Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01930/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6042 del 2023, proposto da
AR IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Corso, Marina Corso, Mattia Niki Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marina Corso in Villaricca, via G. B. Vico n. 16;
contro
Comune di Villaricca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della delibera N. 75 del 29.9.2023, adottata dalla Commissione Straordinaria, con cui ha approvato il nuovo piano urbanistico comunale, pubblicato sul BURC N. 72 del 16.10.2023;
b) della delibera N. 74 del 29.9.2023 di presa d’atto dei pareri;
c) della delibera N. 59 del 6.7.2023, concernente l’esame e controdeduzioni delle osservazioni;
d) della delibera N. 21 del 24.2.2023, di adozione della proposta di piano strutturale del P.U.C.;
e) di ogni atto precedente e connesso a quelli indicati nelle lettere precedenti, ove risultano richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato la delibera n. 75 del 29.9.2023, adottata dalla Commissione Straordinaria operante presso il Comune di Villaricca, con cui è stato approvato il nuovo piano urbanistico comunale, pubblicato sul BURC n. 72 del 16.10.2023; di seguito i mezzi di gravame articolati in ricorso:
1) si assume, in primo luogo, che sarebbe stato violato il termine per la presentazione delle osservazioni: in particolare, nel computare i 120 giorni previsti dalla pubblicazione della delibera effettuata dal Comune, il termine ultimo per l’esame delle osservazioni veniva a scadere 29.6.2023; ne conseguirebbe che, avendo il Comune adottato la delibera n. 59 di “Esame e controdeduzioni delle osservazioni” solo il 6.7.2023, sarebbe maturata la decadenza stabilita dall’art. 3 del Regolamento regionale nr. 5/2011;
2) si osserva, ancora, che non sarebbero stati recepiti dal Comune i rilievi formulati dalla Città Metropolitana;
3) infine, si lamenta che il terreno della ricorrente, classificato B3 nel precedente P.R.G., si trova in area densamente edificata, ed è prospiciente alla Via Consolare Campana che costituisce un asse viario strategico di collegamento della città di Villaricca e delle altre città comprese nell’agro giuglianese, sicché l’operato dell’Amministrazione, ove avrebbe destinato l’area ad ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) “Città Diffusa”, sarebbe arbitrario ed irragionevole.
Si è costituito il Comune di Villaricca, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame in disamina la Sig. IN impugna la delibera nr.75 del 29.9.2023 di approvazione del PUC del Comune di Villaricca, nella parte in cui il piano ha riqualificato il terreno in proprietà della ricorrente da zona “B3” (residenziale, parzialmente edificato) ad ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) “Città Diffusa”, riguardo alla quale le N.T.A. prevedono:
- Recupero di suolo urbanizzato al fine della destinazione permanente ad attività agricole e/o aree attrezzate a verde;
- Progressiva introduzione di forme di mobilità alternative all’autovettura;
- Integrazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse;
- Rigenerazione urbana dei sub ambiti in cui è stata verificata la sussistenza della piena legittimità urbanistica ed edilizia;
- Naturalizzazione delle aree libere e/o liberate a seguito di trasferimento in altri ambiti o destinazioni permanenti ad attività agricola delle stesse.
2. Il gravame è infondato, per le ragioni che si passa ad esporre.
Quanto al primo motivo di censura, è agevole rilevare che la decadenza in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione non sussiste, non essendo previsto dalla disciplina vigente il carattere perentorio del termine che si assume inutilmente spirato, e cioè quello di cui all’art. 3 del regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011.
Sul punto, è possibile richiamare un precedente di questa Sezione: “ Occorre premettere che la delibera di adozione del Piano in questione è del 24.2.2024.
In detta delibera, la Commissione straordinaria ha demandato “al Responsabile del Settore IV nonché Responsabile dell’Ufficio di Piano di procedere alla pubblicazione del Piano, con relativi studi specialistici allegati, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica adottati congiuntamente, nel bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web di questa amministrazione procedente ed al depositato presso l’ufficio competente (Ufficio Urbanistica Settore IV del Comune di Villaricca) e la Segreteria comunale pubblicandone avviso all’Albo dell’Ente.”
L’ordine di procedere alla pubblicazione contestualmente sia sul sito web del Comune che sul BURC è dunque stato dato con la delibera in esame.
I tempi di pubblicazione sul BURC e sul sito web del Comune, tuttavia, evidentemente non sono gli stessi, tenuto conto che il BURC è lo strumento di pubblicazione di tutti gli atti della Regione e degli enti territoriali in essa ricompresi.
Pertanto, il minimo scarto temporale intervenuto tra le due pubblicazioni (1° marzo 2023 sul sito web del Comune e 13 marzo 2023 sul BURC) deve essere ricondotto ai differenti tempi delle due procedure.
Ciò non può determinare alcuna illegittimità, giacché la “contestualità” che la norma prevede va intesa come la più celere possibile pubblicazione del piano attraverso entrambe le modalità indicate, secondo i rispettivi tempi tecnici, senza che un minimo scarto temporale tra le due pubblicazioni possa avere giuridica rilevanza in punto di validità.
D’altro canto, come rilevato dal Comune resistente, nessuna decadenza è prevista dalla norma per l’ipotesi in cui le due pubblicazioni non siano perfettamente contestuali;
Nemmeno può concordarsi con la tesi di parte ricorrente, volta ad ancorare la decorrenza del termine di 120 giorni per l’esame delle osservazioni alla data della prima pubblicazione.
La norma, infatti, in primo luogo, fa decorrere il termine dei 120 solo genericamente “dalla pubblicazione”, senza altro specificare circa a quale pubblicazione si riferisca.
In ogni caso, poi, essendo previste entrambe le pubblicazioni, queste devono essere intese come entrambe necessarie; pertanto, solo dalla pubblicazione anche nella seconda modalità prevista (nel caso di specie il BURC) può decorrere il temine decadenziale di 120 giorni. Tanto più che, per i principi di certezza legale della conoscenza, il punto n. 7 dell’art. 3 del regolamento ha previsto che: “Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC ” (cfr. sentenza nr.3252/2024).
3. Quanto al secondo mezzo di censura, con il quale si lamenta che il Comune procedente avrebbe omesso di adeguarsi ai rilievi svolti dalla Città Metropolitana nel corso del procedimento, esso va ritenuto inammissibile per carenza di ogni interesse attuale e concreto alla sua disamina, ancora una volta in adesione a decisioni precedenti di questa Sezione che, proprio in relazione al PUC di Villaricca, si sono già espresse in tal senso.
E’ stato, in particolare, rilevato in relazione a una fattispecie assimilabile a quella per la quale è causa che: “ Rilevano i ricorrenti che tra i pareri acquisiti dal Comune vi è quello reso dalla Città Metropolitana, nel quale viene evidenziata la mancanza del dimensionamento del fabbisogno abitativo residenziale, nonché del percorso metodologico che andava sviluppato in fase di redazione del Piano Strutturale al fine di individuare correttamente le aree da destinare alla trasformabilità residenziale. In concreto, la Città Metropolitana aveva rilevato una lacuna a proposito del dimensionamento del fabbisogno abitativo, propedeutico alla corretta individuazione delle aree da destinare allo scopo. Tuttavia, il rilievo non è stato recepito dall’Amministrazione, che con la delibera N. 74 del 29.9.2023, ha dedotto: “le raccomandazioni sull’attuazione del piano saranno accolte nella redazione degli strumenti operativi ed attuativi…”.
In sostanza, dunque, secondo la delibera impugnata, il POC ed i PUA dovrebbero colmare le lacune riscontrate nel PUC dalla Città Metropolitana, andando così a stravolgere le finalità e la portata del piano strutturale, non modificabile da parte dei piani esecutivi.
La censura è inammissibile.
L’interesse che muove gli odierni ricorrenti, infatti, attiene alla contestazione dell’asserito “declassamento” delle particelle di loro proprietà, inserite nella Zona C4 del precedente PRG, e ora destinate invece a “Aree agricole e delle reti infrastrutturali ed attrezzature” (Tavola PSC–2).
Essi pertanto auspicano il mantenimento delle potenzialità edificatorie delle suddette aree, previste dall’art. 12 (Zona omogenea C4) - Espansione estensiva della NTA del precedente PRG che recita: “La costruzione di nuovi edifici è subordinata alla formazione ed approvazione, secondo i modi e i termini previsti dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, del P.P.E. o della lottizzazione convenzionata comprendente un’area non inferiore ai mq. 5.000 (cinquemila).”
Rispetto a tale interesse di natura pretensiva i ricorrenti non hanno provato che un eventuale annullamento del Piano Strutturale per mancata valutazione del piano di dimensionamento abitativo determinerebbe, almeno come concreta possibilità, un ampliamento delle zone destinate ad edilizia residenziale. Il piano di dimensionamento abitativo, infatti, potrebbe avere anche un contenuto opposto alle aspettative dei ricorrenti, prevedendo, ad esempio, una contrazione delle esigenze abitative dell’area.
Nemmeno è possibile in questa sede riconoscere in capo ai ricorrenti un interesse meramente strumentare volto unicamente alla riedizione del procedimento. L’interesse strumentale – così come ad esempio in materia di contratti pubblici - è volto a tutelare comunque una chance di conseguimento dell’utilità finale sperata (il c.d. bene della vita).
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti non hanno provato che, una volta valutato da parte del Comune il piano di dimensionamento abitativo, essi potrebbero avere anche solo una mera “chance” di mantenere le facoltà edificatorie dei propri terreni.
Di qui, l’inammissibilità della censura per carenza di interesse ” (cfr. 3252/2024).
Ed ancora, in relazione ad altra fattispecie concreta, pure riferita al PUC del Comune di Villaricca e relativa proprio a un caso in cui la parte ricorrente si doleva del “declassamento” da zona B3 a zona priva di potenzialità edificatoria (come in quello di specie), questa Sezione ha argomentato quanto segue: “ L'interesse che muove gli odierni ricorrenti riguarda la nuova classificazione delle particelle di loro proprietà negli atti di pianificazione gravati: ai terreni, in passato inseriti nella Zona B3 del precedente PRG e in gran parte edificabili, sarebbe ora stata impressa destinazione agricola.
Dunque, ciò che si lamenta è la perdita della potenzialità edificatoria in precedenza vantata.
Tuttavia, rispetto a tale interesse di natura pretensiva, i ricorrenti non hanno dimostrato che un eventuale annullamento del Piano Strutturale per mancata valutazione del piano di dimensionamento abitativo determinerebbe, almeno come concreta possibilità, un ampliamento delle zone destinate ad edilizia residenziale. Il piano di dimensionamento abitativo, infatti, potrebbe avere anche un contenuto opposto alle aspettative dei ricorrenti, prevedendo, ad esempio, una contrazione delle esigenze abitative dell'area.
Nemmeno è possibile in questa sede riconoscere in capo ai ricorrenti un interesse meramente strumentale, volto unicamente alla riedizione del procedimento. L'interesse strumentale - così come ad esempio in materia di contratti pubblici - è volto a tutelare comunque una chance di conseguimento dell'utilità finale sperata (il c.d. bene della vita).
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti non hanno provato che, una volta valutato da parte del Comune il piano di dimensionamento abitativo, essi potrebbero avere anche solo una mera "chance" di mantenere le facoltà edificatorie dei propri terreni.
A ciò che si è appena osservato, si aggiunge quanto segue: in sostanza, i ricorrenti si auspicano che a seguito del dimensionamento non effettuato nel corso del procedimento, si possa pervenire ad un ampliamento delle aree edificabili, con specifico riferimento ai terreni di cui essi sono titolari; deve, però, rilevarsi che le finalità che risultano avere ispirato la Città Metropolitana, laddove ha prescritto al Comune di Villaricca di dar corso a un concreto dimensionamento del fabbisogno di abitazioni, sono esattamente opposte, intendendosi proprio “evitare, così, possibile inutile consumo di suolo ai fini residenziali” (cfr. determina di Città Metropolitana di cui al doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Ciò, peraltro, coerentemente con le indicazioni della delibera programmatica e di indirizzo nr. 108/22 che evidenza la sussistenza di “una situazione di diffusa urbanizzazione e contestuale carenza di strutture pubbliche e di pubblico interesse”: la volontà perseguita è, dunque, quella di evitare ulteriore urbanizzazione delle aree non già attualmente incluse nei tessuti urbani (cfr. doc. 2 della produzione del Comune resistente).
Le considerazioni appena svolte rendono l’interesse fatto valere ancor più evanescente, posto che le indagini di cui si è rilevata la mancata effettuazione perseguono il fine opposto rispetto a quello voluto, e cioè quello di verificare che non siano stati destinati suoli a utilizzo residenziale ove non strettamente necessario (in senso analogo a quanto appena osservato questa Sezione si è, peraltro, già espressa con la sentenza nr. 3252/2024, relativa ancora alla pianificazione urbanistica del Comune di Villaricca) ” (cfr. sentenza nr.5833/2024).
4. Infine, venendo all’ultimo motivo di impugnazione, con il quale la Sig.ra IN si duole, appunto, della perdita della potenzialità edificatoria in precedenza associata al terreno del quale è titolare, in ragione della nuova destinazione urbanistica contestata, il Collegio ritiene che la scelta operata dall’Amministrazione comunale sia immune da quei vizi di patente illogicità o irrazionalità che consentono al giudice il proprio sindacato sulla discrezionalità esercitata dall’ente in sede di programmazione dello sviluppo del territorio di competenza.
Si osserva sul punto quanto segue.
L’Amministrazione ha esplicitato le strategie e gli obiettivi di fondo perseguiti con la nuova pianificazione: in particolare, in data 21/12/2022 la Commissione Straordinaria, con deliberazione n. 108, come si legge nel provvedimento impugnato, ha "approvato un atto di indirizzo per il completamento e l'adozione del piano urbanistico comunale prevedendo nello specifico che: nella redazione della componente strutturale del Piano Urbanistico Comunale, si utilizzi la tavola n. 12 del Preliminare di Piano, aggiornata nel dicembre 2022, come tavola del Piano Strutturale, mantenendo la destinazione ad uso agricolo e senza ulteriore urbanizzazione delle aree del territorio non incluse nei tessuti urbani o non costituenti zone per opere pubbliche o di pubblico interesse; nella redazione della componente strutturale del Piano Urbanistico Comunale, si preveda: a. il rinvio alle componenti programmatiche del Piano di tutte le trasformazioni edilizie eccedenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e il risanamento conservativo; b. il mantenimento della destinazione per opere pubbliche o di pubblico interesse di tutte le zone che il vigente Piano Regolatore Generale e successive varianti, hanno destinato a tale scopo (...)."
Tale scelta costituisce frutto della volontà di contrastare e contenere una situazione di diffusa urbanizzazione e contestuale carenza di strutture pubbliche e di pubblico interesse, preservando le aree non ancora edificate: si tratta di scelte non arbitrarie, né fondate su presupposti di fatto concretamente smentiti nel corso del giudizio, ma espressione di una discrezionalità che risulta immune da censure.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, solo l’esistenza di posizioni qualificate (che, nel caso di specie, non sono state dedotte) giustificano una più puntuale motivazione da parte dell’Amministrazione procedente.
Anche di recente è stato ribadito: “ Le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso ” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 25/09/2024, n.7787).
Non è ravvisabile un'aspettativa qualificata nemmeno nel caso di mutamento della destinazione urbanistica pregressa della medesima area, mutamento rispetto al quale l'Amministrazione ha ampia discrezionalità e può ben modificare la destinazione stessa, anche in senso peggiorativo rispetto agli interessi del proprietario, senza per questo dover ottemperare a un onere motivazionale di carattere più stringente (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 13/02/2013, n.893).
Nel caso concreto in disamina la Sig.ra IN si è limitata a rappresentare che la nuova classificazione del fondo lederebbe la sua aspettativa al relativo utilizzo ai fini della costruzione delle unità immobiliari da destinare ad abitazione dei figli: dunque, in primo luogo, all’attualità non insiste sul fondo alcuna situazione di fatto incoerente con la nuova classificazione impressa all’area; in secondo luogo, l’aspettativa fatta valere si risolve in una mera aspettativa di fatto, come tale non tutelabile alla stregua della giurisprudenza citata, e inidonea a imporre la paralisi delle scelte di sviluppo del territorio operate dall’Amministrazione, scelte coerenti, come si è detto, con gli obiettivi di fondo individuati.
5. Conclusivamente, l’impugnazione è in parte inammissibile e in parte da respingere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la considerazione della complessiva vicenda in commento ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | NA DO |
IL SEGRETARIO