Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1324/ 2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1324 /2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ( )) e CP_1 CodiceFiscale_1 to, Via Giovanni Prati 47 rappresentato chi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in virtù di procura allegata;
E Pec. vvocati.prato. Email_1
e
nata a [...] il [...] ( ) e residente CP_2 CodiceFiscale_2 in Pistoia, Viale A. Pacinotti 48 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in virtù di procura allegata;
Pec: vvocati.pistoia.it Email_3 Email_4
Ricorrenti Visto del Pubblico Ministero del 14.01.2025 Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.11.2024, e hanno CP_1 CP_2 proposto domanda congiunta di ces et monio concordatario celebrato in NA (PT), in data 07.06.1992, come risulta dal registro degli atti di matrimonio di tale Comune, anno 1992 parte II serie A, n. 14; A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- che dall'unione delle parti è nata in data [...], oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
- che con il tempo la comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che con sentenza n. 653/22 il Tribunale di Prato omologava l'accordo raggiunto dalle parti e le autorizzava a vivere separate;
- che la separazione è ininterrotta e non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, integrando i presupposti di cui all'art3 n. 2 lett. b della L. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia di cessazioni degli effetti civili matrimonio come sopra contratto. Sulla scorta di tali deduzioni le parti hanno adito questo Tribunale per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni concordate;
- che, in particolare, le conclusioni congiunte sono quelle di seguito riportate:
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“1) I signori e continueranno a vivere separati portandosi reciproco CP_1 CP_2 rispetto.
2) La ex abitazione coniugale di Prato, Via Prati 47, di proprietà di terzi, resta in uso al geom. finchè non ritenga di trasferirsi altrove e /o la proprietaria lo CP_1 consentirà .
3) Tutti i beni mobili, suppellettili e quant'altro, arredanti l'immobile di cui sopra, ex casa coniugale, rimangono, in ogni caso, in proprietà esclusiva del geom. avendo la CP_1 signora già ritirato i propri effetti personali e rinunciando per ora e per sempre CP_2 al ritiro que altro bene mobile.
4) I signori e danno atto che tutti i rapporti economici tra loro pendenti CP_1 CP_2 sono stati già definiti prima del presente atto e che nulla hanno, allo stato, reciprocamente da pretendere per alcun titolo o ragione
5) I signori e entrambi titolari di redditi propri rinunciano CP_1 CP_2 rispettivamente a qualsiasi forma di contributo al reciproco mantenimento.” Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data della formalizzazione della separazione e che non è stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e CP_1 celebrato in NA (PT), in data 07.06.1992, l CP_2 di matrimonio di tale Comune, anno 1992 parte II serie A, n. 14, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 26/02/2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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