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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 25/02/2026, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2876/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEZZELLA PIO, OR
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5845/2025 spedito il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inpa Spa - V.le C. Pavese 60 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AIla società ricorrente il 18/11/2019 le veniva notificato dalla Società INPA spa, Agente della
Riscossione dei tributi per conto del Comune di Agrigento avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2018 contenente l'invito al pagamento della tassa connessa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche su cui la
Società aveva realizzato, dal 1.1.2018 al 31.12.2018, le reti di comunicazione. In particolare, con l'avviso di accertamento il Comune ritenendo che la Società aveva omesso il pagamento della tassa dovuta, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 22.044,50,00, di cui € 11.009,00 a titolo di Tosap, €.11.009,00
a titolo di sanzione per omessa dichiarazione, € 19,64 a titolo di interessi ed € 6,50 per spese di notifica. La società presentava ricorso dinanzi a questa Corte che, con sentenza n. 3321/2020, pubblicata il 27.5.2020, dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale, rilevato che l'avviso di accertamento era stato emesso dal Comune di Agrigento per fatti avvenuti in quel territorio comunale. Avverso la sentenza proponeva appello l'interessata e la Corte Tributaria di secondo grado del Lazio, riconoscendo la violazione del diritto di difesa per non essere stato il difensore avvisato presso il nuovo domicilio indicato, annullava la sentenza e rimetteva gli atti di nuovo a questa Corte di primo grado in altra composizione per la decisione, anche in merito alle spese processuali sostenute dalle parti nel secondo grado. Alla udienza fissata per la trattazione, questa volta nel regolare contraddittorio delle parti e dei loro difensori, il ricorso è stato di nuovo preso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché dalla lettura degli atti risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune di Agrigento, deve essere dichiarata di nuovo l'incompetenza per territorio di questa Corte in favore della Corte Tributaria di primo grado di Agrigento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 Dlgs n. 546/1992. Peraltro in udienza le parti hanno sostanzialmente riconosciuto il difetto di competenza per territorio di questa Corte ma in ogni caso si tratta di competenza inderogabile che consente la rilevazione d'ufficio della incompetenza (art. 5 Dlgs n. 546/1992).
Considerate la varie vicissitudini processuali è equo compensare tra le parti le spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte Tributaria di primo grado di Agrigento, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi a tale Corte;
dichiara compensate le spese processuali del presente giudizio, come pure quelle del grado di appello. Roma 18.2.2026 Il Presidente Massimo Zanetti Il
OR IO pezzella
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEZZELLA PIO, OR
PEDICINI ETTORE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5845/2025 spedito il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inpa Spa - V.le C. Pavese 60 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AIla società ricorrente il 18/11/2019 le veniva notificato dalla Società INPA spa, Agente della
Riscossione dei tributi per conto del Comune di Agrigento avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2018 contenente l'invito al pagamento della tassa connessa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche su cui la
Società aveva realizzato, dal 1.1.2018 al 31.12.2018, le reti di comunicazione. In particolare, con l'avviso di accertamento il Comune ritenendo che la Società aveva omesso il pagamento della tassa dovuta, chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 22.044,50,00, di cui € 11.009,00 a titolo di Tosap, €.11.009,00
a titolo di sanzione per omessa dichiarazione, € 19,64 a titolo di interessi ed € 6,50 per spese di notifica. La società presentava ricorso dinanzi a questa Corte che, con sentenza n. 3321/2020, pubblicata il 27.5.2020, dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale, rilevato che l'avviso di accertamento era stato emesso dal Comune di Agrigento per fatti avvenuti in quel territorio comunale. Avverso la sentenza proponeva appello l'interessata e la Corte Tributaria di secondo grado del Lazio, riconoscendo la violazione del diritto di difesa per non essere stato il difensore avvisato presso il nuovo domicilio indicato, annullava la sentenza e rimetteva gli atti di nuovo a questa Corte di primo grado in altra composizione per la decisione, anche in merito alle spese processuali sostenute dalle parti nel secondo grado. Alla udienza fissata per la trattazione, questa volta nel regolare contraddittorio delle parti e dei loro difensori, il ricorso è stato di nuovo preso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché dalla lettura degli atti risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune di Agrigento, deve essere dichiarata di nuovo l'incompetenza per territorio di questa Corte in favore della Corte Tributaria di primo grado di Agrigento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 Dlgs n. 546/1992. Peraltro in udienza le parti hanno sostanzialmente riconosciuto il difetto di competenza per territorio di questa Corte ma in ogni caso si tratta di competenza inderogabile che consente la rilevazione d'ufficio della incompetenza (art. 5 Dlgs n. 546/1992).
Considerate la varie vicissitudini processuali è equo compensare tra le parti le spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte Tributaria di primo grado di Agrigento, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi a tale Corte;
dichiara compensate le spese processuali del presente giudizio, come pure quelle del grado di appello. Roma 18.2.2026 Il Presidente Massimo Zanetti Il
OR IO pezzella