TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/04/2026, n. 7554
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Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 dell’Allegato A alla delibera AGCOM 353/11/CONS. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 30 L. n. 241/90. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 21, 41 e 114 Cost.

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva riguardo alla violazione del principio di valorizzazione delle autonomie locali. Il rinnovo dell'autorizzazione non è automatico e il Ministero ha legittimamente considerato le sopravvenienze normative e giuridiche che hanno inciso sulla sfera della società. La società ha partecipato alla procedura FSMA senza contestare l'ampiezza dell'area tecnica, accettando implicitamente l'obbligo di diffondere il marchio sull'intero territorio. Le doglianze sulla libertà economica e di pensiero sono infondate poiché la società ha partecipato alla procedura senza riserve. Non si è formato il silenzio-assenso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 e ss. c.c. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione degli art. 97 Cost.

    Il Ministero non ha mai ritenuto astrattamente possibile un rinnovo limitato a tre province. La nota del 14 giugno 2024 si riferiva alla situazione pregressa. L'ambito territoriale non è suscettibile di negoziazione contrattuale ma deve inerire all'intera area tecnica, in ossequio alle normative.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 177 e 192 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 comma II Cost.

    Non sussiste un rapporto concessorio tra il Ministero e la società ricorrente, ma un'autorizzazione. Pertanto, non si applicano le norme relative all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni. Il rinnovo dell'autorizzazione non implica l'esternalizzazione di un servizio pubblico.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dell’Allegato A alla delibera AGCOM 353/11/CONS. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla delibera di regolazione AGCOM 116/2021/CONS. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21 e 41 Cost.

    La richiesta di integrazione del contributo è legittima dato che la società è assegnataria di capacità trasmissiva nell'intera area tecnica 17. È legittimo prospettare il ritiro della numerazione LCN 86 in caso di mancato pagamento, essendovi un nesso legale tra assegnazione di capacità trasmissiva e numerazione automatica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/04/2026, n. 7554
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7554
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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