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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1475/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
BA ON, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 5329/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4198/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 11 e pubblicata il 10/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86340822362 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 706/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11-7-2025, Ricorrente_1 aveva proposto ricorso diretto a ottenere la revocazione della sentenza n.4198/2025, depositata il 10-6-2025 della Corte di Giustizia tributaria di II grado, della
Campania, relativa all'avviso di accertamento TARI 2018.
La ricorrente aveva formulato i seguenti motivi di ricorso: 1) i Giudici di prime cure avevano ritenuto che - effettuata in autotutela una correzione del numero degli occupanti- la pretesa tributaria fosse legittima poiché il presupposto dell'obbligazione tributaria era il possesso di un immobile a prescindere dal suo effettivo utilizzo (affermazione della sentenza impugnata); 2) nell'atto di gravame l'appellante aveva eccepito di non abitare, né da sola né con nessun altro, l'immobile oggetto del contenzioso, costituito da un monovano sito in Indirizzo_1 (abita con il coniuge alla Indirizzo_2 e il mancato utilizzo dell'immobile e, dunque, il mancato espletamento del servizio raccolta rifiuti, non giustificava il pagamento della tassa (affermazione della contribuente); 3) in data 6/12/2024 (nel giudizio di merito) si era costituita in giudizio la società Napoli
Obiettivo Valore srl che, con le sue controdeduzioni, aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti nonostante non avesse adottato l'atto impugnato;
4) in data 21/1/2025
(sempre nel giudizio di merito) l'appellante aveva depositato ulteriori memorie con le quali replicava alle osservazioni della Napoli Obiettivo Valore e, comunque, precisava di aver chiamato in causa il Comune di
Napoli". Aveva concluso per la revocazione della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari, da attribuire al difensore antistatario.
La parte resistente Napoli Obiettivo Valore non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il ricorso per revocazione è palesemente inammissibile.
E invero il ricorrente non indica quale sia il motivo di revocazione ex art.395 c.p.c.. L'unico motivo di revocazione astrattamente ipotizzabile è l'errore di fatto (art.395 co.1 n.4), concretamente non configurabile nel caso di specie: non risulta indicato quale sarebbe l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte;
dal tenore del ricorso sembra essere stata contestato un errore di diritto (l'erronea interpretazione della normativa in tema di debenza della TARI); in ogni caso, l'errore di fatto potrebbe rilevare solo se il “fatto” non avesse costituito un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata, situazione che, per l'appunto, si era certamente verificata nel caso di specie. In conclusione, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Nulla per le spese non essendosi costituita la parte resistente risultata vincitrice.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di revocazione. Nulla per le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
BA ON, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 5329/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4198/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 11 e pubblicata il 10/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86340822362 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 706/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11-7-2025, Ricorrente_1 aveva proposto ricorso diretto a ottenere la revocazione della sentenza n.4198/2025, depositata il 10-6-2025 della Corte di Giustizia tributaria di II grado, della
Campania, relativa all'avviso di accertamento TARI 2018.
La ricorrente aveva formulato i seguenti motivi di ricorso: 1) i Giudici di prime cure avevano ritenuto che - effettuata in autotutela una correzione del numero degli occupanti- la pretesa tributaria fosse legittima poiché il presupposto dell'obbligazione tributaria era il possesso di un immobile a prescindere dal suo effettivo utilizzo (affermazione della sentenza impugnata); 2) nell'atto di gravame l'appellante aveva eccepito di non abitare, né da sola né con nessun altro, l'immobile oggetto del contenzioso, costituito da un monovano sito in Indirizzo_1 (abita con il coniuge alla Indirizzo_2 e il mancato utilizzo dell'immobile e, dunque, il mancato espletamento del servizio raccolta rifiuti, non giustificava il pagamento della tassa (affermazione della contribuente); 3) in data 6/12/2024 (nel giudizio di merito) si era costituita in giudizio la società Napoli
Obiettivo Valore srl che, con le sue controdeduzioni, aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti nonostante non avesse adottato l'atto impugnato;
4) in data 21/1/2025
(sempre nel giudizio di merito) l'appellante aveva depositato ulteriori memorie con le quali replicava alle osservazioni della Napoli Obiettivo Valore e, comunque, precisava di aver chiamato in causa il Comune di
Napoli". Aveva concluso per la revocazione della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari, da attribuire al difensore antistatario.
La parte resistente Napoli Obiettivo Valore non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il ricorso per revocazione è palesemente inammissibile.
E invero il ricorrente non indica quale sia il motivo di revocazione ex art.395 c.p.c.. L'unico motivo di revocazione astrattamente ipotizzabile è l'errore di fatto (art.395 co.1 n.4), concretamente non configurabile nel caso di specie: non risulta indicato quale sarebbe l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte;
dal tenore del ricorso sembra essere stata contestato un errore di diritto (l'erronea interpretazione della normativa in tema di debenza della TARI); in ogni caso, l'errore di fatto potrebbe rilevare solo se il “fatto” non avesse costituito un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata, situazione che, per l'appunto, si era certamente verificata nel caso di specie. In conclusione, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Nulla per le spese non essendosi costituita la parte resistente risultata vincitrice.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di revocazione. Nulla per le spese.