TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Virgilio Notari Presidente dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 3198/2024 R.G., avente ad oggetto “attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo”, riservato per la decisione all'udienza del 30.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Minturno (LT) alla Via Appia n. 1611, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Roberto, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Gaeta (LT) Piazza XIX Maggio 1, presso lo studio dell'Avv. Lieto Irene, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
nonchè
(CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempre, elettivamente domiciliato in Cassino (FR) via Polledrara snc, presso l'Ufficio legale dell'Ente e rappresentato e difesa dall' avv. Tuminelli Maria A., come da procura in atti;
RESISTENTI
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.12.2024, - premesso che, con sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 30 del 28.02.2002, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 4.11.1962 a S.S MA e DA (LT); che veniva Parte_2 posto a carico del sig. l'assegno divorzile in favore della ricorrente di lire mensili 600.000; di Parte_2 non aver contratto nuove nozze;
che il sig. in data 14.03.2004 aveva contratto matrimonio con Parte_2
che a far data dall'anno 1996 il sig. era precettore di pensione;
che in Controparte_1 Parte_2 data 13.05.2024 il sig. era deceduto – ha riferito che a seguito del decesso dell'ex marito, Parte_2 aveva presentato istanza all' per la liquidazione della quota della pensione di reversibilità, in CP_3 concorso con la vedova superstite sig.ra che tale richiesta veniva respinta Controparte_1 dall'Ente, che richiedeva a tal fine un provvedimento del Tribunale per stabilire la sua quota di spettanza in concorso con quella del coniuge superstite. Tanto premesso, ha chiesto l'assegnazione in suo favore, in concorso con la vedova superstite della quota della pensione di Persona_1 reversibilità a lei spettante, quale vedova del sig. , titolare di assegno divorzile Persona_2 sulla scorta della sentenza n. 30 del 28/02/2002, in misura non inferiore all'80% dell'importo della pensione lorda complessivamente spettante alle vedove, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con gli interessi legali/rivalutazione monetaria dalle singole spettanze al saldo.
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione del Collegio in merito alla domanda avanzata CP_3 da parte ricorrente.
Si è costituita altresì la quale chiedeva il riconoscimento in suo favore, in Controparte_1 qualità di coniuge superstite del sig. , la quota di reversibilità della pensione spettante al Parte_2 defunto nella misura non inferiore al 60%, o nella diversa misura spettante per legge.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 30.06.2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sulle quote di spettanza delle sig.re e Pt_1 CP_1 prevedendo che la sig.ra percepirà il 62% della pensione di reversibilità del defunto , Pt_1 Parte_2 mentre la sig.ra il 38% CP_1
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. In ordine alla domanda di attribuzione della quota di pensione di reversibilità, l'art. 9 co.2 della legge sul divorzio prevede che: “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pagina 2 di 3 pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”. In caso di sussistenza di più soggetti aventi diritto, il co.3 chiarisce che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Tanto premesso, ritenuti sussistenti i presupposti di legge per l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità alla ricorrente ai sensi della citata normativa (non avendo la ricorrente contratto nuovo matrimonio, essendo titolare di assegno divorzile in forza della citata sentenza, ed essendo il rapporto lavorativo da cui trae origine il trattamento pensionistico anteriore alla sentenza di divorzio), si prende atto del raggiungimento di un accordo tra la sig.ra e il coniuge superstite, Pt_1 sig.ra in ordine alla ripartizione delle quote della pensione in questione (cfr. accordo CP_1 depositato con le note scritte per l'udienza del 30.06.2025).
Ciò posto, alla sig.ra è riconosciuto il 62% della pensione di reversibilità, e Parte_1 alla sig.ra il 38%. Persona_1
3. Il raggiungimento dell'accordo giustifica la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
1) In recepimento dell'accordo raggiunto da e si riconosce alla Parte_1 Persona_1 sig.ra il 62% della pensione di reversibilità e alla sig.ra il 38%, in Parte_1 Persona_1 quanto vedove del sig. ; Persona_2
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Virgilio Notari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Virgilio Notari Presidente dott.ssa Michela Grillo Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 3198/2024 R.G., avente ad oggetto “attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo”, riservato per la decisione all'udienza del 30.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Minturno (LT) alla Via Appia n. 1611, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Roberto, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Gaeta (LT) Piazza XIX Maggio 1, presso lo studio dell'Avv. Lieto Irene, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
nonchè
(CF , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempre, elettivamente domiciliato in Cassino (FR) via Polledrara snc, presso l'Ufficio legale dell'Ente e rappresentato e difesa dall' avv. Tuminelli Maria A., come da procura in atti;
RESISTENTI
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.12.2024, - premesso che, con sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 30 del 28.02.2002, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 4.11.1962 a S.S MA e DA (LT); che veniva Parte_2 posto a carico del sig. l'assegno divorzile in favore della ricorrente di lire mensili 600.000; di Parte_2 non aver contratto nuove nozze;
che il sig. in data 14.03.2004 aveva contratto matrimonio con Parte_2
che a far data dall'anno 1996 il sig. era precettore di pensione;
che in Controparte_1 Parte_2 data 13.05.2024 il sig. era deceduto – ha riferito che a seguito del decesso dell'ex marito, Parte_2 aveva presentato istanza all' per la liquidazione della quota della pensione di reversibilità, in CP_3 concorso con la vedova superstite sig.ra che tale richiesta veniva respinta Controparte_1 dall'Ente, che richiedeva a tal fine un provvedimento del Tribunale per stabilire la sua quota di spettanza in concorso con quella del coniuge superstite. Tanto premesso, ha chiesto l'assegnazione in suo favore, in concorso con la vedova superstite della quota della pensione di Persona_1 reversibilità a lei spettante, quale vedova del sig. , titolare di assegno divorzile Persona_2 sulla scorta della sentenza n. 30 del 28/02/2002, in misura non inferiore all'80% dell'importo della pensione lorda complessivamente spettante alle vedove, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con gli interessi legali/rivalutazione monetaria dalle singole spettanze al saldo.
Si è costituito l' rimettendosi alla decisione del Collegio in merito alla domanda avanzata CP_3 da parte ricorrente.
Si è costituita altresì la quale chiedeva il riconoscimento in suo favore, in Controparte_1 qualità di coniuge superstite del sig. , la quota di reversibilità della pensione spettante al Parte_2 defunto nella misura non inferiore al 60%, o nella diversa misura spettante per legge.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 30.06.2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sulle quote di spettanza delle sig.re e Pt_1 CP_1 prevedendo che la sig.ra percepirà il 62% della pensione di reversibilità del defunto , Pt_1 Parte_2 mentre la sig.ra il 38% CP_1
Preso atto di quanto sopra, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. In ordine alla domanda di attribuzione della quota di pensione di reversibilità, l'art. 9 co.2 della legge sul divorzio prevede che: “In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pagina 2 di 3 pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”. In caso di sussistenza di più soggetti aventi diritto, il co.3 chiarisce che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Tanto premesso, ritenuti sussistenti i presupposti di legge per l'attribuzione della quota della pensione di reversibilità alla ricorrente ai sensi della citata normativa (non avendo la ricorrente contratto nuovo matrimonio, essendo titolare di assegno divorzile in forza della citata sentenza, ed essendo il rapporto lavorativo da cui trae origine il trattamento pensionistico anteriore alla sentenza di divorzio), si prende atto del raggiungimento di un accordo tra la sig.ra e il coniuge superstite, Pt_1 sig.ra in ordine alla ripartizione delle quote della pensione in questione (cfr. accordo CP_1 depositato con le note scritte per l'udienza del 30.06.2025).
Ciò posto, alla sig.ra è riconosciuto il 62% della pensione di reversibilità, e Parte_1 alla sig.ra il 38%. Persona_1
3. Il raggiungimento dell'accordo giustifica la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
1) In recepimento dell'accordo raggiunto da e si riconosce alla Parte_1 Persona_1 sig.ra il 62% della pensione di reversibilità e alla sig.ra il 38%, in Parte_1 Persona_1 quanto vedove del sig. ; Persona_2
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Virgilio Notari
pagina 3 di 3