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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 268. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalita' di beni indeterminati, di proprieta' dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullita', annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
2. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullita', annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Commentari • 11
- 1. Studio Legale Per Ristrutturazione Dei Debiti Del ConsumatoreGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 agosto 2026 · 1
Quando le rate dei finanziamenti, delle carte revolving e delle cessioni del quinto superano stabilmente quello che resta dello stipendio, il problema non è più di organizzazione domestica: è giuridico. La legge italiana prevede una procedura dedicata alla persona fisica che si è indebitata per ragioni private e non riesce più a pagare regolarmente: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli 67 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Chi non interviene per tempo non resta fermo dove si trova: subisce il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o dell'abitazione, e perde la possibilità di scegliere come e quanto restituire. …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Bari, sentenza 11/05/2026, n. 155Provvedimento: N.72-1/2026 R.P.U. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Giuseppe Rana - Presidente Dott. Raffaella Simone - Giudice Dott.ssa Roberta Moramarco - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori; vista la relazione depositata ex art. 269 CCI con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, nonché sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore; considerato che, nonostante …Leggi di più...
- stato passivo·
- art. 275-bis·
- art. 269 CCII·
- art. 155-sexies d.att. c.p.c.·
- art. 270 CCII·
- art. 269 comma 3 CCII·
- art. 275·
- art. 274·
- chiusura procedura·
- art·
- liquidazione controllata·
- art. 272 CCII·
- D.M. n. 202/2014·
- giudice delegato·
- art. 276 CCI