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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 50069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv.ti Simona Angela Luberto e Dario Di Nardo
e
MARCHEGIANI CHIARA
Avv. Desirè Zanchè
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Le parti raggiugevano un accordo nell'ambito del presente giudizio inerente la regolamentazione relativa nata dalla loro relazione, come di seguito alla figlia minore indicato:
A) Le parti dichiarano che la minore verrà collocata in prevalenza presso la madre. In riferimento ai ed. "turni di visita”, a parziale modifica di quanto indicato nel rispettivi scritti difensivi, le parti dispongono quanto a seguire:
nei giorni infrasettimanali, il padre trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo nido e la riporterà alla madre alle ore 19:00 - nel fine settimana di competenza della madre;
invece, nel fine settimana di competenza del padre, il medesimo trascorrerà con la minore il martedi dall'uscita dell'asilo nido fino alle ore 19:00
- e, precisamente, quando la madre andrà a prendere la minore dal padre;
nei fine settimana alterni, il padre trascorrerà con la minore, nel fine settimana di sua competenza, il sabato dalle ore 19:00 à domenica alle ore 19:00 (con pernotto); con riferimento alle vacanze natalizie, si ritiene opportuno prevedere due periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, che i genitori potranno trascorrere con la minore ad anni alternati;
con riferimento alle vacanze pasquali 2025, la madre trascorrerà con la figlia il giorno di
Pasqua, mentre il padre il lunedi dell'Angelo. Le vacanze pasquali degli anni successivi, i genitori trascorreranno con la minore il giorno di Pasqua o il lunedi dell'Angelo, ad anni alterni con riferimento alle vacanze estive, i genitori potranno avere con sé la minore per 7 giorni e dal terzo anno di età della bambina, 15 giorni consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Il luogo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro la data suindicata.
B) Relativamente al mantenimento della minore: il padre corrisponderà alla sig.ra EG, per il mantenimento della minore, la somma di € 300,00, da corrispondere entro e non oltre il 9 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN
[...]-nonché il 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma, da concordarsi preventivamente.
I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere il rispetto reciproco e al dovere di comunicazione tra di loro, nell'interesse della minore, in relazione a qualsivoglia questione di interesse della figlia.
D) Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rir o del passaporti
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità, con compensazione delle spese di lite stante la natura della causa e l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'accordo delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 11.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv.ti Simona Angela Luberto e Dario Di Nardo
e
MARCHEGIANI CHIARA
Avv. Desirè Zanchè
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Le parti raggiugevano un accordo nell'ambito del presente giudizio inerente la regolamentazione relativa nata dalla loro relazione, come di seguito alla figlia minore indicato:
A) Le parti dichiarano che la minore verrà collocata in prevalenza presso la madre. In riferimento ai ed. "turni di visita”, a parziale modifica di quanto indicato nel rispettivi scritti difensivi, le parti dispongono quanto a seguire:
nei giorni infrasettimanali, il padre trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo nido e la riporterà alla madre alle ore 19:00 - nel fine settimana di competenza della madre;
invece, nel fine settimana di competenza del padre, il medesimo trascorrerà con la minore il martedi dall'uscita dell'asilo nido fino alle ore 19:00
- e, precisamente, quando la madre andrà a prendere la minore dal padre;
nei fine settimana alterni, il padre trascorrerà con la minore, nel fine settimana di sua competenza, il sabato dalle ore 19:00 à domenica alle ore 19:00 (con pernotto); con riferimento alle vacanze natalizie, si ritiene opportuno prevedere due periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, che i genitori potranno trascorrere con la minore ad anni alternati;
con riferimento alle vacanze pasquali 2025, la madre trascorrerà con la figlia il giorno di
Pasqua, mentre il padre il lunedi dell'Angelo. Le vacanze pasquali degli anni successivi, i genitori trascorreranno con la minore il giorno di Pasqua o il lunedi dell'Angelo, ad anni alterni con riferimento alle vacanze estive, i genitori potranno avere con sé la minore per 7 giorni e dal terzo anno di età della bambina, 15 giorni consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. Il luogo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro genitore entro la data suindicata.
B) Relativamente al mantenimento della minore: il padre corrisponderà alla sig.ra EG, per il mantenimento della minore, la somma di € 300,00, da corrispondere entro e non oltre il 9 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN
[...]-nonché il 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma, da concordarsi preventivamente.
I genitori si impegnano, reciprocamente, a mantenere il rispetto reciproco e al dovere di comunicazione tra di loro, nell'interesse della minore, in relazione a qualsivoglia questione di interesse della figlia.
D) Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rir o del passaporti
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità, con compensazione delle spese di lite stante la natura della causa e l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'accordo delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 11.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino