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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Modena
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
cf1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020240010442885000 TARSU/Società_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020240010442885000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava la cartella di pagamento notificata da Agenzia Entrate Riscossione in relazione a fatture emesse da Società 2 1 S.p.A. relative Società 1 2011.
Resisteva con controdeduzioni soltanto l'incaricato della riscossione.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La contribuente non ha dedotto vizi propri della cartella, bensì il mancato ricevimento delle presupposte fatture, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa e l'illegittima applicazione dell'iva.
2. Le fatture non rientrano tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 31 dicembre 1992 n. 546, la mancata impugnazione delle stesse non preclude la impugnazione della cartella (Cass. sez. VI n.
14675 del 2016).
3. Non sono stati prodotti atti interruttivi anteriori alla notifica della cartella, le imposte chieste con quest'ultima appare quindi prescritta.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra la ricorrente e l'ente di riscossione;
la società va invece condannata al rimborso delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
Compensa integralmente le spese tra la contribuente e l' incaricato della riscossione;
Condanna la società Società 2 1 S.P.A in liquidazione a rimborsare alla contribuente le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 300,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Modena
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
cf1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020240010442885000 TARSU/Società_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07020240010442885000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava la cartella di pagamento notificata da Agenzia Entrate Riscossione in relazione a fatture emesse da Società 2 1 S.p.A. relative Società 1 2011.
Resisteva con controdeduzioni soltanto l'incaricato della riscossione.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La contribuente non ha dedotto vizi propri della cartella, bensì il mancato ricevimento delle presupposte fatture, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa e l'illegittima applicazione dell'iva.
2. Le fatture non rientrano tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 31 dicembre 1992 n. 546, la mancata impugnazione delle stesse non preclude la impugnazione della cartella (Cass. sez. VI n.
14675 del 2016).
3. Non sono stati prodotti atti interruttivi anteriori alla notifica della cartella, le imposte chieste con quest'ultima appare quindi prescritta.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra la ricorrente e l'ente di riscossione;
la società va invece condannata al rimborso delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso;
Compensa integralmente le spese tra la contribuente e l' incaricato della riscossione;
Condanna la società Società 2 1 S.P.A in liquidazione a rimborsare alla contribuente le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 300,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge se dovuti.