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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10066/2023, promosso con ricorso depositato in data 14 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...] — SP, Brasile il 19/04/1995, C.F: 445.884.318-46, residente in [...]
— App. 34 — Vila Clayton — Valinhos — Sao Paulo - SP - CAP 13276-080 – Brasile, identificato con NumeroDiC_ documento n. rilasciato il 23.11.2019,
CP_1 Parte_2
nato a [...] - SP, Brasile il 10/05/1988, C.F: 369.115.318-61, residente a 3001-1820 Willingdon Ave - NumeroDiC_ Burnaby - BC - CAP V5COK5 – Canada, identificato con documento n. rilasciato il 18.03.2017;
Controparte_2
nata a [...] — SP, Brasile il 06/07/1961, C.F: , residente in [...] C.F._1
— Nova Suiça — Valinhos — Sao Paulo - SP - CAP 13271-420 – Brasile, identificata con documento n. NumeroDiC_
rilasciato il 26.07.2021;
tutti rappresentati e assistiti dall'Avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro,
- r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, Controparte_3
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia. contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data 10 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
S ENT EN ZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo cittadino italiano, Parte_3 nato a Fiesso Umbertiano, in [...] il [...], figlio di e Persona_1 [...] ed emigrato in Brasile, ove era conosciuto anche come o o o Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
Ad integrazione della domanda, le ricorrenti deducevano che: Pt_5
- o o o in data 23.09.1911, si univa in Parte_3 Parte_3 Parte_5 Parte_5 matrimonio con e dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 01.07.1929, il figlio Controparte_4
o Persona_2 Persona_2
- o in data 06.07.1957, si univa in matrimonio con e Persona_2 Persona_2 CP_5 dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 06.07.1961, ricorrente;
Persona_3
- in data 15.10.1983, si univa in matrimonio con , Persona_3 Parte_6 prendendo il nome di e dalla loro unione nascevano in Brasile Parte_7 due figli: in data 10.05.1988 e in data 19.04.1995 Persona_4 Parte_1
, entrambi ricorrenti.
[...]
Precisata la linea di discendenza i ricorrenti deducevano che l'avo predetto decedeva senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino alle odierne ricorrenti. Le ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun riscontro dal competente Consolato di SA AO, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede tempi di attesa molto lunghi per evadere le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente regolarmente invitato in giudizio non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che è intervenuto, ma che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita,. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n.
151/1975, che ha abrogato la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett.
a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario CP_ dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] emigrato all'estero, fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, come Parte_3 comprovato dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti, costituita dai certificati integrali di nascita e matrimonio, tutti debitamente tradotti e muniti di apostille. Nello specifico si rileva che l'avo predetto era cittadino italiano, in quanto nato in [...] italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto quale doc.
3. Di conseguenza, al momento della nascita del figlio , Per_2 [...] ha potuto trasmettergli la cittadinanza italiana iure sanguinis;
a sua volta ha Parte_3 Persona_2 trasmesso, la cittadinanza alla propria figlia , che a sua volta ha trasmesso la cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis ai propri figli e . Per_5 Per_6
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile ante 1983. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, Controparte_3 comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato Generale di SA AO per e Persona_7 [...]
e di Vancouver per , essendo quest'ultimo residente Parte_8 Persona_8 nello stato canadese del British Columbia, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, e hanno dato prova della Persona_7 Parte_8 situazione in cui versa il di SA AO predetto, fatto peraltro notorio, con conseguente Parte_9 incertezza dei tempi di evasione della richiesta di accertamento della cittadinanza. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto al ricorrente , si rileva che il medesimo non ha provato, e nemmeno Persona_8 dedotto, di non avere potuto perseguire la via amministrativa a causa di un ritardo nell'evasione delle richieste da parte dell'ufficio consolare di Vancouver. Tuttavia, atteso che il procedimento amministrativo non si pone come condizione di procedibilità del giudizio, ma rileva solo ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, considerando che il ramo familiare è lo stesso, in quanto e Per_5 rispettivamente figlio e fratello delle altre ricorrenti, si ritiene che la domanda sia portatrice di interesse.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative depositate nel corso degli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia l'11 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini