Art. 1.
Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.
I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.
Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.
I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.