Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2025, proposto da:
ZI UL, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone e Carmelo Spinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 170 del 22.09.2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Antonio IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sez. Lavoro 22 settembre 2024, n. 170, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.01.2001, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli le relative somme, calcolate in relazione agli “incarichi di supplenza richiamati in parte espositiva, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l’indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94” , incarichi svolti, in particolare dal 3.10.2018 al 14.12.2018, dal 7.01.2019 al 4.03.2019, dal 6.03.2019 al 15.03.2019, dal 20.03.2019 all’8.06.2019, nonché alla rifusione delle spese di lite;
- che come attestato dalla cancelleria del predetto Tribunale la citata sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione;
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sopra citata sentenza e l’eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari, così parzialmente ottemperando alla sentenza che, per contro, è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale;
- che all’odierna camera di consiglio la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- che pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta, il che consente di prescindere dall’ulteriore richiesta della ricorrente di fissazione di una somma a titolo di astreintes ;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania - Sezione Lavoro - n. 170/2024, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio IS, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio IS | TO RU |
IL SEGRETARIO