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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17506 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Appia Parte_1
Nuova n. 71, presso lo studio degli avv.ti Severino D'Amore e Chiara
Agnello, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona della procuratrice speciale, dott.ssa Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Lodi, alla via Colle Eghezzone, n. 1, CP_3 presso lo studio dell'avv. Gian Michele Uggè che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'opponente: “… revocare o comunque annullare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n° 2057/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel proc. n.
4228/2024 RG a favore di per il pagamento di € 34.780,87 oltre CP_1
interessi e spese previo accertamento di: - insussistenza di prova del credito azionato;
- nullità per violazione di norme imperative (art.
4.4 DM Attività
Produttive 23 settembre 2005, legge 266/97, integrativa della legge 662/96) della fideiussione prestata a garanzia del contratto di mutuo n. 3903082 del
18/10/2016, le cui rate insolute sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
- nullità degli articoli 2, 6 e 8 dei due documenti di fideiussione azionati per violazione degli artt. 1419 cc e 2, comma 2, lettera
a), della L 287/90; avvenuto decorso del termine semestrale di cui all'art.
1957 cc in assenza di istanze di pagamento;
intervenuta liberazione del fideiussore, con decadenza dell'opposta (e danti causa) dal diritto di perseguire il fideiussore;
- nullità del contratto di mutuo n 3903082 del
18/10/2016 a fondamento del decreto opposto per assenza dell'indicatore sintetico di costo;
nullità della clausola di tasso minimo nonchè della capitalizzazione composta della rata previsti nel medesimo contratto;
- mancata considerazione (da mancata indicazione di destinazione del ricavato dalla vendita dei titoli) delle somme indebitamente trattenute da CP_4
(cedente il credito) a (soggetto garantito dall'opponente) in CP_5
relazione al pegno sul deposito titoli;
- nullità dell'ingiunzione relativamente agli interessi perché il relativo tasso non è specificato né desumibile dal titolo.
Con vittoria delle spese del giudizio”.
Per l'opposta: “… A) IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. B) IN
VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
C) IN VIA SUBORDINATA: condannare l'attrice opponente al pagamento delle somme che risulteranno a qualsiasi titolo dovute a a Controparte_1
2 seguito della espletanda istruttoria. D) Con favore di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 19 aprile 2024, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2057/2024, emesso da questo Tribunale in data 14 febbraio 2024 su istanza della soc. con il quale le era stato ingiunto, Controparte_1
quale fideiussore della soc. il pagamento della somma di CP_5
€34.780,87#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente nonché a titolo di rimborso di un finanziamento chirografario;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in mancanza di prova scritta, non potendo considerarsi tale il mero estratto di saldaconto depositato dalla banca in sede monitoria;
b) la garanzia prestata da essa garante in relazione al contratto di mutuo era invalida, costituendo una duplicazione di quella già offerta dal Fondo di Garanzia ex lege n.
662/1996 tramite c) l'ingiungente era Controparte_6
decaduta dalla garanzia, non avendo proposto istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. e a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga a tale disposizione codicistica, dovendo essa considerarsi nulla perché in tutto e per tutto conforme ad analoga clausola contenuta nel noto schema ABI del 2002, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrasto con la normativa antitrust;
d) per la medesima ragione erano nulle anche le clausole di cui agli artt. 2 e 8 dei due contratti di fideiussione dedotti in giudizio, riproducendo esse le clausole di cui agli artt. 2 e 8 del predetto schema ABI;
e) il contratto di mutuo fatto valere in giudizio era nullo perché non riportava l'indicatore sintetico di costo;
f) era altresì nulla, siccome vessatoria, la clausola del mutuo che prevedeva l'applicazione di un tasso minimo, anche in caso di discesa
3 dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia (cd. clausola floor); g) il contratto di mutuo era viziato anche perché non conteneva l'indicazione del regime finanziario applicabile ed esso era stato regolato da un piano di ammortamento alla francese che, comportando l'implicita capitalizzazione composta degli interessi, dava luogo ad un costo occulto a carico del mutuatario, maggiore rispetto a quello nominalmente indicato nel contratto, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto dello stesso;
h) nella quantificazione dell'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento non era stato considerato quanto già conseguito dalla originaria titolare Controparte_7
del credito poi ceduto alla in virtù di un pegno su Controparte_1 deposito titoli della del valore di €70.000,00; i) gli CP_5
interessi di mora ingiunti non erano dovuti in quanto richiesti in modo generico, senza alcuna specificazione in ordine alla loro misura;
• che la soc. costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che la fideiussione omnibus prestata da in Parte_1
data 28 novembre 2017 (v. doc. 8 fascicolo monitorio) risulta pienamente conforme allo schema di fideiussione omnibus a garanzie delle operazioni bancarie adottato dall'ABI nell'ottobre 2002, schema che, relativamente ai suoi artt. 2, 6 e 8, è stato ritenuto dalla Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrastante con il dettato dell'art. 2 della legge n. 287/90 che vieta, sotto pena di nullità, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”
(v. doc. 5 fascicolo opponente);
• che, per quanto rileva maggiormente in questa sede, la fideiussione ora in esame contiene una clausola, quella di cui all'art. 6, relativa alla deroga
4 all'art. 1957 c.c., che riproduce in modo sostanzialmente pedissequo quella di cui all'art. 6 dello schema ABI dell'ottobre 2002;
• che, come chiarito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n.
41994/2021);
• che, alla luce di quanto appena esposto, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., costituendo attuazione dell'intesa illecita “a monte”, è nulla e tale deve essere dichiarata;
• che il fatto che la fideiussione omnibus di cui trattasi sia stata stipulata in un periodo temporale successivo rispetto a quello preso in considerazione nell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia che ha poi portato all'adozione del richiamato provvedimento n. 55/2005 non muta il giudizio di invalidità della citata disposizione negoziale, essendo del tutto evidente che, sebbene stipulata nel 2017, la fideiussione in esame sia avvinta da un chiaro nesso funzionale con l'intesa illecita “a monte”, di cui, per la pedissequa riproduzione letterale delle tre clausole controverse, costituisce senz'altro uno sviluppo esecutivo in sede di rapporto negoziale con i singoli clienti;
• che, dovendo considerarsi nulla la predetta clausola di cui all'art. 6 della fideiussione omnibus del 28 novembre 2017 (il cui testo è il seguente: “I diritti derivanti alla banca dalla presente fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore/fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”), resta integra la facoltà per la di proporre l'eccezione, tempestivamente formulata in atto di Pt_1
5 opposizione, di decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
• che l'eccezione è peraltro fondata, essendo incontroverso che la banca non abbia promosso, né contro la debitrice principale né contro il fideiussore, le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 (è pacifico, oltre che documentalmente provato dalle lettere prodotte come docc. 2 e 3 del fascicolo attoreo, che la banca abbia receduto dal mutuo e revocato la linea di credito su conto corrente nel settembre 2018 sicché, dovendosi ritenere l'obbligazione scaduta a tale data, la prima iniziativa giudiziaria volta al recupero del credito, costituita dalla domanda del 10 dicembre
2019 di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale,
è senz'altro tardiva);
• che a nulla valgono le lettere di costituzione in mora del 24 settembre
2018 (v. docc. 2 e 3 fascicolo attoreo), dovendosi qui dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il termine
“istanza” contenuto nell'art. 1957 c.c. si riferisce ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, rimanendo escluse le iniziative di carattere stragiudiziale (v., tra le tante, Cass., 29.1.2016, n. 1724);
• che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, secondo cui verrebbe qui in rilievo una garanzia autonoma, il contratto di garanzia di cui trattasi va qualificato come ordinaria fideiussione giacché, pur contenendo una clausola di pagamento “a prima richiesta” (v. art. 7 del contratto), non reca una generalizzata rinuncia del garante a sollevare le eccezioni opponibili dal debitore principale: mancanza di rinuncia che dunque preclude la qualificazione del negozio in esame quale garanzia autonoma (v. anche Cass., 9.8.2016, n. 16825 che esclude che la clausola di pagamento a “prima richiesta” o altra equivalente comporti di per sé una deroga all'art. 1957 c.c.);
• che, alla luce di quanto suesposto, la società ingiungente non ha titolo per pretendere da il pagamento di eventuali esposizioni Parte_1
6 debitorie derivanti dal rapporto di conto corrente, rapporto “coperto” esclusivamente dalla fideiussione omnibus del 27 novembre 2017;
• che per gli stessi motivi già esposti devono poi considerarsi nulle sia la clausola di cui all'art. 2 del contratto di fideiussione in esame, sostanzialmente riproduttiva della clausola cd. di reviviscenza di cui all'art. 2 del ridetto schema ABI (“Il fideiussore/i fideiussori si impegna/impegnano, altresì, a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), sia la clausola di cui all'art. 8 del contratto di garanzia per cui è causa, invero conforme alla clausola cd. di sopravvivenza di cui all'art. 8 dello schema (“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la presente fideiussione si intende, sin da ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca
a favore del debitore”);
• considerato altresì che rispetto alle obbligazioni discendenti dal mutuo chirografario la banca risulta garantita da un'ulteriore fideiussione rilasciata da quella per operazione specifica del 19 Parte_1
ottobre 2016 (v. doc. 7 fascicolo monitorio);
• che, contrariamente a quanto dedotto dalla nella prima memoria Pt_1
integrativa ex art. 171-ter c.p.c. la fideiussione del 19 ottobre 2016 è senz'altro specifica (garantisce, infatti, “l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nei confronti di codesta banca, in dipendenza del seguente rapporti: mutuo chirografario attualmente contrassegnato dal numero 3903082 dell'importo di euro 58.000,00 deliberato in data
25/05/2016”);
• che, in relazione a tale distinta fideiussione, l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. è priva di pregio poiché tale norma è stata pattiziamente derogata dall'art. 6 del contratto e la relativa clausola derogatoria non può certo considerarsi nulla per contrarietà alla
7 normativa antitrust come accertata dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005, venendo qui in rilievo una fideiussione specifica, ovverosia prestata a garanzia delle obbligazioni discendenti dal solo contratto di mutuo chirografario stipulato con la soc. CP_5
e riguardando invece l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus (in termini cfr. Trib.
Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, in dejure.it);
• che, invero, dalla lettura del citato provvedimento della Banca d'Italia emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, cd. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della cd. fideiussione specifica, quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, ragion per cui deve ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato nullo limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui esse vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), l. n.
287/90, si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica essenziale è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie;
• che, pertanto, solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata (cfr. Cass., 28 maggio 2014, n. 11904) della decisione della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità;
• che l'opponente non ha neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideiussioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza;
• considerato che, avendo prodotto sia copia del contratto di mutuo del 18 ottobre 2016 da cui deriva il diritto del mutante al pagamento delle
8 relative rate (v. doc. 6 fascicolo monitorio) sia il contratto di fideiussione
(v. doc. 7 fascicolo monitorio), e avendo allegato l'avvenuto inadempimento della parte mutuataria, la società ingiungente, pacificamente subentrata nel credito facente originariamente capo alla mutuante Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., ha adeguatamente assolto l'onere probatorio e di allegazione su di essa gravante al fine di ottenere una pronuncia condannatoria verso il debitore
(cfr. Cass., sez. un, 30.10.2001, n. 13533 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento);
• che, venendo in rilievo un contratto di mutuo e non già un diverso rapporto bancario in cui l'evoluzione dei saldi dipende da una molteplicità di movimentazioni di accredito e addebito svolgentisi nel tempo, l'onere della prova a carico del mutante (o di chi è subentrato nel relativo credito) è di per sé assolto sulla base dei principi testé descritti, non essendo necessario il deposito di estratto conto analitico;
• che, invece, non è riuscita a dare la prova di cui era Parte_1
gravata, non avendo offerto alcun elemento probatorio che dimostri il pagamento di quanto dovuto per il rimborso del finanziamento ricevuto dalla CP_5
• che l'eccezione di invalidità della fideiussione per asserito contrasto con il divieto di duplicazione della garanzia sancito dall'art.
4.4 del D.M.
23/9/2005 è infondata poiché la norma testé citata esclude che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo pubblico possa essere acquisita altra garanzia reale, assicurativa e bancaria (per bancaria intendendosi chiaramente una garanzia prestata da un istituto di credito)
9 ma non vieta il conseguimento, in via cumulativa, di un'ordinaria garanzia personale rilasciata da soggetti non riconducibili a banche o assicurazioni;
• che le doglianze in merito alla mancata indicazione del TAEG/ISC vanno egualmente disattese poiché, come evidenziato più volte dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, il TAEG/ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, ragion per cui la sua mancata o erronea indicazione in contratto non è sanzionata ai sensi dell'art. 117 del testo unico bancario e non è pertanto tale da determinare la sostituzione automatica del pattuito tasso degli interessi corrispettivi con quello minimo dei BOT (v. Cass., 9.12.2021, n.
39169; Trib. Roma, 19/4/2017, in expartecreditoris.it; Trib. Genova
5.2.2019, in iusletter.com);
• che a conclusioni diverse può giungersi, applicando la diversa e speciale previsione di cui all'art. 125-bis del testo unico bancario, solo nel caso di rapporti riconducibili al credito al consumo, situazione che evidentemente non ricorre nel caso di specie;
• che le ulteriori doglianze formulate dall'opponente in merito all'invalidità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi vanno respinte giacché: i) le obiezioni concernenti il cd. ammortamento alla francese per asserita violazione del principio di proporzionalità ricavabile dall'art. 821, comma 3, c.c. sono infondate dal momento che, venendo in rilievo due obbligazioni diverse, l'esigibilità degli interessi prescinde dall'esigibilità del capitale, ragion per cui è ben possibile convenire, anche in deroga alla summenzionata disposizione, priva di carattere imperativo, che gli interessi divengano esigibili prima che diventi esigibile il capitale;
ii) deve pure escludersi che il metodo di ammortamento richiamato nel contratto impugnato produca un effetto
10 anatocistico giacché l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi;
iii) le doglianze relative a possibili costi occulti del sistema di ammortamento in esame vanno pure respinte in quanto il piano di ammortamento riportato nel contratto specifica puntualmente la composizione delle rate, sicché va escluso qualsiasi contrasto con i doveri di trasparenza sanciti dall'art. 117 del testo unico bancario;
iv) sebbene l'ammortamento alla francese comporti, a parità di condizioni, il pagamento di interessi maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'ammortamento all'italiana, ciò non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo sia superiore a quello nominale, ma è piuttosto dovuto alla scelta del modo e del tempo del rimborso (nell'ammortamento all'italiana il capitale si abbatte più velocemente, per cui già dalla seconda rata gli interessi, calcolati su un capitale minore, sono ovviamente inferiori) sicché il maggior costo dell'ammortamento alla francese costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che la dilazione si articoli nel pagamento di una rata costante e non di una rata decrescente (in questi termini cfr. Cass., sez. un., 29.5.2024, n. 15130 che, pur se riferita ad un contratto di mutuo a tasso fisso, enuncia dei principi senz'altro applicabili anche al mutuo a tasso variabile come quello di specie);
• che le obiezioni attoree circa la vessatorietà della cd. clausola floor – cioè quella prevedente un tasso minimo del 3,050% - sono state formulate su UN piano di assoluta genericità e risultano comunque infondate, non rientrando la contestata clausola in nessuna delle fattispecie contemplate nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c.;
• che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, il pegno su deposito titoli del valore di €70.000,00 non ha alcuna incidenza sul credito per cui è causa, dal momento che, come si evince chiaramente dal testo negoziale (v. doc. 4 fascicolo attoreo), il pegno è stato rilasciato a
11 garanzia di un rapporto diverso da quelli dedotti in giudizio, ovverosia a garanzia della fideiussione bancaria n. 2035429;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato e che debba essere condannata al pagamento, in favore della Parte_1
della minor somma di €28.049,80# (v. l'estratto conto Controparte_1
relativo al mutuo di cui al doc. 10 fascicolo opposta), oltre interessi moratori convenzionali nella misura prevista dall'art. 3 del contratto di mutuo, con decorrenza dal 24 settembre 2018;
• e che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendosi la restante parte a carico dell'opponente, pur sempre soccombente;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2057/2024, così provvede: Parte_1
1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - dichiara la nullità della fideiussione omnibus stipulata da Pt_1
in data 28 novembre 2017 limitatamente alle clausole di cui
[...]
agli artt. 2, 6 e 8;
3. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
della somma di €28.049,80#, oltre interessi moratori nella misura e
[...]
con la decorrenza indicate in parte motiva;
4. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
quale procuratrice ex art. 77 c.p.c. della Controparte_2 CP_1
di 2/3 delle spese del giudizio che liquida per l'intero in
[...] complessivi €6.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata a restante parti sull'intero sopra determinato.
Roma, 30 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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