Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1475
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per revocazione

    Il ricorso è palesemente inammissibile perché il ricorrente non ha indicato quale fosse il motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c. L'unico motivo astrattamente ipotizzabile, l'errore di fatto, non è configurabile nel caso di specie, in quanto non è stato indicato quale sarebbe l'errore di fatto in cui la Corte era incorsa. Dal tenore del ricorso sembra essere stata contestata un'erronea interpretazione della normativa in tema di debenza della TARI. In ogni caso, l'errore di fatto rileverebbe solo se il fatto non avesse costituito un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata, cosa che si era verificata nel caso di specie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1475
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1475
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo