Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 114
Articolo 3
- Legge 3 agosto 2009, n. 114
Articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 114
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14 agosto 2009
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