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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 372/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini ( , con domicilio eletto presso il Email_1 suo indirizzo pec e con Email_1 domicilio fisico presso il suo studio, in Rimini C.so D'Augusto n. 220,
RICORRENTE
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_2 eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità degli indebiti Parte_1 richiesti dall' rispettivamente con nota in data 03\07\2024 pari ad €. CP_1 2.067,30 riferito al periodo gennaio 2022-luglio 2024 e con nota in data 13\11\2024 pari a € 3.947,52 riferito al periodo gennaio 2022-novembre 2024 maturati sulla prestazione cat. Inv. Civ. n. 044-320107632548 (pensione di inabilità civile), è meritevole di integrale accoglimento.
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
− il recupero degli indebiti richiesti dall' riguardino le rate della pensione CP_1 Inv. Civ. n. 044-320107632548 riscosse da nei periodi gennaio Parte_1 2022-luglio 2024 e gennaio 2022-novembre 2024 ;
− il ricorrente ha regolarmente comunicato i propri redditi tramite il CAAF della CGIL Emilia Romagna e non gli è mai stato contestata alcuna comunicazione infedele o incompleta dei redditi;
− l' abbia contestato per la prima volta a il superamento dei CP_1 Parte_1 requisiti reddituali solo con note in data 03\07\2024 e 13\11\2024 .
Va allora qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Cass. Sez. L. n. 28771 del 09/11/2018 (Rv. 651691 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ”.
Cass. Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato ”.
Cass. Sez. VI .L Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) : “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) ”. CP_ Nel caso di specie il recupero dell'indebito disposto dall' riguarda le rate di assegno di pensione Inv. Civ. n. 044-320107632548 riscosse da Parte_1 nei periodi gennaio 2022-luglio 2024 e gennaio 2022-novembre 2024 , il primo provvedimento dell' che ha accertato e comunicato il debito è quello datato CP_1 03\07\2024-13\11\2024 e l'Istituto nei suoi atti non ha dedotto che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione .
Consegue l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . CP_1
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 11\04\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accertata l'irripetibilità degli indebiti richiesti dall' rispettivamente con CP_1 nota in data 03\07\2024 pari ad €. 2.067,30 riferito al periodo gennaio 2022- luglio 2024 e con nota in data 13\11\2024 pari a € 3.947,52 riferito al periodo gennaio 2022-novembre 2024 maturati sulla prestazione cat. Inv. Civ. n. 044- 320107632548 (pensione di inabilità civile) , condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a le somme già riscosse o trattenute a Parte_1 tale titolo , oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad € 43,00 per esborsi e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini all'udienza del giorno 16\10\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'