TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30543/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente dott. Maurizio MANZI - Giudice dott. Enrica CIOCCA - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 30543/2017 promossa da:
, in Parte_1
persona del Curatore Avv. , autorizzato ad agire giusta decreto in data 25/2/2015 del Parte_2
giudice delegato presso il Tribunale di Tivoli, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo
Bentivoglio n. 39 presso lo studio dell'avv. Maria Brunoro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Rea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 263, giusta procura speciale depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
nata a [...] il [...], (C..F ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], (C.F. CP_3 C.F._3
pagina 1 di 43 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Roma, via
NN Pierluigi da Palestrina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Dell'Aquila, che li rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di risposta nato a [...], il [...], (C.F.: CP_4 C.F._4
nato a [...], il [...], (C.F.: ) Parte_3 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Edoardo Alesse e dall'Avv. Roberto d'Andrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Roma, via della Giuliana n. 101, in forza di procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta residente a [...] (C.F. Controparte_5 C.F._6
), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Loyola ed elettivamente domiciliato presso il
[...]
suo studio sito in Roma, via Borgognona n.12, giusta procura ex art. 83, 3° comma, c.p.c., depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
, nato a [...] il [...] e residente a [...], (C.F. CP_6
), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Riedi, nel cui studio sito in C.F._7
Roma, via Cristoforo Colombo 436 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di responsabilità di amministratori e sindaci di S.p.A.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. precisando che alla luce della intervenuta transazione parziale della obbligazione solidale la richiesta di risarcimento nei confronti degli altri coobbligati va decurtata proporzionalmente. Chiede di produrre la transazione e precisa che l'importo conseguito dalla curatela complessivamente è di € 70.000,00 complessivi oltre alla rinuncia ad € 21.150,56 in privilegio ed € 4.441,62 in chirografo che erano stati ammessi allo stato passivo”. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza e respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
pagina 2 di 43 - accertare e dichiarare i Sigg.ri e , in proprio e Controparte_7 Controparte_1 nella qualità di eredi di , e , nella loro Persona_1 Controparte_2 CP_3 qualità di Amministratori della nel periodo dal 21.7.2004 al 22.2.2011, Parte_1 responsabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F., e 2392, 2393, 2394, 2394 bis,
2484, 2485, 2486, 2391 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Amministratori sono quantificabili in € 1.258.500,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e , in proprio e nella qualità di Controparte_7 Controparte_1 eredi di , e in solido tra loro e v,€con gli Persona_1 Controparte_2 CP_3 altri convenuti secondo i singoli aspetti attribuibili a ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- accertare e dichiarare i Sig.ri e nella loro qualità di CP_4 Parte_3
Amministratori della nel periodo dal 21.7.2004 al 13.12.2010, Parte_1 responsabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F. e 2392, 2393, 2394, 2394 bis,
2484, 2485, 2486, 2391 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Amministratori sono quantificabili in € 118.000,00 ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e in solido tra loro e con gli altri convenuti CP_4 Parte_3 secondo i singoli aspetti attribuibili a ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- accertare e dichiarare i Sig.ri e nella loro qualità di Parte_4 Parte_5
Sindaci della nel periodo dal 10.5.2007 al dì del fallimento, responsabili Parte_1 ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F., e 2392, 2393, 2394, 2406, 2407, 2409 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Sindaci sono quantificabili in € 1.575.146,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e Parte_4 in solido tra loro e con gli altri convenuti secondo i singoli aspetti attribuibili a Parte_5 ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- accertare e dichiarare i Sig.ri e nella loro qualità di Controparte_5 CP_6
Liquidatori della nel periodo dal 6.7.2011 al dì del fallimento, Parte_1 responsabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F., e 2392, 2393, 2394, 2394 bis,
2484, 2485, 2486, 2391 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Liquidatoti sono quantificabili in
€ 316.646,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e in solido tra loro e con gli altri convenuti secondo i Controparte_5 CP_6 singoli aspetti attribuibili a ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
il tutto con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre somme accessorie come per legge”.
PARTE CONVENUTA e precisano le conclusioni CP_4 Parte_3 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica.
“- pregiudizialmente, ritenuta la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, n. 4 CPC, voglia ordinare la rinnovazione della citazione in parola, ex art. 164, ultimo comma, CPC;
- preliminarmente, rilevato il difetto di procura ad litem dell'Avvocato attore, voglia ordinarne all'attore la sanatoria;
pagina 3 di 43 - nel merito, rigettare tutte le domande azionate contro di essi perché infondate in fatto e in diritto
e, comunque, perché non provate. Subordinatamente e salvo gravame, si chiede di rideterminare l'eventuale responsabilità dei convenuti in forza del concorso nella causazione del danno per cui è causa dei creditori del CP_4 fallimento, nella misura che risulterà in corso di causa e, gradatamente, in via equitativa.
- attesa la sopravvenuta rinuncia alla domanda del Fallimento attore nei confronti dei convenuti e e dell'accettazione degli stessi di detta rinuncia, si chiede che ogni eventuale Pt_5 Parte_4 somma denegatamente posta a carico dei convenuti Avv.ti sia decurtata della somma che i CP_4 citati convenuti e hanno pagato al attore per ottenere la suindicata Pt_5 Parte_4 Parte_1 rinuncia alla domanda nei loro confronti.
Con vittoria delle spese di lite, maggiorate di contributo forfettario nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA come per legge”
PARTE CONVENUTA precisa le conclusioni come da comparsa di CP_6 costituzione. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A. In via principale: Escludere ogni responsabilità dell'avv. per i fatti di cui in narrativa, rigettando CP_6 integralmente le domande tutte proposte dal fallimento attore;
B. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità del convenuto, quantificare l'importo eventualmente dovuto a titolo risarcitorio in misura notevolmente inferiore a quella domandata dall'attrice, Con vittoria delle spese del presente giudizio”
PARTE CONVENUTA : comparsa di risposta: “Voglia, l'Ill.mo Controparte_1 giudice adito, a) Respingere le domande tutte formulate nei suoi confronti dal Attore e, per l'effetto Parte_1 b) Condannare il al pagamento delle spese di lite” Parte_1
PARTE CONVENUTA e : memoria ex art. 183, co. Controparte_2 CP_3
VI, n. 1 c.p.c.: “In via preliminare e pregiudiziale:
1-premesso che l'atto introduttivo presenta difetto di procura alle liti del difensore in quanto controparte ha proceduto ad azionare titoli di responsabilità non autorizzati dal Giudice Delegato, in quanto l'azione è stata esercitata contro legittimati passivi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione del Giudice Delegato ed in quanto esercitata senza il parere obbligatorio del comitato dei creditori, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e per l'effetto rigettare ogni domanda in esso formulata;
2-premesso che il procedimento di sequestro conservativo richiamato da controparte, si fondava su fatti e circostanze diverse da quelle oggi poste a sostegno della domanda e che non sussiste coincidenza tra le parti di cui al citato ricorso e quelle oggi convenute;
che quindi lo stesso non può essere ritenuto valido fatto interruttivo della prescrizione;
-accertato e dichiarato che la prescrizione decorre dalla data del 22.02.11 di cessazione dalla carica di consiglieri dei sig.ri e , e comunque al più tardi dalla data CP_3 Controparte_2 del 05.07.11 di pubblicazione del bilancio al 31.12.10, rigettare le domande formulate dal nei confronti degli esponenti per intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità; Nel merito:
3-accertato e dichiarato che la domanda proposta dal è affetta da grave Parte_1 genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivanti;
pagina 4 di 43 -accertato e dichiarato che il ha proposto genericamente la stessa domanda di Parte_1 risarcimento nei confronti di tutti gli amministratori, delegati e non, anche alla luce di quanto sostenuto dallo stesso in merito alle operazioni riguardanti la Parte_1 Parte_6
e la [addebitate ai sig.ri ], senza alcuna specificazione in ordine alla Parte_7 CP_1 singole responsabilità degli amministratori, rigettare le domande proposte dal nei confronti degli esponenti in quanto infondate in Parte_1 dì fatto ed in diritto.
In subordine si chiede di rideterminare l'eventuale responsabilità degli odierni convenuti, in forza del concorso nella causazione del danno per cui e' causa dei creditori del fallimento, nella misura che risulterà in corso di causa e, gradatamente, in via equitativa.
Con condanna ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Con vittoria di spese ed onorari oltre oneri di legge”
PARTE CONVENUTA comparsa di risposta: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_5
Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in via principale:
- rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto nell'an e nel quantum e non provata, per tutti i motivi innanzi esposti;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente la responsabilità del convenuto, ridurne l'ammontare ad un importo ritenuto di giustizia che tenga conto del reale apporto causale del convenuto nella determinazione del danno e con ogni salvezza dei diritti di regresso nei confronti delle altre parti del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato in data 2/5/2017 il Fallimento 13/2013 del Tribunale di Tivoli della , in persona del curatore pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale , Controparte_7 Controparte_1
CP_3 Controparte_2 CP_4 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e chiedendo la condanna di:
[...] Controparte_5 CP_6
- - in proprio e quali eredi di Controparte_7 Controparte_1 Persona_2
-, e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in €
[...] CP_3 Controparte_2
1.258.500,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, cagionati alla società
[...]
in qualità di amministratori della stessa dal 21/7/2004 al 22/2/2011; Parte_1
- e in qualità di amministratori della società CP_4 Parte_3 Parte_1
dal 21/7/2004 al 13/12/2010, al risarcimento dei danni provocati alla società, da liquidarsi in
[...]
€ 118.000,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia;
- di e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € Parte_4 Parte_5
1.575.146,00, da loro arrecati alla società in qualità di sindaci dal Parte_1
21/7/2004 alla data del fallimento;
pagina 5 di 43 - di e in qualità di liquidatori della società Controparte_5 CP_6 Parte_1
dal 6/7/2011 fino al fallimento della società, al risarcimento dei danni cagionati alla società,
[...] da liquidarsi in € 316.646,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
L'attrice, premesso la società era stata costituita il 21/7/2004 con Parte_1 capitale sociale di € 1.090.000,00 ed aveva come oggetto sociale l'esercizio in via professionale dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ex art. 106 e ss. D.Lgs. n.
385/1993, esponeva in fatto:
- che la società esercitava la propria attività mediante lo sconto di Parte_1
effetti, trasferendo ad una serie di istituti di credito le cambiali emesse dai propri clienti con il conseguente accredito su conti correnti a sé intestati, delle somme pari al valore degli effetti, detratto lo sconto applicato dalle banche, somme che erogava poi ai clienti trattenendo gli interessi applicati;
- che le operazioni di sconto venivano applicate in virtù dei contratti di conto corrente che la società stipulava con alcuni istituti di credito, che le accordavano i c.d. fidi di sconto, ossia singole aperture di credito concesse in proporzione alla fiducia goduta dalla suddetta società presso il singolo istituto di credito, che si traducevano in una determinata cifra – detta cifra di - Parte_8 che indicava l'importo massimo che gli effetti scontabili dalla società Parte_1
presso la singola banca poteva raggiungere;
- che la cessione alle banche delle cambiali avveniva pro solvendo, sicché, in caso di mancato pagamento, la società rimaneva obbligata nei confronti dell'istituto di credito, come comprovato dalle istanze di ammissione al passivo fallimentare di varie banche;
- che, in particolare, la società istruiva le domande di prestito che le Parte_1
pervenivano tramite indagini commerciali volte ad accertare la solvibilità dei debitori anche per mezzo di speciali banche dati, come la banca dati Lince della Cerved Group, società di rating specializzata nella valutazione del grado di rischio del credito, e all'esito predisponeva gli effetti cambiari da far firmare al cliente e, in virtù dei fidi ottenuti dalle banche, portava allo sconto presso queste ultime le cambiali emesse dai clienti in suo favore e, ottenuta l'anticipazione del valore facciale delle stesse, corrispondeva ai clienti una somma pari alla differenza tra l'importo ricevuto e gli interessi praticati, mentre il cliente pagava le cambiali alle scadenze presso l'istituto di credito che le deteneva per l'incasso e, in caso di mancato pagamento, la banca provvedeva a far protestare il titolo, addebitando alla società l'importo corrispondente all'insoluto Pt_1
manifestatosi e alle spese del protesto;
pagina 6 di 43 - che dal momento della sua costituzione fino alla fine del 2010 il pacchetto azionario della società
era appartenuto ad Pt_1 Persona_1 Controparte_7 [...]
, e che avevano CP_1 CP_3 Controparte_2 CP_4 Parte_3
rivestito al tempo anche le cariche di amministratori;
- che il 9/12/2010 avevano ceduto le proprie azioni ad CP_4 Parte_3 [...]
e il successivo 21/12/2010 i soci , , Persona_1 Persona_1 Controparte_7
avevano ceduto la proprietà di tutte le Controparte_1 CP_3 Controparte_2
10.900 azioni della società, del valore nominale di € 100, per il totale di € 1.090.000, alla società
, costituita il 7/12/2010, due settimane prima Controparte_8 CP_9 della cessione, con capitale sociale di € 10.000 e con attività prevalente di ristorazione con somministrazione;
- che nel 2010 il bilancio della società aveva registrato una ingente perdita, pari ad Pt_1
€3.152.588,00, che aveva determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'articolo 2327 c.c. e la conseguente messa in liquidazione ex art. 2484, co. I, n. 4), c.c., intervenuta nel luglio 2011;
- che la società era rimasta in fase liquidatoria dal 20/7/2011 fino al fallimento dichiarato dal tribunale di Tivoli, su istanza della con sentenza n. 13 depositata il Controparte_10
23/4/2013.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva:
- che l'organo amministrativo della società, senza alcuna reazione da parte del collegio sindacale, negli ultimi mesi antecedenti alla messa in liquidazione della società, pur nella piena consapevolezza dello stato di decozione in cui quest'ultima versava, aveva compiuto attività che aveva ulteriormente depauperato il patrimonio della società e che la fase di liquidazione era stata inutilmente protratta per due anni, con omissione da parte dei liquidatori della richiesta di fallimento, con conseguente aggravamento dello stato di sofferenza patrimoniale della società;
- di aver individuato, in particolare, episodi di dolosa dissipazione e, in alcuni casi, di sottrazione per uso personale e risorse finanziarie della società poi fallita;
- di aver chiesto l'emissione di un sequestro conservativo a garanzia del danno azionato in questa sede ma che il Tribunale, con provvedimento del 27/7/2015, aveva disatteso l'istanza, avendo ritenuto insussistente il periculum in mora;
- che i convenuti avevano rivestito, all'interno della società Parte_1
, le seguenti cariche:
[...]
pagina 7 di 43 • : consigliere di amministrazione e amministratore delegato dal Controparte_7
21/7/2004 al 21/4/2011;
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 6/7/2011; Controparte_1
• consigliere di amministrazione con qualifica di vicepresidente del consiglio CP_3
di amministrazione dal 21/7/2004 al 22/2/2011;
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 22/2/2011; Controparte_2
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 13/12/2010; CP_4
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 13/12/2010; Parte_3
• sindaco effettivo dal 10/5/2007 fino al fallimento;
Parte_4
• sindaco effettivo dal 10/5/2007 fino al fallimento;
Parte_5
• liquidatore dal 6/7/2011 fino al fallimento;
Controparte_5
• liquidatore dal 6/7/2011 fino al fallimento;
CP_6
- che dal 2010 era risultato inequivocabilmente acclarato lo stato di insolvenza della società
, poiché, a fronte del capitale sociale di € 1.090.000 e di riserve per € 201.084, la società Pt_1 aveva registrato una perdita di esercizio pari ad € 3.152.588,00 rilevando dunque un patrimonio netto negativo di oltre 2 milioni di euro;
- che la perdita societaria era derivata dall'accantonamento di € 1.877.323,00 a fondo rischi su crediti disposto, come risulta dalla relazione del consiglio di amministrazione della , in Pt_1
ragione di singole posizioni dei soggetti finanziati, che non erano in grado di adempiere agli obblighi restitutori e per i quali i pareri legali acquisiti avevano espresso riserve sulla esigibilità dei relativi crediti, nonché dalle rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie dell'importo di € 1.380.723, di cui € 274.158 per la diretta svalutazione di crediti verso la clientela per mancati rimborsi di finanziamenti e per manifesta incapienza patrimoniale dei debitori ed €
1.106.565 per l'accantonamento “in ordine al rischio di regresso su effetti portati allo sconto per i quali sussistono concreti rischi di inadempimento del debitore”;
- che fin dal 2010 i componenti degli organi sociali, commercialisti, avvocati ed esperti del settore finanziario erano ben consapevoli che la società si trovasse in grave stato di criticità, tale da impedire la continuazione dell'attività sociale.
pagina 8 di 43 La curatela faceva presente che il passivo fallimentare, ammontante a complessivi € 6.179.340,39, era composto quasi esclusivamente da crediti vantati dalle banche che avevano concesso alla società fidi finalizzati allo sconto di cambiali, mentre esisteva un modestissimo attivo e un altrettanto modestissimo attivo concretamente acquisibile in futuro da parte della procedura concorsuale. Era, infatti, risultato dall'esame contabile fatto eseguire nel corso della procedura che per prassi la società , in caso di mancato pagamento degli effetti cambiari, provvedeva a Pt_1
coprire le posizioni con denaro ottenuto portando allo sconto - generalmente presso un istituto di credito diverso da quello che aveva anticipato le cambiali emesse a fronte del finanziamento originario - ulteriori cambiali anche provenienti da diversi debitori e che, pur rimanendo responsabile del buon fine di titoli emessi dai clienti, la società considerava conclusa contabilmente l'operazione al momento della girata delle cambiali dell'incasso alle banche, tanto che l'attuale voce crediti era costituita dal ritorno degli insoluti da parte delle banche manifestatosi in modo massiccio nel 2010 a causa dell'interruzione del meccanismo dei rinnovi dei prestiti fino a quel momento messo in atto dalla società finanziaria;
Secondo la prospettazione attorea era pertanto evidente la responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità di amministratori, liquidatori o sindaci, i quali erano pienamente consapevoli dell'insolvenza della società e dei danni provocati alla stessa e ai suoi creditori dalle operazioni di finanziamento poste in essere negli ultimi due mesi del 2010 e nel primo trimestre del 2011 in favore di soggetti privi di affidabilità creditizia.
L'attrice evidenziava, in particolare, che i convenuti avevano compiuto le seguenti operazioni notevolmente dannose per la società e per i creditori:
pagina 9 di 43 • Un finanziamento diretto in favore della controllante Controparte_8
nel gennaio 2011: quando lo stato di decozione della società era assolutamente acclarato, la società aveva erogato direttamente alla propria controllante Pt_1 [...]
divenuta socio unico della società dal 21/12/2010, di un Controparte_8 finanziamento netto di € 260.000 a fronte dell'emissione di effetti cambiari per complessivi € 289.000, che, in base alle verifiche effettuate, erano rimasti insoluti quantomeno per l'importo di € 249.000 complessivi. Il finanziamento era avvenuto su ordine dell'amministratore delegato della società , che in Controparte_11
data 20/1/2011 aveva dato disposizione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di effettuare un bonifico di € 260.000 in favore della società Controparte_8
La provvista era stata contestuale e risultava dall'accredito, di pari importo, ricevuto
[...]
dalla il 20/1/2011 da un conto intestato alla società di Pt_1 Controparte_12 proprietà della famiglia , all'epoca debitrice della dell'importo di € CP_11 Pt_1
260.000.
La curatela dava atto che la società costituita Controparte_8 soltanto un mese prima, aveva un capitale sociale di soli € 10.000 ed era priva di affidabilità, né aveva fornito alcuna garanzia. Con riferimento a tale operazione, l'attrice evidenziava che il collegio sindacale, nel corso della riunione del 21.04.2011 pur essendosi soffermato sulla situazione finanziaria della società, prendendo atto che destava preoccupazione lo sconfinamento degli affidamenti, aveva tuttavia ignorato la circostanza del finanziamento sopra descritto a favore della Controparte_8 con conseguente responsabilità per tale operazione dannosa sia dell'organo amministrativo che dei sindaci.
• Un complesso d finanziamenti in favore di:
A) V.S. s.r.l. per € 175.000 in data 21/1/2011 (netto erogato € 155.000,00), nonostante si trattasse di società affidabile fino ad € 5.000,00, non era prestata alcuna garanzia ed il netto totale erogato è stato destinato alla Le Controparte_8 cambiali emesse da quest'ultima società erano rimaste insolute almeno per € 170.000;
B) per € 175.000 in data 23/12/2010 (netto erogato € 155.000), non era stata CP_13
prestata alcuna garanzia ed il netto totale erogato è stato destinato alla
[...]
Le cambiali emesse da quest'ultima società erano rimaste Controparte_8 insolute almeno per € 154.000;
pagina 10 di 43 C) in data 21/1/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000), il netto Parte_9
totale erogato è stato destinato alla e ed il Parte_6 Controparte_8
finanziamento veniva erogato nonostante l'istruttoria effettuata tramite il sistema Lince avesse evidenziato una probabilità di insolvenza elevata, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 151.000;
D) in data 1/2/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000),, il netto totale Parte_10
erogato è stato destinato alla finanziamento erogato Parte_6 Controparte_8 nonostante che non fosse stato espletato alcun controllo sull'affidabilità dello stesso, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 23.500;
E) in data 23/12/2010 per € 175.000, di cui almeno € 95.000,00 è stato Parte_11
destinato alla il finanziamento è stato erogato Controparte_8 nonostante che non fosse stato espletato alcun controllo sull'affidabilità della società, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 110.000;
F) in data 21/1/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000), è stato Persona_3
destinato alla il finanziamento è stato erogato Controparte_8
nonostante la mancanza di garanzie e nonostante l'istruttoria LINCE avesse evidenziato un elevato grado di difficoltà a reperire, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 125.000;
G) in data 5/1/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000), è Parte_12
stato destinato alla il finanziamento è stato erogato Controparte_8
nonostante la mancanza di garanzie, nonostante la dichiarazione dei redditi 2010 fosse palesemente falsa, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di €
158.000;
H) nel febbraio 2011 per € 175.000 (netto erogato € 175.000), è stato destinato alla Parte_13
il finanziamento è stato erogato nonostante che non Controparte_8 fosse stato espletato alcun controllo sull'affidabilità della società, tanto che erano rimaste insolute tutte le cambiali fino all'importo di € 175.000.
pagina 11 di 43 La Curatela del fallimento della società esponeva, quindi, che i finanziamenti di cui Pt_1
sopra erano privi di garanzie ed erano stati erogati a favore di soggetti di cui non era stato adeguatamente valutato il merito creditizio, e la società Controparte_8
socio unico di e beneficiaria del finanziamento sopra indicato, non aveva mai provveduto Pt_1
alla presentazione del proprio bilancio, essendo rimasta inattiva, evidenziando, quindi, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, in particolare di , Controparte_7 [...]
, in proprio e quali eredi di , nonché e CP_1 Persona_1 Controparte_2 [...]
in qualità di amministratori, nonché e quali CP_3 Parte_4 Parte_5
componenti del collegio sindacale, quantificando il danno delle operazioni sopradescritte a carico della società in complessivi € 891.500,00. Pt_1
L'attrice denunciava, inoltre, che il 17/11/2010, allorquando , Persona_1 CP_7
, nonché e
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
erano componenti del consiglio di amministrazione, mentre e Parte_3 Parte_4
insieme a quest'ultimo deceduto, erano componenti del collegio Parte_5 Persona_4
sindacale, la società , nonostante versasse in uno stato di crisi irreversibile, aveva Pt_1 concesso alla società un finanziamento di € 171.500, a fronte Parte_14 dell'emissione, da parte di quest'ultima, di n. 21 cambiali con scadenza tra il 15/4/2011 ed il
15/11/2011, che erano rimaste tuttavia insolute per almeno € 118.000 complessivi: si trattava, secondo la prospettazione attorea, di un'operazione compiuta in assenza di controllo sull'affidabilità e sulle garanzie offerte dalla società finanziata, fallita dopo due anni, che esercitava l'attività di compravendita immobiliare e risultava avere un capitale sociale di € 10.000.
La curatela attrice evidenziava, inoltre, che le somme provenienti dallo sconto delle cambiali emesse dalla società erano state in corrisposta, in realtà, ai seguenti Parte_14 amministratori della società : € 53.340 ad , € 48.830 a Pt_1 Persona_1 [...]
ed € 48.830 a ed anche in ordine a tale elargizione, era Controparte_7 Controparte_1
emersa la totale assenza di controllo da parte del collegio sindacale, il quale, nel verbale di verifica del 19/1/2011, aveva dato atto di essersi limitato, in ordine al periodo 1/10/2020-31/10/2010, ad un controllo su tre operazioni di finanziamento scelte a campione, con violazione dei doveri di controllo loro imposti dalla legge.
pagina 12 di 43 Con riferimento alla fase di liquidazione della società , allorquando e Pt_1 Controparte_5 erano liquidatori, mentre – deceduto -, e CP_6 Persona_4 Parte_4 erano componenti del collegio sindacale, l'attrice rappresentava che, come emerge Parte_5 dal verbale dell'assemblea ordinaria della del 10/11/2011, i liquidatori erano pienamente Pt_1
consapevoli delle irregolarità commesse dagli amministratori della società nelle operazioni di finanziamento sopra descritte, compiute nel periodo 2009/2010, nonché della grave situazione di crisi economica e patrimoniale in cui versava la società, avendo dato atto della presenza di “debiti di grande entità”, evidenziando l'assoluta urgenza ed indifferibilità di un approfondimento puntuale sulle attività istruttorie prodromiche alla erogazione dei suddetti finanziamenti ed avevano invitato il socio unico, (già pluriprotestata) a Controparte_8
mettere a disposizione della liquidazione i fondi necessari a far fronte al piano ex art. 67 comma III
L.F.
La curatela sosteneva che a carico dei liquidatori andavano poste sia le maggiori perdite maturate dalla nel corso del 2012 per € 316.646,00 stante la ritardata richiesta di sottoporre la Pt_1
a procedura concorsuale, sia le ulteriori operazioni svolte, in particolare la gestione delle Pt_1 disponibilità di cassa per circa € 60.000,00 che per il 90-95% erano pagamenti dei compensi propri e dei professionisti nominati per la tenuta della contabilità e per l'attività di recupero crediti.
Parimenti la curatela riteneva responsabili i sindaci, per non aver posto in essere tutte le verifiche necessarie e tutti gli strumenti messi a disposizione dell'ordinamento (ispezioni, denunce ex art. 2409 c.c. etc.).
La curatela così riepilogava il danno richiesto conseguente alle condotte di mala gestio:
- € 1.140.500,00 a carico degli Amministratori della , e Pt_1 Controparte_7 [...]
- in proprio e nella qualità di eredi di - e CP_1 Persona_1 CP_3
Controparte_2
- € 118.000,00 a carico degli Amministratori della , e Pt_1 Controparte_7 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di , CP_1 Persona_1 CP_3 CP_2
[...] CP_4 Parte_3
- € 1.575.146,00 a carico dei Sindaci della , e Pt_1 Parte_4 Parte_5
- € 316.646,00 a carico dei Liquidatori della , e Pt_1 Controparte_5 CP_6
Concludeva, dunque, nei termini riportati in epigrafe.
pagina 13 di 43 2.- Con comparsa depositata il 17/7/2017 si costituivano in giudizio e CP_4 Parte_3
eccependo preliminarmente il difetto di idonea procura ad litem in capo al difensore di parte
[...]
attrice, per avere egli proposto una domanda per titoli di responsabilità non autorizzati dal giudice delegato, contro soggetti diversi da quelli indicati dal giudice delegato e in assenza del parere del comitato dei creditori ex art. 40 L.F..
I convenuti esponevano, invero, che il giudice delegato aveva autorizzato la proposizione dell'azione di responsabilità ex artt. 2393, 2394 c.c. e 146 L.F. nei confronti dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della società, degli eredi di e dei Persona_1
liquidatori, mentre nel presente giudizio era stata proposta un'iniziativa non autorizzata per ulteriori e diversi titoli di responsabilità, ossia anche ex artt. 2394 bis, 2484, 2485, 2486, 2391 c.c., oltre che in solido ex art. 2407 c.c. e che erano stati convenuti soggetti diversi da quelli indicati nella richiesta del curatore di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità.
I convenuti eccepivano la nullità dell'atto di citazione per la omessa specificazione delle CP_4 condotte contestate a ciascun convenuto, nonché la prescrizione dell'azione attorea, in quanto il termine a quo era la data delle dimissioni del 6/12/2010, mentre l'atto introduttivo era stato notificato in data 26/4/2017, non essendo il ricorso cautelare per titoli e danni diversi dalla domanda di merito idoneo ad interrompere la prescrizione.
I convenuti evidenziavano, inoltre, il difetto di idonea allegazione e prova dei fatti costitutivi delle avverse domande, sia in punto di responsabilità dei convenuti che di danno sofferto dalla società
, eccependo la inidoneità dei documenti ex adverso prodotti, essendo stata la contabilità Pt_1 sociale versata in atti soltanto parzialmente e non venendo in rilievo i presupposti di cui all'articolo
2710 c.c., che consentono all'imprenditore di giovarsi delle proprie scritture contabili;
evidenziavano, inoltre, la inidoneità probatoria delle consulenze svolte in sede fallimentare, senza contraddittorio con gli odierni convenuti.
e contestavano, altresì, i fatti posti dalla controparte a fondamento CP_4 Parte_3
della azione di responsabilità svolta nei propri confronti, deducendo:
a) che dal bilancio 2010 non emergeva lo stato di insolvenza della società Parte_1
bensì la perdita di capitale, che non coincide con l'insolvenza;
[...]
b) che l'attrice aveva confuso l'appostazione a fondo rischi con una perdita per il patrimonio sociale, pur non essendo i fondi rischi appostazioni obbligatorie di perdite, bensì una scelta di accantonamento di somme rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori;
pagina 14 di 43 c) che il bilancio 2010 era stato approvato il 27/6/2011, dopo l'uscita dalla compagine sociale dei pertanto lo stato di difficoltà della società, che l'attrice confondeva indebitamente con lo CP_4
stato di decozione, era emerso dopo la fuoriuscita dei dalla compagine sociale. CP_4
I suddetti convenuti deducevano, inoltre, che l'unico addebito formulato dall'attrice nei loro confronti era relativo ad un danno di € 118.000,00 afferente ad una operazione di credito di €
171.500,00, che in realtà era stata compiuta in forza di idonee garanzie costituite dal rilascio di cambiali e che il danno per la società si era verificato nel giugno 2011 con il protesto delle cambiali rimaste insolute, dopo che i non erano più soci della società CP_4 Parte_1
[...]
I convenuti evidenziavano, inoltre di aver rivestito la carica di consiglieri di amministrazione CP_4 della società, mentre l'attività di gestione era compiuta dall'amministratore delegato e contestavano il danno preteso dalla controparte, ritenendo che i creditori, per lo più istituti di credito, avessero concorso nel fallimento della società avendo erogato Parte_1
credito alla società che presentava un alto profilo di rischio.
3.- Con comparsa depositata il 19/07/2017 si costituivano in giudizio e Parte_5 [...]
già sindaci della , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_4 Pt_1
Eccepivano, in primo luogo la prescrizione di parte significativa della domanda avanzata con l'atto introduttivo, non interrotta dal ricorso cautelare del 2015 che aveva proposto domande generiche e relative a condotte non riproposte nel giudizio di merito, per cui la pretesa azionata si presentava come sostanzialmente diversa quanto almeno alle operazioni di finanziamento e la prescrizione al più tardi maturata al 1/2/2016, decorsi i 5 anni dall'ultimo episodio in ordine cronologico di finanziamento in favore di in difetto della sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c. Parte_10
prevista per i soli amministratori.
pagina 15 di 43 Precisavano di aver assunto l'incarico il 10/05/2007 e non il 21.07/2004 come sostenuto da controparte e che la era una società che esercitava attività finanziaria nei Parte_1
confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 ed aveva trasmesso i bilanci e le altre informazioni richiesta dall'art. 108 TUB alla Banca d'Italia, che non aveva mai sollevato alcun rilievo in ordine alla documentazione ricevuta, né aveva disposto ispezioni e/o controlli, né aveva sollevato rilievi all'atto della richiesta di cancellazione dall'albo degli Intermediari finanziari avanzata dalla il 6 luglio 2011. Esponevano che dal punto di vista organizzativo e gestionale la società Pt_1
era gestita con efficacia, potendo disporre tra l'altro di un software specifico per società finanziarie, molto articolato e completo per la gestione di ogni singolo adempimento, dell'intera amministrazione dell'attività di finanziamento, della verifica della clientela ai fini “antiriciclaggio”
(compreso l'Archivio Unico Informatico) e dell'elaborazione contabile, ed ogni modulo era collegato e complementare, ed era assolutamente idoneo alle esigenze societarie, tenuto conto dell'attività svolta e delle dimensioni aziendali.
Aggiungevano che la utilizzava il contratto di sconto bancario e, precisamente, di sconto Pt_1
di cambiali che è un contratto bancario tipico previsto dall'art. 1859 c.c.
I due ex sindaci segnalavano che la perdita di esercizio per l'anno 2010 derivava solo dagli accantonamenti, come risulta dal seguente calcolo:
Perdita di esercizio approvata -3.152.588
Accantonamenti rischi su crediti effettuati= 1.877.323
Svalutazione crediti applicate 1.380.723 = 105.458 utile lordo
Sottolineavano che i fatti di rilievo alla base dei suddetti accantonamenti e svalutazioni erano avvenuti tutti dopo la chiusura dell'esercizio e chiarivano che le pratiche di finanziamento venivano esaminate sia in sede di istruttoria interna alla società che in sede di operazione di sconto presso gli istituti di credito - almeno dieci - che avevano concesso gli affidamenti alla società
. Pt_1
I due convenuti contestavano che la avesse tenuto una contabilità errata e contestavano Pt_1 che la società si sarebbe trovata in stato di insolvenza dall'anno 2010, che non chiudeva in perdita e che nei primi mesi del 2011 vi era stato l'interessamento della IO PI PA nell'acquisto delle azioni . Aggiungevano oche il 20/5/2011 Pt_1 Persona_1
informava il CdA e il collegio sindacale che vi erano significativi insoluti su alcune operazioni di finanziamento e che Banca CR aveva addebitato gli insoluti sui conti della società, per cui veniva dato incarico ad alcuni professionisti esterni di procedere alla realizzazione di un piano attestato liquidatorio.
pagina 16 di 43 Aggiungevano che, approvato il bilancio al 31.12.2010 in data 27 giugno 2011, il Collegio sindacale aveva invitato per iscritto il Cda "a convocare immediatamente l'Assemblea
Straordinaria della società per i provvedimenti di cui agli art. 2446, 2447, 2448 e 2487 del codice civile" e la società era stata messa in liquidazione il 6/7/2011 con mandato ai liquidatori di predisporre un piano attestato ex art. 67, comma 3 lett. D) della legge fallimentare al fine di garantire almeno in percentuale le ragioni dei creditori della società.
Da quanto esposto i convenuti deducevano che il collegio sindacale aveva tenuto un comportamento conforme a legge, coerente con le circostanze di fatto che si erano presentate, con attività che era proseguita durante la liquidazione sino alle dimissioni, stante il dissenso sull'attività di liquidazione.
Aggiungevano di aver eseguito verifiche a campione e dalle relazioni trimestrali era emersa l'esigenza di valutazione dei rischi in sofferenza;
precisavano di non essere stati informati della operazione con il cliente e del presunto finanziamento concesso alla Parte_14
Parte controllante
I convenuti rappresentavano, invece, che erano stati effettuati i controlli ex post quanto ai finanziamenti a favore di VS Srl, CP_13 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e Persona_3 Parte_12 Parte_13
Per il resto contestavano la fondatezza dell'addebito relativo alla ritardata apertura della procedura fallimentare, tenuto conto che la società si trovava già in stato di liquidazione, né parte attrice aveva specificato le operazioni ulteriori dalle quali sarebbe derivato il danno richiesto.
Chiedevano, dunque, il rigetto della avversa domanda o il diritto di rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
4.- Con comparsa del 21/7/2017 si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP_3 eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di responsabilità esperita dalla curatela del fallimento n. 13/2013 di ai sensi dell'art. 2395 c.c., sia considerando Parte_1
come dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione la data di cessazione dei convenuti dalla carica di amministratori della risalente al 24/2/2011, sia Pt_1 Parte_1
considerando la pubblicazione, il 5/7/2011, del bilancio di esercizio al 31/12/2010, da cui emergevano lo stato economico e le passività della società, pertanto i creditori, da quella data, erano in grado di verificare la situazione economica della società.
pagina 17 di 43 In subordine, i convenuti contestavano le avverse deduzioni, rappresentando di aver sempre svolto il proprio incarico di amministratori nel rispetto delle regole di diligenza e prudenza, precisando che il merito creditizio dei soggetti a cui erano stati erogati i finanziamenti era sempre stato oggetto di analisi, evidenziando, tuttavia, che la decisione definitiva sulla stipulazione dei finanziamenti spettava alle banche, che disponevano di strumenti adeguati alla verifica del merito creditizio dei beneficiari dei prestiti.
e eccepivano, inoltre, la mancata specificazione delle condotte Controparte_2 CP_3
contestate ai singoli amministratori e sindaci della società convenuti Parte_1
in giudizio.
Con riferimento alle singole operazioni contestate dagli attori, i eccepivano: CP_3
- di non essere mai venuti a conoscenza del finanziamento concesso alla società
[...]
essendo il relativo contratto risalente al 20/1/2011, data successiva Controparte_8 alle dimissioni dall'incarico rassegnate dai convenuti, rimasti solo formalmente in carica fino al
22/2/2011, pertanto unico responsabile della stipulazione del suddetto finanziamento era
[...]
; Controparte_7
- la mancanza di collegamento tra l'incasso della somma di € 260.000,00 restituita dalla beneficiaria di un altro mutuo e il finanziamento concesso alla società Controparte_12 [...]
Controparte_8
- che la vendita dell'intero pacchetto societario della alla Parte_1 CP_8 in data 21/12/2010 era finalizzata all'aumento di capitale della Controparte_8 società da € 1.090.000,00 al € 3.000.000,00, deliberato il 22.02.2011 al fine di trasformare la finanziaria in banca;
- che la responsabilità degli amministratori per la concessione del finanziamento alla società
[...]
non era ascrivibile ai ma esclusivamente ad , Parte_14 CP_3 Persona_1 [...]
e Controparte_7 Controparte_1
- che, in ordine agli altri contratti di finanziamento contestati dalla parte attrice, non era stato indicato il credito attoreo, né l'esito di eventuali tentativi esecuzione coattiva del credito verso i mutuatari.
Concludevano, dunque, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
5.- Con comparsa del 5/9/2017 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_6
domande attoree.
pagina 18 di 43 Il convenuto, premesso che l'attrice aveva posto a fondamento della presunta responsabilità dei liquidatori della società il mancato espletamento, da Parte_1
parte di questi ultimi, delle incombenze professionali della società, quali la consulenza fiscale ed il recupero dei crediti, avendone affidato a terzi l'espletamento, nonché l'aver omesso di chiedere il fallimento della società nella consapevolezza del suo stato di insolvenza irreversibile, eccepiva l'infondatezza degli avversi rilievi, sia in punto di fatto, sia quanto alla loro astratta idoneità a supportare la domanda di responsabilità ex articoli 2393 e 2394 c.c..
Il contestava, inoltre, il criterio di determinazione del danno adottato dalla curatela attrice, CP_6
fondato su un mero automatismo contabile, in quanto fatto coincidere con la perdita appostata nel bilancio 2012, senza alcuna indagine sull'operato del convenuto.
premesso di essere stato nominato liquidatore della CP_6 Parte_1
insieme a con delibera dell'assemblea dei soci del 6/7/2011, nomina iscritta nel Controparte_5
Registro delle Imprese il 27/7/2011, esponeva che l'istanza di fallimento che aveva determinato l'apertura della procedura concorsuale era stata notificata alla società in data 21/11/2012 e che i liquidatori vi avevano prontamente aderito con un ricorso per c.d. “autofallimento” depositato in vista dell'udienza di trattazione.
Evidenziava pertanto che i liquidatori della società avevano svolto la loro attività nel periodo da luglio 2011 a novembre 2012, precisando che, alla data del deposito dell'istanza di fallimento da parte della , risultava evidente l'impossibilità di svolgere attività Controparte_10
liquidatoria, essendo la società destinata al fallimento, ma esponeva di avere svolto comunque la propria attività con diligenza e perizia, prendendo contatti con il ceto creditorio e tentando il recupero dei crediti sociali, evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il mancato svolgimento di attività di consulenza ed assistenza giudiziale a favore della società da parte dei liquidatori rispondeva ad una prassi consolidata in ambito societario, anche in considerazione del fatto che, venendo il rilievo una società di grandi dimensioni, l'esercizio dell'attività di consulenza sarebbe stata incompatibile con quella di liquidazione della società.
Il rappresentava, inoltre, che i due liquidatori, ai quali era stato destinato un compenso di CP_6 soli € 12.000,00, peraltro soltanto in parte corrisposto, avendo ridotto le spese sociali a titolo di assistenza giudiziale, che, in precedenza, era stata affidata dagli amministratori agli avvocati Bacci
Maroncelli e Zardo, incarichi prontamente revocati dai liquidatori, che avevano conferito l'incarico di assistenza legale della società ad un unico avvocato, dapprima Simonetta Calabrò e poi Roberto
Lo Polito, con il quale era stato pattuito il compenso forfettario di € 6.000,00.
pagina 19 di 43 Il convenuto deduceva che la scelta di conferire a terzi gli incarichi relativi alla tenuta della contabilità e all'espletamento degli adempimenti fiscali era stata adottata dall'assemblea straordinaria dei soci con deliberazione del 6/7/2010, con cui erano stati officiati lo studio e Per_5 nonché l'avvocato Luisa Melara, che avevano redatto il piano attestato di ristrutturazione Per_6
ex art. 67, co. III, lett. d), L.F. di alto profilo tecnico, attività che il in ragione della sua CP_6
qualifica professionale di avvocato, non avrebbe potuto svolgere. contestava l'addebito attoreo, secondo cui liquidatori avrebbero ritardato CP_6 colpevolmente il fallimento della società, deducendo che l'assemblea della società, contestualmente alla nomina dei due liquidatori, aveva deliberato di affidare a professionisti idonei l'incarico di redigere un piano attestato di risanamento ex art. 67, co. III, lett. d), L.F., che costituisce uno degli strumenti predisposti dall'ordinamento per scongiurare il dissesto e la conseguente dichiarazione di fallimento, pertanto i due liquidatori, sebbene in grado di percepire la sussistenza dei prodromi di una crisi sociale, si erano astenuti dal chiedere immediatamente il fallimento della società, in quanto era doveroso privilegiare la verifica delle effettive possibilità di liquidazione degli assetti sociali e che dopo aver constatato la indisponibilità del ceto bancario ad aderire a un piano di rientro, i liquidatori avevano aderito alla istanza di fallimento.
6.- Con comparsa del 10/9/2017 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5
delle domande attoree.
Il convenuto, premesso di essere stato in carica come liquidatore della società Parte_1
dal 6/7/2011, con deliberazione iscritta nel Registro delle Imprese il 22/7/2011, fino alla
[...]
dichiarazione di fallimento della società, eccepiva la genericità degli addebiti mossi ai liquidatori, che in ogni caso respingeva, deducendo che, considerato anche in breve periodo della sua attività come liquidatore, non gli era ascrivibile alcuna condotta di aggravamento del dissesto finanziario della società.
Il deduceva peraltro che la sua nomina come liquidatore aveva coinciso con il CP_5 conferimento, da parte della società dell'incarico a terzi professionisti Parte_1
di redigere un piano attestato di risanamento ex art. 67, co. III, lett. d), L.F., pertanto l'attività inizialmente svolta dai liquidatori era stata finalizzata al tentativo di dare attuazione a tale piano, dando atto che, una volta constatata l'impossibilità di dare corso al piano di risanamento della società, i liquidatori avevano aderito all'istanza di fallimento.
pagina 20 di 43 Il convenuto contestava, inoltre, la quantificazione del danno prospettata dall'attrice, che lo aveva fatto coincidere con la perdita complessiva della società nel bilancio 2012, deducendo che, al contrario, la responsabilità dei liquidatori deve essere limitata alle conseguenze dei fatti da loro compiuti.
7.- Concessi i termini ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., si costituiva in giudizio con comparsa del
20/10/2017 anche , che concludeva per il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
espnendo in fatto:
- che, dopo un lungo periodo di florida attività della società nel 2010, Parte_1
a causa della grave crisi finanziaria che aveva investito l'Italia, era stato deciso di immettere nuova liquidità nella società ed era stata intrapresa una trattativa con la ET S.p.A., merchant bank quotata al mercato ristretto, che aveva prospettato la possibilità di acquistare la società
[...]
al prezzo di € 1.500.000,00, ma, a causa dell'eccessivo protrarsi di tale Parte_1
trattativa, era stato deciso di far subentrare un gruppo di azionisti che si erano impegnati a rilanciare la società;
- che i nuovi soci non erano stati in grado di dare nuovo impulso alle attività della finanziaria, che era stata posta in liquidazione;
- che, alla data della messa in liquidazione, nel portafoglio della società erano presenti numerosi crediti in sofferenza, oltre ad una discreta liquidità di cassa, ma che liquidatori non erano stati in grado di gestire efficacemente la fase della liquidazione, avendo conferito a terzi consulenze di cui la società non aveva beneficiato e non avendo posto in essere una efficiente attività di riscossione dei crediti;
- che era dunque infondata l'avversa deduzione, secondo cui mesi prima della messa in liquidazione della società tutti gli amministratori conoscessero lo Parte_1
stato di decozione della società;
- che la non aveva la facoltà di decidere quali soggetti finanziare, Parte_1
spettando alle banche di deliberare sulle singole operazioni e di compiere la definitiva valutazione del merito creditizio dei soggetti da finanziare;
- che, nell'ambito della singola operazione, la aveva ceduto il credito Parte_1
pro soluto, pertanto la banca era divenuta creditrice principale, mentre la società finanziaria era obbligata in via di regresso, con conseguente condivisione del rischio d'impresa tra le due società, evidenziando che l'attività di intermediazione della atteneva a Parte_1
finanziamenti chirografari, per i quali era maggiore il rischio di insolvenza, con proporzionale maggiore margine di profitto derivante dai tassi d'interesse applicati;
pagina 21 di 43 - che, come dedotto dalla stessa parte attrice, la perdita della Parte_1
evidenziata in sede di approvazione del bilancio 2010, risalente a maggio 2011, era derivata esclusivamente dalla creazione di un fondo rischi su crediti, probabilmente andati a sofferenza, e dalla svalutazione di altri crediti per i quali, con ogni probabilità, erano in corso azioni legali, che non ne lasciavano presagire l'integrale recupero;
- che la situazione come sopra prospettata, prima della sua esposizione a bilancio a maggio 2011, era conoscibile dai soli amministratori con deleghe alla gestione dei crediti, non da
[...]
, conferitario di deleghe come “business analyst”, incarico di natura strategica, CP_1
estraneo alla gestione dei crediti;
- che tutte le attività su cui si fondavano gli addebiti di responsabilità mossi dalla parte attrice erano state compiute anteriormente alla data di approvazione del bilancio 2010, in cui il aveva appreso dello stato di difficoltà economica della società, non essendo egli stato CP_1
parte attiva di nessuna delle operazioni controverse;
- di non avere, in particolare, partecipato all'operazione relativa al finanziamento diretto di €
289.000,00 in favore della società evidentemente ritenuta Controparte_8
solvibile dalla banca che aveva autorizzato il finanziamento, e con la quale era stata convenuta la cessione delle azioni della per il corrispettivo di € 1.400.000,00, per il cui Parte_1
pagamento la società aveva chiesto ed ottenuto un prestito cambiario di € 289.000,00, previa valutazione positiva del suo merito creditizio da parte dell'istituto di credito interessato all'affare;
- che i rimanenti soggetti che avevano preso parte all'operazione sopra descritta, ed a favore dei quali erano stati concessi finanziamenti, segnatamente V.S. s.r.l., NN UG, CP_13
Par
, e Parte_10 Parte_11 Persona_3 Persona_7 Parte_13
erano tutti solvibili ed erano stati attentamente scrutinati dalla banca. In particolare:
a) la V.S. s.r.l., al momento della erogazione del finanziamento, vantava un fatturato di € 3 milioni, con un utile netto di € 180.000,00, il socio unico aveva un reddito di € 281.000,00 ed aveva contratto affidamenti per soli € 175.000,00;
b) al momento dell'erogazione del finanziamento, disponeva di un Persona_7
reddito annuo di € 250.000,00;
c) era una società attiva nella ristorazione in Roma, nonché titolare di esercizi di CP_13
primario rilievo, quali “Celestina ai Parioli” e i ristoranti “Mezzaluna” e “al Fico”, quest'ultimo in prossimità di piazza Navona;
d) risultava avere in bilancio un fatturato dichiarato di circa € 10.000.000,00, un Parte_11
utile superiore ad € 300.000,00;
pagina 22 di 43 e) percepiva un reddito di € 280.000,00 ed era proprietario di immobili, per il Parte_10
controvalore stimato di circa € 800.000,00;
f) disponeva di un reddito annuo di € 142.000,00. CP_5 Per_3
- che la cui era stato accordato un finanziamento, presentava ricavi, Parte_14
nell'ultimo esercizio, di € 5.500.000 e possedeva asset immobiliare per un valore di €
1.200.0000,00; inoltre, il , pur avendo affermato di aver ricevuto dalla società Parte_1 [...]
cambiali non pagate per € 118.000,00, ma non le aveva allegate, né Parte_14
aveva precisato se avesse tentato il recupero del relativo credito.
Il contestava, infine, la quantificazione del danno prospettata dalla controparte. CP_1
7.- Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie istruttorie, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice contestava le avverse eccezioni, deducendo, quanto alla eccepita prescrizione della domanda attorea, che il dies a quo del termine di prescrizione doveva farsi coincidere con una data non anteriore alla dichiarazione di fallimento della
[...]
intervenuta con sentenza del 23/4/213, entro il quinquennio anteriore alla Parte_1 proposizione del presente giudizio ed evidenziava l'efficacia interruttiva del procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo introdotto.
La curatela attrice contestava, inoltre, l'avversa eccezione di difetto di procura ad litem del proprio difensore per l'asserita mancanza di autorizzazione del giudice delegato a proporre tutte le azioni per cui è causa, deducendo che, per costante giurisprudenza, l'autorizzazione in oggetto deve precisare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuovere, sicché nel caso specifico l'autorizzazione concessa al curatore copriva tutte le domande attoree.
Nelle more del giudizio, l'attrice, con atto del 3/7/2018, rinunciava alle domande proposte nei confronti di e nella loro qualità di sindaci della Parte_4 Parte_5 [...]
per effetto della transazione intervenuta tra le parti e, con ordinanza del Parte_1
5/11/2018, il giudice istruttore dichiarava l'estinzione parziale del giudizio in ordine alle posizioni di e Parte_5 Parte_4
La causa veniva istruita documentalmente e assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
8.- Deve darsi atto della intervenuta declaratoria di estinzione del processo limitatamente alle posizioni di e ex sindaci della società Parte_5 Parte_4 Controparte_14
per effetto della rinunzia all'azione nei loro confronti dell'attrice a seguito
[...]
della transazione tra loro intercorsa.
pagina 23 di 43 A seguito della suddetta estinzione parziale del processo, come dedotto dalla curatela, le domande risarcitorie attoree nei confronti degli altri convenuti vanno ridotte in misura proporzionale alla quota dei convenuti transigenti, tenuto conto dell'importo complessivo della transazione (€
70.000,00 + 21.1150,56 + 4.000,00).
9.- e hanno eccepito il difetto di procura ad litem in capo al CP_4 Parte_3
difensore del attore che avrebbe agito per titoli di responsabilità non autorizzati dal Parte_1
giudice delegato e contro legittimati passivi diversi da quelli indicati dal giudice delegato nonché in assenza del parere del comitato dei creditori, evidenziando che l'autorizzazione al G.D. era stata richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F., 2393 e 2394 c.c. nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, degli eredi di
[...]
e dei liquidatori, mentre l'azione è stata intrapresa anche ex artt. 2394 bis, 2484, Persona_1
2485, 2486, 2391 c.c., oltre che in solido ex art. 2407 c.c., nei confronti, oltre che dei componenti del C.d.A. e dei liquidatori della società, anche avverso i componenti del Collegio Sindacale.
L'eccezione è priva di pregio sotto entrambi i profili prospettati.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, l'autorizzazione del giudice delegato al Curatore deve precisare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuovere e copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale del giudizio a cui tale autorizzazione si riferisce (Cass. civ. sez. 1, 2 marzo 2001, n. 3052).
Ne consegue che nella specie, anche tenuto conto della dettagliata istanza presentata ex art. 147
L.F. (doc. 19 parte attrice), l'autorizzazione conferita dal G.D. presso il Tribunale di Tivoli il
25/2/2015 è idonea a legittimare la proposizione della presente azione da parte del curatore del
. Parte_1
In ogni caso l'eccezione è stata superata dalla ulteriore autorizzazione data dal G.D. anche in sostituzione del comitato dei creditori (all. 70 parte attrice).
10.- E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande sollevata da e Parte_3 CP_4
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013), ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dagli attori sono stati individuati nella responsabilità di amministratori, liquidatori e sindaci della società per condotte poste in essere Parte_1 nell'esercizio delle loro funzioni, che risultano delineate in tutti i loro elementi essenziali.
pagina 24 di 43 Va disattesa la deduzione dei convenuti e secondo cui non CP_4 Parte_3
sarebbero state adeguatamente enunciate le condotte loro imputabili ai fini della responsabilità per mala gestio, avuto riguardo alla data della loro cessazione dalla carica di consiglieri di amministrazione della società invero, l'attrice imputa ai le Parte_1 CP_4
conseguenze derivanti da un finanziamento concesso alla in data Parte_14
17/11/2010, anteriormente, quindi, alla loro cessazione dalla carica di consiglieri di amministrazione della Parte_1
Parimenti va detto per analoga eccezione sollevata da e che hanno CP_2 CP_3
lamentato la mancata specificazione delle condotte loro riconducibili, sottolineando di essere stati meri consiglieri privi di deleghe: la richiesta risarcitoria è relativa alle conseguenze di una serie di operazioni di finanziamento poste in essere nel periodo in cui gli stessi erano componenti del CdA
e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la curatela ha specificato che, ancorchè privi di delega, gli amministratori erano tenuti a svolgere le loro funzioni senza rimanere inerti ed esercitando attivamente le loro funzioni, assumendo informazioni e esprimendo opinioni discordanti rispetto alla gestione della società o di aver cercato di impedire le operazioni dei consiglieri muniti di deleghe.
11.- e hanno eccepito la CP_4 Parte_3 Controparte_2 CP_3
prescrizione dell'azione esercitata nei loro confronti dalla curatela attrice.
Va tenuto conto che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma
2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. che non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione
(Cass.civ. sez. 1, 4 dicembre 2015, n. 24715).
pagina 25 di 43 Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393, co. IV c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dei medesimi, mentre per l'azione nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F. né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del
2008, n. 941 del 2005).
In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto fatti sintomatici di assoluta evidenza (Cass. civ. n. 24715 del 04/12/2015).
Nella specie, la curatela attrice ha agito nell'interesse sia della società poi fallita, sia dei soci, cumulando le relative domande in un'unica azione, sicché devono applicarsi i principi di diritto sopra esposti al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione.
Ebbene, ritiene il collegio che nella fattispecie i convenuti non hanno fornito elementi oggettivi atti a superare la presunzione di coincidenza tra la dichiarazione di fallimento della società e l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, mancando al riguardo elementi oggettivi di univoca lettura in tal senso.
I medesimi convenuti sopraindicati hanno eccepito la prescrizione anche nell'ipotesi in cui si consideri quale dies a quo la data di pubblicazione della sentenza di fallimento della società
(23/4/2013).
L'eccezione di prescrizione è priva di pregio.
pagina 26 di 43 Ai sensi dell'art. 2943 c.c., infatti, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, in tal senso enucleando senza dubbio alcuno tra gli atti interruttivi della prescrizione il ricorso per sequestro conservativo.
Il ricorso per sequestro conservativo proposto dalla curatela avverso gli odierni convenuti in data
21/05/2015, ancorchè rigettato per ritenuta assenza di periculum in mora, costituisce, dunque, idoneo atto interruttivo della prescrizione, essendo stata individuata l'azione di merito in quella di responsabilità ex art. 146 L.F., pertanto l'odierna parte attrice ha tempestivamente interrotto la prescrizione nei confronti dei convenuti.
Sussiste, invero, una indubbia corrispondenza tra le condotte di mala gestio individuate dalla curatela in sede cautelare e quelle poste a fondamento del presente giudizio di merito, non rilevando che alcune condotte indicate nella fase cautelare non siano state riproposte.
12.- Nel merito, il ha proposto azione di Parte_16
responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di e Controparte_15 Controparte_1
(entrambi in proprio e quali eredi di ), , Persona_1 CP_3 Controparte_2
che avevano ricoperto l'incarico di amministratori, CP_4 Parte_3 CP_5
e che avevano ricoperto l'incarico di sindaci della società al fine di sentirli
[...] CP_6
condannare al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori della società.
Orbene, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
pagina 27 di 43 Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità - premesso che gli amministratori - al pari dei sindaci e dei liquidatori per i quali valgono i medesimi principi - devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri- l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso,
Cass.civ., sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass.civ., sez. I, 22 ottobre
1998, n. 10488).
pagina 28 di 43 Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (Cass.civ. 22 ottobre 1998, n. 10488;
Cass.civ. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass.civ. 10 giugno 1981, n. 3755).
In caso di fallimento della società, tuttavia, anche tale azione può essere esercitata in via esclusiva dal curatore, come espressamente previsto dall'art. 2394 bis c.c.; in particolare – come evidenziato dalla Suprema Corte - la sostituzione della legittimazione del curatore a quella degli originari titolari non si ricollega alla struttura del processo fallimentare, ma è frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare maggior livello di tutela alla curatela (Cass. n. 10488/1998).
L'utile esperimento del rimedio in oggetto presuppone, indefettibilmente, la ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente.
Presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., sono pertanto l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori, la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.
Tanto premesso in ordine alla azione di responsabilità sociale e nei confronti dei creditori sociali, è stato rilevato che, pur avendo un contenuto inscindibile (in tal senso Cass. n. 17033 del 2008), il curatore possa scegliere quale delle due azioni esercitare (l'una, a favore della società, contrattuale e l'altra, a favore dei creditori sociali, extracontrattuale), diversi essendo il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (v.
Cass. n. 10378 e 15955 del 2012). Si tratta evidentemente di una facoltà, ben potendo il curatore - come accertato nella fattispecie dai giudici di merito - scegliere di esercitare entrambe le azioni.
pagina 29 di 43 Relativamente, poi, alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. n. 25056 del 9/11/2020;
Cass. civ. n. 18231 del 12/8/2009; Cass. civ. n. 15470 del 22/6/2017; Cass. civ. n. 17441 del
31/8/2016; Trib. Milano 17/6/2011).
Alla luce di tali principi vanno esaminati, nel precipuo interesse della società, i comportamenti contestati dall'attrice ai convenuti.
Venendo al caso di specie, risulta dai documenti versati in atti la seguente ricostruzione dei fatti: la società avente quale oggetto sociale l'esercizio in forma professionale Parte_1 dell'attività creditizia ex artt. 106 e ss. D.Lgs. n. 385/1993, è stata costituita il 21/7/2004 ed espletava la propria attività di finanziamento, previa verifica dell'affidabilità del cliente e delle garanzie prestate, mediante lo sconto di effetti cambiari emesse dai propri clienti, con il trasferimento ad una serie di istituti di credito di cambiali, con conseguente accredito sui conti correnti di cui era intestataria delle somme corrispondenti al valore delle cambiali, detratto lo sconto applicato dalle banche, all'esito la società erogava ai clienti l'importo del finanziamento richiesto, trattenendo gli interessi che applicava sui prestiti concessi.
La cessione alle banche dei titoli cambiari avveniva pro solvendo, con liberazione, quindi, della società nei confronti degli istituti di credito soltanto nel momento in cui questi ultimi ricevevano il pagamento dai debitori ceduti: in sostanza la portava allo sconto Parte_1 presso le banche le cambiali emesse in suo favore dai clienti e, ottenuta l'anticipazione del valore dei titoli, detratto lo sconto applicato dall'istituto di credito, pagava ai clienti una somma pari alla differenza tra l'importo ricevuto dalla banca e gli interessi pattuiti con il cliente;
in caso di mancato pagamento della cambiale da parte del cliente la provvedeva a far protestate il titolo e ad CP_10 addebitare sul conto della l'importo corrispondente all'insoluto manifestato. Pt_1
pagina 30 di 43 Dalle verifiche contabili effettuate nel corso della procedura fallimentare (doc.15 parte attrice) emerge che la procedeva di frequente al rinnovo dei prestiti già concessi, con sconto di Pt_1
nuove cambiali presso istituto di credito diverso a quello che aveva anticipato le cambiali emesse a fronte del finanziamento originario oppure finanziava ulteriori clienti e le somme erogate venivano indirizzate direttamente in favore di soggetti già affidati, in modo tale da utilizzare la provvista proveniente dal nuovo soggetto affidato per adempiere alle proprie obbligazioni.
Al fine di inquadrare la responsabilità dei soggetti che si sono avvicendati quali soci e amministratori della è utile aggiungere che: Parte_1
- fino alla fine del 2010 il pacchetto azionario della società era Parte_1
appartenuto ad , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_1 [...]
CP_3 Controparte_2 CP_4 Parte_3
- il 9/12/2010 e hanno ceduto le proprie azioni ad CP_4 Parte_3 [...]
; Persona_1
- il 21/12/2010 , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_1 [...]
hanno ceduto le azioni di loro proprietà, in numero pari a 10.900, del CP_3 Controparte_2 valore nominale di € 100, alla società costituita solo in Controparte_8 data 7/12/2010, con capitale sociale di € 10.000 e con attività prevalente di ristorazione con somministrazione;
- in data 27 /06/2011 veniva approvato il bilancio al 31.12.2010, da cui emergeva una perdita pari ad € 3.152.588,00, che comportava la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c.
- il 06/07/2011 la è stata posta in liquidazione;
Parte_1
- il 23/4/2013 la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Tivoli n..
Le funzioni gestorie della sono state esercitate dai seguenti convenuti: Parte_1
- , presidente del Consiglio di amministrazione dal 21/07/2004 sino al Persona_1
6/7/2011;
- amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società Controparte_7
dal 21/07/2004 al 21/04/2011;
- consigliere di amministrazione e business analyst della società dal Controparte_1
21/07/2004 al 06/07/2011;
- consigliere di amministrazione e vicepresidente della società dal 21/07/2004 al CP_3
22/02/2011;
pagina 31 di 43 - consigliere di amministrazione della società dal 21/07/2004 al 22/02/2011; Controparte_2
- onsigliere di amministrazione della società dal 21/07/2004 al 06/12/2010; CP_4
- consigliere di amministrazione della società dal 21/07/2004 al 06/12/2010; Parte_3
- e sono stati liquidatori della società dal 06/07/2011 fino al Controparte_5 CP_6
fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 13 del 16/04/2013.
Ciò posto, la curatela del fallimento della ha chiesto Parte_1
accertarsi la responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt. 146 R.D. n. 267/1942, 2392, 2393,
2394, 2394-bis, 2484, 2485, 2486 e 2391 c.c., per gli asseriti danni subiti dalla società e dai creditori, in primo luogo a causa della condotta illecita di ex amministratori e sindaci della società per aver protratto l'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale a far tempo dal 2010, anno in cui la società aveva registrato una perdita di esercizio di € 3.152.588,00, con patrimonio netto negativo di oltre due milioni di euro.
La curatela ha denunziato che gli amministratori, pur consapevoli dello stato di grave indebitamento (in assenza di reazione da parte dei componenti del collegio sindacale) e dei presupposti per porre la società in liquidazione, si sarebbero ulteriormente impegnati in operazioni creditizie, peraltro in favore di soggetti dei quali non veniva verificato o correttamente valutato il relativo merito creditizio, nonché avrebbero compiuto episodi di dolosa dissipazione e di sottrazione ad uso personale di risorse finanziarie, provocando ingenti danni ai creditori sociali.
In particolare parte attrice ha contestato la prosecuzione dell'attività sociale con le seguenti operazioni di finanziamento:
1. finanziamento diretto in favore della socio unico della Controparte_8
(dal 21/12/2010), di € 260.000,00 in data 20/1/2011. Parte_1
2. finanziamento in favore della s.r.l. V.S. per € 155.000 in data 21/1/2011;
3. finanziamento in favore di per € 175.000 in data 23/12/2010; CP_13
4. finanziamento in favore di in data 21/1/2011 per € 175.000; Parte_9
5. finanziamento in favore di in data 1/2/2011 per € 175.000; Parte_10
6. finanziamento in favore di in data 23/12/2010 per € 175.000; Parte_11
7. finanziamento in favore di in data 21/1/2011 per € 175.000; Persona_3
8. finanziamento in favore di in data 5/1/2011 per € 175.000; Parte_12
9. finanziamento in favore di nel febbraio 2011 per € 175.000; Parte_13
pagina 32 di 43 Tali operazioni sono tutte relative al periodo dicembre 2010-febbraio 2011, periodo in cui componenti dell'organo amministrativo sono stati , Persona_1 CP_7
(amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società),
[...] [...]
(consigliere di amministrazione e business analyst), (consigliere di CP_1 CP_3
amministrazione e vicepresidente), consigliere di amministrazione. Controparte_2
10. finanziamento in favore di il 17/11/2010: nel periodo di tale Parte_14 finanziamento componenti dell'organo amministrativo sono stati , Persona_1 [...]
(amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società), Controparte_7
(consigliere di amministrazione e business analyst), Controparte_1 CP_3
(consigliere di amministrazione e vicepresidente), e Controparte_2 Parte_3 CP_4
consiglieri di amministrazione.
[...]
Risulta documentalmente che nel corso del 2010 - come risulta dal bilancio approvato il
27/06/2011- la società ha registrato una perdita di esercizio di Parte_1 complessivi € 3.152.588,00, che è stata giustificata per l'importo di € 1.877.323,00 da un accontamento a fondo rischi su crediti (a fronte di “singole posizioni di soggetti finanziati i quali non risultano in grado di adempiere all'obbligo di restituzione e per i quali sussistono i relativi pareri legali che hanno in carico la posizione per le procedure di recupero giudiziale i quali hanno espresso le loro riserve in ordine all'esigibilità di detti crediti”) e per € 1.380.723,00 da rettifiche di valore su crediti e da accantonamenti per garanzie ed impegni (€ 274.158,00 per diretta svalutazione di crediti verso clientela per reiterati mancati rimborsi di finanziamenti e manifesta incapienza patrimoniale accertata da pareri legali e dalle consuete verifiche commerciali sulla situazione dei debitori ed € 1.106.565,00 quale accantonamento “in ordine al rischio di regresso su effetti portati allo sconto per i quali sussistono concreti rischi di inadempimento del debitore, importo che va a rettificare il valore di euro 4.467.000,00 indicato alla voce 20 tra i conti d'ordine”).
pagina 33 di 43 Dall'analisi della situazione contabile e finanziaria della condotta nel corso della Pt_1
procedura dalla dr. Di Salvo è emerso un quadro ancor più grave della situazione contabile della società rispetto a quanto risultante dai bilanci, che evidenzia una situazione di precarietà che ha origini ben più remote rispetto al 2010 e che deriva dal fatto che il rischio di mancato pagamento dei titoli cambiari ricevuti dalla in cambio dei finanziamenti erogati e girati poi alle Pt_1
banche pro sovendo, seppur abbiano avuto esiti sovente negativi, a causa del mancato pagamento dei titoli a favore delle banche, erano evidenziati soltanto fra i conti d'ordine, che non influenzavano i bilanci e la , in occasione della girata delle cambiali portate allo sconto e Pt_1 del successivo accreditamento della provvista relativa, considerava l'operazione conclusa, pur rimanendo responsabile fino al buon fine dei titoli ed il conto veniva riaperto in caso di restituzione, da parte delle banche, delle cambiali insolute e protestate. Soltanto nel bilancio relativo all'esercizio 2010, invece, è stato deliberato un accantonamento per il fondo rischi stante il consistente numero di posizioni inadempienti da parte dei soggetti finanziati.
D'altronde la società aveva già deliberato un aumento di capitale il 28/07/2009 da € 810.000,00 ad
€ 1.500.000, non sottoscritto interamente, ma sino ad € 1.090.000,00 ed il 22/02/2011 ha deliberato un aumento ad € 3.000.000,00, rimasto non sottoscritto.
La situazione di criticità non è, dunque, emersa all'atto della approvazione del bilancio 2010, anche tenuto conto del fatto che i soci/amministratori potevano rilevare il numero delle posizioni di clienti inadempienti, per i quali gli istituti di credito addebitavano sui conti correnti della società le cambiali protestate
Risulta dai documenti prodotti in ordine ai finanziamenti in contestazione e dalla relazione tecnica redatta dalla dr.ssa , su incarico del , per la ricostruzione dei crediti Persona_8 Parte_1
della , che nonostante le ingenti perdite che nel 2010 avevano determinato la riduzione Pt_1 del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2327 c.c. e pur essendosi verificata la causa di scioglimento della società ex art. 2484, co. I, n. 4 c.c.., la società ha continuato a svolgere attività di finanziamento e parte attrice ha documentato che i finanziamenti sono stati concessi per importi ingenti a soggetti dei quali non era stato previamente verificato il merito creditizio o nonostante l'esito delle verifiche risultate negative, tanto che poi si sono rivelate operazioni pregiudizievoli per la mutuante in quanto le cambiali sono rimaste insolute per ingenti importi.
pagina 34 di 43 La curatela ha, dunque, allegato che dopo la perdita del capitale sono state intraprese ulteriori iniziative imprenditoriali al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative e il danno causalmente riconducibile a tali iniziative conseguente è stato determinato non sulla base dei c.d. netti patrimoniali, ma in base al debito ulteriore rimasto insoluto.
Venendo ai singoli finanziamenti di cui si duole la curatela, risale al 20/1/2011 un finanziamento diretto in favore della all'epoca divenuta socio unico della Controparte_8
(costituita solo il 7/12/2010, capitale € 10.000,00, avente ad oggetto attività di Pt_1 ristorazione), per la somma di € 260.000,00 a fronte della consegna di cambiali per il valore di €
289.000,00, rimaste insolute per complessivi € 249.000,00.
Gli ulteriori finanziamenti indicati in citazione a favore di VS s.r.l., CP_13 Parte_9
, , e sono
[...] Parte_10 CP_16 Persona_3 Parte_12 Parte_13
stati effettuati nel periodo compreso tra dicembre 2010 e febbraio 2011: nessuno dei clienti ha fornito garanzie e ciascuno dei clienti ha ricevuto un finanziamento per € 175.000,00, netto ricevuto € 155.000,00, che risulta documentalmente versato alla socia unica
[...]
e (solo per il finanziamento alla la prova del Parte_6 Controparte_8 Parte_11 versamento a detta società è per € 95.000,00).
I finanziamenti sono stati concessi nonostante la mancanza di verifica della affidabilità della CP_13
, oppure nonostante le risultanze negative delle
[...] Parte_10 CP_17 Parte_13 verifiche (la VS s.r.l. risultava affidabile per € 5.000,00, presentava elevato rischio di Pt_9
insolvenza, risultava in elevato stato di difficoltà, aveva presentato una Per_3 Parte_12
dichiarazione dei redditi falsa).
Risulta del tutto sfornita di elementi documentali di supporto la diversa ricostruzione del merito creditizio dei soggetti finanziati indicate da nella sua costituzione. Controparte_1
Tali operazioni, dunque, sono state effettuate quando già ricorrevano i presupposti per porre in liquidazione la società ed hanno aggravato lo stato di dissesto della società, atteso che hanno generato a carico della società almeno i seguenti insoluti documentati: € 249.000, VS CP_9
s.r.l. € 170.000,00, € 154.000,00, € 151.000,00, € CP_13 Parte_9 Parte_10
23.500,00, € 110.000,00, € 125.000,00, € CP_16 Persona_3 Parte_12
158.000,00 e € 175.000,00. Parte_13
Per tali operazioni la curatela ha richiesto un risarcimento par ad € 1.140.500,00.
pagina 35 di 43 I convenuti hanno sostenuto, da un lato che la natura chirografaria dei prestiti concessi non richiedesse indagini particolari sulla solvibilità dei soggetti medesimi, circostanza che non può essere condivisa, considerato la tipologia di operazioni e la cessione solo pro solvendo delle cambiali. Sebbene i finanziamenti concessi dalla fossero chirografari, Parte_1
ciò non escludeva il dovere dei suoi amministratori di valutare la situazione complessiva dei beneficiari dei finanziamenti, in relazione anche all'entità dei crediti, ai fini di una prognosi cautelativa sull'adempimento, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, degli obblighi restitutori.
Tanto più sarebbero stati necessari specifici controlli in un momento in cui la società si trovava in perdita proprio a causa degli effetti insoluti che le venivano addebitati dagli Istituti di credito.
In secondo luogo i convenuti hanno argomentato che la verifica sulla affidabilità dei soggetti da finanziare erano svolte da parte degli istituti di credito che procedevano allo sconto: anche tale argomento non appare decisivo, considerato che parte attrice ha documentato che alcuni finanziamenti erano stati concessi nonostante il diniego ricevuto dagli istituti di credito ( e Per_3
. Considerato che lo sconto delle cambiali avveniva pro solvendo, sicché la Parte_11
rimaneva obbligata nei confronti delle banche in caso di inadempimento dei soggetti che Pt_1
rilasciavano le cambiali, appare evidente che il soggetto interessato alla verifica di solvibilità dei soggetti finanziati era principalmente – se non esclusivamente – la , per cui gli Pt_1
amministratori erano chiamati a valutare con attenzione la affidabilità del cliente.
In terzo luogo ha sostenuto che le verifiche erano state effettuate dalla società, Controparte_1
quantomeno in via preliminare e che i clienti finanziati godevano tutti di merito creditizio, circostanza non provata, smentita documentalmente dalle schede clienti o dalla assoluta assenza di alcuna verifica preventiva e smentita ex post dal protesto delle cambiali rilasciate.
pagina 36 di 43 Non va sottaciuto, peraltro, che lo stesso ha puntualizzato che il Controparte_1
finanziamento alla e le 8 ulteriori operazioni sono state compiute per una specifica CP_9 finalità, così allegando nella sua comparsa “per l'acquisto della società, con un capitale sociale di
1.090.000 euro, è stato convenuto un prezzo di acquisto di 1.400.000 euro. Per il pagamento di detta somma, la RPG ha richiesto un finanziamento di 289.000 euro. Come più volte ribadito, non era la a decidere se finanziare o meno i soggetti che ne facevano richiesta;
la Società Pt_1
effettuava esclusivamente un primo controllo, la selezione vera e propria veniva poi effettuata dalla banca che avrebbe dovuto materialmente erogare le somme, la quale disponeva di strumenti di analisi ben più strutturati. Se la banca ha ritenuto di concedere alla RPG un prestito cambiario di ben 289.000 euro, questo sta a significare che alla la banca attribuiva un valore di molto Pt_1 superiore. I restanti soggetti che hanno preso parte all'operazione, vale a dire la V.S. s.r.l., la il sig. NN UG, il sig. la il sig. CP_13 Parte_10 Parte_11 Persona_3
, il sig. e la erano tutti soggetti ampiamente
[...] Persona_7 Parte_13
solvibili ed attentamente scrutinati dalla banca.”
Da quanto esposto, dunque, i finanziamenti facevano parte di una operazione unitaria, finalizzata al pagamento del prezzo della cessione delle azioni da parte della ai soci/amministratori CP_9 odierni convenuti. La neocostituita con capitale di € 10.000,00 è risultata destinataria CP_9
non solo di un finanziamento diretto, ma di 8 finanziamenti a soggetti che si erano resi disponibili al rilascio di cambiali (rimaste come detto per lo più insolute) e a far confluire le somme finanziate alla per l'acquisto delle azioni. I soci/amministratori ( , CP_9 Persona_1 [...]
, hanno autorizzato o Controparte_7 Controparte_1 Parte_17 consentito l'autorizzazione dei 9 finanziamenti e ottenuto il pagamento del prezzo della cessione delle proprie azioni.
A tali operazioni va aggiunto il finanziamento coevo del 17 novembre 2010 in favore della
[...] per € 171.500,00, a fronte della emissione di n. 21 cambiali rimaste Parte_14 insolute quantomeno per € 118.000,00 (n. 14 cambiali protestate prodotte doc. 61). Anche tale operazione risulta effettuata quando la presentava già la perdita del capitale sociale, in Pt_1 favore di società immobiliare con capitale € 10.000,00, fallita due anni dopo e che ha destinato l'importo finanziato direttamente in favore di (€ 53.340,00), di Persona_1 [...]
(€ 48.830,00) e (€ 48.830,00). La società, dunque, ha Controparte_7 Controparte_1
proseguito la sua attività, ha assunto ulteriori impegni economici, con una operazione che è anche andata ad esclusivo beneficio di tre degli amministratori.
pagina 37 di 43 Sul punto ha ritenuto solo di chiarire che la società finanziata si presentava Controparte_1
solida, richiamando la presentazione che la aveva fatto alla CR, che riporta Pt_1
effettivamente per il 2019 ricavi per 5,5 milioni di euro, ma evidenzia anche una perdita di esercizio di € 30.000,00 (da ripianare con finanziamenti soci) ed una situazione finanziaria
“leggermente impegnata” ed un grado di affidabilità “moderato”.
Lo stesso ha reputato superflua la circostanza che il finanziamento alla cliente è stato CP_1
“utilizzato per regolare proprie pendenze nei confronti di alcuni degli amministratori, la circostanza non può in alcun modo riguardare la Società ne' avrebbe dovuto essere segnalata”.
Appare, al contrario, significativo ai fini della individuazione delle condotte di mala gestio tenute che, nonostante le condizioni economiche compromesse della , alcuni amministratori Pt_1
hanno fatto ottenere a terzi privi di affidabilità dei finanziamenti, con cessioni pro solvendo di cambiali, per ottenerne direttamente o indirettamente il ricavato.
Anche tale operazione, dunque, risulta da imputare alla mala gestio degli amministratori in quanto l'attività di gestione è proseguita nonostante fossero evidenti i presupposti per mettere in liquidazione la società, ma anche in quanto sono state compiute operazioni irragionevoli, per tornaconto personale di alcuni amministratori, senza le cautele, le informazioni, le verifiche necessarie o malgrado le informazioni negative.
L'operazione del 17/11/2010 è stata effettuata quando soci ed amministratori erano oltre ai già citati , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_1 [...]
anche e prossimi a cedere le loro quote ad Parte_17 Pt_3 CP_4 [...]
. Persona_1
I convenuti e e e hanno CP_3 Controparte_2 Pt_3 CP_4 Controparte_1
eccepito che le operazioni di finanziamento contestate dalla curatela non sono state compiute con il loro intervento, operando ciascuno in base alle proprie deleghe e alcuni solo quali consiglieri di amministrazione privi di deleghe.
pagina 38 di 43 Va sul punto precisato che i consiglieri di amministrazione privi di deleghe o con deleghe specifiche non sono esenti dalla responsabilità, ma anche gli amministratori, che non hanno operato in prima persona, rispondono delle conseguenze dannose della condotta di quelli che hanno agito personalmente, qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. In altre parole, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito, in positivo, conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381 c.c.), ovvero dei quali avrebbero dovuto acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.
La Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata sull'argomento, chiarendo che in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato (Cass.civ. sez. 1, 22 aprile 2024, n.
10739).
Nel caso concreto i convenuti amministratori e soci della dalla sua costituzione non Pt_1
potevano non essere a conoscenza della situazione economica/patrimoniale della società compromessa quantomeno nel corso del 2010, considerato la tipologia di attività della società, gli addebiti degli insoluti sui conto correnti della società e tenuto conto che nel corso del 2010 vi erano state trattative per la cessione a terzi delle azioni, vi sono state due cessioni delle azioni e le conseguenti dimissioni dal CdA di e il 6/12/2010; nel corso del consiglio CP_4 Parte_3
di amministrazione del 13 dicembre 2010 si dava atto di tali dimissioni, di un nuovo socio e che erano in corso trattative per la cessione dell'intero pacchetto azionario, per cui massima attenzione deve essere stata prestata alla valutazione delle azioni e dello stato della società.
pagina 39 di 43 In base alla attuale disciplina, così possono essere sintetizzati gli obblighi degli amministratori: devono costantemente vigilare sull'andamento della situazione patrimoniale della società al fine di accertare prontamente l'eventuale perdita del capitale sociale;
qualora il capitale sociale venga perso, ove gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze (art. 2392, comma 1 c.c.) essi devono senza indugio convocare l'assemblea affinché adotti uno dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. (copertura delle perdite e ricapitalizzazione;
liquidazione o trasformazione della società); in assenza di tali provvedimenti, devono iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese;
a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, non devono cessare qualsivoglia atto di gestione societaria, ma devono gestire la società ai soli fini conservativi.
Gli amministratori avevano, dunque, lo specifico dovere di intervenire, di adottare le misure previste dall'art. 2484 e 2485 c.c. e nessuno vi ha provveduto sino alla approvazione del bilancio al
31/12/2010 nel giugno 2011, con prosecuzione dell'attività gestoria.
D'altronde nessuno dei convenuti ha comprovato di aver agito con la diligenza richiesta dal proprio incarico specificando le attività in concreto poste in essere o le ragioni della perdurante inerzia seguita dalla fuoriuscita dalla società e, in epoche diverse, dalla carica.
Le operazioni di finanziamento in contestazione presentavano tutte criticità evidenti ed hanno comportato l'aggravamento della situazione debitoria della società per l'importo richiesto di €
1.258.500,00, a carico solidale di e in proprio e Controparte_7 Controparte_1
quali eredi di , e mentre rispondono in Persona_1 CP_3 Controparte_2 solido per € 118.000,00 e Parte_3 CP_4
Nella misura indicata va, dunque, disposta la condanna dei convenuti in favore del fallimento attore, somma da cui va detratto l'importo già conseguito dalla curatela in sede in sede di transazione con i sindaci, anche quale riduzione delle insinuazioni al passivo (€ 70.000,00 complessivi oltre alla rinuncia ad € 21.150,56 in privilegio ed € 4.441,62 in chirografo per le insinuazioni al passivo ammesse, per un totale di € 95.592,18).
pagina 40 di 43 Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente.
La somma sopra indicata va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento momento in cui può dirsi conclamato il danno all'attualità.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, la curatela li ha chiesti correttamente dalla data della decisione al saldo, in quanto sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in sentenza in un credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
13.- Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda attorea nei confronti dei liquidatori della società e Controparte_18 CP_6
Ai liquidatori e la curatela attrice imputa la omessa richiesta di Controparte_5 CP_6
sottoposizione della società a procedura concorsuale, ricorrendone i presupposti almeno a far tempo dalla fine del 2011, pertanto ha chiesto di porre a loro carico le perdite maturate dalla per tutto l'anno 2012, per complessivi € 316.646,00. Parte_1
Giova premettere che la responsabilità dei liquidatori postula non soltanto la allegazione e la prova delle perdite patrimoniali subite dalla società nelle more della fase di liquidazione, ma anche il nesso causale tra l'aggravamento della situazione economica e patrimoniale della società e specifiche condotte ascrivibili ai liquidatori, che, anziché procedere ad attività meramente liquidatorie, hanno posto in essere atti di gestione con effetti pregiudizievoli per la società.
pagina 41 di 43 Ebbene, nella specie l'attrice non ha prospettato né comprovato il compimento di alcuna specifica operazione, da parte dei liquidatori, cui sia imputabile l'aggravamento delle condizioni economica e patrimoniale della società, essendosi limitato ad indicare le ulteriori perdite verificatesi nell'anno
2012, di cui circa € 60.000,00 per “spese create e gestite da sé medesimi”. Parte attrice omette di specificare nel dettaglio la natura di tali spese e di indicare la documentazione a supporto, lasciando intendere solo che erano stati effettuati pagamenti di compensi propri dei liquidatori o di professionisti nominati per la tenuta delle scritture contabili e per la difesa legale della società, spese tutte inerenti la liquidazione con il tentativo di recupero dei crediti della società, non qualificabili in termini di danno.
Per il residuo le perdite del 2012 sono frutto dei finanziamenti già erogati per i quali continuavano a maturare ulteriori insoluti, ma non di ulteriori attività di impresa della società.
La domanda, dunque, nei confronti dei due liquidatori, per come posta, va respinta.
14.- Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in base al valore di causa, seguono la soccombenza dei convenuti , , , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
, e nei confronti della parte attrice e la soccombenza CP_3 CP_4 Parte_3 di quest'ultima verso i convenuti e Controparte_5 CP_6
Le spese sono liquidate sulla base del valore delle diverse domande di causa, tra minimo e medio in base alle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 30543/2017 tra il
, in persona del curatore pro Parte_1
tempore, avverso , Controparte_7 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
e , ogni contraria istanza, CP_4 Parte_3 Controparte_5 CP_6
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ND e Controparte_7 CP_1
in proprio e nella qualità di eredi di , e
[...] Persona_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore del CP_3 [...]
della somma di € 1.140.500,00, oltre alla Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data di fallimento di parte attrice alla presente sentenza ed agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
pagina 42 di 43 2) DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ND e Controparte_7 CP_1
in proprio e nella qualità di eredi di , ,
[...] Persona_1 Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 CP_4 Parte_3 del della somma di € Parte_1
118.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di fallimento di parte attrice alla presente sentenza ed agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo detratto dagli importi indicati ai punti 1) e 2) l'importo complessivo di € 95.592,18 oggetto di separata transazione;
[... 3) RIGETTA la domanda proposta dal Parte_1 Parte_1 Parte_1
avverso e Parte_1 Controparte_5 CP_6
4) ND , Controparte_7 Controparte_1 CP_3 CP_2
a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che
[...] CP_4 Parte_3 liquida in € 3.399,00 per spese vive ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) ND il a Parte_1 rifondere a e le spese di lite, che liquida in € 12.000,00 Controparte_5 CP_6
ciascuno per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO - Presidente dott. Maurizio MANZI - Giudice dott. Enrica CIOCCA - Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 30543/2017 promossa da:
, in Parte_1
persona del Curatore Avv. , autorizzato ad agire giusta decreto in data 25/2/2015 del Parte_2
giudice delegato presso il Tribunale di Tivoli, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo
Bentivoglio n. 39 presso lo studio dell'avv. Maria Brunoro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Rea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 263, giusta procura speciale depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
nata a [...] il [...], (C..F ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], (C.F. CP_3 C.F._3
pagina 1 di 43 entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Roma, via
NN Pierluigi da Palestrina n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Dell'Aquila, che li rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di risposta nato a [...], il [...], (C.F.: CP_4 C.F._4
nato a [...], il [...], (C.F.: ) Parte_3 C.F._5
entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Edoardo Alesse e dall'Avv. Roberto d'Andrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Roma, via della Giuliana n. 101, in forza di procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta residente a [...] (C.F. Controparte_5 C.F._6
), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Loyola ed elettivamente domiciliato presso il
[...]
suo studio sito in Roma, via Borgognona n.12, giusta procura ex art. 83, 3° comma, c.p.c., depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
, nato a [...] il [...] e residente a [...], (C.F. CP_6
), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Riedi, nel cui studio sito in C.F._7
Roma, via Cristoforo Colombo 436 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Controparte_7
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di responsabilità di amministratori e sindaci di S.p.A.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. precisando che alla luce della intervenuta transazione parziale della obbligazione solidale la richiesta di risarcimento nei confronti degli altri coobbligati va decurtata proporzionalmente. Chiede di produrre la transazione e precisa che l'importo conseguito dalla curatela complessivamente è di € 70.000,00 complessivi oltre alla rinuncia ad € 21.150,56 in privilegio ed € 4.441,62 in chirografo che erano stati ammessi allo stato passivo”. Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza e respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
pagina 2 di 43 - accertare e dichiarare i Sigg.ri e , in proprio e Controparte_7 Controparte_1 nella qualità di eredi di , e , nella loro Persona_1 Controparte_2 CP_3 qualità di Amministratori della nel periodo dal 21.7.2004 al 22.2.2011, Parte_1 responsabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F., e 2392, 2393, 2394, 2394 bis,
2484, 2485, 2486, 2391 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Amministratori sono quantificabili in € 1.258.500,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e , in proprio e nella qualità di Controparte_7 Controparte_1 eredi di , e in solido tra loro e v,€con gli Persona_1 Controparte_2 CP_3 altri convenuti secondo i singoli aspetti attribuibili a ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- accertare e dichiarare i Sig.ri e nella loro qualità di CP_4 Parte_3
Amministratori della nel periodo dal 21.7.2004 al 13.12.2010, Parte_1 responsabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F. e 2392, 2393, 2394, 2394 bis,
2484, 2485, 2486, 2391 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Amministratori sono quantificabili in € 118.000,00 ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e in solido tra loro e con gli altri convenuti CP_4 Parte_3 secondo i singoli aspetti attribuibili a ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- accertare e dichiarare i Sig.ri e nella loro qualità di Parte_4 Parte_5
Sindaci della nel periodo dal 10.5.2007 al dì del fallimento, responsabili Parte_1 ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F., e 2392, 2393, 2394, 2406, 2407, 2409 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Sindaci sono quantificabili in € 1.575.146,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e Parte_4 in solido tra loro e con gli altri convenuti secondo i singoli aspetti attribuibili a Parte_5 ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
- accertare e dichiarare i Sig.ri e nella loro qualità di Controparte_5 CP_6
Liquidatori della nel periodo dal 6.7.2011 al dì del fallimento, Parte_1 responsabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 L.F., e 2392, 2393, 2394, 2394 bis,
2484, 2485, 2486, 2391 C.C. per i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, accertare e dichiarare che i danni prodotti dall'inadempimento dei suddetti Liquidatoti sono quantificabili in
€ 316.646,00, ovvero in quella diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto, condannare i Sig.ri e in solido tra loro e con gli altri convenuti secondo i Controparte_5 CP_6 singoli aspetti attribuibili a ciascuno, al risarcimento dei danni indicati, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo;
il tutto con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre somme accessorie come per legge”.
PARTE CONVENUTA e precisano le conclusioni CP_4 Parte_3 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica.
“- pregiudizialmente, ritenuta la nullità della citazione introduttiva del presente giudizio per difetto dei requisiti di cui all'art. 163, n. 4 CPC, voglia ordinare la rinnovazione della citazione in parola, ex art. 164, ultimo comma, CPC;
- preliminarmente, rilevato il difetto di procura ad litem dell'Avvocato attore, voglia ordinarne all'attore la sanatoria;
pagina 3 di 43 - nel merito, rigettare tutte le domande azionate contro di essi perché infondate in fatto e in diritto
e, comunque, perché non provate. Subordinatamente e salvo gravame, si chiede di rideterminare l'eventuale responsabilità dei convenuti in forza del concorso nella causazione del danno per cui è causa dei creditori del CP_4 fallimento, nella misura che risulterà in corso di causa e, gradatamente, in via equitativa.
- attesa la sopravvenuta rinuncia alla domanda del Fallimento attore nei confronti dei convenuti e e dell'accettazione degli stessi di detta rinuncia, si chiede che ogni eventuale Pt_5 Parte_4 somma denegatamente posta a carico dei convenuti Avv.ti sia decurtata della somma che i CP_4 citati convenuti e hanno pagato al attore per ottenere la suindicata Pt_5 Parte_4 Parte_1 rinuncia alla domanda nei loro confronti.
Con vittoria delle spese di lite, maggiorate di contributo forfettario nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA come per legge”
PARTE CONVENUTA precisa le conclusioni come da comparsa di CP_6 costituzione. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A. In via principale: Escludere ogni responsabilità dell'avv. per i fatti di cui in narrativa, rigettando CP_6 integralmente le domande tutte proposte dal fallimento attore;
B. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità del convenuto, quantificare l'importo eventualmente dovuto a titolo risarcitorio in misura notevolmente inferiore a quella domandata dall'attrice, Con vittoria delle spese del presente giudizio”
PARTE CONVENUTA : comparsa di risposta: “Voglia, l'Ill.mo Controparte_1 giudice adito, a) Respingere le domande tutte formulate nei suoi confronti dal Attore e, per l'effetto Parte_1 b) Condannare il al pagamento delle spese di lite” Parte_1
PARTE CONVENUTA e : memoria ex art. 183, co. Controparte_2 CP_3
VI, n. 1 c.p.c.: “In via preliminare e pregiudiziale:
1-premesso che l'atto introduttivo presenta difetto di procura alle liti del difensore in quanto controparte ha proceduto ad azionare titoli di responsabilità non autorizzati dal Giudice Delegato, in quanto l'azione è stata esercitata contro legittimati passivi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione del Giudice Delegato ed in quanto esercitata senza il parere obbligatorio del comitato dei creditori, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo e per l'effetto rigettare ogni domanda in esso formulata;
2-premesso che il procedimento di sequestro conservativo richiamato da controparte, si fondava su fatti e circostanze diverse da quelle oggi poste a sostegno della domanda e che non sussiste coincidenza tra le parti di cui al citato ricorso e quelle oggi convenute;
che quindi lo stesso non può essere ritenuto valido fatto interruttivo della prescrizione;
-accertato e dichiarato che la prescrizione decorre dalla data del 22.02.11 di cessazione dalla carica di consiglieri dei sig.ri e , e comunque al più tardi dalla data CP_3 Controparte_2 del 05.07.11 di pubblicazione del bilancio al 31.12.10, rigettare le domande formulate dal nei confronti degli esponenti per intervenuta Parte_1 prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità; Nel merito:
3-accertato e dichiarato che la domanda proposta dal è affetta da grave Parte_1 genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivanti;
pagina 4 di 43 -accertato e dichiarato che il ha proposto genericamente la stessa domanda di Parte_1 risarcimento nei confronti di tutti gli amministratori, delegati e non, anche alla luce di quanto sostenuto dallo stesso in merito alle operazioni riguardanti la Parte_1 Parte_6
e la [addebitate ai sig.ri ], senza alcuna specificazione in ordine alla Parte_7 CP_1 singole responsabilità degli amministratori, rigettare le domande proposte dal nei confronti degli esponenti in quanto infondate in Parte_1 dì fatto ed in diritto.
In subordine si chiede di rideterminare l'eventuale responsabilità degli odierni convenuti, in forza del concorso nella causazione del danno per cui e' causa dei creditori del fallimento, nella misura che risulterà in corso di causa e, gradatamente, in via equitativa.
Con condanna ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Con vittoria di spese ed onorari oltre oneri di legge”
PARTE CONVENUTA comparsa di risposta: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_5
Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, in via principale:
- rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto nell'an e nel quantum e non provata, per tutti i motivi innanzi esposti;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere sussistente la responsabilità del convenuto, ridurne l'ammontare ad un importo ritenuto di giustizia che tenga conto del reale apporto causale del convenuto nella determinazione del danno e con ogni salvezza dei diritti di regresso nei confronti delle altre parti del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato in data 2/5/2017 il Fallimento 13/2013 del Tribunale di Tivoli della , in persona del curatore pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale , Controparte_7 Controparte_1
CP_3 Controparte_2 CP_4 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e chiedendo la condanna di:
[...] Controparte_5 CP_6
- - in proprio e quali eredi di Controparte_7 Controparte_1 Persona_2
-, e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in €
[...] CP_3 Controparte_2
1.258.500,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, cagionati alla società
[...]
in qualità di amministratori della stessa dal 21/7/2004 al 22/2/2011; Parte_1
- e in qualità di amministratori della società CP_4 Parte_3 Parte_1
dal 21/7/2004 al 13/12/2010, al risarcimento dei danni provocati alla società, da liquidarsi in
[...]
€ 118.000,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia;
- di e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € Parte_4 Parte_5
1.575.146,00, da loro arrecati alla società in qualità di sindaci dal Parte_1
21/7/2004 alla data del fallimento;
pagina 5 di 43 - di e in qualità di liquidatori della società Controparte_5 CP_6 Parte_1
dal 6/7/2011 fino al fallimento della società, al risarcimento dei danni cagionati alla società,
[...] da liquidarsi in € 316.646,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
L'attrice, premesso la società era stata costituita il 21/7/2004 con Parte_1 capitale sociale di € 1.090.000,00 ed aveva come oggetto sociale l'esercizio in via professionale dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ex art. 106 e ss. D.Lgs. n.
385/1993, esponeva in fatto:
- che la società esercitava la propria attività mediante lo sconto di Parte_1
effetti, trasferendo ad una serie di istituti di credito le cambiali emesse dai propri clienti con il conseguente accredito su conti correnti a sé intestati, delle somme pari al valore degli effetti, detratto lo sconto applicato dalle banche, somme che erogava poi ai clienti trattenendo gli interessi applicati;
- che le operazioni di sconto venivano applicate in virtù dei contratti di conto corrente che la società stipulava con alcuni istituti di credito, che le accordavano i c.d. fidi di sconto, ossia singole aperture di credito concesse in proporzione alla fiducia goduta dalla suddetta società presso il singolo istituto di credito, che si traducevano in una determinata cifra – detta cifra di - Parte_8 che indicava l'importo massimo che gli effetti scontabili dalla società Parte_1
presso la singola banca poteva raggiungere;
- che la cessione alle banche delle cambiali avveniva pro solvendo, sicché, in caso di mancato pagamento, la società rimaneva obbligata nei confronti dell'istituto di credito, come comprovato dalle istanze di ammissione al passivo fallimentare di varie banche;
- che, in particolare, la società istruiva le domande di prestito che le Parte_1
pervenivano tramite indagini commerciali volte ad accertare la solvibilità dei debitori anche per mezzo di speciali banche dati, come la banca dati Lince della Cerved Group, società di rating specializzata nella valutazione del grado di rischio del credito, e all'esito predisponeva gli effetti cambiari da far firmare al cliente e, in virtù dei fidi ottenuti dalle banche, portava allo sconto presso queste ultime le cambiali emesse dai clienti in suo favore e, ottenuta l'anticipazione del valore facciale delle stesse, corrispondeva ai clienti una somma pari alla differenza tra l'importo ricevuto e gli interessi praticati, mentre il cliente pagava le cambiali alle scadenze presso l'istituto di credito che le deteneva per l'incasso e, in caso di mancato pagamento, la banca provvedeva a far protestare il titolo, addebitando alla società l'importo corrispondente all'insoluto Pt_1
manifestatosi e alle spese del protesto;
pagina 6 di 43 - che dal momento della sua costituzione fino alla fine del 2010 il pacchetto azionario della società
era appartenuto ad Pt_1 Persona_1 Controparte_7 [...]
, e che avevano CP_1 CP_3 Controparte_2 CP_4 Parte_3
rivestito al tempo anche le cariche di amministratori;
- che il 9/12/2010 avevano ceduto le proprie azioni ad CP_4 Parte_3 [...]
e il successivo 21/12/2010 i soci , , Persona_1 Persona_1 Controparte_7
avevano ceduto la proprietà di tutte le Controparte_1 CP_3 Controparte_2
10.900 azioni della società, del valore nominale di € 100, per il totale di € 1.090.000, alla società
, costituita il 7/12/2010, due settimane prima Controparte_8 CP_9 della cessione, con capitale sociale di € 10.000 e con attività prevalente di ristorazione con somministrazione;
- che nel 2010 il bilancio della società aveva registrato una ingente perdita, pari ad Pt_1
€3.152.588,00, che aveva determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'articolo 2327 c.c. e la conseguente messa in liquidazione ex art. 2484, co. I, n. 4), c.c., intervenuta nel luglio 2011;
- che la società era rimasta in fase liquidatoria dal 20/7/2011 fino al fallimento dichiarato dal tribunale di Tivoli, su istanza della con sentenza n. 13 depositata il Controparte_10
23/4/2013.
Tanto premesso in fatto, parte attrice deduceva:
- che l'organo amministrativo della società, senza alcuna reazione da parte del collegio sindacale, negli ultimi mesi antecedenti alla messa in liquidazione della società, pur nella piena consapevolezza dello stato di decozione in cui quest'ultima versava, aveva compiuto attività che aveva ulteriormente depauperato il patrimonio della società e che la fase di liquidazione era stata inutilmente protratta per due anni, con omissione da parte dei liquidatori della richiesta di fallimento, con conseguente aggravamento dello stato di sofferenza patrimoniale della società;
- di aver individuato, in particolare, episodi di dolosa dissipazione e, in alcuni casi, di sottrazione per uso personale e risorse finanziarie della società poi fallita;
- di aver chiesto l'emissione di un sequestro conservativo a garanzia del danno azionato in questa sede ma che il Tribunale, con provvedimento del 27/7/2015, aveva disatteso l'istanza, avendo ritenuto insussistente il periculum in mora;
- che i convenuti avevano rivestito, all'interno della società Parte_1
, le seguenti cariche:
[...]
pagina 7 di 43 • : consigliere di amministrazione e amministratore delegato dal Controparte_7
21/7/2004 al 21/4/2011;
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 6/7/2011; Controparte_1
• consigliere di amministrazione con qualifica di vicepresidente del consiglio CP_3
di amministrazione dal 21/7/2004 al 22/2/2011;
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 22/2/2011; Controparte_2
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 13/12/2010; CP_4
• consigliere di amministrazione dal 21/7/2004 al 13/12/2010; Parte_3
• sindaco effettivo dal 10/5/2007 fino al fallimento;
Parte_4
• sindaco effettivo dal 10/5/2007 fino al fallimento;
Parte_5
• liquidatore dal 6/7/2011 fino al fallimento;
Controparte_5
• liquidatore dal 6/7/2011 fino al fallimento;
CP_6
- che dal 2010 era risultato inequivocabilmente acclarato lo stato di insolvenza della società
, poiché, a fronte del capitale sociale di € 1.090.000 e di riserve per € 201.084, la società Pt_1 aveva registrato una perdita di esercizio pari ad € 3.152.588,00 rilevando dunque un patrimonio netto negativo di oltre 2 milioni di euro;
- che la perdita societaria era derivata dall'accantonamento di € 1.877.323,00 a fondo rischi su crediti disposto, come risulta dalla relazione del consiglio di amministrazione della , in Pt_1
ragione di singole posizioni dei soggetti finanziati, che non erano in grado di adempiere agli obblighi restitutori e per i quali i pareri legali acquisiti avevano espresso riserve sulla esigibilità dei relativi crediti, nonché dalle rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie dell'importo di € 1.380.723, di cui € 274.158 per la diretta svalutazione di crediti verso la clientela per mancati rimborsi di finanziamenti e per manifesta incapienza patrimoniale dei debitori ed €
1.106.565 per l'accantonamento “in ordine al rischio di regresso su effetti portati allo sconto per i quali sussistono concreti rischi di inadempimento del debitore”;
- che fin dal 2010 i componenti degli organi sociali, commercialisti, avvocati ed esperti del settore finanziario erano ben consapevoli che la società si trovasse in grave stato di criticità, tale da impedire la continuazione dell'attività sociale.
pagina 8 di 43 La curatela faceva presente che il passivo fallimentare, ammontante a complessivi € 6.179.340,39, era composto quasi esclusivamente da crediti vantati dalle banche che avevano concesso alla società fidi finalizzati allo sconto di cambiali, mentre esisteva un modestissimo attivo e un altrettanto modestissimo attivo concretamente acquisibile in futuro da parte della procedura concorsuale. Era, infatti, risultato dall'esame contabile fatto eseguire nel corso della procedura che per prassi la società , in caso di mancato pagamento degli effetti cambiari, provvedeva a Pt_1
coprire le posizioni con denaro ottenuto portando allo sconto - generalmente presso un istituto di credito diverso da quello che aveva anticipato le cambiali emesse a fronte del finanziamento originario - ulteriori cambiali anche provenienti da diversi debitori e che, pur rimanendo responsabile del buon fine di titoli emessi dai clienti, la società considerava conclusa contabilmente l'operazione al momento della girata delle cambiali dell'incasso alle banche, tanto che l'attuale voce crediti era costituita dal ritorno degli insoluti da parte delle banche manifestatosi in modo massiccio nel 2010 a causa dell'interruzione del meccanismo dei rinnovi dei prestiti fino a quel momento messo in atto dalla società finanziaria;
Secondo la prospettazione attorea era pertanto evidente la responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità di amministratori, liquidatori o sindaci, i quali erano pienamente consapevoli dell'insolvenza della società e dei danni provocati alla stessa e ai suoi creditori dalle operazioni di finanziamento poste in essere negli ultimi due mesi del 2010 e nel primo trimestre del 2011 in favore di soggetti privi di affidabilità creditizia.
L'attrice evidenziava, in particolare, che i convenuti avevano compiuto le seguenti operazioni notevolmente dannose per la società e per i creditori:
pagina 9 di 43 • Un finanziamento diretto in favore della controllante Controparte_8
nel gennaio 2011: quando lo stato di decozione della società era assolutamente acclarato, la società aveva erogato direttamente alla propria controllante Pt_1 [...]
divenuta socio unico della società dal 21/12/2010, di un Controparte_8 finanziamento netto di € 260.000 a fronte dell'emissione di effetti cambiari per complessivi € 289.000, che, in base alle verifiche effettuate, erano rimasti insoluti quantomeno per l'importo di € 249.000 complessivi. Il finanziamento era avvenuto su ordine dell'amministratore delegato della società , che in Controparte_11
data 20/1/2011 aveva dato disposizione alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di effettuare un bonifico di € 260.000 in favore della società Controparte_8
La provvista era stata contestuale e risultava dall'accredito, di pari importo, ricevuto
[...]
dalla il 20/1/2011 da un conto intestato alla società di Pt_1 Controparte_12 proprietà della famiglia , all'epoca debitrice della dell'importo di € CP_11 Pt_1
260.000.
La curatela dava atto che la società costituita Controparte_8 soltanto un mese prima, aveva un capitale sociale di soli € 10.000 ed era priva di affidabilità, né aveva fornito alcuna garanzia. Con riferimento a tale operazione, l'attrice evidenziava che il collegio sindacale, nel corso della riunione del 21.04.2011 pur essendosi soffermato sulla situazione finanziaria della società, prendendo atto che destava preoccupazione lo sconfinamento degli affidamenti, aveva tuttavia ignorato la circostanza del finanziamento sopra descritto a favore della Controparte_8 con conseguente responsabilità per tale operazione dannosa sia dell'organo amministrativo che dei sindaci.
• Un complesso d finanziamenti in favore di:
A) V.S. s.r.l. per € 175.000 in data 21/1/2011 (netto erogato € 155.000,00), nonostante si trattasse di società affidabile fino ad € 5.000,00, non era prestata alcuna garanzia ed il netto totale erogato è stato destinato alla Le Controparte_8 cambiali emesse da quest'ultima società erano rimaste insolute almeno per € 170.000;
B) per € 175.000 in data 23/12/2010 (netto erogato € 155.000), non era stata CP_13
prestata alcuna garanzia ed il netto totale erogato è stato destinato alla
[...]
Le cambiali emesse da quest'ultima società erano rimaste Controparte_8 insolute almeno per € 154.000;
pagina 10 di 43 C) in data 21/1/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000), il netto Parte_9
totale erogato è stato destinato alla e ed il Parte_6 Controparte_8
finanziamento veniva erogato nonostante l'istruttoria effettuata tramite il sistema Lince avesse evidenziato una probabilità di insolvenza elevata, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 151.000;
D) in data 1/2/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000),, il netto totale Parte_10
erogato è stato destinato alla finanziamento erogato Parte_6 Controparte_8 nonostante che non fosse stato espletato alcun controllo sull'affidabilità dello stesso, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 23.500;
E) in data 23/12/2010 per € 175.000, di cui almeno € 95.000,00 è stato Parte_11
destinato alla il finanziamento è stato erogato Controparte_8 nonostante che non fosse stato espletato alcun controllo sull'affidabilità della società, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 110.000;
F) in data 21/1/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000), è stato Persona_3
destinato alla il finanziamento è stato erogato Controparte_8
nonostante la mancanza di garanzie e nonostante l'istruttoria LINCE avesse evidenziato un elevato grado di difficoltà a reperire, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di € 125.000;
G) in data 5/1/2011 per € 175.000 (netto erogato € 155.000), è Parte_12
stato destinato alla il finanziamento è stato erogato Controparte_8
nonostante la mancanza di garanzie, nonostante la dichiarazione dei redditi 2010 fosse palesemente falsa, tanto che erano rimaste insolute cambiali almeno fino all'importo di €
158.000;
H) nel febbraio 2011 per € 175.000 (netto erogato € 175.000), è stato destinato alla Parte_13
il finanziamento è stato erogato nonostante che non Controparte_8 fosse stato espletato alcun controllo sull'affidabilità della società, tanto che erano rimaste insolute tutte le cambiali fino all'importo di € 175.000.
pagina 11 di 43 La Curatela del fallimento della società esponeva, quindi, che i finanziamenti di cui Pt_1
sopra erano privi di garanzie ed erano stati erogati a favore di soggetti di cui non era stato adeguatamente valutato il merito creditizio, e la società Controparte_8
socio unico di e beneficiaria del finanziamento sopra indicato, non aveva mai provveduto Pt_1
alla presentazione del proprio bilancio, essendo rimasta inattiva, evidenziando, quindi, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, in particolare di , Controparte_7 [...]
, in proprio e quali eredi di , nonché e CP_1 Persona_1 Controparte_2 [...]
in qualità di amministratori, nonché e quali CP_3 Parte_4 Parte_5
componenti del collegio sindacale, quantificando il danno delle operazioni sopradescritte a carico della società in complessivi € 891.500,00. Pt_1
L'attrice denunciava, inoltre, che il 17/11/2010, allorquando , Persona_1 CP_7
, nonché e
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
erano componenti del consiglio di amministrazione, mentre e Parte_3 Parte_4
insieme a quest'ultimo deceduto, erano componenti del collegio Parte_5 Persona_4
sindacale, la società , nonostante versasse in uno stato di crisi irreversibile, aveva Pt_1 concesso alla società un finanziamento di € 171.500, a fronte Parte_14 dell'emissione, da parte di quest'ultima, di n. 21 cambiali con scadenza tra il 15/4/2011 ed il
15/11/2011, che erano rimaste tuttavia insolute per almeno € 118.000 complessivi: si trattava, secondo la prospettazione attorea, di un'operazione compiuta in assenza di controllo sull'affidabilità e sulle garanzie offerte dalla società finanziata, fallita dopo due anni, che esercitava l'attività di compravendita immobiliare e risultava avere un capitale sociale di € 10.000.
La curatela attrice evidenziava, inoltre, che le somme provenienti dallo sconto delle cambiali emesse dalla società erano state in corrisposta, in realtà, ai seguenti Parte_14 amministratori della società : € 53.340 ad , € 48.830 a Pt_1 Persona_1 [...]
ed € 48.830 a ed anche in ordine a tale elargizione, era Controparte_7 Controparte_1
emersa la totale assenza di controllo da parte del collegio sindacale, il quale, nel verbale di verifica del 19/1/2011, aveva dato atto di essersi limitato, in ordine al periodo 1/10/2020-31/10/2010, ad un controllo su tre operazioni di finanziamento scelte a campione, con violazione dei doveri di controllo loro imposti dalla legge.
pagina 12 di 43 Con riferimento alla fase di liquidazione della società , allorquando e Pt_1 Controparte_5 erano liquidatori, mentre – deceduto -, e CP_6 Persona_4 Parte_4 erano componenti del collegio sindacale, l'attrice rappresentava che, come emerge Parte_5 dal verbale dell'assemblea ordinaria della del 10/11/2011, i liquidatori erano pienamente Pt_1
consapevoli delle irregolarità commesse dagli amministratori della società nelle operazioni di finanziamento sopra descritte, compiute nel periodo 2009/2010, nonché della grave situazione di crisi economica e patrimoniale in cui versava la società, avendo dato atto della presenza di “debiti di grande entità”, evidenziando l'assoluta urgenza ed indifferibilità di un approfondimento puntuale sulle attività istruttorie prodromiche alla erogazione dei suddetti finanziamenti ed avevano invitato il socio unico, (già pluriprotestata) a Controparte_8
mettere a disposizione della liquidazione i fondi necessari a far fronte al piano ex art. 67 comma III
L.F.
La curatela sosteneva che a carico dei liquidatori andavano poste sia le maggiori perdite maturate dalla nel corso del 2012 per € 316.646,00 stante la ritardata richiesta di sottoporre la Pt_1
a procedura concorsuale, sia le ulteriori operazioni svolte, in particolare la gestione delle Pt_1 disponibilità di cassa per circa € 60.000,00 che per il 90-95% erano pagamenti dei compensi propri e dei professionisti nominati per la tenuta della contabilità e per l'attività di recupero crediti.
Parimenti la curatela riteneva responsabili i sindaci, per non aver posto in essere tutte le verifiche necessarie e tutti gli strumenti messi a disposizione dell'ordinamento (ispezioni, denunce ex art. 2409 c.c. etc.).
La curatela così riepilogava il danno richiesto conseguente alle condotte di mala gestio:
- € 1.140.500,00 a carico degli Amministratori della , e Pt_1 Controparte_7 [...]
- in proprio e nella qualità di eredi di - e CP_1 Persona_1 CP_3
Controparte_2
- € 118.000,00 a carico degli Amministratori della , e Pt_1 Controparte_7 [...]
, in proprio e nella qualità di eredi di , CP_1 Persona_1 CP_3 CP_2
[...] CP_4 Parte_3
- € 1.575.146,00 a carico dei Sindaci della , e Pt_1 Parte_4 Parte_5
- € 316.646,00 a carico dei Liquidatori della , e Pt_1 Controparte_5 CP_6
Concludeva, dunque, nei termini riportati in epigrafe.
pagina 13 di 43 2.- Con comparsa depositata il 17/7/2017 si costituivano in giudizio e CP_4 Parte_3
eccependo preliminarmente il difetto di idonea procura ad litem in capo al difensore di parte
[...]
attrice, per avere egli proposto una domanda per titoli di responsabilità non autorizzati dal giudice delegato, contro soggetti diversi da quelli indicati dal giudice delegato e in assenza del parere del comitato dei creditori ex art. 40 L.F..
I convenuti esponevano, invero, che il giudice delegato aveva autorizzato la proposizione dell'azione di responsabilità ex artt. 2393, 2394 c.c. e 146 L.F. nei confronti dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della società, degli eredi di e dei Persona_1
liquidatori, mentre nel presente giudizio era stata proposta un'iniziativa non autorizzata per ulteriori e diversi titoli di responsabilità, ossia anche ex artt. 2394 bis, 2484, 2485, 2486, 2391 c.c., oltre che in solido ex art. 2407 c.c. e che erano stati convenuti soggetti diversi da quelli indicati nella richiesta del curatore di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità.
I convenuti eccepivano la nullità dell'atto di citazione per la omessa specificazione delle CP_4 condotte contestate a ciascun convenuto, nonché la prescrizione dell'azione attorea, in quanto il termine a quo era la data delle dimissioni del 6/12/2010, mentre l'atto introduttivo era stato notificato in data 26/4/2017, non essendo il ricorso cautelare per titoli e danni diversi dalla domanda di merito idoneo ad interrompere la prescrizione.
I convenuti evidenziavano, inoltre, il difetto di idonea allegazione e prova dei fatti costitutivi delle avverse domande, sia in punto di responsabilità dei convenuti che di danno sofferto dalla società
, eccependo la inidoneità dei documenti ex adverso prodotti, essendo stata la contabilità Pt_1 sociale versata in atti soltanto parzialmente e non venendo in rilievo i presupposti di cui all'articolo
2710 c.c., che consentono all'imprenditore di giovarsi delle proprie scritture contabili;
evidenziavano, inoltre, la inidoneità probatoria delle consulenze svolte in sede fallimentare, senza contraddittorio con gli odierni convenuti.
e contestavano, altresì, i fatti posti dalla controparte a fondamento CP_4 Parte_3
della azione di responsabilità svolta nei propri confronti, deducendo:
a) che dal bilancio 2010 non emergeva lo stato di insolvenza della società Parte_1
bensì la perdita di capitale, che non coincide con l'insolvenza;
[...]
b) che l'attrice aveva confuso l'appostazione a fondo rischi con una perdita per il patrimonio sociale, pur non essendo i fondi rischi appostazioni obbligatorie di perdite, bensì una scelta di accantonamento di somme rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori;
pagina 14 di 43 c) che il bilancio 2010 era stato approvato il 27/6/2011, dopo l'uscita dalla compagine sociale dei pertanto lo stato di difficoltà della società, che l'attrice confondeva indebitamente con lo CP_4
stato di decozione, era emerso dopo la fuoriuscita dei dalla compagine sociale. CP_4
I suddetti convenuti deducevano, inoltre, che l'unico addebito formulato dall'attrice nei loro confronti era relativo ad un danno di € 118.000,00 afferente ad una operazione di credito di €
171.500,00, che in realtà era stata compiuta in forza di idonee garanzie costituite dal rilascio di cambiali e che il danno per la società si era verificato nel giugno 2011 con il protesto delle cambiali rimaste insolute, dopo che i non erano più soci della società CP_4 Parte_1
[...]
I convenuti evidenziavano, inoltre di aver rivestito la carica di consiglieri di amministrazione CP_4 della società, mentre l'attività di gestione era compiuta dall'amministratore delegato e contestavano il danno preteso dalla controparte, ritenendo che i creditori, per lo più istituti di credito, avessero concorso nel fallimento della società avendo erogato Parte_1
credito alla società che presentava un alto profilo di rischio.
3.- Con comparsa depositata il 19/07/2017 si costituivano in giudizio e Parte_5 [...]
già sindaci della , chiedendo il rigetto della domanda attorea. Parte_4 Pt_1
Eccepivano, in primo luogo la prescrizione di parte significativa della domanda avanzata con l'atto introduttivo, non interrotta dal ricorso cautelare del 2015 che aveva proposto domande generiche e relative a condotte non riproposte nel giudizio di merito, per cui la pretesa azionata si presentava come sostanzialmente diversa quanto almeno alle operazioni di finanziamento e la prescrizione al più tardi maturata al 1/2/2016, decorsi i 5 anni dall'ultimo episodio in ordine cronologico di finanziamento in favore di in difetto della sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c. Parte_10
prevista per i soli amministratori.
pagina 15 di 43 Precisavano di aver assunto l'incarico il 10/05/2007 e non il 21.07/2004 come sostenuto da controparte e che la era una società che esercitava attività finanziaria nei Parte_1
confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 ed aveva trasmesso i bilanci e le altre informazioni richiesta dall'art. 108 TUB alla Banca d'Italia, che non aveva mai sollevato alcun rilievo in ordine alla documentazione ricevuta, né aveva disposto ispezioni e/o controlli, né aveva sollevato rilievi all'atto della richiesta di cancellazione dall'albo degli Intermediari finanziari avanzata dalla il 6 luglio 2011. Esponevano che dal punto di vista organizzativo e gestionale la società Pt_1
era gestita con efficacia, potendo disporre tra l'altro di un software specifico per società finanziarie, molto articolato e completo per la gestione di ogni singolo adempimento, dell'intera amministrazione dell'attività di finanziamento, della verifica della clientela ai fini “antiriciclaggio”
(compreso l'Archivio Unico Informatico) e dell'elaborazione contabile, ed ogni modulo era collegato e complementare, ed era assolutamente idoneo alle esigenze societarie, tenuto conto dell'attività svolta e delle dimensioni aziendali.
Aggiungevano che la utilizzava il contratto di sconto bancario e, precisamente, di sconto Pt_1
di cambiali che è un contratto bancario tipico previsto dall'art. 1859 c.c.
I due ex sindaci segnalavano che la perdita di esercizio per l'anno 2010 derivava solo dagli accantonamenti, come risulta dal seguente calcolo:
Perdita di esercizio approvata -3.152.588
Accantonamenti rischi su crediti effettuati= 1.877.323
Svalutazione crediti applicate 1.380.723 = 105.458 utile lordo
Sottolineavano che i fatti di rilievo alla base dei suddetti accantonamenti e svalutazioni erano avvenuti tutti dopo la chiusura dell'esercizio e chiarivano che le pratiche di finanziamento venivano esaminate sia in sede di istruttoria interna alla società che in sede di operazione di sconto presso gli istituti di credito - almeno dieci - che avevano concesso gli affidamenti alla società
. Pt_1
I due convenuti contestavano che la avesse tenuto una contabilità errata e contestavano Pt_1 che la società si sarebbe trovata in stato di insolvenza dall'anno 2010, che non chiudeva in perdita e che nei primi mesi del 2011 vi era stato l'interessamento della IO PI PA nell'acquisto delle azioni . Aggiungevano oche il 20/5/2011 Pt_1 Persona_1
informava il CdA e il collegio sindacale che vi erano significativi insoluti su alcune operazioni di finanziamento e che Banca CR aveva addebitato gli insoluti sui conti della società, per cui veniva dato incarico ad alcuni professionisti esterni di procedere alla realizzazione di un piano attestato liquidatorio.
pagina 16 di 43 Aggiungevano che, approvato il bilancio al 31.12.2010 in data 27 giugno 2011, il Collegio sindacale aveva invitato per iscritto il Cda "a convocare immediatamente l'Assemblea
Straordinaria della società per i provvedimenti di cui agli art. 2446, 2447, 2448 e 2487 del codice civile" e la società era stata messa in liquidazione il 6/7/2011 con mandato ai liquidatori di predisporre un piano attestato ex art. 67, comma 3 lett. D) della legge fallimentare al fine di garantire almeno in percentuale le ragioni dei creditori della società.
Da quanto esposto i convenuti deducevano che il collegio sindacale aveva tenuto un comportamento conforme a legge, coerente con le circostanze di fatto che si erano presentate, con attività che era proseguita durante la liquidazione sino alle dimissioni, stante il dissenso sull'attività di liquidazione.
Aggiungevano di aver eseguito verifiche a campione e dalle relazioni trimestrali era emersa l'esigenza di valutazione dei rischi in sofferenza;
precisavano di non essere stati informati della operazione con il cliente e del presunto finanziamento concesso alla Parte_14
Parte controllante
I convenuti rappresentavano, invece, che erano stati effettuati i controlli ex post quanto ai finanziamenti a favore di VS Srl, CP_13 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, e Persona_3 Parte_12 Parte_13
Per il resto contestavano la fondatezza dell'addebito relativo alla ritardata apertura della procedura fallimentare, tenuto conto che la società si trovava già in stato di liquidazione, né parte attrice aveva specificato le operazioni ulteriori dalle quali sarebbe derivato il danno richiesto.
Chiedevano, dunque, il rigetto della avversa domanda o il diritto di rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
4.- Con comparsa del 21/7/2017 si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP_3 eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di responsabilità esperita dalla curatela del fallimento n. 13/2013 di ai sensi dell'art. 2395 c.c., sia considerando Parte_1
come dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione la data di cessazione dei convenuti dalla carica di amministratori della risalente al 24/2/2011, sia Pt_1 Parte_1
considerando la pubblicazione, il 5/7/2011, del bilancio di esercizio al 31/12/2010, da cui emergevano lo stato economico e le passività della società, pertanto i creditori, da quella data, erano in grado di verificare la situazione economica della società.
pagina 17 di 43 In subordine, i convenuti contestavano le avverse deduzioni, rappresentando di aver sempre svolto il proprio incarico di amministratori nel rispetto delle regole di diligenza e prudenza, precisando che il merito creditizio dei soggetti a cui erano stati erogati i finanziamenti era sempre stato oggetto di analisi, evidenziando, tuttavia, che la decisione definitiva sulla stipulazione dei finanziamenti spettava alle banche, che disponevano di strumenti adeguati alla verifica del merito creditizio dei beneficiari dei prestiti.
e eccepivano, inoltre, la mancata specificazione delle condotte Controparte_2 CP_3
contestate ai singoli amministratori e sindaci della società convenuti Parte_1
in giudizio.
Con riferimento alle singole operazioni contestate dagli attori, i eccepivano: CP_3
- di non essere mai venuti a conoscenza del finanziamento concesso alla società
[...]
essendo il relativo contratto risalente al 20/1/2011, data successiva Controparte_8 alle dimissioni dall'incarico rassegnate dai convenuti, rimasti solo formalmente in carica fino al
22/2/2011, pertanto unico responsabile della stipulazione del suddetto finanziamento era
[...]
; Controparte_7
- la mancanza di collegamento tra l'incasso della somma di € 260.000,00 restituita dalla beneficiaria di un altro mutuo e il finanziamento concesso alla società Controparte_12 [...]
Controparte_8
- che la vendita dell'intero pacchetto societario della alla Parte_1 CP_8 in data 21/12/2010 era finalizzata all'aumento di capitale della Controparte_8 società da € 1.090.000,00 al € 3.000.000,00, deliberato il 22.02.2011 al fine di trasformare la finanziaria in banca;
- che la responsabilità degli amministratori per la concessione del finanziamento alla società
[...]
non era ascrivibile ai ma esclusivamente ad , Parte_14 CP_3 Persona_1 [...]
e Controparte_7 Controparte_1
- che, in ordine agli altri contratti di finanziamento contestati dalla parte attrice, non era stato indicato il credito attoreo, né l'esito di eventuali tentativi esecuzione coattiva del credito verso i mutuatari.
Concludevano, dunque, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
5.- Con comparsa del 5/9/2017 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle CP_6
domande attoree.
pagina 18 di 43 Il convenuto, premesso che l'attrice aveva posto a fondamento della presunta responsabilità dei liquidatori della società il mancato espletamento, da Parte_1
parte di questi ultimi, delle incombenze professionali della società, quali la consulenza fiscale ed il recupero dei crediti, avendone affidato a terzi l'espletamento, nonché l'aver omesso di chiedere il fallimento della società nella consapevolezza del suo stato di insolvenza irreversibile, eccepiva l'infondatezza degli avversi rilievi, sia in punto di fatto, sia quanto alla loro astratta idoneità a supportare la domanda di responsabilità ex articoli 2393 e 2394 c.c..
Il contestava, inoltre, il criterio di determinazione del danno adottato dalla curatela attrice, CP_6
fondato su un mero automatismo contabile, in quanto fatto coincidere con la perdita appostata nel bilancio 2012, senza alcuna indagine sull'operato del convenuto.
premesso di essere stato nominato liquidatore della CP_6 Parte_1
insieme a con delibera dell'assemblea dei soci del 6/7/2011, nomina iscritta nel Controparte_5
Registro delle Imprese il 27/7/2011, esponeva che l'istanza di fallimento che aveva determinato l'apertura della procedura concorsuale era stata notificata alla società in data 21/11/2012 e che i liquidatori vi avevano prontamente aderito con un ricorso per c.d. “autofallimento” depositato in vista dell'udienza di trattazione.
Evidenziava pertanto che i liquidatori della società avevano svolto la loro attività nel periodo da luglio 2011 a novembre 2012, precisando che, alla data del deposito dell'istanza di fallimento da parte della , risultava evidente l'impossibilità di svolgere attività Controparte_10
liquidatoria, essendo la società destinata al fallimento, ma esponeva di avere svolto comunque la propria attività con diligenza e perizia, prendendo contatti con il ceto creditorio e tentando il recupero dei crediti sociali, evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il mancato svolgimento di attività di consulenza ed assistenza giudiziale a favore della società da parte dei liquidatori rispondeva ad una prassi consolidata in ambito societario, anche in considerazione del fatto che, venendo il rilievo una società di grandi dimensioni, l'esercizio dell'attività di consulenza sarebbe stata incompatibile con quella di liquidazione della società.
Il rappresentava, inoltre, che i due liquidatori, ai quali era stato destinato un compenso di CP_6 soli € 12.000,00, peraltro soltanto in parte corrisposto, avendo ridotto le spese sociali a titolo di assistenza giudiziale, che, in precedenza, era stata affidata dagli amministratori agli avvocati Bacci
Maroncelli e Zardo, incarichi prontamente revocati dai liquidatori, che avevano conferito l'incarico di assistenza legale della società ad un unico avvocato, dapprima Simonetta Calabrò e poi Roberto
Lo Polito, con il quale era stato pattuito il compenso forfettario di € 6.000,00.
pagina 19 di 43 Il convenuto deduceva che la scelta di conferire a terzi gli incarichi relativi alla tenuta della contabilità e all'espletamento degli adempimenti fiscali era stata adottata dall'assemblea straordinaria dei soci con deliberazione del 6/7/2010, con cui erano stati officiati lo studio e Per_5 nonché l'avvocato Luisa Melara, che avevano redatto il piano attestato di ristrutturazione Per_6
ex art. 67, co. III, lett. d), L.F. di alto profilo tecnico, attività che il in ragione della sua CP_6
qualifica professionale di avvocato, non avrebbe potuto svolgere. contestava l'addebito attoreo, secondo cui liquidatori avrebbero ritardato CP_6 colpevolmente il fallimento della società, deducendo che l'assemblea della società, contestualmente alla nomina dei due liquidatori, aveva deliberato di affidare a professionisti idonei l'incarico di redigere un piano attestato di risanamento ex art. 67, co. III, lett. d), L.F., che costituisce uno degli strumenti predisposti dall'ordinamento per scongiurare il dissesto e la conseguente dichiarazione di fallimento, pertanto i due liquidatori, sebbene in grado di percepire la sussistenza dei prodromi di una crisi sociale, si erano astenuti dal chiedere immediatamente il fallimento della società, in quanto era doveroso privilegiare la verifica delle effettive possibilità di liquidazione degli assetti sociali e che dopo aver constatato la indisponibilità del ceto bancario ad aderire a un piano di rientro, i liquidatori avevano aderito alla istanza di fallimento.
6.- Con comparsa del 10/9/2017 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5
delle domande attoree.
Il convenuto, premesso di essere stato in carica come liquidatore della società Parte_1
dal 6/7/2011, con deliberazione iscritta nel Registro delle Imprese il 22/7/2011, fino alla
[...]
dichiarazione di fallimento della società, eccepiva la genericità degli addebiti mossi ai liquidatori, che in ogni caso respingeva, deducendo che, considerato anche in breve periodo della sua attività come liquidatore, non gli era ascrivibile alcuna condotta di aggravamento del dissesto finanziario della società.
Il deduceva peraltro che la sua nomina come liquidatore aveva coinciso con il CP_5 conferimento, da parte della società dell'incarico a terzi professionisti Parte_1
di redigere un piano attestato di risanamento ex art. 67, co. III, lett. d), L.F., pertanto l'attività inizialmente svolta dai liquidatori era stata finalizzata al tentativo di dare attuazione a tale piano, dando atto che, una volta constatata l'impossibilità di dare corso al piano di risanamento della società, i liquidatori avevano aderito all'istanza di fallimento.
pagina 20 di 43 Il convenuto contestava, inoltre, la quantificazione del danno prospettata dall'attrice, che lo aveva fatto coincidere con la perdita complessiva della società nel bilancio 2012, deducendo che, al contrario, la responsabilità dei liquidatori deve essere limitata alle conseguenze dei fatti da loro compiuti.
7.- Concessi i termini ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., si costituiva in giudizio con comparsa del
20/10/2017 anche , che concludeva per il rigetto delle domande attoree, Controparte_1
espnendo in fatto:
- che, dopo un lungo periodo di florida attività della società nel 2010, Parte_1
a causa della grave crisi finanziaria che aveva investito l'Italia, era stato deciso di immettere nuova liquidità nella società ed era stata intrapresa una trattativa con la ET S.p.A., merchant bank quotata al mercato ristretto, che aveva prospettato la possibilità di acquistare la società
[...]
al prezzo di € 1.500.000,00, ma, a causa dell'eccessivo protrarsi di tale Parte_1
trattativa, era stato deciso di far subentrare un gruppo di azionisti che si erano impegnati a rilanciare la società;
- che i nuovi soci non erano stati in grado di dare nuovo impulso alle attività della finanziaria, che era stata posta in liquidazione;
- che, alla data della messa in liquidazione, nel portafoglio della società erano presenti numerosi crediti in sofferenza, oltre ad una discreta liquidità di cassa, ma che liquidatori non erano stati in grado di gestire efficacemente la fase della liquidazione, avendo conferito a terzi consulenze di cui la società non aveva beneficiato e non avendo posto in essere una efficiente attività di riscossione dei crediti;
- che era dunque infondata l'avversa deduzione, secondo cui mesi prima della messa in liquidazione della società tutti gli amministratori conoscessero lo Parte_1
stato di decozione della società;
- che la non aveva la facoltà di decidere quali soggetti finanziare, Parte_1
spettando alle banche di deliberare sulle singole operazioni e di compiere la definitiva valutazione del merito creditizio dei soggetti da finanziare;
- che, nell'ambito della singola operazione, la aveva ceduto il credito Parte_1
pro soluto, pertanto la banca era divenuta creditrice principale, mentre la società finanziaria era obbligata in via di regresso, con conseguente condivisione del rischio d'impresa tra le due società, evidenziando che l'attività di intermediazione della atteneva a Parte_1
finanziamenti chirografari, per i quali era maggiore il rischio di insolvenza, con proporzionale maggiore margine di profitto derivante dai tassi d'interesse applicati;
pagina 21 di 43 - che, come dedotto dalla stessa parte attrice, la perdita della Parte_1
evidenziata in sede di approvazione del bilancio 2010, risalente a maggio 2011, era derivata esclusivamente dalla creazione di un fondo rischi su crediti, probabilmente andati a sofferenza, e dalla svalutazione di altri crediti per i quali, con ogni probabilità, erano in corso azioni legali, che non ne lasciavano presagire l'integrale recupero;
- che la situazione come sopra prospettata, prima della sua esposizione a bilancio a maggio 2011, era conoscibile dai soli amministratori con deleghe alla gestione dei crediti, non da
[...]
, conferitario di deleghe come “business analyst”, incarico di natura strategica, CP_1
estraneo alla gestione dei crediti;
- che tutte le attività su cui si fondavano gli addebiti di responsabilità mossi dalla parte attrice erano state compiute anteriormente alla data di approvazione del bilancio 2010, in cui il aveva appreso dello stato di difficoltà economica della società, non essendo egli stato CP_1
parte attiva di nessuna delle operazioni controverse;
- di non avere, in particolare, partecipato all'operazione relativa al finanziamento diretto di €
289.000,00 in favore della società evidentemente ritenuta Controparte_8
solvibile dalla banca che aveva autorizzato il finanziamento, e con la quale era stata convenuta la cessione delle azioni della per il corrispettivo di € 1.400.000,00, per il cui Parte_1
pagamento la società aveva chiesto ed ottenuto un prestito cambiario di € 289.000,00, previa valutazione positiva del suo merito creditizio da parte dell'istituto di credito interessato all'affare;
- che i rimanenti soggetti che avevano preso parte all'operazione sopra descritta, ed a favore dei quali erano stati concessi finanziamenti, segnatamente V.S. s.r.l., NN UG, CP_13
Par
, e Parte_10 Parte_11 Persona_3 Persona_7 Parte_13
erano tutti solvibili ed erano stati attentamente scrutinati dalla banca. In particolare:
a) la V.S. s.r.l., al momento della erogazione del finanziamento, vantava un fatturato di € 3 milioni, con un utile netto di € 180.000,00, il socio unico aveva un reddito di € 281.000,00 ed aveva contratto affidamenti per soli € 175.000,00;
b) al momento dell'erogazione del finanziamento, disponeva di un Persona_7
reddito annuo di € 250.000,00;
c) era una società attiva nella ristorazione in Roma, nonché titolare di esercizi di CP_13
primario rilievo, quali “Celestina ai Parioli” e i ristoranti “Mezzaluna” e “al Fico”, quest'ultimo in prossimità di piazza Navona;
d) risultava avere in bilancio un fatturato dichiarato di circa € 10.000.000,00, un Parte_11
utile superiore ad € 300.000,00;
pagina 22 di 43 e) percepiva un reddito di € 280.000,00 ed era proprietario di immobili, per il Parte_10
controvalore stimato di circa € 800.000,00;
f) disponeva di un reddito annuo di € 142.000,00. CP_5 Per_3
- che la cui era stato accordato un finanziamento, presentava ricavi, Parte_14
nell'ultimo esercizio, di € 5.500.000 e possedeva asset immobiliare per un valore di €
1.200.0000,00; inoltre, il , pur avendo affermato di aver ricevuto dalla società Parte_1 [...]
cambiali non pagate per € 118.000,00, ma non le aveva allegate, né Parte_14
aveva precisato se avesse tentato il recupero del relativo credito.
Il contestava, infine, la quantificazione del danno prospettata dalla controparte. CP_1
7.- Esperiti gli incombenti preliminari, intervenuto lo scambio delle memorie istruttorie, con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice contestava le avverse eccezioni, deducendo, quanto alla eccepita prescrizione della domanda attorea, che il dies a quo del termine di prescrizione doveva farsi coincidere con una data non anteriore alla dichiarazione di fallimento della
[...]
intervenuta con sentenza del 23/4/213, entro il quinquennio anteriore alla Parte_1 proposizione del presente giudizio ed evidenziava l'efficacia interruttiva del procedimento cautelare ante causam per sequestro conservativo introdotto.
La curatela attrice contestava, inoltre, l'avversa eccezione di difetto di procura ad litem del proprio difensore per l'asserita mancanza di autorizzazione del giudice delegato a proporre tutte le azioni per cui è causa, deducendo che, per costante giurisprudenza, l'autorizzazione in oggetto deve precisare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuovere, sicché nel caso specifico l'autorizzazione concessa al curatore copriva tutte le domande attoree.
Nelle more del giudizio, l'attrice, con atto del 3/7/2018, rinunciava alle domande proposte nei confronti di e nella loro qualità di sindaci della Parte_4 Parte_5 [...]
per effetto della transazione intervenuta tra le parti e, con ordinanza del Parte_1
5/11/2018, il giudice istruttore dichiarava l'estinzione parziale del giudizio in ordine alle posizioni di e Parte_5 Parte_4
La causa veniva istruita documentalmente e assunta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
8.- Deve darsi atto della intervenuta declaratoria di estinzione del processo limitatamente alle posizioni di e ex sindaci della società Parte_5 Parte_4 Controparte_14
per effetto della rinunzia all'azione nei loro confronti dell'attrice a seguito
[...]
della transazione tra loro intercorsa.
pagina 23 di 43 A seguito della suddetta estinzione parziale del processo, come dedotto dalla curatela, le domande risarcitorie attoree nei confronti degli altri convenuti vanno ridotte in misura proporzionale alla quota dei convenuti transigenti, tenuto conto dell'importo complessivo della transazione (€
70.000,00 + 21.1150,56 + 4.000,00).
9.- e hanno eccepito il difetto di procura ad litem in capo al CP_4 Parte_3
difensore del attore che avrebbe agito per titoli di responsabilità non autorizzati dal Parte_1
giudice delegato e contro legittimati passivi diversi da quelli indicati dal giudice delegato nonché in assenza del parere del comitato dei creditori, evidenziando che l'autorizzazione al G.D. era stata richiesta per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex artt. 146 L.F., 2393 e 2394 c.c. nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, degli eredi di
[...]
e dei liquidatori, mentre l'azione è stata intrapresa anche ex artt. 2394 bis, 2484, Persona_1
2485, 2486, 2391 c.c., oltre che in solido ex art. 2407 c.c., nei confronti, oltre che dei componenti del C.d.A. e dei liquidatori della società, anche avverso i componenti del Collegio Sindacale.
L'eccezione è priva di pregio sotto entrambi i profili prospettati.
Conformemente alla giurisprudenza prevalente, l'autorizzazione del giudice delegato al Curatore deve precisare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuovere e copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale del giudizio a cui tale autorizzazione si riferisce (Cass. civ. sez. 1, 2 marzo 2001, n. 3052).
Ne consegue che nella specie, anche tenuto conto della dettagliata istanza presentata ex art. 147
L.F. (doc. 19 parte attrice), l'autorizzazione conferita dal G.D. presso il Tribunale di Tivoli il
25/2/2015 è idonea a legittimare la proposizione della presente azione da parte del curatore del
. Parte_1
In ogni caso l'eccezione è stata superata dalla ulteriore autorizzazione data dal G.D. anche in sostituzione del comitato dei creditori (all. 70 parte attrice).
10.- E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande sollevata da e Parte_3 CP_4
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013), ipotesi da escludere nel caso in esame in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dagli attori sono stati individuati nella responsabilità di amministratori, liquidatori e sindaci della società per condotte poste in essere Parte_1 nell'esercizio delle loro funzioni, che risultano delineate in tutti i loro elementi essenziali.
pagina 24 di 43 Va disattesa la deduzione dei convenuti e secondo cui non CP_4 Parte_3
sarebbero state adeguatamente enunciate le condotte loro imputabili ai fini della responsabilità per mala gestio, avuto riguardo alla data della loro cessazione dalla carica di consiglieri di amministrazione della società invero, l'attrice imputa ai le Parte_1 CP_4
conseguenze derivanti da un finanziamento concesso alla in data Parte_14
17/11/2010, anteriormente, quindi, alla loro cessazione dalla carica di consiglieri di amministrazione della Parte_1
Parimenti va detto per analoga eccezione sollevata da e che hanno CP_2 CP_3
lamentato la mancata specificazione delle condotte loro riconducibili, sottolineando di essere stati meri consiglieri privi di deleghe: la richiesta risarcitoria è relativa alle conseguenze di una serie di operazioni di finanziamento poste in essere nel periodo in cui gli stessi erano componenti del CdA
e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. la curatela ha specificato che, ancorchè privi di delega, gli amministratori erano tenuti a svolgere le loro funzioni senza rimanere inerti ed esercitando attivamente le loro funzioni, assumendo informazioni e esprimendo opinioni discordanti rispetto alla gestione della società o di aver cercato di impedire le operazioni dei consiglieri muniti di deleghe.
11.- e hanno eccepito la CP_4 Parte_3 Controparte_2 CP_3
prescrizione dell'azione esercitata nei loro confronti dalla curatela attrice.
Va tenuto conto che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma
2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. che non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione
(Cass.civ. sez. 1, 4 dicembre 2015, n. 24715).
pagina 25 di 43 Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393, co. IV c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dei medesimi, mentre per l'azione nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F. né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del
2008, n. 941 del 2005).
In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto fatti sintomatici di assoluta evidenza (Cass. civ. n. 24715 del 04/12/2015).
Nella specie, la curatela attrice ha agito nell'interesse sia della società poi fallita, sia dei soci, cumulando le relative domande in un'unica azione, sicché devono applicarsi i principi di diritto sopra esposti al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione.
Ebbene, ritiene il collegio che nella fattispecie i convenuti non hanno fornito elementi oggettivi atti a superare la presunzione di coincidenza tra la dichiarazione di fallimento della società e l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, mancando al riguardo elementi oggettivi di univoca lettura in tal senso.
I medesimi convenuti sopraindicati hanno eccepito la prescrizione anche nell'ipotesi in cui si consideri quale dies a quo la data di pubblicazione della sentenza di fallimento della società
(23/4/2013).
L'eccezione di prescrizione è priva di pregio.
pagina 26 di 43 Ai sensi dell'art. 2943 c.c., infatti, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, in tal senso enucleando senza dubbio alcuno tra gli atti interruttivi della prescrizione il ricorso per sequestro conservativo.
Il ricorso per sequestro conservativo proposto dalla curatela avverso gli odierni convenuti in data
21/05/2015, ancorchè rigettato per ritenuta assenza di periculum in mora, costituisce, dunque, idoneo atto interruttivo della prescrizione, essendo stata individuata l'azione di merito in quella di responsabilità ex art. 146 L.F., pertanto l'odierna parte attrice ha tempestivamente interrotto la prescrizione nei confronti dei convenuti.
Sussiste, invero, una indubbia corrispondenza tra le condotte di mala gestio individuate dalla curatela in sede cautelare e quelle poste a fondamento del presente giudizio di merito, non rilevando che alcune condotte indicate nella fase cautelare non siano state riproposte.
12.- Nel merito, il ha proposto azione di Parte_16
responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di e Controparte_15 Controparte_1
(entrambi in proprio e quali eredi di ), , Persona_1 CP_3 Controparte_2
che avevano ricoperto l'incarico di amministratori, CP_4 Parte_3 CP_5
e che avevano ricoperto l'incarico di sindaci della società al fine di sentirli
[...] CP_6
condannare al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori della società.
Orbene, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
pagina 27 di 43 Ciò posto, venendo all'esame del contenuto giuridico dell'azione sociale di responsabilità - premesso che gli amministratori - al pari dei sindaci e dei liquidatori per i quali valgono i medesimi principi - devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri- l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento della società, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso,
Cass.civ., sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass.civ., sez. I, 22 ottobre
1998, n. 10488).
pagina 28 di 43 Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (Cass.civ. 22 ottobre 1998, n. 10488;
Cass.civ. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass.civ. 10 giugno 1981, n. 3755).
In caso di fallimento della società, tuttavia, anche tale azione può essere esercitata in via esclusiva dal curatore, come espressamente previsto dall'art. 2394 bis c.c.; in particolare – come evidenziato dalla Suprema Corte - la sostituzione della legittimazione del curatore a quella degli originari titolari non si ricollega alla struttura del processo fallimentare, ma è frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare maggior livello di tutela alla curatela (Cass. n. 10488/1998).
L'utile esperimento del rimedio in oggetto presuppone, indefettibilmente, la ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente.
Presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., sono pertanto l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori, la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.
Tanto premesso in ordine alla azione di responsabilità sociale e nei confronti dei creditori sociali, è stato rilevato che, pur avendo un contenuto inscindibile (in tal senso Cass. n. 17033 del 2008), il curatore possa scegliere quale delle due azioni esercitare (l'una, a favore della società, contrattuale e l'altra, a favore dei creditori sociali, extracontrattuale), diversi essendo il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (v.
Cass. n. 10378 e 15955 del 2012). Si tratta evidentemente di una facoltà, ben potendo il curatore - come accertato nella fattispecie dai giudici di merito - scegliere di esercitare entrambe le azioni.
pagina 29 di 43 Relativamente, poi, alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. n. 25056 del 9/11/2020;
Cass. civ. n. 18231 del 12/8/2009; Cass. civ. n. 15470 del 22/6/2017; Cass. civ. n. 17441 del
31/8/2016; Trib. Milano 17/6/2011).
Alla luce di tali principi vanno esaminati, nel precipuo interesse della società, i comportamenti contestati dall'attrice ai convenuti.
Venendo al caso di specie, risulta dai documenti versati in atti la seguente ricostruzione dei fatti: la società avente quale oggetto sociale l'esercizio in forma professionale Parte_1 dell'attività creditizia ex artt. 106 e ss. D.Lgs. n. 385/1993, è stata costituita il 21/7/2004 ed espletava la propria attività di finanziamento, previa verifica dell'affidabilità del cliente e delle garanzie prestate, mediante lo sconto di effetti cambiari emesse dai propri clienti, con il trasferimento ad una serie di istituti di credito di cambiali, con conseguente accredito sui conti correnti di cui era intestataria delle somme corrispondenti al valore delle cambiali, detratto lo sconto applicato dalle banche, all'esito la società erogava ai clienti l'importo del finanziamento richiesto, trattenendo gli interessi che applicava sui prestiti concessi.
La cessione alle banche dei titoli cambiari avveniva pro solvendo, con liberazione, quindi, della società nei confronti degli istituti di credito soltanto nel momento in cui questi ultimi ricevevano il pagamento dai debitori ceduti: in sostanza la portava allo sconto Parte_1 presso le banche le cambiali emesse in suo favore dai clienti e, ottenuta l'anticipazione del valore dei titoli, detratto lo sconto applicato dall'istituto di credito, pagava ai clienti una somma pari alla differenza tra l'importo ricevuto dalla banca e gli interessi pattuiti con il cliente;
in caso di mancato pagamento della cambiale da parte del cliente la provvedeva a far protestate il titolo e ad CP_10 addebitare sul conto della l'importo corrispondente all'insoluto manifestato. Pt_1
pagina 30 di 43 Dalle verifiche contabili effettuate nel corso della procedura fallimentare (doc.15 parte attrice) emerge che la procedeva di frequente al rinnovo dei prestiti già concessi, con sconto di Pt_1
nuove cambiali presso istituto di credito diverso a quello che aveva anticipato le cambiali emesse a fronte del finanziamento originario oppure finanziava ulteriori clienti e le somme erogate venivano indirizzate direttamente in favore di soggetti già affidati, in modo tale da utilizzare la provvista proveniente dal nuovo soggetto affidato per adempiere alle proprie obbligazioni.
Al fine di inquadrare la responsabilità dei soggetti che si sono avvicendati quali soci e amministratori della è utile aggiungere che: Parte_1
- fino alla fine del 2010 il pacchetto azionario della società era Parte_1
appartenuto ad , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_1 [...]
CP_3 Controparte_2 CP_4 Parte_3
- il 9/12/2010 e hanno ceduto le proprie azioni ad CP_4 Parte_3 [...]
; Persona_1
- il 21/12/2010 , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_1 [...]
hanno ceduto le azioni di loro proprietà, in numero pari a 10.900, del CP_3 Controparte_2 valore nominale di € 100, alla società costituita solo in Controparte_8 data 7/12/2010, con capitale sociale di € 10.000 e con attività prevalente di ristorazione con somministrazione;
- in data 27 /06/2011 veniva approvato il bilancio al 31.12.2010, da cui emergeva una perdita pari ad € 3.152.588,00, che comportava la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c.
- il 06/07/2011 la è stata posta in liquidazione;
Parte_1
- il 23/4/2013 la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Tivoli n..
Le funzioni gestorie della sono state esercitate dai seguenti convenuti: Parte_1
- , presidente del Consiglio di amministrazione dal 21/07/2004 sino al Persona_1
6/7/2011;
- amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società Controparte_7
dal 21/07/2004 al 21/04/2011;
- consigliere di amministrazione e business analyst della società dal Controparte_1
21/07/2004 al 06/07/2011;
- consigliere di amministrazione e vicepresidente della società dal 21/07/2004 al CP_3
22/02/2011;
pagina 31 di 43 - consigliere di amministrazione della società dal 21/07/2004 al 22/02/2011; Controparte_2
- onsigliere di amministrazione della società dal 21/07/2004 al 06/12/2010; CP_4
- consigliere di amministrazione della società dal 21/07/2004 al 06/12/2010; Parte_3
- e sono stati liquidatori della società dal 06/07/2011 fino al Controparte_5 CP_6
fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 13 del 16/04/2013.
Ciò posto, la curatela del fallimento della ha chiesto Parte_1
accertarsi la responsabilità dei convenuti, ai sensi degli artt. 146 R.D. n. 267/1942, 2392, 2393,
2394, 2394-bis, 2484, 2485, 2486 e 2391 c.c., per gli asseriti danni subiti dalla società e dai creditori, in primo luogo a causa della condotta illecita di ex amministratori e sindaci della società per aver protratto l'attività sociale nonostante la perdita del capitale sociale a far tempo dal 2010, anno in cui la società aveva registrato una perdita di esercizio di € 3.152.588,00, con patrimonio netto negativo di oltre due milioni di euro.
La curatela ha denunziato che gli amministratori, pur consapevoli dello stato di grave indebitamento (in assenza di reazione da parte dei componenti del collegio sindacale) e dei presupposti per porre la società in liquidazione, si sarebbero ulteriormente impegnati in operazioni creditizie, peraltro in favore di soggetti dei quali non veniva verificato o correttamente valutato il relativo merito creditizio, nonché avrebbero compiuto episodi di dolosa dissipazione e di sottrazione ad uso personale di risorse finanziarie, provocando ingenti danni ai creditori sociali.
In particolare parte attrice ha contestato la prosecuzione dell'attività sociale con le seguenti operazioni di finanziamento:
1. finanziamento diretto in favore della socio unico della Controparte_8
(dal 21/12/2010), di € 260.000,00 in data 20/1/2011. Parte_1
2. finanziamento in favore della s.r.l. V.S. per € 155.000 in data 21/1/2011;
3. finanziamento in favore di per € 175.000 in data 23/12/2010; CP_13
4. finanziamento in favore di in data 21/1/2011 per € 175.000; Parte_9
5. finanziamento in favore di in data 1/2/2011 per € 175.000; Parte_10
6. finanziamento in favore di in data 23/12/2010 per € 175.000; Parte_11
7. finanziamento in favore di in data 21/1/2011 per € 175.000; Persona_3
8. finanziamento in favore di in data 5/1/2011 per € 175.000; Parte_12
9. finanziamento in favore di nel febbraio 2011 per € 175.000; Parte_13
pagina 32 di 43 Tali operazioni sono tutte relative al periodo dicembre 2010-febbraio 2011, periodo in cui componenti dell'organo amministrativo sono stati , Persona_1 CP_7
(amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società),
[...] [...]
(consigliere di amministrazione e business analyst), (consigliere di CP_1 CP_3
amministrazione e vicepresidente), consigliere di amministrazione. Controparte_2
10. finanziamento in favore di il 17/11/2010: nel periodo di tale Parte_14 finanziamento componenti dell'organo amministrativo sono stati , Persona_1 [...]
(amministratore delegato e consigliere di amministrazione della società), Controparte_7
(consigliere di amministrazione e business analyst), Controparte_1 CP_3
(consigliere di amministrazione e vicepresidente), e Controparte_2 Parte_3 CP_4
consiglieri di amministrazione.
[...]
Risulta documentalmente che nel corso del 2010 - come risulta dal bilancio approvato il
27/06/2011- la società ha registrato una perdita di esercizio di Parte_1 complessivi € 3.152.588,00, che è stata giustificata per l'importo di € 1.877.323,00 da un accontamento a fondo rischi su crediti (a fronte di “singole posizioni di soggetti finanziati i quali non risultano in grado di adempiere all'obbligo di restituzione e per i quali sussistono i relativi pareri legali che hanno in carico la posizione per le procedure di recupero giudiziale i quali hanno espresso le loro riserve in ordine all'esigibilità di detti crediti”) e per € 1.380.723,00 da rettifiche di valore su crediti e da accantonamenti per garanzie ed impegni (€ 274.158,00 per diretta svalutazione di crediti verso clientela per reiterati mancati rimborsi di finanziamenti e manifesta incapienza patrimoniale accertata da pareri legali e dalle consuete verifiche commerciali sulla situazione dei debitori ed € 1.106.565,00 quale accantonamento “in ordine al rischio di regresso su effetti portati allo sconto per i quali sussistono concreti rischi di inadempimento del debitore, importo che va a rettificare il valore di euro 4.467.000,00 indicato alla voce 20 tra i conti d'ordine”).
pagina 33 di 43 Dall'analisi della situazione contabile e finanziaria della condotta nel corso della Pt_1
procedura dalla dr. Di Salvo è emerso un quadro ancor più grave della situazione contabile della società rispetto a quanto risultante dai bilanci, che evidenzia una situazione di precarietà che ha origini ben più remote rispetto al 2010 e che deriva dal fatto che il rischio di mancato pagamento dei titoli cambiari ricevuti dalla in cambio dei finanziamenti erogati e girati poi alle Pt_1
banche pro sovendo, seppur abbiano avuto esiti sovente negativi, a causa del mancato pagamento dei titoli a favore delle banche, erano evidenziati soltanto fra i conti d'ordine, che non influenzavano i bilanci e la , in occasione della girata delle cambiali portate allo sconto e Pt_1 del successivo accreditamento della provvista relativa, considerava l'operazione conclusa, pur rimanendo responsabile fino al buon fine dei titoli ed il conto veniva riaperto in caso di restituzione, da parte delle banche, delle cambiali insolute e protestate. Soltanto nel bilancio relativo all'esercizio 2010, invece, è stato deliberato un accantonamento per il fondo rischi stante il consistente numero di posizioni inadempienti da parte dei soggetti finanziati.
D'altronde la società aveva già deliberato un aumento di capitale il 28/07/2009 da € 810.000,00 ad
€ 1.500.000, non sottoscritto interamente, ma sino ad € 1.090.000,00 ed il 22/02/2011 ha deliberato un aumento ad € 3.000.000,00, rimasto non sottoscritto.
La situazione di criticità non è, dunque, emersa all'atto della approvazione del bilancio 2010, anche tenuto conto del fatto che i soci/amministratori potevano rilevare il numero delle posizioni di clienti inadempienti, per i quali gli istituti di credito addebitavano sui conti correnti della società le cambiali protestate
Risulta dai documenti prodotti in ordine ai finanziamenti in contestazione e dalla relazione tecnica redatta dalla dr.ssa , su incarico del , per la ricostruzione dei crediti Persona_8 Parte_1
della , che nonostante le ingenti perdite che nel 2010 avevano determinato la riduzione Pt_1 del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2327 c.c. e pur essendosi verificata la causa di scioglimento della società ex art. 2484, co. I, n. 4 c.c.., la società ha continuato a svolgere attività di finanziamento e parte attrice ha documentato che i finanziamenti sono stati concessi per importi ingenti a soggetti dei quali non era stato previamente verificato il merito creditizio o nonostante l'esito delle verifiche risultate negative, tanto che poi si sono rivelate operazioni pregiudizievoli per la mutuante in quanto le cambiali sono rimaste insolute per ingenti importi.
pagina 34 di 43 La curatela ha, dunque, allegato che dopo la perdita del capitale sono state intraprese ulteriori iniziative imprenditoriali al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative e il danno causalmente riconducibile a tali iniziative conseguente è stato determinato non sulla base dei c.d. netti patrimoniali, ma in base al debito ulteriore rimasto insoluto.
Venendo ai singoli finanziamenti di cui si duole la curatela, risale al 20/1/2011 un finanziamento diretto in favore della all'epoca divenuta socio unico della Controparte_8
(costituita solo il 7/12/2010, capitale € 10.000,00, avente ad oggetto attività di Pt_1 ristorazione), per la somma di € 260.000,00 a fronte della consegna di cambiali per il valore di €
289.000,00, rimaste insolute per complessivi € 249.000,00.
Gli ulteriori finanziamenti indicati in citazione a favore di VS s.r.l., CP_13 Parte_9
, , e sono
[...] Parte_10 CP_16 Persona_3 Parte_12 Parte_13
stati effettuati nel periodo compreso tra dicembre 2010 e febbraio 2011: nessuno dei clienti ha fornito garanzie e ciascuno dei clienti ha ricevuto un finanziamento per € 175.000,00, netto ricevuto € 155.000,00, che risulta documentalmente versato alla socia unica
[...]
e (solo per il finanziamento alla la prova del Parte_6 Controparte_8 Parte_11 versamento a detta società è per € 95.000,00).
I finanziamenti sono stati concessi nonostante la mancanza di verifica della affidabilità della CP_13
, oppure nonostante le risultanze negative delle
[...] Parte_10 CP_17 Parte_13 verifiche (la VS s.r.l. risultava affidabile per € 5.000,00, presentava elevato rischio di Pt_9
insolvenza, risultava in elevato stato di difficoltà, aveva presentato una Per_3 Parte_12
dichiarazione dei redditi falsa).
Risulta del tutto sfornita di elementi documentali di supporto la diversa ricostruzione del merito creditizio dei soggetti finanziati indicate da nella sua costituzione. Controparte_1
Tali operazioni, dunque, sono state effettuate quando già ricorrevano i presupposti per porre in liquidazione la società ed hanno aggravato lo stato di dissesto della società, atteso che hanno generato a carico della società almeno i seguenti insoluti documentati: € 249.000, VS CP_9
s.r.l. € 170.000,00, € 154.000,00, € 151.000,00, € CP_13 Parte_9 Parte_10
23.500,00, € 110.000,00, € 125.000,00, € CP_16 Persona_3 Parte_12
158.000,00 e € 175.000,00. Parte_13
Per tali operazioni la curatela ha richiesto un risarcimento par ad € 1.140.500,00.
pagina 35 di 43 I convenuti hanno sostenuto, da un lato che la natura chirografaria dei prestiti concessi non richiedesse indagini particolari sulla solvibilità dei soggetti medesimi, circostanza che non può essere condivisa, considerato la tipologia di operazioni e la cessione solo pro solvendo delle cambiali. Sebbene i finanziamenti concessi dalla fossero chirografari, Parte_1
ciò non escludeva il dovere dei suoi amministratori di valutare la situazione complessiva dei beneficiari dei finanziamenti, in relazione anche all'entità dei crediti, ai fini di una prognosi cautelativa sull'adempimento, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, degli obblighi restitutori.
Tanto più sarebbero stati necessari specifici controlli in un momento in cui la società si trovava in perdita proprio a causa degli effetti insoluti che le venivano addebitati dagli Istituti di credito.
In secondo luogo i convenuti hanno argomentato che la verifica sulla affidabilità dei soggetti da finanziare erano svolte da parte degli istituti di credito che procedevano allo sconto: anche tale argomento non appare decisivo, considerato che parte attrice ha documentato che alcuni finanziamenti erano stati concessi nonostante il diniego ricevuto dagli istituti di credito ( e Per_3
. Considerato che lo sconto delle cambiali avveniva pro solvendo, sicché la Parte_11
rimaneva obbligata nei confronti delle banche in caso di inadempimento dei soggetti che Pt_1
rilasciavano le cambiali, appare evidente che il soggetto interessato alla verifica di solvibilità dei soggetti finanziati era principalmente – se non esclusivamente – la , per cui gli Pt_1
amministratori erano chiamati a valutare con attenzione la affidabilità del cliente.
In terzo luogo ha sostenuto che le verifiche erano state effettuate dalla società, Controparte_1
quantomeno in via preliminare e che i clienti finanziati godevano tutti di merito creditizio, circostanza non provata, smentita documentalmente dalle schede clienti o dalla assoluta assenza di alcuna verifica preventiva e smentita ex post dal protesto delle cambiali rilasciate.
pagina 36 di 43 Non va sottaciuto, peraltro, che lo stesso ha puntualizzato che il Controparte_1
finanziamento alla e le 8 ulteriori operazioni sono state compiute per una specifica CP_9 finalità, così allegando nella sua comparsa “per l'acquisto della società, con un capitale sociale di
1.090.000 euro, è stato convenuto un prezzo di acquisto di 1.400.000 euro. Per il pagamento di detta somma, la RPG ha richiesto un finanziamento di 289.000 euro. Come più volte ribadito, non era la a decidere se finanziare o meno i soggetti che ne facevano richiesta;
la Società Pt_1
effettuava esclusivamente un primo controllo, la selezione vera e propria veniva poi effettuata dalla banca che avrebbe dovuto materialmente erogare le somme, la quale disponeva di strumenti di analisi ben più strutturati. Se la banca ha ritenuto di concedere alla RPG un prestito cambiario di ben 289.000 euro, questo sta a significare che alla la banca attribuiva un valore di molto Pt_1 superiore. I restanti soggetti che hanno preso parte all'operazione, vale a dire la V.S. s.r.l., la il sig. NN UG, il sig. la il sig. CP_13 Parte_10 Parte_11 Persona_3
, il sig. e la erano tutti soggetti ampiamente
[...] Persona_7 Parte_13
solvibili ed attentamente scrutinati dalla banca.”
Da quanto esposto, dunque, i finanziamenti facevano parte di una operazione unitaria, finalizzata al pagamento del prezzo della cessione delle azioni da parte della ai soci/amministratori CP_9 odierni convenuti. La neocostituita con capitale di € 10.000,00 è risultata destinataria CP_9
non solo di un finanziamento diretto, ma di 8 finanziamenti a soggetti che si erano resi disponibili al rilascio di cambiali (rimaste come detto per lo più insolute) e a far confluire le somme finanziate alla per l'acquisto delle azioni. I soci/amministratori ( , CP_9 Persona_1 [...]
, hanno autorizzato o Controparte_7 Controparte_1 Parte_17 consentito l'autorizzazione dei 9 finanziamenti e ottenuto il pagamento del prezzo della cessione delle proprie azioni.
A tali operazioni va aggiunto il finanziamento coevo del 17 novembre 2010 in favore della
[...] per € 171.500,00, a fronte della emissione di n. 21 cambiali rimaste Parte_14 insolute quantomeno per € 118.000,00 (n. 14 cambiali protestate prodotte doc. 61). Anche tale operazione risulta effettuata quando la presentava già la perdita del capitale sociale, in Pt_1 favore di società immobiliare con capitale € 10.000,00, fallita due anni dopo e che ha destinato l'importo finanziato direttamente in favore di (€ 53.340,00), di Persona_1 [...]
(€ 48.830,00) e (€ 48.830,00). La società, dunque, ha Controparte_7 Controparte_1
proseguito la sua attività, ha assunto ulteriori impegni economici, con una operazione che è anche andata ad esclusivo beneficio di tre degli amministratori.
pagina 37 di 43 Sul punto ha ritenuto solo di chiarire che la società finanziata si presentava Controparte_1
solida, richiamando la presentazione che la aveva fatto alla CR, che riporta Pt_1
effettivamente per il 2019 ricavi per 5,5 milioni di euro, ma evidenzia anche una perdita di esercizio di € 30.000,00 (da ripianare con finanziamenti soci) ed una situazione finanziaria
“leggermente impegnata” ed un grado di affidabilità “moderato”.
Lo stesso ha reputato superflua la circostanza che il finanziamento alla cliente è stato CP_1
“utilizzato per regolare proprie pendenze nei confronti di alcuni degli amministratori, la circostanza non può in alcun modo riguardare la Società ne' avrebbe dovuto essere segnalata”.
Appare, al contrario, significativo ai fini della individuazione delle condotte di mala gestio tenute che, nonostante le condizioni economiche compromesse della , alcuni amministratori Pt_1
hanno fatto ottenere a terzi privi di affidabilità dei finanziamenti, con cessioni pro solvendo di cambiali, per ottenerne direttamente o indirettamente il ricavato.
Anche tale operazione, dunque, risulta da imputare alla mala gestio degli amministratori in quanto l'attività di gestione è proseguita nonostante fossero evidenti i presupposti per mettere in liquidazione la società, ma anche in quanto sono state compiute operazioni irragionevoli, per tornaconto personale di alcuni amministratori, senza le cautele, le informazioni, le verifiche necessarie o malgrado le informazioni negative.
L'operazione del 17/11/2010 è stata effettuata quando soci ed amministratori erano oltre ai già citati , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_1 [...]
anche e prossimi a cedere le loro quote ad Parte_17 Pt_3 CP_4 [...]
. Persona_1
I convenuti e e e hanno CP_3 Controparte_2 Pt_3 CP_4 Controparte_1
eccepito che le operazioni di finanziamento contestate dalla curatela non sono state compiute con il loro intervento, operando ciascuno in base alle proprie deleghe e alcuni solo quali consiglieri di amministrazione privi di deleghe.
pagina 38 di 43 Va sul punto precisato che i consiglieri di amministrazione privi di deleghe o con deleghe specifiche non sono esenti dalla responsabilità, ma anche gli amministratori, che non hanno operato in prima persona, rispondono delle conseguenze dannose della condotta di quelli che hanno agito personalmente, qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. In altre parole, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito, in positivo, conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381 c.c.), ovvero dei quali avrebbero dovuto acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.
La Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata sull'argomento, chiarendo che in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato (Cass.civ. sez. 1, 22 aprile 2024, n.
10739).
Nel caso concreto i convenuti amministratori e soci della dalla sua costituzione non Pt_1
potevano non essere a conoscenza della situazione economica/patrimoniale della società compromessa quantomeno nel corso del 2010, considerato la tipologia di attività della società, gli addebiti degli insoluti sui conto correnti della società e tenuto conto che nel corso del 2010 vi erano state trattative per la cessione a terzi delle azioni, vi sono state due cessioni delle azioni e le conseguenti dimissioni dal CdA di e il 6/12/2010; nel corso del consiglio CP_4 Parte_3
di amministrazione del 13 dicembre 2010 si dava atto di tali dimissioni, di un nuovo socio e che erano in corso trattative per la cessione dell'intero pacchetto azionario, per cui massima attenzione deve essere stata prestata alla valutazione delle azioni e dello stato della società.
pagina 39 di 43 In base alla attuale disciplina, così possono essere sintetizzati gli obblighi degli amministratori: devono costantemente vigilare sull'andamento della situazione patrimoniale della società al fine di accertare prontamente l'eventuale perdita del capitale sociale;
qualora il capitale sociale venga perso, ove gli amministratori si siano accorti di tale circostanza o se ne potevano accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze (art. 2392, comma 1 c.c.) essi devono senza indugio convocare l'assemblea affinché adotti uno dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. (copertura delle perdite e ricapitalizzazione;
liquidazione o trasformazione della società); in assenza di tali provvedimenti, devono iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese;
a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, non devono cessare qualsivoglia atto di gestione societaria, ma devono gestire la società ai soli fini conservativi.
Gli amministratori avevano, dunque, lo specifico dovere di intervenire, di adottare le misure previste dall'art. 2484 e 2485 c.c. e nessuno vi ha provveduto sino alla approvazione del bilancio al
31/12/2010 nel giugno 2011, con prosecuzione dell'attività gestoria.
D'altronde nessuno dei convenuti ha comprovato di aver agito con la diligenza richiesta dal proprio incarico specificando le attività in concreto poste in essere o le ragioni della perdurante inerzia seguita dalla fuoriuscita dalla società e, in epoche diverse, dalla carica.
Le operazioni di finanziamento in contestazione presentavano tutte criticità evidenti ed hanno comportato l'aggravamento della situazione debitoria della società per l'importo richiesto di €
1.258.500,00, a carico solidale di e in proprio e Controparte_7 Controparte_1
quali eredi di , e mentre rispondono in Persona_1 CP_3 Controparte_2 solido per € 118.000,00 e Parte_3 CP_4
Nella misura indicata va, dunque, disposta la condanna dei convenuti in favore del fallimento attore, somma da cui va detratto l'importo già conseguito dalla curatela in sede in sede di transazione con i sindaci, anche quale riduzione delle insinuazioni al passivo (€ 70.000,00 complessivi oltre alla rinuncia ad € 21.150,56 in privilegio ed € 4.441,62 in chirografo per le insinuazioni al passivo ammesse, per un totale di € 95.592,18).
pagina 40 di 43 Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768; Cass.,
14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente.
La somma sopra indicata va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data della dichiarazione di fallimento momento in cui può dirsi conclamato il danno all'attualità.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, la curatela li ha chiesti correttamente dalla data della decisione al saldo, in quanto sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in sentenza in un credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
13.- Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda attorea nei confronti dei liquidatori della società e Controparte_18 CP_6
Ai liquidatori e la curatela attrice imputa la omessa richiesta di Controparte_5 CP_6
sottoposizione della società a procedura concorsuale, ricorrendone i presupposti almeno a far tempo dalla fine del 2011, pertanto ha chiesto di porre a loro carico le perdite maturate dalla per tutto l'anno 2012, per complessivi € 316.646,00. Parte_1
Giova premettere che la responsabilità dei liquidatori postula non soltanto la allegazione e la prova delle perdite patrimoniali subite dalla società nelle more della fase di liquidazione, ma anche il nesso causale tra l'aggravamento della situazione economica e patrimoniale della società e specifiche condotte ascrivibili ai liquidatori, che, anziché procedere ad attività meramente liquidatorie, hanno posto in essere atti di gestione con effetti pregiudizievoli per la società.
pagina 41 di 43 Ebbene, nella specie l'attrice non ha prospettato né comprovato il compimento di alcuna specifica operazione, da parte dei liquidatori, cui sia imputabile l'aggravamento delle condizioni economica e patrimoniale della società, essendosi limitato ad indicare le ulteriori perdite verificatesi nell'anno
2012, di cui circa € 60.000,00 per “spese create e gestite da sé medesimi”. Parte attrice omette di specificare nel dettaglio la natura di tali spese e di indicare la documentazione a supporto, lasciando intendere solo che erano stati effettuati pagamenti di compensi propri dei liquidatori o di professionisti nominati per la tenuta delle scritture contabili e per la difesa legale della società, spese tutte inerenti la liquidazione con il tentativo di recupero dei crediti della società, non qualificabili in termini di danno.
Per il residuo le perdite del 2012 sono frutto dei finanziamenti già erogati per i quali continuavano a maturare ulteriori insoluti, ma non di ulteriori attività di impresa della società.
La domanda, dunque, nei confronti dei due liquidatori, per come posta, va respinta.
14.- Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in base al valore di causa, seguono la soccombenza dei convenuti , , , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2
, e nei confronti della parte attrice e la soccombenza CP_3 CP_4 Parte_3 di quest'ultima verso i convenuti e Controparte_5 CP_6
Le spese sono liquidate sulla base del valore delle diverse domande di causa, tra minimo e medio in base alle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 30543/2017 tra il
, in persona del curatore pro Parte_1
tempore, avverso , Controparte_7 Controparte_1 CP_3 Controparte_2
e , ogni contraria istanza, CP_4 Parte_3 Controparte_5 CP_6
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ND e Controparte_7 CP_1
in proprio e nella qualità di eredi di , e
[...] Persona_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore del CP_3 [...]
della somma di € 1.140.500,00, oltre alla Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data di fallimento di parte attrice alla presente sentenza ed agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
pagina 42 di 43 2) DICHIARA tenuti e, per l'effetto, ND e Controparte_7 CP_1
in proprio e nella qualità di eredi di , ,
[...] Persona_1 Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 CP_4 Parte_3 del della somma di € Parte_1
118.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di fallimento di parte attrice alla presente sentenza ed agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo detratto dagli importi indicati ai punti 1) e 2) l'importo complessivo di € 95.592,18 oggetto di separata transazione;
[... 3) RIGETTA la domanda proposta dal Parte_1 Parte_1 Parte_1
avverso e Parte_1 Controparte_5 CP_6
4) ND , Controparte_7 Controparte_1 CP_3 CP_2
a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che
[...] CP_4 Parte_3 liquida in € 3.399,00 per spese vive ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) ND il a Parte_1 rifondere a e le spese di lite, che liquida in € 12.000,00 Controparte_5 CP_6
ciascuno per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
pagina 43 di 43