella procedura richiesta.
Nel merito, osserva la Corte come la fattispecie in esame sia stata oggetto di molteplici pronunce della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. n.
9738 del 14/04/2025, n. 13705 del 22/05/2025, n. 11714 del 05/05/2025, n. 22429 del 08/08/2024) e di questa stessa Corte territoriale (da ultimo, vd. sentenze nn. 2543/2025, 2545/2025, 3506/2024 e 3941/2024), a cui si intende dare continuità.
Come evidenziato da questa Corte in analoghe fattispecie, che qui debbono intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la valutazione della prestazione del servizio militare di leva è disciplinata dall'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, secondo il quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. 5
Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, statuisce:
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
L'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8586/2024) ha censurato le pregresse disposizioni regolamentari che escludevano del tutto il computo del servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, osservando che l'art. 2050, comma 2, del D.Lgs n. 66/2010, riferendosi genericamente ai “concorsi pubblici”, include anche le graduatorie di istituto e ritenuto che “… l'art. 2050 6
si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”, ha concluso ritenendo non corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D.Lgs.
297/1994 e l'omologo art. 569 sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (vd., da ultimo, Cass. n.
8526/2024).
Con riferimento però alle previsioni di cui al D.M. n. 50/2021, che ha attribuito punteggi differenziati al servizio militare a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o meno, la S.C. si è recentemente pronunciata con sentenza n. 22429 del 08/08/2024 con cui ha ritenuto legittima la previsione dei punteggi differenziati di cui al D.M. del 2021.
Questo Collegio, alla luce dei principi sanciti dalla S.C., ritiene di rimeditare l'orientamento seguito in conformità alle pronunce di legittimità sopra richiamate relative al pregresso D.M. n. 44/2011.
Invero, con sentenza n. 22429 del 22/08/2024, poi seguita da numerose pronunce conformi, la Cassazione ha osservato che: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di 7
pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); 8
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da 9
attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio 10
militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”.
Pertanto la Suprema Corte nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, cui questa Corte intende conformarsi, l'appello non può trovare accoglimento.
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata (ampiamente documentato dai numerosi precedenti, anche di questa Corte, prodotti in atti), si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 11
compensa integralmente fra le parti le spese del grado;
dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SS NT
( F.to dig.te)