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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 27 giugno 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2075/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da
(c.f. ), come rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Parte_1 C.F._1
Macera, del Foro di genova
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 02 maggio 2025
a verbale d'udienza 27 maggio 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per reiterato manifesto inadempimento della resistente alle proprie obbligazioni contrattuali (omesso pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali e di riscaldamento, in violazione del divieto riportato nel contratto di locazione illo tempore sottoscritto), ai sensi dell'art. 1587 C.c., tenuto
pagina 1 di 5 altresì conto che le violazioni constatate costituiscono inadempimento non di scarsa importanza
e, quindi, tale da comportare la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1455 C.c.;
- per l'effetto, condannare la resistente (contumace) all'immediato rilascio dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Edilio Raggio n. 73/B/12 e/o con paritetica autorizzazione (a favore della proprietaria ricorrente) a poter rientrare nell'immediato possesso del suo immobile (già disabitato da parte della conduttrice), fissando la data dell'esecuzione nel più breve termine possibile (considerato, oltre al già avvenuto abbandono effettivo dell'immobile, la notevole progressiva levitazione delle spese relative allo stesso);
- condannare la resistente, al fine del risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, per il complessivo importo sopra già quantificato ed aggiornato pari ad € 19.988,89 (così come maturato ulteriormente dopo la radicazione del ricorso, illo tempore pari ad € 15.393,74) a titolo di canoni di locazione impagati e/o per indennità di occupazione, spese condominiali e di riscaldamento, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, in ogni caso con condanna alle spese, compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.p.A. ed Iva, se dovuta, come per Legge>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024, era ad esporre: Parte_1
1) di aver concesso in locazione ad uso abitativo, con contratto sottoscritto in data 29 gennaio 2022, registrato presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Novi Ligure, in data
03 febbraio 2022 al n.° 258, serie 3T, a l'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via CP_1
Edilio Raggio, civico numero 73/B/12, piano 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi
Ligure al foglio 33, mappale 520, subalterno 52, categoria A2, classe 2, vani 5,5, mq 109, rendita catastale € 539,70;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni tre a decorrere dal 01 febbraio 2022, rinnovabile, alla prima scadenza, per ulteriori anni due;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 6.000,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 350,00 caduna entro il giorno 5 di ogni mese, oltre € 150,00 a titolo di spese di amministrazione e di riscaldamento (salvo conguaglio);
pagina 2 di 5 4) la conduttrice aver omesso il versamento dei canoni di locazione e degli oneri come sopra quantificati relativi al mese di marzo 2022 e, quindi, relativi alle mensilità a decorrere dal mese di aprile 2023 compreso, per l'effetto maturando, alla data di redazione del ricorso (25 settembre 2024), debito pari a complessivi € 14.415,59 (di cui € 6.650,00 a titolo di canoni di locazione ed € 7.765,59 a titolo di spese di amministrazione e riscaldamento, come rispettivamente comprovato dai riparti condominiali, deliberati ed approvati, 2021/2022, per quanto di competenza, 2022/2023 e da preventivo 2023/2024 e dalle fatture, parimenti saldate dalla proprietà e per quanto di competenza, emesse dalla società erogatrice del servizio di riscaldamento).
Risultando altresì la conduttrice essere, nel contempo, divenuta irreperibile presso l'immobile oggetto di locazione (nonché sull'intero Territorio Nazionale), l'odierna ricorrente, dato atto che il, visto, mancato rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte costituiva inadempimento non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455, era pertanto a chiedere:
- accertamento e declaratoria della risoluzione, per inadempimento della conduttrice, del contratto di locazione azionato;
- sua condanna all'immediato rilascio, in proprio favore, dell'immobile oggetto di tale contratto;
- sua condanna al pagamento del complessivo importo di € 14.415,59 (poi aggiornato, come da medesima documentazione contabile in atti versata, ad € 19.988,89);
- sua condanna, infine, al pagamento delle spese di lite.
Disertato l'interrogatorio formale ad opera di parte resistente ed assunta la deposizione dei testi , Amministratore del di Novi Ligure, ove è posta Testimone_1 Parte_2
l'unità immobiliare suo tempo a concessa in locazione, e CP_1 Controparte_2
(che hanno concordemente confermato la circostanza dell'avvenuto abbandono, da parte della conduttrice medesima e da tempo ormai risalente, dell'immobile oggetto di causa), il giudizio perviene ora in decisione sulle conclusioni come dalle parti rispettivamente in epigrafe rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito Tribunale di
Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
pagina 3 di 5 Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle fatture emesse dalla società erogatrice del servizio di riscaldamento all'interno dell'immobile (saldate della proprietà) e dei consuntivi e preventivi approvati in sede condominiale dei bilanci di competenza lo stesso afferenti (tutti tempestivamente versati agli atti), non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua, riconosciuta la correttezza dei conteggi da parte ricorrente formulati in ordine alla, complessiva, morosità da parte resistente sino ad oggi maturata, che in conformità decidere.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al DM
n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, previa sua riduzione in misura prossima al 33%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto, per inadempimento della conduttrice il contratto di CP_1
locazione da ella sottoscritto con in data in data 29 gennaio 2022 e registrato presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Novi Ligure, in data 03 febbraio 2022 al n.° 258, serie 3T;
- condanna per gli effetti all'immediato rilascio, in favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Edilio Raggio, civico numero 73/B/12, piano 5,
pagina 4 di 5 identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 33, mappale 520, subalterno 52, categoria A2, classe 2, vani 5,5, mq 109, rendita catastale € 539,70, libero da persone e/o cose;
- condanna altresì al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
19.988,89 (diciannovemilanovecentottantotto/89);
- condanna al pagamento delle spese di lite nel presente giudizio da CP_1 Pt_1
affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 3.400,00
[...]
(tremilaquattrocento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed
I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 264,00 (duecentosessanta- quattro/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 27 giugno 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2075/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da
(c.f. ), come rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Parte_1 C.F._1
Macera, del Foro di genova
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da note difensive autorizzate depositate in data 02 maggio 2025
a verbale d'udienza 27 maggio 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
Nel merito
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per reiterato manifesto inadempimento della resistente alle proprie obbligazioni contrattuali (omesso pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali e di riscaldamento, in violazione del divieto riportato nel contratto di locazione illo tempore sottoscritto), ai sensi dell'art. 1587 C.c., tenuto
pagina 1 di 5 altresì conto che le violazioni constatate costituiscono inadempimento non di scarsa importanza
e, quindi, tale da comportare la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1455 C.c.;
- per l'effetto, condannare la resistente (contumace) all'immediato rilascio dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Edilio Raggio n. 73/B/12 e/o con paritetica autorizzazione (a favore della proprietaria ricorrente) a poter rientrare nell'immediato possesso del suo immobile (già disabitato da parte della conduttrice), fissando la data dell'esecuzione nel più breve termine possibile (considerato, oltre al già avvenuto abbandono effettivo dell'immobile, la notevole progressiva levitazione delle spese relative allo stesso);
- condannare la resistente, al fine del risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, per il complessivo importo sopra già quantificato ed aggiornato pari ad € 19.988,89 (così come maturato ulteriormente dopo la radicazione del ricorso, illo tempore pari ad € 15.393,74) a titolo di canoni di locazione impagati e/o per indennità di occupazione, spese condominiali e di riscaldamento, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa, in ogni caso con condanna alle spese, compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.p.A. ed Iva, se dovuta, come per Legge>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024, era ad esporre: Parte_1
1) di aver concesso in locazione ad uso abitativo, con contratto sottoscritto in data 29 gennaio 2022, registrato presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Novi Ligure, in data
03 febbraio 2022 al n.° 258, serie 3T, a l'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via CP_1
Edilio Raggio, civico numero 73/B/12, piano 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi
Ligure al foglio 33, mappale 520, subalterno 52, categoria A2, classe 2, vani 5,5, mq 109, rendita catastale € 539,70;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni tre a decorrere dal 01 febbraio 2022, rinnovabile, alla prima scadenza, per ulteriori anni due;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 6.000,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 350,00 caduna entro il giorno 5 di ogni mese, oltre € 150,00 a titolo di spese di amministrazione e di riscaldamento (salvo conguaglio);
pagina 2 di 5 4) la conduttrice aver omesso il versamento dei canoni di locazione e degli oneri come sopra quantificati relativi al mese di marzo 2022 e, quindi, relativi alle mensilità a decorrere dal mese di aprile 2023 compreso, per l'effetto maturando, alla data di redazione del ricorso (25 settembre 2024), debito pari a complessivi € 14.415,59 (di cui € 6.650,00 a titolo di canoni di locazione ed € 7.765,59 a titolo di spese di amministrazione e riscaldamento, come rispettivamente comprovato dai riparti condominiali, deliberati ed approvati, 2021/2022, per quanto di competenza, 2022/2023 e da preventivo 2023/2024 e dalle fatture, parimenti saldate dalla proprietà e per quanto di competenza, emesse dalla società erogatrice del servizio di riscaldamento).
Risultando altresì la conduttrice essere, nel contempo, divenuta irreperibile presso l'immobile oggetto di locazione (nonché sull'intero Territorio Nazionale), l'odierna ricorrente, dato atto che il, visto, mancato rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte costituiva inadempimento non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455, era pertanto a chiedere:
- accertamento e declaratoria della risoluzione, per inadempimento della conduttrice, del contratto di locazione azionato;
- sua condanna all'immediato rilascio, in proprio favore, dell'immobile oggetto di tale contratto;
- sua condanna al pagamento del complessivo importo di € 14.415,59 (poi aggiornato, come da medesima documentazione contabile in atti versata, ad € 19.988,89);
- sua condanna, infine, al pagamento delle spese di lite.
Disertato l'interrogatorio formale ad opera di parte resistente ed assunta la deposizione dei testi , Amministratore del di Novi Ligure, ove è posta Testimone_1 Parte_2
l'unità immobiliare suo tempo a concessa in locazione, e CP_1 Controparte_2
(che hanno concordemente confermato la circostanza dell'avvenuto abbandono, da parte della conduttrice medesima e da tempo ormai risalente, dell'immobile oggetto di causa), il giudizio perviene ora in decisione sulle conclusioni come dalle parti rispettivamente in epigrafe rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito Tribunale di
Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
pagina 3 di 5 Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle fatture emesse dalla società erogatrice del servizio di riscaldamento all'interno dell'immobile (saldate della proprietà) e dei consuntivi e preventivi approvati in sede condominiale dei bilanci di competenza lo stesso afferenti (tutti tempestivamente versati agli atti), non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua, riconosciuta la correttezza dei conteggi da parte ricorrente formulati in ordine alla, complessiva, morosità da parte resistente sino ad oggi maturata, che in conformità decidere.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al DM
n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, previa sua riduzione in misura prossima al 33%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto, per inadempimento della conduttrice il contratto di CP_1
locazione da ella sottoscritto con in data in data 29 gennaio 2022 e registrato presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Novi Ligure, in data 03 febbraio 2022 al n.° 258, serie 3T;
- condanna per gli effetti all'immediato rilascio, in favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Edilio Raggio, civico numero 73/B/12, piano 5,
pagina 4 di 5 identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 33, mappale 520, subalterno 52, categoria A2, classe 2, vani 5,5, mq 109, rendita catastale € 539,70, libero da persone e/o cose;
- condanna altresì al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
19.988,89 (diciannovemilanovecentottantotto/89);
- condanna al pagamento delle spese di lite nel presente giudizio da CP_1 Pt_1
affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 3.400,00
[...]
(tremilaquattrocento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed
I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 264,00 (duecentosessanta- quattro/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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