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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 251 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Alessandro Bellomi e dall'avv. Gabriele Bellomi e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Vincenzo Ambrosio n. 4 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze della Pubblica Parte_1
Amministrazione sino alla data del collocamento in pensione, da ultimo con incarico di Componente del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), e dedotto che l' le CP_1 aveva liquidato il TFS in complessivi € 77.583,01 lordi (€ 67.332,56 netti), versando tale somma in due rate rispettivamente in data 18/01/2023 per € 44.401,26 ed in data 24/02/2023 per € 22.931,30, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la (ri-)liquidazione del TFS dovutogli in relazione all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, calcolato sulla base dell'ultima
1 retribuzione annua lorda di € 94.422,73 percepita prima del pensionamento. b) Accertare e dichiarare che l'importo dovuto al ricorrente a titolo di TFS, come sopra calcolato, è pari ad € 169.960,95 lordi o alla diversa somma, maggiore o minore, che, salvo gravame, sarà ritenuta dovuta. c) Condannare l Controparte_2
a corrispondere al ricorrente quanto ancora dovutogli a titolo di TFS
[...] così come sopra calcolato e quantificato e, quindi, l'importo di (€ 169.960,95 - € 77.583,01) € 92.377,94 lordi ovvero quello, maggiore o minore, che, salvo gravame, sarà ritenuto dovuto, in entrambi i casi con rivalutazione monetaria nei limiti di legge ed interessi legali. Con vittoria delle spese di lite, spese generali, iva e cap incluse, da distrarsi in favore dell'Avv. Gabriele Bellomi che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara il CP_1 diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione del TFS dovutogli in relazione all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita prima del pensionamento;
condanna per l'effetto l Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la somma di €.92.377,14, a titolo di differenza tra
[...] quanto spettante e quanto sinora erogato, oltre accessori di legge dalla scadenza al CP_ saldo;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.253,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Bellomi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda proposta dall'originaria ricorrente, con riguardo alla pretesa di assumere come base di calcolo il trattamento retributivo ed il corrispondente versamento contributivo relativi al periodo immediatamente precedente la cessazione dal servizio;
quanto alle spese di lite, il giudice di prime cure le ha quantificate “in questi termini: D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori medi, fascia da € 52.001,00 ad € 260.000,00, studio € 2.552,00, introduttiva € 1.701,00, con esclusione della fase istruttoria non effettuate e di quella decisionale, per una complessiva somma di € 4.253,00 essendo stato definito il giudizio in prima udienza a seguito di discussione incentrata sull'esposizione degli argomenti formulati negli atti introduttivi”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui sono state quantificate le spese di lite del grado, escludendo le fasi istruttoria e decisionale.
2.1. Non si è costituito in giudizio l' pur avendo ricevuto in data 09/01/2025 CP_1 regolare notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Preliminarmente si osserva che sono coperte da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizione di merito di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione del TFS dovutogli in relazione all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita prima del pensionamento, e la statuizione di condanna dell' a corrispondere all'odierna appellante la somma CP_1 di €.92.377,14, oltre accessori di legge dalla scadenza al saldo.
4. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2 4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € € 52.001,00 ad € 260.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Il giudice di prime cure, con riferimento alla fascia sopra indicata, ha liquidato in favore della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado unicamente la fase di studio e la fase introduttiva, per un importo complessivo - tenuto conto dei valori medi - pari ad € 4.253,00. Parte appellante, diversamente, invoca in questa sede la liquidazione anche della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisionale.
4.4. A giudizio della Corte, le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale: difatti, il giudizio di primo grado, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non si è concluso alla prima udienza di discussione, essendo stato disposto un rinvio per discussione all'udienza del 09/01/2024, ed avendo depositato l'originaria parte ricorrente sia una memoria autorizzata, sia le note di trattazione scritta (a norma dell'art. 4, comma 5, lett. d) d.m. 55/2014 si intende “per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale,…”).
4.5. Non può riconoscersi, diversamente, il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, che, a norma dell'art. 4, comma 5, lett. c) d.m. n. 55/2014 comprende:
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio
o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte,
3 necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte”, tutte attività che, tuttavia, precisa la norma rilevano “ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta(e)”.
4.6. Nel caso di specie, considerato che l' non si è costituito nel giudizio di primo CP_1 grado, rimanendo contumace, e che l'unica attività svolta dall'originaria ricorrente è consistita nel deposito, oltre che del ricorso, delle notifiche e delle memorie e note di trattazione scritta, appare evidente che alcuna delle attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) d.m. n. 55/2014 è stata compiuta.
5. Non vi è dubbio che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi medi come segue: € 2.552,00 per studio, € 1.701,00 per introduttiva, ed € 4.148,00 per decisionale per un totale complessivo pari ad € 8.401,00, con conseguente correzione del dispositivo, laddove, per mero errore materiale, è indicato l'importo di € 8.080,00 in luogo di € 8.401,00. 5.1. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'odierna appellante, la somma complessiva di € 8.401,00 (2.552,00 + 1.701,00 + 4.148,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. 6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano - con distrazione - tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo CP_1 grado nella maggior misura di € 8.401,00, in luogo di € 4.253,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gabriele Bellomi dichiaratosi antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gabriele Bellomi dichiaratosi antistatario.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 251 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Alessandro Bellomi e dall'avv. Gabriele Bellomi e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Vincenzo Ambrosio n. 4 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/01/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 06/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze della Pubblica Parte_1
Amministrazione sino alla data del collocamento in pensione, da ultimo con incarico di Componente del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), e dedotto che l' le CP_1 aveva liquidato il TFS in complessivi € 77.583,01 lordi (€ 67.332,56 netti), versando tale somma in due rate rispettivamente in data 18/01/2023 per € 44.401,26 ed in data 24/02/2023 per € 22.931,30, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la (ri-)liquidazione del TFS dovutogli in relazione all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, calcolato sulla base dell'ultima
1 retribuzione annua lorda di € 94.422,73 percepita prima del pensionamento. b) Accertare e dichiarare che l'importo dovuto al ricorrente a titolo di TFS, come sopra calcolato, è pari ad € 169.960,95 lordi o alla diversa somma, maggiore o minore, che, salvo gravame, sarà ritenuta dovuta. c) Condannare l Controparte_2
a corrispondere al ricorrente quanto ancora dovutogli a titolo di TFS
[...] così come sopra calcolato e quantificato e, quindi, l'importo di (€ 169.960,95 - € 77.583,01) € 92.377,94 lordi ovvero quello, maggiore o minore, che, salvo gravame, sarà ritenuto dovuto, in entrambi i casi con rivalutazione monetaria nei limiti di legge ed interessi legali. Con vittoria delle spese di lite, spese generali, iva e cap incluse, da distrarsi in favore dell'Avv. Gabriele Bellomi che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella contumacia dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara il CP_1 diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione del TFS dovutogli in relazione all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita prima del pensionamento;
condanna per l'effetto l Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la somma di €.92.377,14, a titolo di differenza tra
[...] quanto spettante e quanto sinora erogato, oltre accessori di legge dalla scadenza al CP_ saldo;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.253,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Bellomi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda proposta dall'originaria ricorrente, con riguardo alla pretesa di assumere come base di calcolo il trattamento retributivo ed il corrispondente versamento contributivo relativi al periodo immediatamente precedente la cessazione dal servizio;
quanto alle spese di lite, il giudice di prime cure le ha quantificate “in questi termini: D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori medi, fascia da € 52.001,00 ad € 260.000,00, studio € 2.552,00, introduttiva € 1.701,00, con esclusione della fase istruttoria non effettuate e di quella decisionale, per una complessiva somma di € 4.253,00 essendo stato definito il giudizio in prima udienza a seguito di discussione incentrata sull'esposizione degli argomenti formulati negli atti introduttivi”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui sono state quantificate le spese di lite del grado, escludendo le fasi istruttoria e decisionale.
2.1. Non si è costituito in giudizio l' pur avendo ricevuto in data 09/01/2025 CP_1 regolare notifica telematica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Preliminarmente si osserva che sono coperte da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, le statuizione di merito di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riliquidazione del TFS dovutogli in relazione all'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita prima del pensionamento, e la statuizione di condanna dell' a corrispondere all'odierna appellante la somma CP_1 di €.92.377,14, oltre accessori di legge dalla scadenza al saldo.
4. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2 4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € € 52.001,00 ad € 260.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Il giudice di prime cure, con riferimento alla fascia sopra indicata, ha liquidato in favore della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado unicamente la fase di studio e la fase introduttiva, per un importo complessivo - tenuto conto dei valori medi - pari ad € 4.253,00. Parte appellante, diversamente, invoca in questa sede la liquidazione anche della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisionale.
4.4. A giudizio della Corte, le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale: difatti, il giudizio di primo grado, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, non si è concluso alla prima udienza di discussione, essendo stato disposto un rinvio per discussione all'udienza del 09/01/2024, ed avendo depositato l'originaria parte ricorrente sia una memoria autorizzata, sia le note di trattazione scritta (a norma dell'art. 4, comma 5, lett. d) d.m. 55/2014 si intende “per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale,…”).
4.5. Non può riconoscersi, diversamente, il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, che, a norma dell'art. 4, comma 5, lett. c) d.m. n. 55/2014 comprende:
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio
o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte,
3 necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte”, tutte attività che, tuttavia, precisa la norma rilevano “ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta(e)”.
4.6. Nel caso di specie, considerato che l' non si è costituito nel giudizio di primo CP_1 grado, rimanendo contumace, e che l'unica attività svolta dall'originaria ricorrente è consistita nel deposito, oltre che del ricorso, delle notifiche e delle memorie e note di trattazione scritta, appare evidente che alcuna delle attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) d.m. n. 55/2014 è stata compiuta.
5. Non vi è dubbio che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi medi come segue: € 2.552,00 per studio, € 1.701,00 per introduttiva, ed € 4.148,00 per decisionale per un totale complessivo pari ad € 8.401,00, con conseguente correzione del dispositivo, laddove, per mero errore materiale, è indicato l'importo di € 8.080,00 in luogo di € 8.401,00. 5.1. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore dell'odierna appellante, la somma complessiva di € 8.401,00 (2.552,00 + 1.701,00 + 4.148,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. 6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano - con distrazione - tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo CP_1 grado nella maggior misura di € 8.401,00, in luogo di € 4.253,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gabriele Bellomi dichiaratosi antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gabriele Bellomi dichiaratosi antistatario.
Roma, 06/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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