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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
*************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: pagamento di prestazioni sanitarie, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla via
Melorio, 21, presso lo studio dagli avv.ti Vincenzo Mirra e Andrea
Ferraro, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso introduttivo
ATTRICE
E
in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., ed elettivamente domiciliata presso la sede legale in Torre del
Greco alla via Marconi n. 66, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adele De Paula e Eduardo Martucci, come da procura notarile in atti (rep.8360 racc. 5374) CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 02.02.2023, il agiva in giudizio nei confronti dell' Parte_1 CP_2
al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
24.648,44, per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2019, e di €
16.180,48, per le prestazioni rese nell'anno 2021, oltre interessi e spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_2
che contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito nelle forme a cognizione ordinaria,
assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa, di natura documentale, è passata in decisione all'udienza cartolare del 21.1.2025,
con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il Centro ricorrente è una struttura accreditata con il SSR per l'erogazione di prestazioni sanitarie per la branca di Laboratorio sia per l'Anno 2019 che per l'Anno 2021, come risulta dai contratti prodotti in atti.
Gli importi richiesti in pagamento (€ 24.648,44 per il 2019 ed €
16.180,48 per il 2021) rappresentano i saldi delle fatture elencate in ricorso ed emesse dal e che non sono stati pagati, Parte_1
Cont avendo l eccepito la non remunerabilità delle prestazioni rese per il superamento tetto spesa.
In ordine alla distribuzione dell'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice, mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice )” (cfr. Cass. civ., ordinanza 26-3-2020, n. 9860; CP_2
conf.: Cass. civ., Ordinanza n. 3403 del 13-2-2018; Cass. civ.,
ordinanza n. 23324 del 27-9-2018; Cass. civ., ordinanza n. 26234 del 16-
10-2019; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 10182 del 16-4-2021).
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Per meglio comprendere la questione, occorre tener presente che, in
Cont forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima
Cont Cont comunicazione della , a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di
Cont esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà
agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per
Cont riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d.
regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro
(sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un.,
02/11/2018, n. 28053): mediante l'esercizio del potere in esame,
costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una
Cont percentuale individuata, di volta in volta, dall .
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C
della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08. Secondo
tale provvedimento: “Per determinare la R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: - al consuntivo
Cont delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il
Cont Centro, da parte dei Centri che operano in quella - al consuntivo
Cont delle prestazioni effettuate ai residenti di altre , da parte dei
Cont Centri che operano in quella;
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che
Cont operano in quella;
Successivamente, confrontando i suddetti
Cont consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di
Cont spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è
Cont tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno”.
La regressione tende dunque ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto,
penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella
Cont indicata nell'ultima comunicazione della .
Ora, nel caso di specie, dalle Delibere nn. 1035 e 1036 del CP_2
16/11/2022, di determinazione della regressione tariffaria unica per la specialistica ambulatoriale per l'Anno 2019 e per l'Anno 2021,
notificate al con pec del 18/11/2022, con allegate le Parte_1
tabelle di recupero (v. pec di accettazione e consegna allegata al doc.
“Relazione del Distretto”), è risultato che il Centro ha percepito più
di quanto dovuto.
In particolare, per l'anno 2019, all'esito della elaborazione dei dati a consuntivo è risultato che, per la , il Parte_2
fatturato non liquidabile è pari ad € 7.963.370,81 (cfr. pag. 48 della
delibera n. 1036/22) e, nello specifico, per il il Parte_1
fatturato non liquidabile è di € 24.986,16 (cfr. pag. 52 della delibera
n.1036/22); mentre, per l'Anno 2021, all'esito della elaborazione dei dati a consuntivo è risultato che per la Parte_3
il fatturato non liquidabile è pari ad € 1.812.595,09 (cfr. pag.
[...]
9 della delibera n. 1035/22 allegata) e, nello specifico, il
[...]
presenta un fatturato non liquidabile di € 299,31 (cfr. pag. Parte_1
16 della delibera n.1035/22 allegata). Il Centro è tenuto a restituire gli importi ricevuti in eccesso per le prestazioni suddette ed in più €
24.986,16 a titolo di regressione tariffaria unica.
Analogamente per l'Anno 2021, poiché la data di esaurimento a consuntivo delle prestazioni di laboratorio non lettera R è stata indicata al 13
Cont luglio 2021 per i residenti ed al 5 giugno 2021 per i residenti Cont fuori (cfr. pag. 31 della delibera n. 1035/22 allegata in estratto),
le prestazioni erogate successivamente a tali date non sono remunerabili.
Indi, per tutto quanto sopra osservato, la domanda va rigettata,
dovendosi ritenere assorbito ogni altro motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014,
tenuto conto del taglio eminentemente documentale della causa e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile,
definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa,
così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, CP_3
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Torre Annunziata, 18 giugno 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)