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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 529 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA domiciliata elettivamente in Roma, via Valdinievole n. 11 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E domiciliata elettivamente in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'ufficio legale CP_1 distrettuale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. IVANOE CIOCCA, in virtù di CP_1 procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
2.04.2021, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l. n. 222/1984; affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo CP_1
Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
02.03.18 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia, e conseguentemente,
- CONDANNARE L' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli accessori di legge. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, essendo generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio e carenti i requisiti per la concessione dei benefici richiesti.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva discussa mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Va innanzitutto rilevato che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”
(così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84 con condanna di al pagamento dei relativi ratei, dovendo il presente accertamento essere CP_1 limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
3. Passando al merito della domanda attorea, ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato (mediante produzione di ulteriore documentazione attestante l'aggravio del quadro clinico del richiedente) un mutamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute successivamente alla visita (avvenuta nel settembre 2020).
Osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate
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alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
4. Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono stati esclusi dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il CTU, infatti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e valutato la documentazione medica in atti, ha concluso che Parte_1
“NON HA la propria capacità di lavoro permanentemente ridotta per infermità a meno di un terzo della normale” (cfr. consulenza medica Dott. in atti). Per_1
Occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che il CTU, dopo aver proceduto all'esame obiettivo della ricorrente, ha accertato che la è affetta “da sclerosi multipla Pt_1 recidivante-remittente e poliartrosi”, evidenziando la sussistenza di un quadro polipatologico “a modesta incidenza funzionale” e giungendo alla conclusione che “le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non hanno mai raggiunto dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa di pensione per invalidità e/o assegno di invalidità ad oggi, tenuto anche conto che la Legge 222/84 fa riferimento alla capacità di lavoro e non più alla capacità di guadagno, la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità”.
A fronte di un quadro medico legale descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/84, le deduzioni di parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, senza l'aggiunta di alcun elemento medico legale di rilievo.
Appare pertanto priva di rilevanza la censura secondo cui il consulente non avrebbe tenuto conto di tutte le infermità che affliggono la ricorrente (e precisamente “gozzo nodulare”,
“neurite ottica”, “ipopallestesia ai piedi bilateralmente”, “leucoencefaopatia multifocale su base demielinizzante”) in mancanza di una puntuale deduzione in ordine all'idoneità di tali patologie a determinare una incidenza sulla capacità lavorativa specifica tale da configurare il requisito di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Vale inoltre precisare che, come si evince dalla relazione peritale, il CTU ha passato in rassegna tutte le certificazioni medico specialistiche emesse da giugno 2008 ad ottobre 2019
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(tra le quali, il Certificato day hospital INRCA del 21.06.2008, la Cartella clinica di pronto soccorso Ospedale Oftalmico del 27.12.2008, la Relazione neurologica Policlinico Umberto I del 24.02.014 ed il Referto RM cerebrale, colonna cervico-dorsale del 06.10.2017), senza tuttavia ritenere che le dedotte patologie incidano sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Parimenti infondata la contestazione secondo cui il CTU avrebbe “omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limitava, nelle percentuali previste dalla legge sia la capacità dell'assicurato a svolgere non solo l'attività svolta ma anche la sua capacità lavorativa in altre e diverse occupazioni confacenti alle sue attitudini”, considerato che il consulente d'ufficio ha chiaramente sostenuto che “le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non hanno mai raggiunto […] la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità”, e che, d'altro canto, neppure parte ricorrente ha dedotto quale dovrebbe essere, a suo avviso, l'incidenza in termini percentuali.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, la domanda di accertamento circa la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità va respinta.
6. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal
D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono come di regola la soccombenza, ritenuto che non possa applicarsi l'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 disp att c.p.c. dal momento che la dichiarazione allegata al ricorso non è riferita, come richiesto dalla legge, all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2020 per la fase di opposizione (sul punto cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020 n. 20158).
PQM
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.144,75 di cui € 1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 4/03/2025
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 529 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA domiciliata elettivamente in Roma, via Valdinievole n. 11 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E domiciliata elettivamente in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'ufficio legale CP_1 distrettuale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. IVANOE CIOCCA, in virtù di CP_1 procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
2.04.2021, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l. n. 222/1984; affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo CP_1
Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
02.03.18 o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia, e conseguentemente,
- CONDANNARE L' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre gli accessori di legge. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, essendo generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio e carenti i requisiti per la concessione dei benefici richiesti.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva discussa mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Va innanzitutto rilevato che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”
(così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84 con condanna di al pagamento dei relativi ratei, dovendo il presente accertamento essere CP_1 limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
3. Passando al merito della domanda attorea, ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato (mediante produzione di ulteriore documentazione attestante l'aggravio del quadro clinico del richiedente) un mutamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute successivamente alla visita (avvenuta nel settembre 2020).
Osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
4. Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono stati esclusi dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il CTU, infatti, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e valutato la documentazione medica in atti, ha concluso che Parte_1
“NON HA la propria capacità di lavoro permanentemente ridotta per infermità a meno di un terzo della normale” (cfr. consulenza medica Dott. in atti). Per_1
Occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che il CTU, dopo aver proceduto all'esame obiettivo della ricorrente, ha accertato che la è affetta “da sclerosi multipla Pt_1 recidivante-remittente e poliartrosi”, evidenziando la sussistenza di un quadro polipatologico “a modesta incidenza funzionale” e giungendo alla conclusione che “le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non hanno mai raggiunto dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa di pensione per invalidità e/o assegno di invalidità ad oggi, tenuto anche conto che la Legge 222/84 fa riferimento alla capacità di lavoro e non più alla capacità di guadagno, la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità”.
A fronte di un quadro medico legale descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.222/84, le deduzioni di parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, senza l'aggiunta di alcun elemento medico legale di rilievo.
Appare pertanto priva di rilevanza la censura secondo cui il consulente non avrebbe tenuto conto di tutte le infermità che affliggono la ricorrente (e precisamente “gozzo nodulare”,
“neurite ottica”, “ipopallestesia ai piedi bilateralmente”, “leucoencefaopatia multifocale su base demielinizzante”) in mancanza di una puntuale deduzione in ordine all'idoneità di tali patologie a determinare una incidenza sulla capacità lavorativa specifica tale da configurare il requisito di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Vale inoltre precisare che, come si evince dalla relazione peritale, il CTU ha passato in rassegna tutte le certificazioni medico specialistiche emesse da giugno 2008 ad ottobre 2019
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(tra le quali, il Certificato day hospital INRCA del 21.06.2008, la Cartella clinica di pronto soccorso Ospedale Oftalmico del 27.12.2008, la Relazione neurologica Policlinico Umberto I del 24.02.014 ed il Referto RM cerebrale, colonna cervico-dorsale del 06.10.2017), senza tuttavia ritenere che le dedotte patologie incidano sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Parimenti infondata la contestazione secondo cui il CTU avrebbe “omesso di precisare le ragioni per le quali il complesso morboso limitava, nelle percentuali previste dalla legge sia la capacità dell'assicurato a svolgere non solo l'attività svolta ma anche la sua capacità lavorativa in altre e diverse occupazioni confacenti alle sue attitudini”, considerato che il consulente d'ufficio ha chiaramente sostenuto che “le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non hanno mai raggiunto […] la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità”, e che, d'altro canto, neppure parte ricorrente ha dedotto quale dovrebbe essere, a suo avviso, l'incidenza in termini percentuali.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, la domanda di accertamento circa la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità va respinta.
6. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal
D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, seguono come di regola la soccombenza, ritenuto che non possa applicarsi l'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 disp att c.p.c. dal momento che la dichiarazione allegata al ricorso non è riferita, come richiesto dalla legge, all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2020 per la fase di opposizione (sul punto cfr. Cassazione civile sez. lav., 24/09/2020 n. 20158).
PQM
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.144,75 di cui € 1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese generali oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 4/03/2025
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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