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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dr.ssa Roberta Pastore pronuncia all'udienza del 16/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5689/2025 RGL promossa da:
, c.f. assistito Parte_1 C.F._1 dagli avv. RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. , assistito ex art. 417 Controparte_1 P.IVA_1 bis c.p.c. dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, CLAUDIA TARTAGLIA e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. afferma di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di plurimi contratti a termine e di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione CP_1 dell'importo di € 2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando CP_1 la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento.
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
5. parte ricorrente documenta di aver lavorato
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal 13/09/2019 al 31/08/2020,
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 16/09/2020 al 31/08/2021,
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 13/09/2021 al 31/08/2022,
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 01/09/2022 al 31/08/2023. si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta
Docente
6. è provato che la parte ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza.
7. alla parte ricorrente spetta pertanto – per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso –
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile al CP_1 ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.000,00 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 9.
considerato che
risulta che la ricorrente ha promosso un altro giudizio (rubricato al n.
5988/2024 e definito in data 25.2.2025) avente ad oggetto retribuzioni spettanti per le stesse supplenze oggetto del presente giudizio, e che tutte le domande avrebbero potuto esser formulate in un unico ricorso, si ritiene di poter compensare le spese di lite, nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), tenuto conto del fatto che la duplicazione dei giudizi ha provocato un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo (ribadito da ultimo dalla
Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di , con riferimento Parte_1 agli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta Parte_1 elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese di lite.
La giudice dr.ssa Roberta Pastore