TRIB
Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12610/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al sopra emarginata promossa da nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sandro FOLINO, nel cui studio di Bologna, Piazza San Domenico n° 8, è domiciliato RICORRENTE contro nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Suela FANI, nel cui studio di Bologna, Via San Petronio Vecchio, 23, è domiciliata RESISTENTE
*****
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024:
“Accertare e dichiarare la sopravvenienza di nuovi giustificati motivi, così come allegati in narrativa e perciò il mutamento delle condizioni di fatto poste a fondamento della sentenza n°2440/2019 del Tribunale di Bologna e per l'effetto:
- In via principale Dichiarare la revoca dell'assegno divorzile dalla data del deposito del presente ricorso,
- In via subordinata Disporsi la diminuzione dell'assegno divorzile a euro 100 mensili o di quella minore o maggiore cifra che codesto Ill.mo Tribunale riterrà congrua a far data dal deposito del presente ricorso.”
pagina 1 di 6 La resistente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024:
“Accogliersi le conclusioni e le istanze istruttorie formulate ed in via principale, alla luce delle risultanze istruttorie e documentazione prodotta, che venga confermato l'importo di euro 800,00 a titolo di assegno mensile divorzile a favore della sig.ra
. CP_1
Che l'Ill.mo Giudice disponga, che l' visto l'inadempimento del ricorrente, versi CP_2 direttamente alla beneficiaria l'importo stabilito od in subordine disponga la CP_1 nomina di un tutore legale al fine di garantire il rispetto degli obblighi familiari. In via del tutto subordinata rideterminare l'importo dell'assegno da corrispondere alla sig.ra in euro 700,00 mensili, tenuto conto della somma molto inferiore del CP_1 dovuto percepita dalla sig.ra ex art. 12 bis Legge div.” CP_1
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio il 5 giugno 2005. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 2440/2019 del 14 novembre 2019, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, e ha posto in capo al signor l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile pari a 800,00 euro Pt_1 mensili in favore della signora . CP_1
2. Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, il signor ha allegato un Pt_1 peggioramento delle proprie condizioni di salute, unitamente ad un mutamento della propria situazione reddituale rispetto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio. Pertanto, il ricorrente ha chiesto:
- in via principale, di dichiarare la revoca dell'assegno divorzile dalla data del deposito del ricorso;
- in via subordinata, di disporsi la diminuzione dell'assegno divorzile a euro 100 mensili o alla minore o maggiore somma ritenuta congrua. La signora si è costituita tardivamente domandando, in via principale, il CP_1 rigetto della richiesta di revoca delle condizioni dell'assegno divorzile e, in subordine, la rideterminazione dello stesso in euro 700,00 mensili. Con ordinanza emessa nell'udienza del 9 gennaio 2024 la Giudice ha ridotto l'assegno divorzile a carico del signor a favore della signora a 500,00 Pt_1 CP_1 euro mensili da versarsi entro il giorno indicato nella sentenza di divorzio, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT. Nell'udienza dell'11 luglio 2024 sono stati sentiti il ricorrente e la resistente. Il signor a riferito che: Pt_1
- abita in un immobile sito a Lizzano in Belvedere di cui è proprietario e su cui non gravano oneri;
pagina 2 di 6 - su un conto acceso su , nel settembre 2021 aveva un saldo attivo di Parte_2
100.000,00 euro, che si è ridotto al 31 marzo 2022 di circa 80.000,00 euro avendo egli investito tale somma in parte in titoli e in parte nella ristrutturazione del proprio immobile;
- dopo avere chiuso il suindicato conto su , ne ha acceso uno presso la Parte_2
BCC e uno in Bancoposta;
- mantiene integralmente l'amica in particolare ha acceso un Parte_3 finanziamento per comprarle una autovettura, finanziamento che sta estinguendo in rate di circa 500,00 euro mensili;
ha, inoltre, donato alla stessa circa 30.000.00 euro per ristrutturare il suo appartamento. La signora ha riferito che: CP_1
- abita in un'unità abitativa di proprietà della figlia , acquistata nel giugno CP_3
2023 con denaro ottenuto dalla vendita di un immobile nella via Procaccini di Bologna donato alla ragazza dal signor Pt_1
- è proprietaria di un immobile Cat. D/10 (fienili, stalle, depositi, magazzini) sito in Valsamoggia (BO), nonché di due terreni seminativi sempre nel suddetto Comune;
- percepisce 165,00 euro al mese di pensione albanese;
- sua figlia, che è affetta da sclerosi multipla, percepisce una pensione di 810,00 euro al mese;
tuttavia il suo denaro viene gestito dall'amministratrice di sostegno Persona_1
[...]
Nell'udienza del 30 gennaio 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 6 ottobre 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Può ora passarsi all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione di tardività della memoria di costituzione della signora sollevata dal ricorrente. CP_1
La stessa è infondata. Invero, secondo la costante giurisprudenza, se il giorno di scadenza di un termine da calcolarsi a ritroso cade in giorno festivo o di sabato, il “dies ad quem” va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già in quello successivo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, sentenza n. 8496 del 24 marzo 2023).
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, la resistente ha depositato la memoria il 9 dicembre 2023, e quindi oltre l'8 dicembre 2023, ultimo giorno valido per la costituzione calcolando 30 giorni a ritroso dall'udienza fissata al 9 gennaio 2024. In ogni caso, l'intervenuta decadenza non produce effetti concreti, atteso che, a norma dell'art. 473 bis.16 c.p.c., la costituzione della convenuta, ancorchè tardiva, comporta unicamente le decadenze di cui all'art. 167 cpc e 473 bis 12 2,3,4 cpc, che non risultano essere state proposte dalla convenuta stessa. 3b. Va, altresì, accolta l'eccezione di tardività dell'atto di precisazione delle conclusioni della signora sollevata dal ricorrente nella propria comparsa CP_1 conclusionale. Invero, la resistente ha depositato la precisazione delle conclusioni il 30 dicembre 2024, mentre il relativo termine era fissato al 29 novembre 2024, ovvero 60 giorni prima dell'udienza del 30 gennaio 2025. In ogni caso, a prescindere dalla acclarata tardività della memoria, l'istanza ivi contenuta dovrebbe comunque essere rigettata nel merito.
In particolare, nella memoria di precisazione delle conclusioni, la resistente, a fronte dell'inadempimento del ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile a far data dall'11 marzo 2024, ha avanzato due istanze: in via principale, disporre che l versi CP_2 direttamente alla beneficiaria l'importo stabilito e, in subordine, disporre la nomina di un tutore legale al sig. al fine di garantire il rispetto degli obblighi familiari. Pt_1
La prima istanza deve essere rigettata, posto che l'art. 473 bis.37 c.p.c., prevede che:
“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui
è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”. Pertanto, la stessa signora dovrebbe attivarsi per ottenere il pagamento CP_1 diretto. Del pari, va rigettata altresì la seconda istanza, in quanto inammissibile. Infatti, non spetta al Tribunale, ma al Giudice Tutelare la nomina di un tutore, previo accertamento della sussistenza dei presupposti. 3c. Come noto, la revisione dell'assegno divorzile e dei contributi stabiliti nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento di quello civile postulano l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo e quantificativo delle somme dovute, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, sentenza n. 787 del 13 gennaio 2017; Cass. Sez. I, ordinanza n. 32466 del 22 novembre 2023). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile, fondando tale istanza sia sul peggioramento delle condizioni di salute, che sul mutamento delle condizioni reddituali.
pagina 4 di 6 Sul punto va osservato che, ai fini di una eventuale revisione dell'assegno divorzile, il peggioramento delle condizioni di salute allegato dal sig. in tanto rileva, in Pt_1 quanto abbia inciso sulle condizioni economiche dello stesso determinandone un deterioramento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova della necessità di una figura di accompagnamento che lo aiuti nelle faccende domestiche. Inoltre, dall'analisi del parere medico-legale di cui al doc. 18 non emergono elementi tali da far ritenere che il signor sia privo di autosufficienza e necessiti in via Pt_1 continuativa dell'assistenza di un operatore qualificato. Pertanto, non può ritenersi che il peggioramento delle condizioni di salute del signor ossa incidere sulla revisione dell'assegno divorzile. Pt_1
L'istanza di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente si fonda altresì sull'asserito mutamento delle condizioni reddituali rispetto all'assetto patrimoniale esistente al momento della pronuncia di divorzio. Al momento del divorzio (novembre 2019), il sig. era impiegato presso la Pt_1
Automobili Lamborghini S.P.A. come ingegnere e il suo reddito netto annuo ammontava ad € 33.630,00, ovvero 2.802,00 euro al mese. Nel 2021, anche in seguito al pensionamento del sig. avvenuto nell'agosto Pt_1 di quell'anno, il reddito netto annuo del medesimo è stato di 32.079,00 euro, corrispondenti a 2.673,00 euro al mese. Nel 2022 le entrate nette del ricorrente sono state di 31.520,00 euro, pari a 2.626,00 euro al mese. Infine, nel 2023 il reddito del signor ammontato a 30.395,00 euro, ovvero Pt_1
a 2.532,00 euro mensili. Risulta, quindi, un effettivo, anche se molto modesto, peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, tale da determinare la riduzione dell'assegno divorzile a 700 euro mensili. Tale diminuzione deve essere fatta decorrere dalla data di deposito del ricorso.
5. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio debbono essere compensate nella misura di un quarto;
per i restanti tre quarti, sono poste a carico del sig. revalentemente soccombente, e vanno liquidate come da dispositivo. Pt_1
I compensi debbono essere determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nell'importo corrispondente alla media tra il valore minimo e il valore medio previsto per ciascuna delle quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, riduce l'assegno divorzile a carico del signor e a favore della signora ad euro 700,00 mensili da versarsi Pt_1 CP_1
pagina 5 di 6 entro il giorno indicato nella sentenza di divorzio, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT; 2) compensa le spese di lite nella misura di un quarto e, per i restanti tre quarti,
3) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi 5.712,00 euro, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al sopra emarginata promossa da nato il [...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sandro FOLINO, nel cui studio di Bologna, Piazza San Domenico n° 8, è domiciliato RICORRENTE contro nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Suela FANI, nel cui studio di Bologna, Via San Petronio Vecchio, 23, è domiciliata RESISTENTE
*****
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024:
“Accertare e dichiarare la sopravvenienza di nuovi giustificati motivi, così come allegati in narrativa e perciò il mutamento delle condizioni di fatto poste a fondamento della sentenza n°2440/2019 del Tribunale di Bologna e per l'effetto:
- In via principale Dichiarare la revoca dell'assegno divorzile dalla data del deposito del presente ricorso,
- In via subordinata Disporsi la diminuzione dell'assegno divorzile a euro 100 mensili o di quella minore o maggiore cifra che codesto Ill.mo Tribunale riterrà congrua a far data dal deposito del presente ricorso.”
pagina 1 di 6 La resistente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2024:
“Accogliersi le conclusioni e le istanze istruttorie formulate ed in via principale, alla luce delle risultanze istruttorie e documentazione prodotta, che venga confermato l'importo di euro 800,00 a titolo di assegno mensile divorzile a favore della sig.ra
. CP_1
Che l'Ill.mo Giudice disponga, che l' visto l'inadempimento del ricorrente, versi CP_2 direttamente alla beneficiaria l'importo stabilito od in subordine disponga la CP_1 nomina di un tutore legale al fine di garantire il rispetto degli obblighi familiari. In via del tutto subordinata rideterminare l'importo dell'assegno da corrispondere alla sig.ra in euro 700,00 mensili, tenuto conto della somma molto inferiore del CP_1 dovuto percepita dalla sig.ra ex art. 12 bis Legge div.” CP_1
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio il 5 giugno 2005. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 2440/2019 del 14 novembre 2019, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, e ha posto in capo al signor l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile pari a 800,00 euro Pt_1 mensili in favore della signora . CP_1
2. Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, il signor ha allegato un Pt_1 peggioramento delle proprie condizioni di salute, unitamente ad un mutamento della propria situazione reddituale rispetto al momento in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio. Pertanto, il ricorrente ha chiesto:
- in via principale, di dichiarare la revoca dell'assegno divorzile dalla data del deposito del ricorso;
- in via subordinata, di disporsi la diminuzione dell'assegno divorzile a euro 100 mensili o alla minore o maggiore somma ritenuta congrua. La signora si è costituita tardivamente domandando, in via principale, il CP_1 rigetto della richiesta di revoca delle condizioni dell'assegno divorzile e, in subordine, la rideterminazione dello stesso in euro 700,00 mensili. Con ordinanza emessa nell'udienza del 9 gennaio 2024 la Giudice ha ridotto l'assegno divorzile a carico del signor a favore della signora a 500,00 Pt_1 CP_1 euro mensili da versarsi entro il giorno indicato nella sentenza di divorzio, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT. Nell'udienza dell'11 luglio 2024 sono stati sentiti il ricorrente e la resistente. Il signor a riferito che: Pt_1
- abita in un immobile sito a Lizzano in Belvedere di cui è proprietario e su cui non gravano oneri;
pagina 2 di 6 - su un conto acceso su , nel settembre 2021 aveva un saldo attivo di Parte_2
100.000,00 euro, che si è ridotto al 31 marzo 2022 di circa 80.000,00 euro avendo egli investito tale somma in parte in titoli e in parte nella ristrutturazione del proprio immobile;
- dopo avere chiuso il suindicato conto su , ne ha acceso uno presso la Parte_2
BCC e uno in Bancoposta;
- mantiene integralmente l'amica in particolare ha acceso un Parte_3 finanziamento per comprarle una autovettura, finanziamento che sta estinguendo in rate di circa 500,00 euro mensili;
ha, inoltre, donato alla stessa circa 30.000.00 euro per ristrutturare il suo appartamento. La signora ha riferito che: CP_1
- abita in un'unità abitativa di proprietà della figlia , acquistata nel giugno CP_3
2023 con denaro ottenuto dalla vendita di un immobile nella via Procaccini di Bologna donato alla ragazza dal signor Pt_1
- è proprietaria di un immobile Cat. D/10 (fienili, stalle, depositi, magazzini) sito in Valsamoggia (BO), nonché di due terreni seminativi sempre nel suddetto Comune;
- percepisce 165,00 euro al mese di pensione albanese;
- sua figlia, che è affetta da sclerosi multipla, percepisce una pensione di 810,00 euro al mese;
tuttavia il suo denaro viene gestito dall'amministratrice di sostegno Persona_1
[...]
Nell'udienza del 30 gennaio 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 6 ottobre 2023. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Può ora passarsi all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere, in primo luogo, esaminata l'eccezione di tardività della memoria di costituzione della signora sollevata dal ricorrente. CP_1
La stessa è infondata. Invero, secondo la costante giurisprudenza, se il giorno di scadenza di un termine da calcolarsi a ritroso cade in giorno festivo o di sabato, il “dies ad quem” va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già in quello successivo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, sentenza n. 8496 del 24 marzo 2023).
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, la resistente ha depositato la memoria il 9 dicembre 2023, e quindi oltre l'8 dicembre 2023, ultimo giorno valido per la costituzione calcolando 30 giorni a ritroso dall'udienza fissata al 9 gennaio 2024. In ogni caso, l'intervenuta decadenza non produce effetti concreti, atteso che, a norma dell'art. 473 bis.16 c.p.c., la costituzione della convenuta, ancorchè tardiva, comporta unicamente le decadenze di cui all'art. 167 cpc e 473 bis 12 2,3,4 cpc, che non risultano essere state proposte dalla convenuta stessa. 3b. Va, altresì, accolta l'eccezione di tardività dell'atto di precisazione delle conclusioni della signora sollevata dal ricorrente nella propria comparsa CP_1 conclusionale. Invero, la resistente ha depositato la precisazione delle conclusioni il 30 dicembre 2024, mentre il relativo termine era fissato al 29 novembre 2024, ovvero 60 giorni prima dell'udienza del 30 gennaio 2025. In ogni caso, a prescindere dalla acclarata tardività della memoria, l'istanza ivi contenuta dovrebbe comunque essere rigettata nel merito.
In particolare, nella memoria di precisazione delle conclusioni, la resistente, a fronte dell'inadempimento del ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile a far data dall'11 marzo 2024, ha avanzato due istanze: in via principale, disporre che l versi CP_2 direttamente alla beneficiaria l'importo stabilito e, in subordine, disporre la nomina di un tutore legale al sig. al fine di garantire il rispetto degli obblighi familiari. Pt_1
La prima istanza deve essere rigettata, posto che l'art. 473 bis.37 c.p.c., prevede che:
“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui
è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”. Pertanto, la stessa signora dovrebbe attivarsi per ottenere il pagamento CP_1 diretto. Del pari, va rigettata altresì la seconda istanza, in quanto inammissibile. Infatti, non spetta al Tribunale, ma al Giudice Tutelare la nomina di un tutore, previo accertamento della sussistenza dei presupposti. 3c. Come noto, la revisione dell'assegno divorzile e dei contributi stabiliti nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento di quello civile postulano l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo e quantificativo delle somme dovute, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, sentenza n. 787 del 13 gennaio 2017; Cass. Sez. I, ordinanza n. 32466 del 22 novembre 2023). Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile, fondando tale istanza sia sul peggioramento delle condizioni di salute, che sul mutamento delle condizioni reddituali.
pagina 4 di 6 Sul punto va osservato che, ai fini di una eventuale revisione dell'assegno divorzile, il peggioramento delle condizioni di salute allegato dal sig. in tanto rileva, in Pt_1 quanto abbia inciso sulle condizioni economiche dello stesso determinandone un deterioramento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova della necessità di una figura di accompagnamento che lo aiuti nelle faccende domestiche. Inoltre, dall'analisi del parere medico-legale di cui al doc. 18 non emergono elementi tali da far ritenere che il signor sia privo di autosufficienza e necessiti in via Pt_1 continuativa dell'assistenza di un operatore qualificato. Pertanto, non può ritenersi che il peggioramento delle condizioni di salute del signor ossa incidere sulla revisione dell'assegno divorzile. Pt_1
L'istanza di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente si fonda altresì sull'asserito mutamento delle condizioni reddituali rispetto all'assetto patrimoniale esistente al momento della pronuncia di divorzio. Al momento del divorzio (novembre 2019), il sig. era impiegato presso la Pt_1
Automobili Lamborghini S.P.A. come ingegnere e il suo reddito netto annuo ammontava ad € 33.630,00, ovvero 2.802,00 euro al mese. Nel 2021, anche in seguito al pensionamento del sig. avvenuto nell'agosto Pt_1 di quell'anno, il reddito netto annuo del medesimo è stato di 32.079,00 euro, corrispondenti a 2.673,00 euro al mese. Nel 2022 le entrate nette del ricorrente sono state di 31.520,00 euro, pari a 2.626,00 euro al mese. Infine, nel 2023 il reddito del signor ammontato a 30.395,00 euro, ovvero Pt_1
a 2.532,00 euro mensili. Risulta, quindi, un effettivo, anche se molto modesto, peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, tale da determinare la riduzione dell'assegno divorzile a 700 euro mensili. Tale diminuzione deve essere fatta decorrere dalla data di deposito del ricorso.
5. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio debbono essere compensate nella misura di un quarto;
per i restanti tre quarti, sono poste a carico del sig. revalentemente soccombente, e vanno liquidate come da dispositivo. Pt_1
I compensi debbono essere determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nell'importo corrispondente alla media tra il valore minimo e il valore medio previsto per ciascuna delle quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, riduce l'assegno divorzile a carico del signor e a favore della signora ad euro 700,00 mensili da versarsi Pt_1 CP_1
pagina 5 di 6 entro il giorno indicato nella sentenza di divorzio, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT; 2) compensa le spese di lite nella misura di un quarto e, per i restanti tre quarti,
3) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali, che liquida per l'intero in complessivi 5.712,00 euro, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6