Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6329 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 23 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 14067/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Eliana Parte_1
Ciccarelli, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Cristiana Duccillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, , l'avv. Eliana Ciccarelli, Parte_1
per parte appellata, l'avv. Controparte_3
Vincenzo Esposito, per delega avv. Cristiana Duccillo, i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi.
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si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.3.2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, l' Controparte_1
e il proponendo opposizione avverso la
[...] Controparte_2
cartella di pagamento n. 07120210090003640000, notificata il 25.3.2023,
dell'importo di € 4.138,27, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada, eccependo l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento e il decorso del termine di prescrizione,
chiedendo che essa venisse annullata e che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto dell'esattore di procedere ad esecuzione forzata.
Entrambe le parti convenute sono rimasti contumaci.
Con la sentenza n. 2265/2024, pubblicata il 24.5.2024, il primo giudice ha accolto la domanda, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'omessa prova, da parte degli enti convenuti, della regolare notifica dei verbali prodromici. In ordine alle spese ha disposto, a carico delle parti soccombenti, il “rimborso delle spese per il contributo unificato pari ad €
98,00 in favore di parte ricorrente”, compensando le restanti spese di lite.
Avverso detto provvedimento è insorto l'attore, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione dell'art. 92 c.p.c., avendo il
Pagina 2 di 7 primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza,
in assenza di valide e motivate ragioni.
Costituitasi, l' ha eccepito la Controparte_3
congruità della sentenza gravata e il difetto della propria legittimazione passiva, atteso che l'accoglimento dell'opposizione è derivato dalla mancata prova, da parte dell'Ente impositore, della regolare notifica dei verbali.
Domanda il rigetto dell'appello e la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite.
Il benché regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
2. La norma sopra citata, addotta dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado si è limitato a condannare le parti convenute, in solido tra loro, al solo rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato, senza nulla disporre a fondamento della compensazione delle ulteriori spese di lite.
2.1. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata non appare corretta.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
Pagina 3 di 7 l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto in ipotesi legittimare tale regolamentazione.
D'altronde, anche prescindendo dall'assenza di motivazioni nel provvedimento di primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3. Parte appellata evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva,
in considerazione della circostanza che l'opposizione sia stata accolta per vizi attinenti la fase antecedente alla formazione del ruolo, nella quale unico soggetto responsabile è l'Ente impositore.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più
Pagina 4 di 7 convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022;
Cass., Sez. VI, n. 23459/2011).
Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti.
Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie,
l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Una simile domanda di manleva, tuttavia, non è stata formulata dall'agente della riscossione.
4. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
4.138,27, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione
ratione temporis vigente, prevede compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, a € 252,00 per la fase introduttiva e a € 425,00 per quella
Pagina 5 di 7 decisionale, per un totale di € 913,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Per la semplicità della questione trattata, il totale sopra indicato può
essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I, d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 456,50.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi nella misura massima consentita, per le medesime ragioni espresse al paragrafo che precede.
Lo scaglione di riferimento per il secondo grado va individuato in relazione alla questione devoluta in appello, ovverosia all'entità delle spese di lite non riconosciute dal primo giudice
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e del
[...] Controparte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 2265/24 emessa dal Giudice di CP_2
Pace di Barra il 24.5.24, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate in € 456,50 per compensi, oltre rimborso forfetario
Pagina 6 di 7 spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Eliana Ciccarelli, dichiaratasi antistataria;
3. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,01), per il grado di appello, in complessivi € 350,00 per compensi (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Eliana Ciccarelli, dichiaratasi antistataria.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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