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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IU LA Presidente
AO IA Consigliere relatore
IA Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 355/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.ta Parte_1 P.IVA_1
IA CC, per procura in atti appellante
CONTRO
e , e rappresentati e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 difesi dagli avv.ti Iside Storace ed Alessandro Palmerini, per procura in atti appellati
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 11.6.2025.
Per gli appellati: come da note depositate in data 2.9.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 19 gennaio 2021, i signori e Controparte_1
, AO e in proprio e quali eredi, CP_3 Controparte_5 rispettivamente vedova e figli, di hanno convenuto Persona_1 in giudizio deducendo: che il 29 settembre 2017 era deceduto, Parte_1 a causa di un mesotelioma pleurico diagnosticato nel giugno 2017, il loro congiunto, che aveva lavorato dal 26 giugno 1974 al 9 giugno 1980, come addetto all'acciaieria e conduttore di Forni Martin, presso lo stabilimento siderurgico di EN GL, alle dipendenze di , CP_6 CP_7 poi , divenuta ora, a seguito di successive vicende Controparte_8 societarie, ; che, durante la sua attività lavorativa, il loro Parte_1 congiunto era stato esposto ad amianto.
I ricorrenti hanno quindi chiesto al Tribunale, riconosciuta la responsabilità di , di condannare la stessa al risarcimento, quali eredi, del Parte_1 danno non patrimoniale patito in vita dal dante causa ed al risarcimento a titolo proprio del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
Si è costituita in giudizio , in primo luogo sostenendo il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non essere mai stata datrice di lavoro del ricorrente e neppure soggetto tenuto a rispondere per i danni indicati, nel merito contestando ogni presupposto di fatto della ritenuta responsabilità, in via subordinata chiedendo di riconoscere un concorso di responsabilità del danneggiato.
La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e con CTU medica, quindi decisa con sentenza n. 468 del 2023 del Tribunale di EN, che ha accolto il ricorso, condannando a corrispondere ai ricorrenti, Parte_1 pro-quota quali eredi a titolo di risarcimento jure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal congiunto, la somma complessiva di euro 33.741,00
e per il danno sofferto iure proprio per la perdita del congiunto alla vedova la somma di euro 245.645,00, ai figli e AO euro 168.250,00 ed al CP_2 figlio euro 171.615,00, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi CP_3
€ 24.600,00 ed alle spese di CTU.
Ha proposto appello . Parte_1
Si sono costituiti i ricorrenti, chiedendo di respingere l'appello.
Dopo alcuni rinvii, il primo per attendere la pronuncia della Corte di
Cassazione in ordine alla questione della legittimazione passiva della
Società appellata, i successivi per la valutazione della proposta conciliativa
2 formulata dalla Corte, non accettata dalle parti, e per consentire il deposito, autorizzato da questa Corte, di perizie di stima, la causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e decisa nella camera di consiglio del 16.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di EN ha accolto il ricorso, presentato dagli attuali appellati, dopo aver sentito numerosi testi e disposto CTU medico legale, ritenendo innanzitutto infondate le eccezioni della convenuta di incompetenza per materia e di difetto di “legittimazione passiva/titolarità passiva”.
Il Tribunale ha quindi accertato l'esposizione ad amianto del congiunto dei ricorrenti e la relativa “nocività” dell'ambiente di lavoro dove lo stesso ha lavorato, valutando il contenuto dei documenti agli atti e le dichiarazioni dei testi.
Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto provata la responsabilità della convenuta, evidenziando come la stessa non avesse dimostrato di CP_9 aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, quindi ha ritenuto accertato il nesso causale tra la nocività dell'attività lavorativa, la patologia contratta ed il decesso dello stesso congiunto, sulla base della documentazione agli atti e del contenuto della
CTU medico legale disposta.
Infine, il Tribunale ha quantificato l'entità dei danni, di cui i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento.
Con il primo motivo di appello, la Società ribadisce la “carenza di titolarità passiva di ”. Pt_1
La Società richiama le proprie argomentazioni sul punto già contenute nella memoria di costituzione in primo grado, in particolare evidenzia di non essere mai stata datrice di lavoro del congiunto dei ricorrenti, di non aver incorporato le società che invece datrici di lavoro lo furono e di non essere mai subentrata, a nessun altro titolo, nel relativo rapporto di lavoro e negli asseriti debiti sorti ai sensi dell'art. 2087 c.c., quando l'interessato lavorò
3 nei reparti altoforno e acciaieria dell'area a caldo di GL, alle dipendenze di CP_6
La Società ricostruisce i passaggi di proprietà dello stabilimento di
GL, al fine di dimostrare che, sia l'azienda, sia i debiti ed i rapporti giuridici ad essa inerenti, non erano mai entrati nel suo patrimonio o nel patrimonio di “società sue danti causa”, ma erano confluiti in altre società, poi fuse in del CP_10 CP_11
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già più volte ritenuto infondata questa eccezione di e due di queste decisioni sono state anche confermate dalla Corte Pt_1 di Cassazione, divenendo quindi definitive e passando in giudicato su questo punto.
In particolare, si possono richiamare innanzitutto queste due sentenze, cioè la n. 95 del 2020, confermata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 27716 del 2024, e la n. 53 del 2022, confermata, almeno su tale questione, dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n.
27574 del 2024.
Si deve aggiungere che la stessa Suprema Corte ha ritenuto infondato l'identico motivo di ricorso, sempre presentato da , anche con Pt_1
l'ordinanza n. 27584 del 2024, in relazione alla sentenza n. 662 del 2022 della Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.
Questa Corte ha poi confermato il proprio giudizio di infondatezza su tale eccezione, a maggior ragione, successivamente alle richiamate decisioni della Suprema Corte, cioè con le sentenze n. 334 del 2024 e n. 97, 191 e 210 del 2025.
Si riportano quindi, anche quali precedenti conformi ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le motivazioni di alcune delle richiamate sentenze di questa
Corte.
Innanzitutto, la sentenza n. 53 del 2022:
“4.1 In punto difetto di titolarità passiva, la società appellante, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, contestava detta titolarità deducendo
4 che il dante causa … aveva lavorato nello stabilimento di EN
GL dal 1972 al 1998, dapprima alle dipendenze di e Controparte_7 dal 1981, per effetto di conferimento di azienda, di Controparte_8 passando quindi dal 1.5.1985 al 31.7.1998 (data del pensionamento) alle dipendenze di poi denominata e in CP_12 Controparte_13 data 29.7.1997 fusa per incorporazione in del . CP_10 CP_11
Con l'ordinanza resa all'udienza del 9.1.2019, confermata anche a seguito di rigetto dell'istanza di revoca presentata da , il Tribunale Pt_1 disattendeva l'eccezione e ammetteva le prove orali, così motivando in merito alle vicende circolatorie del rapporto obbligatorio per cui è causa:
“ritenuto che la domanda giudiziale è limitata al periodo dal 1 settembre
1972 al 30 aprile 1985, periodo in cui il sig. … risulta aver lavorato alle dipendenze di (poi ) presso lo Controparte_7 Controparte_8 stabilimento di EN GL, essendo passato, dal 1 maggio 1985, alle dipendenze di CP_14 ritenuto che, nel 1981, come indicato nella visura camerale di
[...]
ed ammesso dalla convenuta, ha trasferito l'intero CP_8 Controparte_7 suo complesso aziendale a Controparte_8 ritenuto che, come risulta dall'atto di conferimento del 29 luglio 1987, con effetto dal 1 agosto 1987 ha conferito il complesso Controparte_8 aziendale comprendente lo stabilimento in questione a di EN CP_10
(CF ), la quale contestualmente ha assunto la denominazione P.IVA_2 sociale di Controparte_7 ritenuto che, come emerge da tale atto, il conferimento ha avuto ad oggetto l'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti i complessi aziendali trasferiti, comprensivi di debiti e crediti;
ritenuto, infine, che, secondo le risultanze delle visure camerali in atti, in data 31 ottobre 1990 si è fusa mediante incorporazione in Controparte_7 di Roma;
in data 30 gennaio 1997, nel frattempo in CP_10 CP_10 liquidazione, si è fusa mediante incorporazione con e CP_15
5 quest'ultima, in data 31 maggio 2000, si è fusa mediante incorporazione in
. Parte_1
I passaggi delineati dal Tribunale, con la successione da ultimo di Pt_1 nella titolarità passiva nell'obbligazione risarcitoria sorta in capo alle originarie datrici di lavoro (prima e, dal 1981, Controparte_7 [...]
, trovano obiettivo riscontro nella documentazione Controparte_8 richiamata nell'ordinanza. L'atto di conferimento del luglio 1987 di
[...] aveva ad oggetto (art. 1) tutti i complessi aziendali Controparte_8 costituenti l'intera azienda, e tra questi espressamente lo Stabilimento di
EN-GL, nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso relativi (salvo due eccezioni esplicite e tassative che qui non rilevano).
Nei predetti rapporti è dunque subentrata dapprima la conferitaria
[...]
CP_1
contestualmente ridenominata e quindi le società che Controparte_7 ad essa sono succedute per effetto delle ulteriori fusioni per incorporazioni: il 31.10.1990 di Roma (pubblica); il 30.1.1997 (che CP_10 CP_15 in data 25.3.1998 rilasciava al … l'attestazione delle “posizioni di lavoro da Lei ricoperte presso la Società incorporata per Controparte_16 fusione nella società in data 1.6.1997, in qualità di Controparte_17 lavoratore dipendente, presso lo stabilimento siderurgico di GL” dal 1972 al 1985); il 15.5.2000 Parte_1
Le difese dell'appellata non sono tali da inficiare la ricostruzione del
Tribunale in quanto da un lato non risulta nemmeno allegato che con il passaggio del … dal 1.5.1985 alle dipendenze di sia venuta meno in CP_12 capo a la responsabilità quale datrice di lavoro ex Controparte_8 art. 2087 c.c. per le obbligazioni sorte in pendenza del rapporto di lavoro dal 1.9.1972 al 30.4.1985, dall'altro non è provato che l'atto di conferimento a titolo universale del 1987 alla “seconda” Controparte_7 fosse limitato alle sole aree a freddo dello stabilimento di GL, non rinvenendosi alcun riferimento testuale in tal senso nel documento contrattuale prodotto dalla stessa . Pt_1
6 Quanto agli effetti dell'operazione di scissione che nel 1993 ha riguardato di Roma pubblica (incorporante nel 1990 la “seconda” CP_10 CP_7
, l'appellata afferma che le obbligazioni per cui è causa non
[...] sarebbero rimaste in capo alla predetta Ilva pubblica ma sarebbero state cedute con tale atto alle beneficiarie e Controparte_18 [...]
sì da escludere il passaggio della relativa titolarità Controparte_19 passiva in capo a con la successiva fusione per CP_15 incorporazione di nel 1997. Si tratta di assunto non Controparte_20 condivisibile per le ragioni già espresse da questa Corte nella recente pronuncia n. 95 del 2020, che si richiamano anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Occorre poi rilevare che l'operazione societaria suddetta integra gli estremi della scissione parziale, essendo infatti pacifico che Ilva pubblica dopo l'operazione di scissione del 1993 sia rimasta in vita (benché sia stata poi posta in liquidazione) ed abbia subito ulteriori trasformazioni a seguito di successive incorporazioni (dapprima in e poi in ). CP_15 Pt_1
Partendo dunque da tali premesse, si rileva che, in base alla disciplina codicistica di cui all'art. 2504-octies c.c. vigente ratione temporis, nel caso di scissione parziale sussiste la responsabilità di tutte le società (scissa e beneficiaria) in relazione agli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto. Peraltro nel caso in esame dal progetto emerge che l'elemento del passivo che qui interessa (la responsabilità in relazione alle azioni risarcitorie connesse all'attività lavorativa svolta dai dipendenti di ) non è passato alle società beneficiarie ma è rimasto in capo ad CP_6
. Ed invero, il piano di scissione non prevede tale voce né nei CP_20 punti che specificano l'oggetto della scissione né negli allegati, e contiene, al punto 5.7, una clausola residuale del seguente tenore: “tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie e Controparte_19 [...]
CP rimangono in capo alla società scissa ” (…). Controparte_18
7 Nel contestare le argomentazioni suddette l'appellante richiama la seguente clausola: “In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella “ che viene Controparte_18 automaticamente a sostituirsi all' in in ogni CP_10 CP_21 rapporto, perfezionato o perfezionando con Enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, nonché in ogni attività maturata che ne derivi”. Tale clausola si riferisce, però, ad una situazione (la titolarità di rapporti connessi al possesso) che non appare pertinente al caso in esame e che non è dunque idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di primo grado”.
Per le ragioni esposte l'eccezione di difetto di titolarità di deve Pt_1 essere disattesa”.
Dopo le richiamate ordinanze della sezione lavoro della Corte di
Cassazione, questa Corte ha confermato le proprie precedenti decisioni, innanzitutto con la sentenza n. 334 del 2024:
“… questa Corte ha già ritenuto di far propria la ricostruzione degli assetti proprietari dello stabilimento siderurgico in questione operata da plurime pronunce del Tribunale di EN, occupatosi in prima istanza delle domande risarcitorie di lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di EN GL, che hanno contratto malattie da esposizione ad amianto.
Secondo parte appellante lo stabilimento di per effetto di Controparte_7 conferimento di azienda sarebbe divenuto di Controparte_8 passando quindi dal 1.5.1985 a poi denominata CP_12 [...] che, in data 29.7.1997, si è fusa per incorporazione in Controparte_13 del . CP_10 CP_11
Come già chiarito da questa Corte con sentenza n. 53/2022, in realtà: 1) nel
1981, come indicato nella visura camerale di Controparte_8 CP_7 ha trasferito l'intero suo complesso aziendale a
[...] Controparte_8
2) come risulta dall'atto di conferimento del 29 luglio 1987, con effetto dal
1 agosto 1987 ha conferito il complesso aziendale Controparte_8
8 comprendente lo stabilimento in questione a di EN (CF CP_10
), la quale contestualmente ha assunto la denominazione P.IVA_2 sociale di 3) da tale atto emerge che il conferimento ha Controparte_7 avuto ad oggetto l'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti i complessi aziendali trasferiti, comprensivi di debiti e crediti;
4) secondo le risultanze delle visure camerali in atti, in data 31 ottobre
1990 si è fusa mediante incorporazione in di Controparte_7 CP_10
Roma; 5) in data 30 gennaio 1997, nel frattempo in liquidazione, CP_10 si è fusa mediante incorporazione con e quest'ultima, in data CP_15
31 maggio 2000, si è fusa mediante incorporazione in Parte_1
I suddetti passaggi trovano riscontro nella documentazione sopra richiamata;
in particolare, l'atto di conferimento del luglio 1987 di
[...] ha avuto ad oggetto tutti i complessi aziendali costituenti Controparte_8
l'intera azienda, e tra questi espressamente lo Stabilimento di EN-
GL, nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso relativi (cfr. art. 1 dell'atto di conferimento in esame).
Nei predetti rapporti è dunque subentrata dapprima la conferitaria
[...]
contestualmente ridenominata e quindi le società che CP_10 Controparte_7 ad essa sono succedute per effetto delle ulteriori fusioni per incorporazioni: il 31.10.1990 di Roma (pubblica); il 30.1.1997 ; il CP_10 CP_15
15.5.2000 Parte_1
Tenuto conto delle difese di questa Corte con la citata Parte_1 sentenza ha anche accertato che quanto sostenuto dall'appellante non risulta provato, ed in particolare che non risulta documentato il
“conferimento a titolo universale del 1987 alla cosiddetta “seconda” fosse limitato alle sole aree a freddo dello stabilimento di Controparte_7
GL, non rinvenendosi alcun riferimento testuale in tal senso nel documento contrattuale prodotto dalla stessa . Pt_1
Quanto agli effetti dell'operazione di scissione che nel 1993 ha riguardato
Roma pubblica (incorporante nel 1990 la “seconda” CP_22 CP_7
, l'appellata afferma che le obbligazioni per cui è causa non
[...]
9 sarebbero rimaste in capo alla predetta Ilva pubblica ma sarebbero state cedute con tale atto alle beneficiarie e Controparte_18 [...]
sì da escludere il passaggio della relativa titolarità Controparte_19 passiva in capo a con la successiva fusione per CP_15 incorporazione di nel 1997”. Controparte_20
Detto assunto non è tuttavia condivisibile, come del pari chiarito da altra sentenza di questa Corte, che si riporta testualmente nel passaggio motivazionale di interesse: “Occorre poi rilevare che l'operazione societaria suddetta integra gli estremi della scissione parziale, essendo infatti pacifico che Ilva pubblica dopo l'operazione di scissione del 1993 sia rimasta in vita (benché sia stata poi posta in liquidazione) ed abbia subito ulteriori trasformazioni a seguito di successive incorporazioni (dapprima in e poi in ). CP_15 Pt_1
Partendo dunque da tali premesse, si rileva che, in base alla disciplina codicistica di cui all'art. 2504-octies c.c. vigente ratione temporis, nel caso di scissione parziale sussiste la responsabilità di tutte le società (scissa e beneficiaria) in relazione agli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto. Peraltro nel caso in esame dal progetto emerge che l'elemento del passivo che qui interessa (la responsabilità in relazione alle azioni risarcitorie connesse all'attività lavorativa svolta dai dipendenti di ) non è passato alle società beneficiarie ma è rimasto in capo ad CP_6
. Ed invero, il piano di scissione non prevede tale voce né nei CP_20 punti che specificano l'oggetto della scissione né negli allegati, e contiene, al punto 5.7, una clausola residuale del seguente tenore: “tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alle società beneficiarie e Controparte_19 [...]
CP rimangono in capo alla società scissa ” (…). Controparte_18
Nel contestare le argomentazioni suddette l'appellante richiama la seguente clausola: “In ogni caso il preesistente possesso continua, senza alcun atto di formale immissione, nella “ che viene Controparte_18 automaticamente a sostituirsi all' in ogni Controparte_23
10 rapporto, perfezionato o perfezionando con Enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed in genere in qualsiasi situazione di fatto e di diritto, nonché in ogni attività maturata che ne derivi”. Tale clausola si riferisce, però, ad una situazione (la titolarità di rapporti connessi al possesso) che non appare pertinente al caso in esame e che non è dunque idonea ad inficiare le valutazioni svolte dal giudice di primo grado” (cfr.
Corte Appello EN, sent. n. 95/2020)
Siffatta ricostruzione interpretativa dei vari passaggi contrattuali è già stata vagliata dalla Suprema Corte, che ha rigettato i plurimi motivi di ricorso proposti da con la recente sentenza n. 27574/2024. Parte_1
Deve aggiungersi che questa Corte, su istanza di ha Parte_1 autorizzato la produzione in giudizio della perizia di stima relativa al conferimento di azienda del 1987, che tuttavia non apporta elementi idonei a scalfire l'esposta ricostruzione.
Della poderosa perizia di stima, la stessa richiama quanto Parte_1 premesso dai periti nominati dal Presidente del Tribunale alla pag. 1405 e seguenti, ossia l'insieme delle definizioni e dei criteri che i suddetti periti affermano di voler seguire nell'adempimento dell'incarico ricevuto.
Né rileva la precisazione contenuta a pag. 13 delle premesse ed alla pag.
1411, in cui i periti precisano che “l'azienda area a caldo non è stato oggetto né di stima né di trasferimento in capo alla conferitaria seconda
” (cfr. pag. 22 appello ). CP_6 Pt_1
Come puntualmente osservato dal Tribunale di EN nella sentenza resa in data 17 maggio 2023, … “nel 1985, con atto a rogito not. Per_2
(doc. 4 conv.), la ha ceduto a
[...] Controparte_8 CP_14
“il proprio complesso aziendale relativo al ramo di impresa della Società costituito dall'aera a caldo – con esclusione del blooming e del treno di laminazione a caldo – del suo centro siderurgico “Oscar Sinigaglia” di
EN GL come descritto e riconosciuto… nella relazione di stima…”.
11 In questo caso, l'atto di cessione non ha previsto alcun passaggio di debiti alla cessionaria, in deroga alla disciplina legale. Comunque, non ne sarebbe potuta derivare la liberazione della cedente Controparte_8 nei confronti dei creditori.
Pertanto, le obbligazioni risarcitorie sono rimaste in capo alla
[...]
. CP_8
Nel 1987, con atto nuovamente a rogito not. , Persona_2 [...]
ha ceduto alla ( c.f. , cioè alla CP_8 CP_7 P.IVA_2
c.d.) II TA (la cui visura camerale è sub doc. 35 ric.), “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato salvo la sola esclusione…” di due cespiti, cioè della partecipazione azionaria della e dei debiti verso amministratori e sindaci, come da art. 1 CP_10 dell'atto, il quale prosegue prevedendo che “Senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
Anche in questo caso, dunque, come nel 1981, la cessionaria, qui la II
, è succeduta altresì nelle obbligazioni risarcitorie de quibus CP_7
(pur senza liberazione della )”. Controparte_8
Resta pertanto ferma l'interpretazione della clausola n. 1 dell'atto di conferimento del 1987 già proposta nei richiamati precedenti di questa
Corte.”
Quindi con la sentenza n. 191 del 2025:
“6.1.2. La ricostruzione di , sottoposta al vaglio di merito da parte Pt_1 di questa Corte di Appello, non è stata condivisa in numerose sentenze … che hanno respinto l'eccezione di carenza di titolarità passiva di tale società; titolarità passiva che la stessa Corte di Cassazione non ha escluso,
12 dichiarando inammissibili i relativi motivi di impugnazione proposti da
. Pt_1
Particolare rilevanza assume al riguardo l'ordinanza della Suprema Corte
n. 27574/24 che ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto congrua e non esorbitante dai limiti stabiliti dalla normativa in materia di fusione e scissione societaria e di titolarità dei debiti, la interpretazione operata da questa Corte dei trasferimenti – tutti avvenuti a titolo universale
- tra le varie società pubbliche che si sono susseguite nella titolarità degli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di GL ove operava il sig. ….
6.1.3. Pare tuttavia utile un esame più dettagliato, con riferimento alla specifica posizione lavorativa del sig. …, il cui rapporto di lavoro è cessato in data 31.3.1985, delle operazioni societarie che hanno riguardato lo
Stabilimento di GL e, specificamente, l'area a caldo comprendente il reparto Agglomerato.
Rileva in primo luogo l'atto di conferimento del 1981, con il quale, come indicato nella visura camerale di agli atti, ha Controparte_8 Controparte_7 trasferito l'intero suo complesso aziendale a , tra cui Controparte_8 evidentemente anche il rapporto di lavoro con il Sig. …, pacificamente cessato in data 31/03/1985, appena un mese prima del conferimento dell'area a caldo a avvenuto in data 30/04/1985. CP_12
Pare dunque evidente che il rapporto di lavoro in questione non è passato a rimanendo la datrice di lavoro il soggetto CP_12 Controparte_8 principalmente obbligato delle eventuali sopravvenienze derivanti da tale CP_ rapporto cessato prima della traslazione al gruppo dell'area a caldo.
Non coglie infatti nel segno la ricostruzione giuridica effettuata dalla società odierna appellante (e ribadita nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c.) secondo cui la società sarebbe CP_14 subentrata, ex art. 2560 cc, negli eventuali crediti del sig. …, sempre se iscritti nelle scritture della cedente.
13 Secondo , infatti, come confermato nella relazione di stima Pt_1 acquisita agli atti, l'area a caldo di GL (dove il de cuius aveva lavorato sino a fine marzo 1985) non fu oggetto del successivo conferimento CP del 1987 dalla ad (denominata nuovamente ), Controparte_8 CP_6 in quanto già trasferita nel 1985 a Ciò che rileva non è la sorte del CP_12 reparto Agglomerato in cui lavorava il sig. …, bensì quella del rapporto giuridico con il predetto soggetto (e suoi danti causa) che non è mai passato a avendo il lavoratore cessato l'attività un mese prima del CP_12 trasferimento dell'area a caldo a tale società; ne consegue che il rapporto di lavoro si è estinto alle dipendenze di che è rimasta la Controparte_8 debitrice principale dei crediti del lavoratore sopravvenuti in conseguenza del predetto rapporto.
Il fatto che il sig. … avesse lavorato in un reparto che, al momento del conferimento d'azienda del 1987, non era più nella disponibilità della conferente perché precedentemente ceduto nel 1985 a Controparte_8 insieme a tutta l'area caldo, non assume alcuna rilevanza ai fini CP_12 della esclusione di quale soggetto responsabile degli asseriti Pt_1 danni;
ciò che rileva è che le conseguenze dannose in capo al sig. … si sono verificate a causa dell'attività lavorativa dallo stessa svolta alle dipendenze di e poi confluita in divenuta CP_6 Controparte_8 CP_20
ed infine . CP_15 Pt_1
Ed allora, anche ad ammettere una eventuale responsabilità solidale di quale cessionario del reparto Agglomerato dell'area a caldo dello CP_12
Stabilimento di GL (nei limiti stabiliti dall'art. 2560 c.c.), deve comunque ritenersi che il soggetto obbligato principale fosse
[...]
in quanto datore di lavoro, sino alla sua cancellazione dal Controparte_8
Registro delle Imprese;
e con essa - in solido - anche le successive società che sono state costituite per subentrare ad essa nel corso degli anni.
6.1.3. Tali sono stati i successivi eventi traslativi:
In data 29 luglio 1987 ha conferito tutti i suoi beni Controparte_8 aziendali ed i relativi rapporti giuridici alla c.d. . Controparte_24
14 Nell'atto di conferimento si legge che vengono ceduti “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda della conferente, nella universalità di tutti i rapporti attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso ed eccettuato”, con la sola esclusione di due cespiti che in questa sede non rilevano (la partecipazione azionaria di e i debiti verso amministratori e sindaci); CP_10 tale clausola prosegue prevedendo che “Senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, si precisa a solo titolo esemplificativo che in esso sono tra l'altro compresi:… f) i debiti ed i crediti con le relative garanzie…; g) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
In diritto, va anzitutto rilevato che – come correttamente evidenziato dalla difesa della società appellante - il conferimento di azienda non è tra gli atti tipici che possono dar luogo ad una successione universale, quali sono – nel nostro ordinamento – la successione ereditaria, la fusione societaria (art. 2504 bis c.c.) e la scissione ereditaria (art. 2506 quater c.c.).
Il principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “nel caso di conferimento di azienda, come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare”. (v.
Cass n. 22060 del 12 luglio 2022 che richiama Cass. 13/09/2016…).
Conseguentemente deve ritenersi – sempre in via generale - che il soggetto conferitario non subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici del conferente, avvenendo il subentro nei limiti stabiliti dalla legge;
in particolare, per i debiti, l'art. 2560 c.c. dispone che il conferitario risponde solo di quelli annotati nei libri contabili obbligatori.
Tuttavia - ed è qui che la Corte intende discostarsi dal ragionamento di
- deve ritenersi che nel caso di specie si è in presenza di una Pt_1 situazione peculiare in cui la società conferente e quella conferitaria
(entrambe interamente partecipate dallo Stato) hanno inteso dar luogo ad un trasferimento globale di tutti i rapporti attivi e passivi, con la sola
15 esclusione dei due cespiti sopra indicati;
il tutto pur sempre senza liberazione della conferente sino alla sua estinzione. Controparte_8
La tesi della società appellante secondo cui, essendosi verificato un trasferimento a titolo particolare con effetto traslativo selettivo e non globale, la “seconda” non poteva subentrare nel debito oggetto di CP_6 causa perché non iscritto nei libri contabili della conferente, non coglie nel segno in quanto al momento del conferimento del 1987 il debito neppure esisteva, trattandosi di una obbligazione risarcitoria insorta dopo molti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il Sig. … e dai successivi trasferimenti dello Stabilimento.
Va ulteriormente evidenziato che la Corte di Cassazione, con ordinanza del
21 aprile 2016 n. 8090, ha chiarito che la ratio sottesa al disposto di cui all'art. 2560 c.c. consiste nell'evitare che il cessionario possa rispondere di debiti non conoscibili dallo stesso (in quanto non risultanti dalle scritture contabili) in sede di acquisto dell'azienda con conseguente sbilanciamento a suo danno del sinallagma contrattuale. Ma questi principi – secondo la
Corte di Cassazione - trovano un limite proprio nel caso di assenza di effettiva alterità fra i soggetti titolari dell'azienda. Nel caso esaminato dalla
Suprema Corte si era trattato di un conferimento di azienda da un'impresa individuale ad una società unipersonale dello stesso soggetto che dunque era evidentemente a conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri;
in tal caso la società conferitaria doveva rispondere dei debiti futuri anche in assenza di alcuna loro annotazione nei libri contabili, non essendo necessario proteggere il nuovo acquirente proprio per assenza di alterità rispetto al soggetto cedente.
Analogamente, nel caso in esame, i vari passaggi societari degli stabilimenti siderurgici da una all'altra sono avvenuti tra società CP_6 appartenenti al medesimo soggetto (appunto lo Stato Italiano) per addivenire ad un risanamento del complesso aziendale mediante un contestuale aumento di capitale con finanziamento pubblico. In questo caso, dunque, la ratio di tutela dell'acquirente e della circolazione dei beni non è
16 certamente ravvisabile, in quanto le società che si sono via via succedute nella titolarità dell'azienda erano sicuramente a conoscenza di tutti i rapporti giuridici intervenuti con le cedenti, stante la loro identità soggettiva sostanziale.
Nel caso concreto appare dunque evidente che la “seconda” , alla CP_6 quale sono stati conferiti nel 1987 gli stabilimenti siderurgici genovesi all'epoca gestiti da non poteva non essere a conoscenza Controparte_8 del rischio che alcuni lavoratori, cessati dal rapporto di lavoro in epoca pregressa, potessero successivamente gravemente ammalarsi a causa della insalubrità dell'ambiente di lavoro e della presenza di amianto utilizzato quale materiale di coibentazione degli impianti;
tanto è vero che – come risulta dalla relazione di stima allegata al conferimento di azienda sopra citata – la conferente aveva stanziato un fondo per far fronte a eventuali sopravvenienze passive, quali quelle oggetto di causa.
La formalistica impostazione di non tiene conto della peculiarità Pt_1 delle vicende societarie in questione, trattandosi – lo si ribadisce - di trasferimenti avvenuti tra soggetti giuridici partecipati in misura integrale dallo Stato, ai fini di un risanamento del settore siderurgico in crisi per un evidente interesse generale. Ed il fatto che le parti abbiano inteso trasferire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (comprese dunque le sopravvenienze) dalla conferente alla conferitaria si ricava – come sopra già rilevato – proprio dalla stessa relazione di stima all'atto di conferimento, acquisita dalla Corte su richiesta della stessa , nella Pt_1 quale, al punto n.
4.2.13 di pag. 62 si è dato atto della predisposizione di un
Fondo Rischi nel bilancio di per complessivi 27.770 milioni Controparte_8 di lire stanziati per far fronte a future eventualità dannose di varia natura, tra cui - in primis – quelle derivanti dal contenzioso del lavoro.
Ciò significa che tramite questo fondo, pacificamente trasferito alla conferitaria insieme con tutti gli altri fondi specificamente indicati nella relazione, le parti hanno inteso attribuire alla “seconda” la CP_6
17 responsabilità per le sopravvenienze passive a carico del conferente (c.d. debiti futuri) derivanti dai contenziosi di lavoro.
6.1.4. Tutti gli altri passaggi societari risultano di più semplice interpretazione: nel 1990 la “seconda” è stata incorporata da CP_6 [...]
(c.d. Ilva pubblica) e quindi cancellata dal Registro delle CP_25 imprese.
Si è trattato dunque di una fusione societaria che - ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. - ha dato luogo ad un trasferimento a titolo universale di tutti i beni e i rapporti attivi e passivi in capo ad , la quale è stata poi CP_20 incorporata in divenuta infine nei cui CP_15 Parte_1 confronti gli eredi del sig. hanno legittimamente agito per far Pt_2 valere i loro diritti risarcitori.”
Infine, con la sentenza n. 210 del 2025:
“La ricostruzione di , più volte sottoposta al vaglio di questa Corte Pt_1 di Appello, non è stata condivisa in numerose sentenze … che hanno respinto l'eccezione di carenza di titolarità passiva sollevata dalla società; titolarità passiva che la stessa Corte di Cassazione non ha escluso, dichiarando inammissibili i relativi motivi di ricorso proposti da Pt_1
….
Particolare rilevanza assume al riguardo l'ordinanza della Suprema Corte
n. 27574/2024, che ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto congrua e non esorbitante dai limiti stabiliti dalla normativa in materia di fusione e scissione societaria e di titolarità dei debiti,
l'interpretazione adottata da questa Corte nella citata sentenza n. 53/2022 dei trasferimenti – tutti avvenuti a titolo universale – tra le varie società pubbliche che si sono susseguite nella titolarità degli stabilimenti siderurgici genovesi, tra cui quello di GL ove operava il sig. ….
In sintesi, le vicende societarie possono essere così ricostruite:
- il 25.8.1981 ha trasferito l'intero suo complesso Controparte_7 aziendale a (v. visura camerale di Controparte_8 Controparte_8
doc. 28 appellati);
[...]
18 - con effetto dal 1°.
8.1987 ha conferito il Controparte_8 complesso aziendale comprendente, fra gli altri, lo stabilimento di EN-
GL a di EN (c.f. ), la quale CP_10 P.IVA_2 contestualmente ha assunto la denominazione sociale di (v. Controparte_7 atto di trasferimento del 29.7.1987, doc. 25 appellati);
- da tale atto (v. Articolo Primo) emerge che il conferimento ha avuto ad oggetto “tutti i complessi aziendali costituenti l'intera azienda”, e tra questi espressamente lo stabilimento di EN-GL, “nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che li compongono e che ad essi sono pertinenti, nulla escluso od eccettuato” con la sola esclusione di due cespiti che in questa sede non rilevano (la partecipazione azionaria di e i debiti verso amministratori e CP_10 sindaci);
- il fatto che, in tale occasione, le parti abbiano inteso trasferire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (comprese le sopravvenienze) dalla conferente alla conferitaria di EN Controparte_8 CP_10
(c.f. ) si ricava dalla stessa perizia di stima allegata all'atto di P.IVA_2 trasferimento del 29.7.1987, acquisita dalla Corte su richiesta della stessa
, nella quale (v. punto 4.2.13, a pag. 1527) si dà atto della Pt_1 predisposizione di un Fondo Rischi nel bilancio di per Controparte_8 complessivi 27.770 milioni di lire, stanziati per far fronte a future eventualità dannose di varia natura, tra cui, in primis, quelle derivanti dal contenzioso del lavoro: ciò significa che tramite questo Fondo, pacificamente trasferito alla conferitaria insieme con tutti gli altri fondi specificamente indicati nella relazione, le parti hanno inteso attribuire alla
“seconda” la totale responsabilità per le sopravvenienze passive a CP_6 carico del conferente (c.d. debiti futuri) derivanti dai contenziosi di lavoro;
- il 31.10.1990 si è fusa mediante incorporazione in Controparte_7
(v. visura camerale c.f. , Controparte_26 Controparte_7 P.IVA_2 doc. 29 appellati);
19 - il 20.5.1997 nel frattempo in liquidazione, si è fusa CP_10 mediante incorporazione in (v. visura camerale CP_15 CP_23
c.f. , doc. 30 appellati) e quest'ultima, il
[...] P.IVA_3
31.5.2000, si è fusa mediante incorporazione in (v. visura Parte_1 camerale , c.f. , doc. 31 Controparte_27 P.IVA_4 appellati).
Nei rapporti giuridici, attivi e passivi riguardanti lo stabilimento di
GL originariamente di dunque, sono subentrate Controparte_7 dapprima la poi la conferitaria Controparte_8 CP_10 contestualmente ridenominata e quindi le società che ad Controparte_7 essa sono succedute per effetto delle ulteriori fusioni per incorporazione: il
31.10.1990 di Roma (pubblica), il 30.1.1997 ed il CP_10 CP_15
31.5.2000 l'attuale appellante Parte_1
Quanto agli effetti dell'operazione di scissione che nel 1993 ha riguardato di Roma (pubblica), incorporante nel 1990 la c.d. CP_10 [...]
, l'appellante afferma che le obbligazioni per cui è causa non CP_24 sarebbero rimaste in capo alla predetta ma sarebbero state CP_20 cedute con tale atto alle beneficiarie e Controparte_18 [...]
sì da escludere il passaggio della relativa titolarità Controparte_19 passiva in capo a con la successiva fusione per CP_15 incorporazione di di Roma pubblica nel 1997. CP_10
La tesi non è condivisibile, come già chiarito da questa Corte: … (App.
EN n. 95/2020…).”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nelle sentenze appena richiamate, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, questo primo motivo di appello si deve quindi considerare infondato.
Anche nel caso in esame, infatti, la Società appellante ripropone le stesse argomentazioni.
L'unica particolarità di questo caso, come anche evidenziato da , Pt_1 riguarda il momento in cui il congiunto dei ricorrenti ha smesso di lavorare
20 presso lo stabilimento siderurgico di EN GL, cioè il CP_6
9.6.1980.
Questo termine del rapporto di lavoro, anticipato rispetto agli altri casi esaminati da questa Corte, induce la appellante a soffermarsi in CP_9 particolare sul primo atto di conferimento del 1981.
In realtà, come visto, anche questo primo atto di conferimento è stato considerato dalle sentenze di questa Corte già richiamate.
Anzi, si deve aggiungere che tale primo atto di conferimento risulta il più esplicito nel confermare la titolarità passiva anche dell'attuale ed Pt_1 infatti, come risulta dalla richiamata motivazione della sentenza n. 53 del
2022 di questa Corte, è stato l'unico atto, tra quelli che poi si sono succeduti, che la stessa ha “ammesso” essere contrario alle sue tesi Pt_1
e quindi riconosciuto come atto con il quale “ ha trasferito Controparte_7
l'intero suo complesso aziendale a . Controparte_8
In oggi, la Società ha evidentemente mutato la propria interpretazione, ma senza portare argomenti rilevanti e tali da contrastare le conclusioni di questa Corte, discendendo le stesse dalla chiara ed inequivoca documentazione relativa a tale atto.
In particolare, come già detto e comunque non contestato ed anzi riconosciuto dalla stessa Società anche in questo motivo di appello, all'art. 1 di questo atto di “conferimento di complessi aziendali”, in data 19.9.1981, chiaramente si prevede “I complessi aziendali in oggetto vengono conferiti nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che li compongono e che ad essi sono pertinenti. … e) i debiti ed i crediti con le relative garanzie …; f) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque”.
Si deve quindi confermare che, come anche indicato nella visura camerale di agli atti, ha espressamente trasferito Controparte_8 Controparte_7
l'intero suo complesso aziendale a compresi “e) i debiti ed i Controparte_8 crediti con le relative garanzie …; f) i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque” e che quindi, per effetto di tale atto di
21 conferimento, inevitabilmente sia succeduta anche Controparte_8 nell'obbligazione risarcitoria nei confronti del signor Persona_1 quale dipendente di e dei suoi eredi, cioè gli odierni Controparte_7 appellati, per la predetta esplicita volontà delle parti come previste nello stesso atto di conferimento.
Tale conclusione non può essere in alcun modo messa in dubbio, come pretende l'appellante, dal contenuto della “Relazione di stima” allegata a tale atto di conferimento.
Questa Corte ha autorizzato il deposito della stessa, come già nei precedenti procedimenti aveva autorizzato il deposito dell'analogo documento del
1987, onde non lasciare in disparte l'approfondimento documentale richiesto dall'appellante.
In effetti, tale documento è risultato del tutto irrilevante, trattandosi di una
“Relazione di stima dei sottoelencati complessi produttivi e beni diversi di proprietà della con sede in EN redatta ai sensi dell'art. Controparte_7
2343 C.C. per il loro conferimento in altra società”.
Come previsto da tale articolo “Chi conferisce beni … deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale … contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti …”
Solo di questo si tratta e quindi anche in questo caso l'ing.
[...]
, “esperto designato dal tribunale”, ha semplicemente descritto e Per_3 stimato i beni come risultanti al momento del suo esame, in particolare al dicembre 1980, ovviamente prima dell'atto di conferimento.
Tale “Relazione di stima” non può in alcun modo modificare o condizionare le successive, inequivoche ed espresse pattuizioni dell'atto di conferimento, come già richiamate: solo queste pattuizioni contenute in quell'atto possono determinare l'effettivo oggetto della cessione, secondo la volontà delle parti e quindi essere rilevanti per la valutazione di questo motivo di appello.
D'altra parte, come già giustamente evidenziato dal Giudice di primo grado,
“ciò vale, tanto più, a fronte di obbligazioni all'epoca non conosciute e non
22 quantificabili”, quindi che non potevano in alcun modo risultare dalla stessa
“Relazione di stima”, come pretenderebbe l'appellante.
Sul punto, in effetti, si erano già congruamente espressi anche gli appellati, sottolineando l'irrilevanza, al fine di decidere su questa eccezione di
, della “Relazione di stima” del 1981, essendo questo un Pt_1
“documento prodromico (quindi precedente) alla stipula dell'atto, elaborato da un soggetto estraneo alle parti contraenti investito di funzioni di garanzia circa la corretta valutazione dei conferimenti (ossia, un esperto nominato ai sensi dell'art.2343 cod. civ. per valutare i beni conferiti e verificare la corrispondenza fra il loro valore effettivo e quello loro attribuito ai fini dell'aumento di capitale), senza alcun potere di determinare il contenuto negoziale dell'atto, ossia di stabilire cosa viene trasferito ed in che modo”.
La Società appellante ha sicuramente ragione nel sostenere che la
“Relazione di stima” si debba considerare “parte integrante e sostanziale” dell'atto di conferimento, come previsto nelle premesse dello stesso, ma solo per i fini ad essa propria, cioè esclusivamente quale “descrizione dei beni e dei crediti conferiti”, come accertati dall'esperto incaricato al momento del suo incarico, in questo caso alla data del “trentuno dicembre millenovecentoottanta”, come indicato nelle stesse premesse.
Di conseguenza, anche considerato tale documento, si deve confermare il giudizio già espresso da questa Corte, in ordine a tale eccezione ed al correlato motivo di appello.
Per completezza, si può riscontrare la congruità anche di altra puntuale e rilevante osservazione degli appellati: sino al 2016 non ha mai Pt_1 eccepito alcunché in ordine alla propria titolarità passiva rispetto a domande come quella proposta dai ricorrenti ed ha sempre rilasciato, agli ex dipendenti dello stabilimento siderurgico di GL, i “Prospetti professionali” richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi della Legge n. 257 del
1992, i quali devono essere rilasciati, a norma dell'art. 3 D. M. Lavoro
23 27.10.2004, dal datore di lavoro o dal soggetto ad esso subentrato nel rapporto giuridico con il richiedente.
Si deve quindi ribadire l'infondatezza di questo primo motivo di appello.
Con il secondo motivo si contestano l'esposizione all'amianto del congiunto dei ricorrenti, la nocività dell'ambiente di lavoro ove lo stesso ha operato e la responsabilità di . Pt_1
Anche questo motivo è infondato.
Questa Corte si è già più volte espressa anche sulle questioni sollevate da tale motivo di appello, per identici procedimenti attivati da colleghi, o da loro eredi, del signor che hanno svolto analoghe mansioni Persona_1 presso lo stabilimento siderurgico di EN GL, nello CP_6 stesso periodo di tempo e che hanno contratto, purtroppo, la stessa gravissima patologia.
In ordine all'esposizione all'amianto del congiunto dei ricorrenti, l'esito dell'approfondita istruttoria documentale e testimoniale, garantita in primo grado, non può certo essere messa in alcun modo in dubbio.
È documentalmente provato che il signor ha lavorato nello Persona_1 stabilimento siderurgico di GL dal giugno 1974 al giugno CP_6
1980, sempre nella zona dei “Forni Martin” dell' , con mansioni CP_13 di “colatore” e poi di conduttore di mezzi e operatore degli stessi impianti siderurgici.
Le attività svolte hanno sicuramente comportato l'esposizione del signor alle polveri di amianto, come confermato dall'inequivoco Persona_1 contenuto dei documenti prodotti dai ricorrenti e puntualmente riportati nel punto 6.1 della sentenza di primo grado ed altresì dalle altrettanto chiare dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado.
In ordine ai documenti, sufficiente citare il verbale di riunione di sicurezza dell'8 gennaio 1980, da cui risulta che “per quanto concerne i guanti di amianto si informa che nei prossimi giorni verranno consegnati guanti anticalore (senza amianto) in prova ai singoli reparti”, quindi con conferma dell'utilizzo di guanti di amianto in precedenza, utilizzo confermato anche
24 nella tabella dei mezzi individuali di protezione di con allegata CP_6 scheda relativa ai “Guanti a cinque dita di amianto”. Altri rilevanti documenti i verbali delle riunioni di sicurezza del marzo 1985, dal quale si desume il persistente utilizzo, quantomeno fino alla metà circa degli anni
'80, dell'amianto, in particolare si citano “Nastri di amianto… Cartoni di amianto” e dell'ottobre 1985 ove ancora si ribadisce l'intento di “eliminare completamento l'uso dell'amianto” nello stabilimento.
L'uso di amianto viene confermato anche dal verbale di riunione dell'ottobre 1998 tra rappresentanti dell' , tecnici dell'acciaieria e CP_28 rappresentanti sindacali, finalizzata a “approfondire dal punto di vista tecnico l'uso di materiali contenenti amianto e l'organizzazione interna del lavoro” nel reparto degli altoforni, l'ultimo dei quali rimasto in funzione almeno fino al 1998, con uso di amianto nei pannelli, posti ad esempio tra i materiali refrattari e le intelaiature metalliche esterne, nel cordino, con cui erano avvolti gli steli delle valvole, nella fettuccia, con cui erano ricoperti cavi elettrici e tubi vapore ai fini dell'isolamento dal calore.
Per il resto, su questo punto, non si possono che richiamare i dettagliati riferimenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata.
In ordine alle dichiarazioni dei testi, di particolare chiarezza quelle rilasciate dai colleghi di lavoro del signor cioè i signori , Persona_1 Pt_3
e , i quali hanno lavorato anche nei predetti reparti e nel Pt_4 Pt_5 periodo in cui lo stesso ha lavorato presso CP_6
Questi testi hanno confermato l'utilizzo generalizzato nell'area a caldo dello stabilimento di GL di materiale coibente contenente amianto, che era presente nelle coibentazioni dei forni e di tutti gli impianti ed apparati esposti a fonti di calore, negli indumenti protettivi del personale ed in pannelli, fogli, coperte in funzione antifiamma ed isolante.
Ad ulteriore conferma dell'esposizione all'amianto, l' ha riconosciuto CP_28 la natura professionale della malattia che ha colpito il signor e Persona_1
l'esposizione qualificata dello stesso all'amianto per il predetto periodo lavorativo ed ha quindi costituito la rendita superstiti in favore della vedova
25 dello stesso, cioè della signora attuale appellata. CP_1
Risulta quindi ampiamente confermata la nocività dell'ambiente di lavoro: negli anni in cui il signor ha svolto la sua attività lavorativa Persona_1 presso lo stabilimento di GL, lo stesso è stato esposto a polveri di amianto, essendo sicuramente ancora in quegli anni ed in quel luogo di lavoro presenti materiali, sia delle strutture dell'impianto, sia addirittura nelle dotazioni di protezione per i lavoratori, quali guanti e grembiuli, largamente contenenti amianto, le cui polveri pacificamente sono gravemente nocive per la salute di chiunque ne venga a contatto.
Altrettanto in modo corretto, il Giudice di primo grado ha potuto accertare la responsabilità della convenuta. CP_9
Come già rilevato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 191 del
2025, si deve anzitutto riscontrare un errore di base nella difesa di , Pt_1 secondo cui dall'istruttoria non sarebbe emersa la prova di una mancanza datoriale in punto protezione dei lavoratori;
non erano i ricorrenti a dover provare l'inadempimento datoriale, spettando al datore di lavoro (e ai suoi aventi causa) l'onere di dimostrare l'adozione di adeguate misure per la tutela della salute dei lavoratori, ex art. 2087 c.c..
Questa Corte ritiene comunque che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie da cui si ricava da un lato, come già detto, che il signor lavorava in un ambiente saturo di Persona_1 amianto e dall'altro lato che aveva omesso, nello stesso periodo, di CP_6 predisporre adeguati mezzi di protezione dei lavoratori per limitare il più possibile, seppur con le tecnologie dell'epoca, la dispersione delle fibre di amianto nell'aria.
Sia dai documenti agli atti, che dalle dichiarazioni dei testi, risulta infatti confermato che solo molti anni dopo il 1980, sono stati adottati i primi, almeno in parte, idonei strumenti di protezione ed i primi utili interventi di manutenzione.
In queto senso dovendosi concludere che solo nel 1992, quanto il legislatore vietò l'utilizzo di tale materiale con la legge n. 257, cominciò ad CP_6
26 informare i lavoratori della particolare nocività di questa sostanza e della necessità di usare cautela nel maneggiarla, imponendo ai tecnici e agli operai che intervenivano sugli impianti l'uso delle mascherine antipolvere.
In epoca precedente, invece, non risulta che il datore di lavoro avesse adottato precauzioni e fornito informazione sulla nocività dell'amianto.
In punto responsabilità del datore di lavoro ed in particolare in ordine alla deposizione del Prof. richiamata anche in questo motivo di appello, Per_4 si può altresì richiamare altro passaggio della sentenza n. 191 del 2025 di questa Corte: “Alla luce di tali risultanze, anche la deposizione del Prof. in altro giudizio e prodotta da non è idonea Per_4 Pt_1 all'assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2087 c.c., avendo il teste riferito della presenza di sistemi di captazione delle polveri che negli anni 60 avveniva mediante gettiti di acqua nebulizzata;
sistema totalmente inadeguato ed anzi controproducente perché sortiva l'effetto, ancor più nocivo, di disperdere le fibre di amianto nell'aria. Ben diverse erano dunque le misure precauzionali che l'azienda – per essere esonerata da responsabilità ex art. 2087 c.c. – avrebbe dovuto adottare nel periodo (dal
1961 al 1985) …, quali – in particolare – l'isolamento delle lavorazioni di smontaggio e montaggio delle coibentazioni, da effettuarsi con i sistemi di rilevazione delle polveri nell'aria all'epoca già esistenti e con l'utilizzo di tecniche di sostituzione dei materiali in blocco, senza dover effettuare alcun taglio di adattamento;
ma tutte queste avvertenze erano evidentemente incompatibili con l'urgenza della manutenzione, che avveniva .. senza chiudere l'impianto per evidenti ragioni di produzione e di economicità delle attività produttive, a scapito della salute dei lavoratori.”
Con il terzo motivo si contesta il nesso causale tra l'attività lavorativa presso e patologia e decesso del signor CP_6 Persona_1
La Società appellante evidenzia come agli atti risulti che l'interessato prima lavorò come coloritore dal 1963 al 1974, dopo il periodo presso lo stabilimento di GL lavorò in proprio come artigiano edile per dieci anni, infine fu assunto presso l'impresa edile fino a luglio CP_29
27 2002, dunque in attività altamente a rischio di esposizione ad amianto e ad altre sostanze chimiche cancerogene. L'appellante aggiunge che il CTU ha accertato l'esistenza di fonti di esposizione ben più rilevanti che hanno inciso sull'insorgenza della malattia in misura pari al 65 %, individuate nell'attività che il de cuius prestò nel settore edile.
In subordine, ritiene che doveva ritenersi comunque valutata una Pt_1 corresponsabilità dell'interessato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto dall'istruttoria era emerso da una lato che tutti i lavoratori di GL, quindi anche il signor avevano a disposizione i presidi di Persona_1 sicurezza ed erano sorvegliati ed informati sui rischi conseguenti al loro mancato utilizzo e ciò nonostante molti lavoratori preferivano non utilizzarli;
dall'altro lato, che lo stesso lavorò in proprio per circa dieci anni come “coloritore/pittore” attività notoriamente ad alto rischio di esposizione ad amianto. Di conseguenza, il Giudice di primo grado avrebbe quantomeno dovuto applicare l'art. 1227 c.c. “azzerando o riducendo l'apporto causale della società ritenuta danneggiante per il concorrente apporto causale del sig. rispetto al danno dallo stesso subito”. Persona_1
Anche questo motivo di appello è infondato.
In ordine alla prima questione prospettata dalla appellante, cioè lo CP_9 svolgimento di altre attività lavorative da parte del signor già Persona_1 il Giudice di primo grado ha motivato in modo ineccepibile, con coerente riferimento alle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria, anche quanto all'approfondimento tecnico, e con puntuale riscontro dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Innanzitutto, il CTU nominato in primo grado, il Prof. , ha Per_5 confermato la patologia pleurica dedotta in ricorso, cioè il mesotelioma, già comunque documentalmente provata, quale causa certa del decesso del signor giustamente evidenziando come tale patologia, anche Persona_1 in generale, si deve far risalire all'esposizione all'amianto.
Come già detto, a tale esposizione lo stesso signor risulta Persona_1 essere stato sicuramente sottoposto in occasione della sua attività lavorativa
28 presso quindi, in questo senso, risulta inevitabile prendere atto del CP_6 ruolo causale o comunque anche solo concausale dell'esposizione e inalazione di fibre d'amianto presso CP_6
Come già correttamente osservato nella motivazione della sentenza impugnata, l'ulteriore riferimento del CTU all'incidenza dell'esposizione presso l'acciaieria di GL in ragione di “una frazione causale nella misura del 35%”, anche a fronte di altre possibili fonti professionali di esposizione, non risulta in alcun modo decisiva al fine della decisione sulla responsabilità della Società appellante, in quanto è sufficiente a tal fine, accertare anche solo il ruolo concausale della predetta esposizione, accertato dal CTU, sia rispetto alla patologia, sia al conseguente decesso.
In questo senso, non si possono che ribadire i noti, univoci e consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, come già richiamati dal Giudice di primo grado: l'accertamento della causalità “materiale”, cioè del nesso che deve legare la condotta del responsabile e l'evento di danno, affinché il primo debba rispondere del secondo, è regolato dalle previsioni degli artt. 40 e 41 c.p. e, quindi, dal principio di equivalenza delle cause.
Detto principio non consente alcun “frazionamento” ed il responsabile risponderà sempre per l'intero, anche se altri fattori abbiano concorso a provocare il danno. Di conseguenza, anche la percentuale del 35% indicata dal CTU quale contributo causale di quell'esposizione all'amianto, si deve considerare sufficiente onde ritenere responsabile dei danni CP_6 cagionati al lavoratore ed ai suoi familiari.
In ordine poi alla prospettata corresponsabilità dell'interessato ai sensi dell'art. 1227 c.c., la stessa deve essere senz'altro esclusa, sia rispetto al lavoro svolto presso sia rispetto agli altri impegni lavorativi del CP_6 signor Persona_1
Dal primo punto di vista, il chiaro esito dell'istruttoria, sia documentale che testimoniale, svolta in primo grado ha evidenziato che nel relativo periodo di lavoro presso era previsto un uso assai limitato dei presidi, CP_6 comunque insufficienti, per le vie respiratorie, anche a causa della non
29 tollerabilità di utilizzi generalizzati e prolungati, utilizzo in ogni caso neppure adeguatamente “vigilato” dal datore di lavoro ed altresì senza che fosse mai intervenuta la necessaria “sensibilizzazione” dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dall'inalazione di fibre di amianto.
Come già giustamente sottolineato nella motivazione del Giudice di primo grado, nessun elemento concreto consente di ritenere che il signor si sia discostato dall'ordinaria prassi lavorativa, la quale non Persona_1 può certamente ritenersi, dal punto di vista del lavoratore, contraria ad una regola di prudenza, d'altra parte la responsabilità, di un eventuale utilizzo insufficiente delle mascherine, dovrebbe ricadere sul datore di lavoro, anche sotto il profilo dell'omessa sorveglianza circa l'effettivo rispetto delle misure di sicurezza prescritte.
Dal secondo punto di vista, dagli approfondimenti istruttori già garantiti in primo grado non sono emersi rilevanti elementi sulle altre attività lavorative svolte dal signor ed in ogni caso, come già affermato da Persona_1 questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 191 del 2025, non può ritenersi che l'eventuale esposizione ad amianto subita dal signor in altri contesti lavorativi possa dar luogo ad una riduzione del Persona_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., non potendosi ravvisare alcuna colpa dello stesso danneggiato nell'aver intrapreso altre attività lavorative, anche in proprio, del tutto ordinarie, quali “coloritore/pittore”.
Con il quarto motivo si lamenta la eccessiva quantificazione del danno, quello iure proprio, sottolineando la mancanza di prova sulla reale incidenza del fatto lesivo e ricordando il consolidato principio di legittimità secondo il quale la liquidazione del danno iure proprio, pur essendo lasciata alla discrezionalità del Giudice, si deve basare su circostanze rigorosamente provate dagli istanti e relative alla reale incidenza del fatto lesivo nella loro vita e sfera psicologica, tenuto conto della qualità ed intensità della relazione affettiva. Nel caso in esame, secondo la Società appellante, non è stata fornita una prova adeguata sulla incidenza del decesso del signor nella vita e sfera psicologica dei ricorrenti. Persona_1
30 La Società ritiene eccessiva anche la quantificazione del danno iure hereditatis, in quanto il Giudice di primo grado nell'applicare la “tabelle milanesi” si sarebbe discostato dalle stesse e dai consolidati principi dettati dalla Corte di Cassazione, in particolare in ordine al “calcolo separato del danno catastrofale”.
Anche questo motivo è infondato.
Rispetto alla quantificazione del danno iure proprio, il Giudice di primo grado ha puntualmente preso atto di quanto provato dai ricorrenti, attraverso le dichiarazioni dei testi e dei documenti prodotti, con conseguente coerente motivazione sul punto, anche alla luce dei relativi principi in materia affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare, i testi indicati dai ricorrenti hanno potuto confermare e descrivere la rilevante intensità del vincolo familiare che legava la moglie ed i figli al signor la loro costante e lodevole assistenza Persona_1 garantita durante tutta la penosa malattia, anche nella sua evoluzione dolorosa e nella consapevolezza, degli stessi congiunti e, purtroppo, anche dell'interessato, dell'inevitabile esito infausto.
In questo senso, il teste signor ha riferito che il signor Pt_3 Persona_1
è stato assistito, durante la malattia, dalla moglie e dai figli, ed ha anche sottolineato i legami degli stessi coniugi, sia prima che dopo la malattia, con i nipoti, rispetto ai quali la malattia non può che aver avuto una influenza del tutto triste e negativa.
Anche l'altro teste, signor , ha confermato che il signor Tes_1 Persona_1 ha sempre vissuto assieme alla moglie e che la moglie e i figli “gli sono sempre stati molto vicini” anche durante la penosa malattia, aggiungendo che la vedova “… ha iniziato a non stare bene dal punto di vista psicologico già al momento delle diagnosi di mesotelioma. Dopo il decesso… è peggiorata, si è chiusa in sé stessa, non voleva più vedere nessuno e faceva qualche ragionamento strano. Non si è più ripresa, anche se con i figli cerca di farsi forza”.
Come correttamente sottolineato nella motivazione della sentenza
31 impugnata, anche dalla documentazione medica prodotta dai ricorrenti risulta provata l'assistenza domiciliare e nel corso dei ricoveri da parte dei familiari, in particolare dal documento n. 23 “Cartella clinica Hospice
Ospedale San Martino”, dal quale risulta attestata l'assistenza dei ricorrenti, per esempio la loro presenza alla “family conference” con i curanti, nel settembre 2017 e la circostanza che, nello stesso periodo, sia stata
“contattata la psicologa per supporto psicologico al figlio ( )”. CP_3
Infine, in ordine alla quantificazione del danno iure hereditatis, le doglianze dell'appellante risultano del tutto generiche e comunque smentite dalla, anche sotto questo aspetto, assai dettagliata motivazione del Giudice di primo grado.
In particolare nella relativa motivazione, punto 10 da pagina 49 a pagina 56, si riscontrano i puntuali riferimenti nella corretta applicazione delle “tabelle milanesi”, con i conseguenti riscontri degli esiti della CTU ed anche delle dichiarazioni dei testi, tra l'altro anche a sfavore delle tesi dei ricorrenti quanto alla somma da liquidare in ordine alla limitata nel tempo consapevolezza del signor della sua imminente morte, con Persona_1 conseguente diminuzione del “danno catastrofale”, rispetto al quale è stato dato anche ampio riscontro degli ultimi e più recenti insegnamenti della
Corte di Cassazione, rispetto alla necessaria distinzione con il diverso danno
“biologico terminale” e comunque evitando duplicazioni tra gli stessi.
Al termine della stessa esaustiva e dettagliata motivazione, la somma complessiva liquidata, a titolo di danno iure hereditatis, risulta essere, in effetti, molto più bassa di quella richiesta dai ricorrenti, avendo gli stessi, a loro volta, prospettato elementi oggettivi, quali la gravità, la durata e la particolare sofferenza legata alla patologia del loro congiunto: il Giudice ha infatti liquidato euro 33.741,00, a fronte della richiesta di euro 101.961,00.
Questa Corte ritiene quindi tale quantificazione del tutto corretta, certo non ulteriormente riducibile e comunque coerente con gli elementi emersi dell'istruttoria documentale, testimoniale e peritale.
L'appello deve quindi essere respinto.
32 Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, che liquida in € 14.200,00, oltre per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
EN, 16.9.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
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