Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1951, n. 93
Articolo 2
Versione
22 marzo 1951
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore della Federazione "Pro infanzia mutilata".
Entrata in vigore il 22 marzo 1951