Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui ai primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535 , ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, giu' aumentati ai sensi dell' articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 , sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.
L'Amministrazione e' tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilita' economica che i concessionari traggono dalla concessione.
I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze.