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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. UC Di NI, al termine dell'udienza del giorno 10/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2935/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 203/2022 del 12/05/2022, depositata in Cancelleria in data 19/05/2022 e non notificata” e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonio Sapia, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
E
, in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
In primo grado innanzi al Giudice di Pace di Rossano, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n. 700016589388 del 2/10/2019 redatto dalla Polizia Stradale di per violazione degli artt. 172, co. 10, C.d.S. “perché circolava CP_1 senza fare uso della prescritta cintura di sicurezza, sebbene ne avesse l'obbligo” e “perché in qualità di conducente consentiva il trasporto di un bambino di meno di 1,50m. Il bambino prendeva posto sul sedile anteriore, lato passeggero, in piedi.”. A sostegno della spiegata opposizione ha eccepito: la tardività della notifica del verbale, poiché effettuata a distanza di due anni dalla contestazione della violazione;
la nullità del verbale poiché notificato in copia fotostatica anziché in originale;
la nullità della sanzione per inesistenza dell'infrazione contestata;
la prescrizione della R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 2 di 7
pretesa creditoria;
l'errata applicazione di una duplice sanzione per la medesima violazione;
la violazione dell'obbligo di trasparenza amministrativa in ragione della scarsa intellegibilità del verbale. Tanto eccepito ha chiesto: “- In via principale: Annullarsi e Dichiarare nullo e di nessun effetto il verbale opposto al c.d.s. n. 700016589388 del 2019 notificato il 2/03/2022 e la decurtazione dei punti;
Condannare la a versare in favore della ricorrente Controparte_1 una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3° co., c.p.c., stante la colpa grave nel notificare un verbale dopo due anni, in palese violazione di ogni norma di legge;
- In subordine, qualora ritenesse valido il verbale, condannare la ricorrente al minimo edittale sanzione pecuniaria inflitta e decurtazione di soli 5 punti dalla patente di guida. In ogni caso con vittoria di spese vive € 43,00, e compenso professionale legale oltre spese generali il 15%, iva 22% e cpa 4% come per legge e successive occorrende, con distrazione al difensore avv. Antonio Sapia che se ne dichiara antistatario.”.
La non si è costituita in giudizio seppur ritualmente evocata. Controparte_1
Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 203/2022 depositata il 12/05/2022, ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato. Parte_1
Tanto sul presupposto che l'omesso deposito, da parte della resistente contumace, dei documenti relativi all'accertamento compiuto, oltre a costituire comportamento processuale valutabile dal giudicante ai fini della decisione, impedisse all'opponente di dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate, in particolar modo quella relativa alla tardività della notifica del verbale;
inoltre, il giudice di pace di Rossano, dando atto che l'opposizione veniva accolta ai sensi dell'art. 7
n. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, per mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente
- e, quindi, per motivi che prescindevano dall'accertamento dell'infondatezza e/o illegittimità del provvedimento impugnato -, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto appello eccependo il difetto di Parte_1 motivazione del provvedimento impugnato ed il capo relativo al regolamento delle spese. Nello specifico, l'appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza: 1) - nella parte in cui il giudice di pace non aveva disposto l'annullamento del verbale in ragione della tardività della notifica di cui era stata fornita prova documentale (ossia il verbale del 2019 e la sua relata di notifica del 2022); 2) - nella parte in cui il giudice di pace non aveva fatto buon governo dell'art.7 co.10, D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui “con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, atteso che non avrebbe dovuto accogliere l'opposizione per insufficienza di prove bensì per la palese illegittimità del verbale, poiché, come risultava dai documenti prodotti, era stato notificato a distanza di due anni R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 3 di 7
dall'avvenuta violazione, quindi, oltre il termine di 90 ex lege previsto. Inoltre, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado risultava errata nella parte in cui il giudice aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio, atteso che: - la difesa tecnica è un diritto costituzionalmente sancito ed il giudizio di opposizione a verbale non era stato provocato dall'odierna appellante, sicché risultava ingiusto il mancato riconoscimento delle spese di lite;
- non appaiono desumibili né giustificabili le ragioni sottese all'omessa condanna al pagamento delle spese di primo grado nei confronti della parte soccombente;
- risulta violato il disposto dell'art. 91 c.p.c. per omessa applicazione del principio di soccombenza;
- non appaiono specificate e motivate eventuali gravi ed eccezionali ragioni giustificanti, nel caso de quo, la compensazione delle spese di lite. Parte appellante ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler: “- Riformare la sentenza impugnata, emessa il 12/5/22 dal Giudice di Pace di Rossano n. 203/2022, pubblicata il 19/5/2022, in ordine alle spese di lite, previa declaranda diversa, corretta ed idonea motivazione ex art. 7, co. 10, D.
Lgs. 150/11 prima parte, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti, e per l'effetto,
Confermare nel merito l'annullamento del verbale impugnato, poiché illegittimo e notificato oltre i termini di legge, al fine di: - Condannare la , in persona del Prefetto Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado al Giudice di Pace di Rossano sostenute da parte appellante-ricorrente, anche in ottemperanza della Cass. n. 9556/2014, da determinarsi in euro 346,00, oltre spese gen., iva e cpa, come per legge, oltre a spese vive per euro
43,00 per contributo unificato e con distrazione al difensore antistatario”; - Condannare la
, in persona del Prefetto l.r.p.t., al pagamento di spese vive € 92,50, Controparte_2 competenze e onorari, spese gen., Iva e cpa come per legge del presente grado di giudizio, oltre spese di trasferta, con distrazione al difensore Avv. Antonio Sapia che se ne dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, in data 17/05/2023 si è costituita in giudizio la
[...]
, mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con la quale ha resistito al gravame proposto da . Nello specifico, Parte_1 secondo parte appellata, il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio risultava specificamente motivato e, in particolare, il giudice di pace di Rossano aveva fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., norma che prevede una serie di criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi, come quello in esame, in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni. Tanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: rigettare l'appello proposto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.”. R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 4 di 7
Disposti una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 10/12/2025, all'esito del deposito da parte dell'appellante delle note scritte, ex art. 127 ter, sostitutive della discussione orale, il
Tribunale ha deciso la causa come segue mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
2. Nel merito
ha chiesto la parziale riforma della sentenza in questa sede impugnata ed ha Parte_1 affidato l'appello a due motivi.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha accolto l'opposizione per insufficienza di prove in ordine alla responsabilità dell'opponente in ragione del mancato deposito, da parte dell'amministrazione resistente, della documentazione relativa all'accertamento compiuto.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente accolto l'opposizione, ma avrebbe dovuto fondare la suddetta statuizione in considerazione del sollevato vizio di legittimità del verbale impugnato, integrato dall'avvenuta notifica oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, previsto dalla legge.
Orbene, come noto, la parte risultata totalmente vittoriosa non può impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l'interesse ad impugnare. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, a cui questo Tribunale ritiene dover dare continuità, “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto
d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, in relazione ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, si censurava l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla applicazione del termine di decadenza previsto dalla L. n. 46 del
1999, art. 24, in luogo di quello previsto dall'art. 617 c.p.c., comma 1, senza però che fosse impugnata la statuizione resa dallo stesso giudice in punto di inammissibilità dell'appello avverso la pronuncia di nullità della notificazione della cartella esattoriale da parte del giudice di primo R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 5 di 7
grado, resa sul presupposto della qualificazione della domanda in termini, appunto, di opposizione agli esecutivi ed ormai passata in giudicato)" (cfr. Cass. n. 25311/2022).
Tanto precisato, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non si profila un concreto interesse dell'appellante ad ottenere una decisione che, pur confermando l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento del verbale impugnato, sia basata su una motivazione ritenuta più esatta, ragion per cui il motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Risulta invece fondato il secondo motivo di appello con cui parte appellante ha censurato il capo della sentenza relativo al governo delle spese per omessa applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Giova partire, innanzitutto, evidenziando che la regolamentazione codicistica delle spese processuali risponde alla regola generale victus victori di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., secondo cui
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Infatti, l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, sicché “il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” (Corte Cost. n.
135/1987).
Il suddetto principio, tuttavia, è mitigato dalla previsione della compensazione delle spese di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., che, nel testo novellato dall'art. 13 comma 1 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, dispone: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La novità introdotta dal legislatore nel
2014 ha ristretto il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, a due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata) ossia, l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A ciò deve poi aggiungersi che la pronuncia della
Corte costituzionale n.77/2018 ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 6 di 7
quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". A tal proposito, appare necessario precisare che il dictum della Corte Costituzionale non esonera il giudice di merito dalla specifica motivazione di dette gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 22333/2017;
Cass. SS. UU., sent. n. 2572/2012), il quale è chiamato ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 21427/2018).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese nel modo seguente: “Tenuto conto che l'opposizione viene accolta ai sensi dell'art. 7, n. 10 Dlgs 150/2011, quindi non per l'accertamento dell'infondatezza e/o illegittimità del provvedimento opposto, bensì per la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, si dichiarano compensate le spese di lite.”.
Ebbene, tale statuizione non può trovare conferma in questa sede poiché all'integrale accoglimento della domanda proposta da da parte del giudice di prime cure avrebbe dovuto Parte_1 necessariamente conseguire la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite. Infatti, ha errato il giudice di pace non solo laddove ha ritenuto che il motivo per cui veniva accolta l'opposizione non integrava un motivo attinente al merito ma, altresì, laddove non ha avuto riguardo al fatto obiettivo della soccombenza.
Inoltre, la compensazione delle spese non trova logica giustificazione in alcuna delle ipotesi sopra esaminate (assoluta novità della questione trattata o di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti) né ricorrono, al di là di quanto emerge dal provvedimento del giudice di prime cure, altri motivi gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
La pronuncia gravata deve essere, pertanto, riformata in punto al carico delle spese, con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite, in favore di , liquidate come in Parte_1 dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore sino a € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022) tenuto conto del valore della controversia (inferiore ad € 1.100,00) e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. UC Di
NI, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel presente giudizio da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano n. 203/2022 emessa il 12/05/2022 e
[...] R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 7 di 7
depositata in Cancelleria in data 19/05/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per esborsi, € 278,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonio
Sapia;
➢ CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
➢ ND l'appellata a pagare Controparte_1 all'appellante le spese del giudizio di appello, che liquida in misura complessiva in € 91,50 per esborsi e € 462,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonio Sapia;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
UC Di NI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. UC Di NI, al termine dell'udienza del giorno 10/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2935/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 203/2022 del 12/05/2022, depositata in Cancelleria in data 19/05/2022 e non notificata” e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonio Sapia, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
E
, in persona del Controparte_1
Prefetto p.t., (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
In primo grado innanzi al Giudice di Pace di Rossano, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il verbale di violazione del Codice della Strada n. 700016589388 del 2/10/2019 redatto dalla Polizia Stradale di per violazione degli artt. 172, co. 10, C.d.S. “perché circolava CP_1 senza fare uso della prescritta cintura di sicurezza, sebbene ne avesse l'obbligo” e “perché in qualità di conducente consentiva il trasporto di un bambino di meno di 1,50m. Il bambino prendeva posto sul sedile anteriore, lato passeggero, in piedi.”. A sostegno della spiegata opposizione ha eccepito: la tardività della notifica del verbale, poiché effettuata a distanza di due anni dalla contestazione della violazione;
la nullità del verbale poiché notificato in copia fotostatica anziché in originale;
la nullità della sanzione per inesistenza dell'infrazione contestata;
la prescrizione della R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 2 di 7
pretesa creditoria;
l'errata applicazione di una duplice sanzione per la medesima violazione;
la violazione dell'obbligo di trasparenza amministrativa in ragione della scarsa intellegibilità del verbale. Tanto eccepito ha chiesto: “- In via principale: Annullarsi e Dichiarare nullo e di nessun effetto il verbale opposto al c.d.s. n. 700016589388 del 2019 notificato il 2/03/2022 e la decurtazione dei punti;
Condannare la a versare in favore della ricorrente Controparte_1 una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3° co., c.p.c., stante la colpa grave nel notificare un verbale dopo due anni, in palese violazione di ogni norma di legge;
- In subordine, qualora ritenesse valido il verbale, condannare la ricorrente al minimo edittale sanzione pecuniaria inflitta e decurtazione di soli 5 punti dalla patente di guida. In ogni caso con vittoria di spese vive € 43,00, e compenso professionale legale oltre spese generali il 15%, iva 22% e cpa 4% come per legge e successive occorrende, con distrazione al difensore avv. Antonio Sapia che se ne dichiara antistatario.”.
La non si è costituita in giudizio seppur ritualmente evocata. Controparte_1
Il Giudice di pace di Rossano, con sentenza n. 203/2022 depositata il 12/05/2022, ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato. Parte_1
Tanto sul presupposto che l'omesso deposito, da parte della resistente contumace, dei documenti relativi all'accertamento compiuto, oltre a costituire comportamento processuale valutabile dal giudicante ai fini della decisione, impedisse all'opponente di dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate, in particolar modo quella relativa alla tardività della notifica del verbale;
inoltre, il giudice di pace di Rossano, dando atto che l'opposizione veniva accolta ai sensi dell'art. 7
n. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, per mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente
- e, quindi, per motivi che prescindevano dall'accertamento dell'infondatezza e/o illegittimità del provvedimento impugnato -, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto appello eccependo il difetto di Parte_1 motivazione del provvedimento impugnato ed il capo relativo al regolamento delle spese. Nello specifico, l'appellante ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza: 1) - nella parte in cui il giudice di pace non aveva disposto l'annullamento del verbale in ragione della tardività della notifica di cui era stata fornita prova documentale (ossia il verbale del 2019 e la sua relata di notifica del 2022); 2) - nella parte in cui il giudice di pace non aveva fatto buon governo dell'art.7 co.10, D. Lgs. n. 150/2011, secondo cui “con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, atteso che non avrebbe dovuto accogliere l'opposizione per insufficienza di prove bensì per la palese illegittimità del verbale, poiché, come risultava dai documenti prodotti, era stato notificato a distanza di due anni R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 3 di 7
dall'avvenuta violazione, quindi, oltre il termine di 90 ex lege previsto. Inoltre, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado risultava errata nella parte in cui il giudice aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio, atteso che: - la difesa tecnica è un diritto costituzionalmente sancito ed il giudizio di opposizione a verbale non era stato provocato dall'odierna appellante, sicché risultava ingiusto il mancato riconoscimento delle spese di lite;
- non appaiono desumibili né giustificabili le ragioni sottese all'omessa condanna al pagamento delle spese di primo grado nei confronti della parte soccombente;
- risulta violato il disposto dell'art. 91 c.p.c. per omessa applicazione del principio di soccombenza;
- non appaiono specificate e motivate eventuali gravi ed eccezionali ragioni giustificanti, nel caso de quo, la compensazione delle spese di lite. Parte appellante ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler: “- Riformare la sentenza impugnata, emessa il 12/5/22 dal Giudice di Pace di Rossano n. 203/2022, pubblicata il 19/5/2022, in ordine alle spese di lite, previa declaranda diversa, corretta ed idonea motivazione ex art. 7, co. 10, D.
Lgs. 150/11 prima parte, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti, e per l'effetto,
Confermare nel merito l'annullamento del verbale impugnato, poiché illegittimo e notificato oltre i termini di legge, al fine di: - Condannare la , in persona del Prefetto Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado al Giudice di Pace di Rossano sostenute da parte appellante-ricorrente, anche in ottemperanza della Cass. n. 9556/2014, da determinarsi in euro 346,00, oltre spese gen., iva e cpa, come per legge, oltre a spese vive per euro
43,00 per contributo unificato e con distrazione al difensore antistatario”; - Condannare la
, in persona del Prefetto l.r.p.t., al pagamento di spese vive € 92,50, Controparte_2 competenze e onorari, spese gen., Iva e cpa come per legge del presente grado di giudizio, oltre spese di trasferta, con distrazione al difensore Avv. Antonio Sapia che se ne dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, in data 17/05/2023 si è costituita in giudizio la
[...]
, mediante deposito telematico di comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con la quale ha resistito al gravame proposto da . Nello specifico, Parte_1 secondo parte appellata, il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio risultava specificamente motivato e, in particolare, il giudice di pace di Rossano aveva fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., norma che prevede una serie di criteri di mitigazione del principio della soccombenza, per far fronte a quei casi, come quello in esame, in cui una rigida applicazione del principio finirebbe per produrre risultati iniqui o inopportuni. Tanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: rigettare l'appello proposto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.”. R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 4 di 7
Disposti una serie di rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 10/12/2025, all'esito del deposito da parte dell'appellante delle note scritte, ex art. 127 ter, sostitutive della discussione orale, il
Tribunale ha deciso la causa come segue mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
2. Nel merito
ha chiesto la parziale riforma della sentenza in questa sede impugnata ed ha Parte_1 affidato l'appello a due motivi.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha accolto l'opposizione per insufficienza di prove in ordine alla responsabilità dell'opponente in ragione del mancato deposito, da parte dell'amministrazione resistente, della documentazione relativa all'accertamento compiuto.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha correttamente accolto l'opposizione, ma avrebbe dovuto fondare la suddetta statuizione in considerazione del sollevato vizio di legittimità del verbale impugnato, integrato dall'avvenuta notifica oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, previsto dalla legge.
Orbene, come noto, la parte risultata totalmente vittoriosa non può impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l'interesse ad impugnare. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, a cui questo Tribunale ritiene dover dare continuità, “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto
d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, in relazione ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, si censurava l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla applicazione del termine di decadenza previsto dalla L. n. 46 del
1999, art. 24, in luogo di quello previsto dall'art. 617 c.p.c., comma 1, senza però che fosse impugnata la statuizione resa dallo stesso giudice in punto di inammissibilità dell'appello avverso la pronuncia di nullità della notificazione della cartella esattoriale da parte del giudice di primo R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 5 di 7
grado, resa sul presupposto della qualificazione della domanda in termini, appunto, di opposizione agli esecutivi ed ormai passata in giudicato)" (cfr. Cass. n. 25311/2022).
Tanto precisato, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non si profila un concreto interesse dell'appellante ad ottenere una decisione che, pur confermando l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento del verbale impugnato, sia basata su una motivazione ritenuta più esatta, ragion per cui il motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile.
Risulta invece fondato il secondo motivo di appello con cui parte appellante ha censurato il capo della sentenza relativo al governo delle spese per omessa applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Giova partire, innanzitutto, evidenziando che la regolamentazione codicistica delle spese processuali risponde alla regola generale victus victori di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., secondo cui
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Infatti, l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, sicché “il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento” (Corte Cost. n.
135/1987).
Il suddetto principio, tuttavia, è mitigato dalla previsione della compensazione delle spese di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., che, nel testo novellato dall'art. 13 comma 1 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, dispone: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La novità introdotta dal legislatore nel
2014 ha ristretto il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, a due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata) ossia, l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A ciò deve poi aggiungersi che la pronuncia della
Corte costituzionale n.77/2018 ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 6 di 7
quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". A tal proposito, appare necessario precisare che il dictum della Corte Costituzionale non esonera il giudice di merito dalla specifica motivazione di dette gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 22333/2017;
Cass. SS. UU., sent. n. 2572/2012), il quale è chiamato ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 21427/2018).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, il giudice di prime cure ha motivato la compensazione delle spese nel modo seguente: “Tenuto conto che l'opposizione viene accolta ai sensi dell'art. 7, n. 10 Dlgs 150/2011, quindi non per l'accertamento dell'infondatezza e/o illegittimità del provvedimento opposto, bensì per la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, si dichiarano compensate le spese di lite.”.
Ebbene, tale statuizione non può trovare conferma in questa sede poiché all'integrale accoglimento della domanda proposta da da parte del giudice di prime cure avrebbe dovuto Parte_1 necessariamente conseguire la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite. Infatti, ha errato il giudice di pace non solo laddove ha ritenuto che il motivo per cui veniva accolta l'opposizione non integrava un motivo attinente al merito ma, altresì, laddove non ha avuto riguardo al fatto obiettivo della soccombenza.
Inoltre, la compensazione delle spese non trova logica giustificazione in alcuna delle ipotesi sopra esaminate (assoluta novità della questione trattata o di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti) né ricorrono, al di là di quanto emerge dal provvedimento del giudice di prime cure, altri motivi gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
La pronuncia gravata deve essere, pertanto, riformata in punto al carico delle spese, con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite, in favore di , liquidate come in Parte_1 dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore sino a € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022) tenuto conto del valore della controversia (inferiore ad € 1.100,00) e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. UC Di
NI, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel presente giudizio da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano n. 203/2022 emessa il 12/05/2022 e
[...] R.G. n.° 2935/2022 – Pag. 7 di 7
depositata in Cancelleria in data 19/05/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per esborsi, € 278,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonio
Sapia;
➢ CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
➢ ND l'appellata a pagare Controparte_1 all'appellante le spese del giudizio di appello, che liquida in misura complessiva in € 91,50 per esborsi e € 462,00 per compenso di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonio Sapia;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
UC Di NI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone.