Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1501
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 febbraio 1962
Art. 2.
Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui ai primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535 , ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, giu' aumentati ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.
L'Amministrazione e' tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilita' economica che i concessionari traggono dalla concessione.
I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente