Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/04/2026, n. 7554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7554 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11908/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11908 del 2024, proposto da RVM Media Comunication S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Conigliaro e Noemi Stabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, via Passaggio dei Poeti, 11;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rai Way S.p.A., non costituita in giudizio;
Per il parziale annullamento,
a) dell’Atto DCT Registro Ufficiale U 0014607 del 3.9.2024 notificato in data 4.9.24 avente a oggetto il rinnovo dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi relativa al marchio/palinsesto PA (province di GR, Caltanissetta, Enna, Palermo, RA e TR – AT17 – Sicilia), nella parte in cui:
- all’art. 1, l’autorizzazione alla fornitura di servizi (invece che essere rinnovata conformemente alla precedente concessione, avente a oggetto l’autorizzazione alla diffusione per le sole province di GR, Palermo e TR) è estesa alle province 2 di Caltanissetta, Enna e RA;
- all’art. 2, comma 1, l’autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo istruttorio previsto per tutte le province di riferimento, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dal presente rinnovo;
- all’art. 2, comma 2, il mancato pagamento del contributo istruttorio nel termine suindicato comporterà il rientro della numerazione automatica LCN 86 nella disponibilità del Ministero;
b) della nota prot. n. 17507/2024 del giorno 3.10.24 del Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
c) della nota prot. n. 7955/2024 del giorno 14.6.24 del Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
d) della nota prot. n. 3028 del 22.04.2024 del Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
e) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. UC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1.) La ricorrente RVM Media Comunication S.r.l. ha rappresentato di fornire, sin dal 1976, servizi media e audiovisivi nelle province di GR, Palermo e TR mediante la diffusione del proprio marchio PA.
1.1.) La predetta società ha poi esposto di aver chiesto, nel 2012, al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al marchio PA, “ l’estensione dell’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a carattere commerciale per i bacini provinciali di TR, Palermo e GR ” (cfr. doc. 8 della produzione della società ricorrente) e che tale autorizzazione le è stata rilasciata.
1.2.) La società ricorrente ha altresì rappresentato di essere stata attiva, fino al 2021, sia come fornitore di servizi di media e audiovisivi, sia come operatore di rete.
1.3.) L’allora Ministero dello sviluppo economico, con bando del 23 luglio 2021, indiceva una procedura pubblica per la “ formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’Area tecnica n. 17 – Sicilia ” (di seguito, anche solo “ procedura FSMA ”).
1.3.1.) In particolare, il suddetto bando prevedeva che:
- “La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nell’Area Tecnica n. 17 – Sicilia, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, avviene sulla base di una negoziazione commerciale di cui al successivo articolo 7 fino al completo soddisfacimento della domanda” (articolo 1, comma 2);
- “La procedura ha ad oggetto l’assegnazione della capacità trasmissiva relativa alle seguenti reti locali: […] b) rete locale Liv. 2 n. 1 - CH 32 (AG-CL-EN-PA-RG-TP) dell’operatore RAI WAY SPA la cui ‘offerta di servizio’ è allegata sub 2) al presente bando per farne parte integrante e sostanziale” (articolo 1, comma 4, lett. b);
- “Ai fini dell’efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata dovrà essere garantita l’effettiva diffusione del marchio utilmente posizionato in graduatoria” (articolo 9, comma 1);
- “Il mancato rispetto di tali obblighi determina la decadenza del titolo autorizzatorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle rilevanti delibere AGCom” (articolo 9, comma 2).
1.3.2) La società ricorrente partecipava a tale procedura chiedendo, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, l’assegnazione di 1,5 Mb/s di capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia, comprensiva delle province di GR, Caltanissetta, Enna, Palermo, RA e TR (cfr. articolo 1, comma 4, lett. b) , del bando).
1.4.) Essa risultava utilmente collocata in graduatoria all’esito della procedura FSMA e procedeva a negoziare con l’operatore di rete la fornitura della capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia e, nel febbraio 2022, stipulava con Rai Way S.p.A. – quale operatore di rete aggiudicatario dei diritti d’uso della frequenza per il servizio digitale terrestre nell’area tecnica 17 – un contratto di fornitura avente ad oggetto il servizio di accesso alla capacità trasmissiva per la diffusione di programmi audiovisivi, di durata pari a cinque anni dalla data di avvio del servizio, tacitamente rinnovabile per ulteriori cinque anni, salvo disdetta.
1.5.) L’allora Ministero dello sviluppo economico, in data 8 marzo 2022, pubblicava la graduatoria definitiva della procedura in questione, nella quale appunto la società ricorrente, con riferimento al marchio PA, risultava assegnataria di capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia.
1.5.1.) Quest’ultima, inoltre, partecipava e veniva ammessa alla procedura per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, ottenendo l’assegnazione della numerazione LCN 86 per la diffusione del marchio PA sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17.
1.6.) RVM Media Comunication S.r.l., in data 19 marzo 2024, chiedeva al Ministero delle imprese e del made in Italy (d’ora in poi “MimIt”) il rinnovo dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media e audiovisivi mediante la diffusione del marchio PA sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 (di seguito, “autorizzazione FSMA”), in quanto la precedente autorizzazione era stata rilasciata nel 2012 e, avendo una durata pari a dodici anni, giusta quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, dell’allegato A della delibera AGCom 353/11/Cons, sarebbe venuta a scadenza il 19 aprile 2024.
Nelle premesse di tale richiesta di rinnovo la richiamata società evidenziava inter alia che “ il marchio ‘AlpaUno’ a seguito delle sedute pubbliche si è utilmente collocato nella graduatoria degli FSMA a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello:
- Richiedendo banda sulla rete di II livello n. 1 nell’area tecnica AT17 (Sicilia), e che ha ottenuto, come da graduatoria definitiva degli LCN pubblicata sul sito istituzionale di codesto spettabile Ministero, la seguente numerazione: LCN 86 nell’area tecnica AT 17 ”.
A tale richiesta di rinnovo veniva anche allegata la ricevuta del pagamento di euro 1.500,00 eseguito a titolo di contributo istruttorio.
1.6.1.) Il MimIt, con comunicazione notificata in data 22 aprile 2024, chiedeva alla società ricorrente di integrare la documentazione presentata a corredo della propria istanza, nonché di integrare la somma versata a titolo di contributo istruttorio, richiamando quanto previsto dall’articolo 7 dell’allegato A della delibera AGCom 353/11/Cons, nella parte in cui dispone che “ Per l’autorizzazione in ambito locale il contributo è pari a euro 3.000 ”.
1.6.2.) RVM Media Comunication S.r.l., in data 22 maggio 2024, nel fornire riscontro alle richieste del MimIt, integrava la documentazione a corredo della propria istanza di rinnovo e contestava la richiesta di integrazione del contributo istruttorio.
A tale ultimo riguardo, in estrema sintesi, veniva chiarito che la somma di euro 1.500,00 già corrisposta era stata calcolata considerando esclusivamente le tre province oggetto della autorizzazione del 2012 (vale a dire GR, Palermo e TR) che, secondo la prospettazione della società ricorrente, sarebbero le uniche interessate dal rinnovo del titolo autorizzatorio.
1.6.3.) Il MimIt, in data 14 giugno 2024, riscontrava la risposta fornita dalla società ricorrente, evidenziando in particolare che:
- la formulazione della richiesta di rinnovo avanzata da RVM Media Comunication S.r.l. “ sembrava pertanto suggerire che l’intenzione della società fosse di chiedere il rinnovo per l’intera Area Tecnica 17, e non solo per le tre province originariamente autorizzate ”;
- detta richiesta di rinnovo era stata, quindi, intesa come “ conferma della volontà manifestata dalla società istante in sede di partecipazione ai Bandi FSMA e LCN di voler diffondere il marchio non più solo nelle province di TR, Palermo e GR, ma anche nelle province di Caltanissetta, Enna e RA ”;
- in ogni caso, la società ricorrente, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura di servizi con Rai Way S.p.A., avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la rete di 2° livello n. 1 in AT17 consentiva la diffusione del marchio PA in tutte e sei le province ricomprese in tale area tecnica. RVM Media Comunication S.r.l., pertanto, con la sottoscrizione del predetto contratto accettava di diffondere il marchio PA in tutte e sei le province ricomprese nell’Area tecnica 17;
- quanto al pregresso, si chiariva che “ Sulla base dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione e privati, è stato possibile a codesto Fornitore medesimo continuare la veicolazione del marchio nelle sei province contrattualizzate anche in assenza di un adeguamento del titolo autorizzatorio senza ulteriori oneri a proprio carico ”;
- l’adeguamento del titolo autorizzatorio con riferimento a tutte le province comprese nell’area tecnica 17 si rendeva necessario, in sede di rinnovo, sia in ragione del fatto che è l’autorizzazione a determinare in quali province un marchio possa essere legittimamente diffuso, sia perché la società ricorrente non aveva comunicato di rinunciare alla diffusione del proprio marchio sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia;
- era quindi dovuto un contributo per istruttoria pari a 3.000,00 euro in base a quanto previsto dall’articolo 7, dell’allegato A della delibera AGCom 353/11/Cons;
- in assenza di adeguamento ed estensione dell’autorizzazione a tutte le province ricomprese nell’area tecnica 17, il marchio PA non avrebbe potuto più essere diffuso sulla rete di 2° livello n. 1 di tale area.
1.6.4.) La società ricorrente, in data 12 luglio 2024, replicava anche a tale ultimo riscontro del MimIt, ribadendo la posizione già espressa con la precedente comunicazione del 22 maggio 2024.
La società ricorrente aggiungeva, poi, di aver formulato alcune richieste all’allora Ministero dello sviluppo economico, con comunicazioni inviate via pec in data 21 gennaio 2022 e 2 febbraio 2022, in ordine alle province nelle quali diffondere il proprio marchio, senza ricevere alcun riscontro. Secondo la prospettazione di RVM Media Comunication S.r.l., l’inerzia dell’Amministrazione avrebbe comportato il formarsi del silenzio assenso sulla richiesta di diffondere il marchio PA solo nelle province di GR, Palermo e TR; ciononostante la società ricorrente sarebbe stata “costretta” a diffondere tale marchio anche nelle province di Caltanissetta, Enna e RA, subendone un asserito pregiudizio economico.
La società ricorrente evidenziava, tra l’altro, che nel contratto con Rai Way S.p.A. non sarebbe contenuto alcun obbligo di diffondere il proprio marchio in tutte e sei le province comprese nell’area tecnica 17, non potendo discendere tale obbligo dal fatto che l’operatore di rete era risultato assegnatario dei diritti d’uso in tale area.
1.7.) Il MimIt, in data 3 settembre 2024, adottava il provvedimento di “ Rinnovo dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi relativa al marchio/palinsesto O’ (province di GR, Caltanissetta, Enna, Palermo, RA e TR – AT17 – Sicilia) ”, notificandolo alla società ricorrente in data 4 settembre 2024, e, con comunicazione del 3 ottobre 2024, ribadiva alla società ricorrente la propria posizione negativa in merito alla richiesta di circoscrivere il rinnovo dell’autorizzazione FSMA alle sole province di GR, Palermo e TR.
2.) RVM Media Comunication S.r.l., con la proposizione del ricorso in esame affidato a quattro differenti motivi, ha impugnato il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione FSMA adottato dal MimIt in data 3 settembre 2024, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento parziale nei limiti dell’interesse azionato.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione FSMA per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 dell’Allegato A alla delibera AGCOM 353/11/CONS. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 30 L. n. 241/90. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 21, 41 e 114 Cost. ”.
Con tale mezzo di gravame è stata innanzitutto dedotta l’illegittimità del gravato provvedimento per difetto di istruttoria e contraddittorietà con gli atti prodromici. Secondo la tesi della società ricorrente, il rinnovo di un’autorizzazione costituirebbe una vicenda connotata da automatismo, non residuando in capo all’Amministrazione alcun margine di apprezzamento discrezionale, con la conseguenza che il potere esercitato non potrebbe che avere ad oggetto il solo ambito dell’originaria autorizzazione. Nel caso di specie, inoltre, non vi sarebbe alcuna previsione normativa o regolamentare che imponga di trasmettere contenuti media e audiovisivi su tutto il territorio astrattamente raggiungibile dall’operatore di rete.
È stata, poi, lamentata l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di rinnovo per violazione dei principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e libertà di manifestazione del pensiero, in quanto la società ricorrente non ha interesse alla diffusione del marchio PA nelle province di Caltanissetta, Enna e RA e l’Amministrazione non potrebbe legittimamente imporre di esercitare un’attività economica in tali ambiti territoriali, rispetto ai quali non sarebbe possibile offrire un servizio adeguato e, quindi, non potrebbe essere ritratta alcuna utilità economica che giustifichi la fornitura del servizio.
Ad avviso della società ricorrente, inoltre, la legittimità del gravato provvedimento sarebbe anche inficiata per violazione dei principi costituzionali ed eurounitari di uguaglianza e concorrenza in quanto, a differenza di ciò che si verifica in altre province, un fornitore di servizi media e audiovisivi non potrebbe trasmettere nella sola provincia di TR, dovendo necessariamente rivolgersi a un operatore di rete attivo in un’area tecnica più ampia, ossia la AT17 – Sicilia. Imporre la spendita della capacità trasmissiva assegnata all’intero ambito territoriale di un’area tecnica, determinerebbe costi ingenti a carico del fornitore, e non direttamente collegati all’attività di impresa che intende svolgere.
Quanto alla dedotta violazione del principio di uguaglianza, la stessa emergerebbe dal fatto che in altre Province – come, ad esempio, quella di CU – l’impossibilità tecnica di scegliere tra più livelli di rete ha consentito ai fornitori di servizi media e audiovisivi di diffondere i propri marchi a un prezzo riproporzionato.
Il gravato provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione FSMA sarebbe altresì illegittimo per violazione del principio di valorizzazione delle autonomie locali, sancito dall’articolo 5 della Costituzione.
È stata, inoltre, prospettata l’asserita nullità dell’impugnato provvedimento ministeriale poiché in contrasto con il silenzio-assenso che si sarebbe formato su alcune richieste avanzate via pec al MimIt dalla società ricorrente, segnatamente quelle del 21 gennaio e 2 febbraio 2022, in relazione all’individuazione dell’ambito territoriale nel quale diffondere il marchio PA.
La società ricorrente ha, poi, dedotto l’illegittimità del gravato provvedimento nella parte in cui avrebbe indebitamente imposto di fornire i servizi media e audiovisivi oltre il già delineato ambito del titolo autorizzatorio del 2012. Il gravato provvedimento ministeriale, quindi, non si sarebbe limitato a rimuovere un limite legale all’esercizio di tale attività secondo la funzione propria delle autorizzazioni amministrative, ma avrebbe indebitamente compresso la discrezionalità del soggetto autorizzato in ordine al quomodo dell’esercizio in concreto della stessa.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione FSMA per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 e ss. c.c. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione degli art. 97 Cost. ”.
Con tale mezzo di gravame è stata prospettata l’illegittimità del rinnovo dell’autorizzazione FSMA per difetto di istruttoria e contraddittorietà con gli atti prodromici in ragione del fatto che il MimIt, dopo aver ritenuto astrattamente possibile chiedere il rinnovo solo in relazione all’ambito territoriale delle tre province contemplate nell’autorizzazione del 2012, ha poi esteso il titolo autorizzatorio a tutte e sei le Province che compongono l’area tecnica 17 – Sicilia.
Il fatto, poi, che il MimIt abbia ritenuto necessario procedere all’adeguamento dell’autorizzazione alla luce del contratto di fornitura stipulato con Rai Way S.p.A., si porrebbe in contrasto con il principio di relatività del contratto. Secondo la tesi ricorsuale, l’Amministrazione, non vantando alcun interesse sui rapporti che, in base alla “concessione”, il “concessionario” intrattiene con soggetti terzi (cfr. pag. 11 del ricorso), non avrebbe potuto provvedere sull’istanza di rinnovo prendendo in considerazione le eventuali questioni contrattuali intercorrenti tra il soggetto richiedente e soggetti estranei al procedimento di autorizzazione.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione FSMA per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 177 e 192 d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 comma II Cost. ”.
La società ricorrente, sull’assunto che anche per le autorizzazioni valga la conservazione dell’equilibrio contrattuale, al pari di quanto avviene per le concessioni, ha ritenuto illegittimo che il MimIt, nell’accordare il rinnovo richiesto, abbia esteso la portata del titolo autorizzatorio a tutte le Province ricomprese nell’area tecnica 17. Tale scelta, infatti, avrebbe inciso negativamente sulla sostenibilità finanziaria dell’attività economica svolta dalla società ricorrente, rendendo il contratto di fornitura stipulato con Rai Way S.p.A. economicamente e finanziariamente insostenibile.
2.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione FSMA per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dell’Allegato A alla delibera AGCOM 353/11/CONS. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla delibera di regolazione AGCOM 116/2021/CONS. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21 e 41 Cost. ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità di tale provvedimento nella parte in cui la diffusione del marchio PA e il mantenimento della numerazione automatica LCN 86 sono state subordinate alla integrazione del contributo istruttorio per tutte e sei le Province che compongono l’area tecnica 17.
In particolare, i) la richiesta di integrazione del contributo istruttorio sarebbe illegittima, in quanto la somma versata sarebbe stata correttamente calcolata prendendo in considerazione le tre province già oggetto della autorizzazione del 2012, uniche per le quali sarebbe stato necessario procedere al rinnovo dell’autorizzazione FSMA; ii) parimenti, sarebbe illegittimo aver condizionato il mantenimento della numerazione automatica LCN 86 al pagamento del contributo istruttorio, poiché ciò non è richiesto dall’allegato A della delibera AGCom 116/2021/CONS.
3.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 29 novembre 2024, ha meglio specificato alcune doglianze proposte, insistendo per l’accoglimento del ricorso e della spiegata domanda cautelare.
4.) Il Ministero delle imprese e del made in Italy si è costituito in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 30 novembre 2024, ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in ordine alla contestata violazione del principio costituzionale della valorizzazione delle autonomie locali;
- l’infondatezza sia del ricorso, sia della domanda cautelare.
5.) All’udienza camerale del 3 dicembre 2024 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1.) La Sezione, con ordinanza cautelare n. 5603 del 6 dicembre 2024, ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per la concessione della invocata cautela.
6.) La società ricorrente, con memoria depositata in data 18 dicembre 2025, ha controdedotto alle difese dell’Amministrazione, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l’accoglimento del gravame.
7.) Il MimIt, con memoria depositata in data 20 dicembre 2025, ha ribadito le proprie difese, concludendo per la reiezione del ricorso.
8.) All’udienza pubblica del 20 gennaio 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
TT
1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Ministero resistente con riferimento al profilo di censura, articolato con il primo motivo di ricorso e inerente alla lamentata illegittimità del gravato provvedimento di rinnovo per violazione del principio di valorizzazione delle autonomie locali sancito dall’articolo 5 della Costituzione.
In proposito, è sufficiente evidenziare che la società ricorrente non ha alcun titolo, ai sensi dell’articolo 81 cod. proc. civ., ad invocare la lesione di interessi afferenti alla sfera giuridica di soggetti terzi quali, nella specie, le autonomie locali.
Con riferimento a tale profilo di censura, quindi, il presente gravame integra gli estremi di una non consentita ipotesi di sostituzione processuale, poiché la società ricorrente ha correlato la presunta illegittimità del provvedimento impugnato alla lesione di una situazione giuridica soggettiva che non rientra nella sua titolarità, in violazione dell’articolo 81 c.p.c. che stabilisce che “ Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui ”.
Tale previsione codicistica, come noto, trova applicazione anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’articolo 39, comma 1, c.p.a.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
3. Innanzitutto, il ragionamento sviluppato dalla società ricorrente per sostenere che al MimIt non residuasse alcun potere discrezionale all’atto di esitare la sua richiesta di rinnovo dell’autorizzazione FSMA, non essendovi alcuna previsione normativa o regolamentare che imporrebbe di trasmettere su tutto il territorio astrattamente raggiungibile dall’operatore di rete attivo nell’area tecnica di riferimento, non merita di essere condiviso.
3.1. Dal punto di vista fattuale occorre evidenziare che tra il rilascio, in favore della società ricorrente, della autorizzazione del 2012 (che, lo si ripete, legittimava a diffondere il marchio PA nelle sole province di GR, Palermo e TR) e il contestato rinnovo del 2024, sono occorse alcune rilevanti sopravvenienze, di carattere normativo e giuridico, che hanno inciso sulla sfera giuridica della società ricorrente e che, pertanto, sono state legittimamente apprezzate dal Ministero resistente in sede di rinnovo del titolo autorizzatorio per cui è causa.
3.1.1. In primo luogo, vale ricordare che ai sensi dell’articolo 1, commi 1030 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata prevista:
- l’adozione, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“ AGCom ”), del piano nazionale di assegnazione delle frequenze (“ PNAF ”) da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro e utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche (articolo 1, comma 1030);
- sempre con la finalità di conseguire una più efficiente gestione dello spettro delle frequenze radiotelevisive, la conversione dei diritti d’uso delle frequenze di cui erano titolari gli operatori di rete nazionali (ossia, quelli in tecnologia DVB-T) in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, ai fini della loro assegnazione agli operatori di rete secondo criteri definiti dall’AGCom (articolo 1, comma 1031);
- l’assegnazione di ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale, nonché l’assegnazione di frequenze terrestri aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso in tecnologia DVB-T2;
- il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari dei relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale, previa individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale, anche al fine di evitare problemi interferenziali (articolo 1, comma 1032, lett. a );
- l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze agli operatori di rete mediante procedure selettive pubbliche bandite dall’Autorità ministeriale, tenendo anche conto della “ idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ” (articolo 1, comma 1033);
- l’assegnazione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media e audiovisivi in ambito locale mediante procedure selettive pubbliche indette dall’Autorità ministeriale, con susseguente predisposizione di graduatorie per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 (articolo 1, comma 1034).
3.1.2. Come chiarito dall’AGCom nella delibera n. 39/19/CONS (con la quale è stato approvato il PNAF 2019), con le previsioni dell’articolo 1, comma 1030 e ss., della legge n. 205/2017, il legislatore ha, di fatto, superato il modello di emittenza locale verticalmente integrato, per sostituirlo con un modello più prossimo a quello nazionale, caratterizzato dalla presenza di un operatore di rete e basato sulla cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media e audiovisivi.
Con riferimento a tale aspetto, l’AGCom ha posto in evidenza che “ la pianificazione delle nuove reti locali non si deve basare necessariamente sul riuso delle reti esistenti né deve assicurare il mantenimento dei medesimi bacini di servizio degli attuali operatori, così come derivanti dai diritti d’uso rilasciati dal competente Ministero ed oggetto, oggi, di rottamazione. Del resto conformare la nuova pianificazione a tale scenario, caratterizzato dalla estrema parcellizzazione dei bacini di servizio (emittenti pluriregionali, regionali, pluriprovinciali, provinciali nonché anche comunali) equivarrebbe a trascinare e ad amplificare nel nuovo sistema, caratterizzato dalla riduzione delle frequenze disponili per il paese, le inefficienze nell’uso dello spettro e nell’utilizzo della relativa capacità trasmissiva ”.
3.2. In secondo luogo, giova porre in rilievo che tali procedure pubbliche sono state effettivamente svolte e, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, vi è stata sia l’assegnazione dei diritti d’uso della frequenza per il servizio digitale terrestre in favore di Rai Way S.p.A., sia l’assegnazione di capacità trasmissiva nell’area tecnica 17 – Sicilia, anche in favore della ricorrente RVM Media Comunication S.r.l.
Come già esposto in narrativa, la società ricorrente, in relazione al marchio PA, è risultata assegnataria di capacità trasmissiva per 1,5 Mb/s nella suddetta area tecnica, la quale risulta più ampia, dal punto di vista geografico, dell’ambito territoriale al quale si riferiva il titolo autorizzatorio del 2012, poiché comprensiva di sei (e non tre) province, ossia GR, Caltanissetta, Enna, Palermo, RA e TR.
3.3. Dalle precedenti considerazioni emerge come l’individuazione delle aree tecniche e la pianificazione di nuove reti locali sia il frutto di scelte regolatorie assunte dall’AGCom nel rispetto di ben precisi criteri dettati dal legislatore nazionale, con il fine di porre rimedio alle inefficienze nell’uso dello spettro e della capacità trasmissiva – aspetti, questi, che avevano caratterizzato il precedente assetto –. Il conseguimento di tali obiettivi, peraltro, assumeva una particolare rilevanza ai fini del varo del nuovo sistema, stante la riduzione delle frequenze disponibili per l’Italia, come evidenziato dalla stessa AGCom nella richiamata delibera di approvazione del PNAF 2019.
3.4. Orbene, dato che la individuazione delle aree tecniche è stata effettuata dall’AGCom mediante l’esercizio del suo potere regolatorio e conformemente a specifici criteri normativi, improntati anche al principio dell’utilizzo efficiente dello spettro delle frequenze radiotelevisive, e avuto riguardo alla scarsità della risorsa tecnologica, la società ricorrente non può validamente contestare, mediante l’impugnazione del solo rinnovo del titolo autorizzatorio, la legittimità di tali scelte normative e regolatorie.
La società ricorrente, viceversa, ha prestato acquiescenza rispetto a tali scelte essendosi già confrontata con le stesse in sede di partecipazione alla procedura FMSA, nell’ambito della quale ha presentato domanda per ottenere l’assegnazione di capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia. Infatti, non consta agli atti del precedente giudizio che durante lo svolgimento della procedura evidenziale ovvero all’esito della stessa, la società ricorrente abbia giudizialmente contestato la perimetrazione e l’ampiezza dell’area tecnica in questione.
RVM Media Comunication S.r.l., infatti, avrebbe dovuto essere consapevole, agendo con il grado di diligenza esigibile a un operatore economico attivo nel settore della fornitura di servizi media e audiovisivi, che l’assegnazione della capacità trasmissiva avrebbe comportato l’obbligo di diffondere il marchio PA sull’intero ambito territoriale dell’area tecnica 17, stante l’immanenza, anche per i fornitori del servizio, del principio di matrice eurounitaria dell’efficiente uso dello spettro (cfr. articolo 5, par. 2, della direttiva 2002/20/CE, c.d. direttiva quadro).
Siccome il legislatore italiano, in forza di quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva quadro – rubricato “ Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ” – ha assoggettato la fornitura di servizi media e audiovisivi a un regime di autorizzazione, la società ricorrente, per essere legittimata a diffondere il proprio marchio in una area tecnica geograficamente più ampia di quella coperta dal titolo autorizzatorio del 2012, avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di adeguare tale titolo al momento del rinnovo, in quanto nel periodo di efficacia della precedente autorizzazione aveva conseguito l’assegnazione di una maggiore capacità trasmissiva proprio in relazione al proprio marchio PA.
3.5. Risultano, quindi, del pari infondate le doglianze con cui si deduce la lesione dei principi di libera iniziativa economica e di manifestazione del pensiero, poiché il MimIt, nel rinnovare il titolo autorizzatorio adeguandolo alla capacità trasmissiva assegnata alla società ricorrente nell’area tecnica 17, non le avrebbe- in tesi arbitrariamente e illegittimamente - imposto di operare in ambiti territoriali non economicamente profittevoli. In proposito si evidenzia che la necessità che la società ricorrente eserciti integralmente la capacità trasmissiva che le è stata assegnata e sia a ciò legittimata mediante un valido ed efficace titolo autorizzatorio, invero, costituisce una fisiologica conseguenza degli esiti della procedura FSMA alla quale essa ha partecipato senza riserva, presentando la propria domanda per l’assegnazione di capacità trasmissiva su (tutta) l’area tecnica in questione, come chiaramente emerge dalla documentazione versata in atti e come risulta dal fatto che la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non risultava limitata solo all’ambito territoriale di GR, Palermo e TR.
D’altronde, dalla consultazione di fonti aperte, emerge come il MimIt, già con le FAQ della procedura FSMA, aveva riscontrato negativamente la seguente richiesta: “ In fase di negoziazione è possibile richiedere una riduzione della richiesta di capacità trasmissiva formulata in sede di seduta pubblica? NO […]” (FAQ n. 10).
3.5.1. Con riferimento al profilo di censura in esame, va altresì rilevato che le prospettate ricadute negative sulla sostenibilità economica dell’attività di impresa svolta dalla società ricorrente – discendenti dall’aumento dei costi da corrispondere all’operatore di rete per l’assegnazione di capacità trasmissiva su sei differenti Province e alla non remuneratività della diffusione del marchio PA in ambiti territoriali ulteriori rispetto a quelli contemplati dall’autorizzazione del 2012 – dipendono dalle autonome scelte imprenditoriali assunte dalla stessa.
La società ricorrente, infatti, pur avendo partecipato alla procedura pubblica di assegnazione di capacità trasmissiva su una area tecnica di ampiezza territoriale maggiore di quella nella quale era stata precedentemente autorizzata ad operare, non ha adeguato la propria struttura aziendale in vista “ dell’efficiente utilizzo della capacità trasmissiva aggiudicata ” e della “ effettiva diffusione del marchio utilmente posizionato in graduatoria ” (articolo 9, comma 1), obblighi la cui inosservanza risulta espressamente sanzionata dalla lex specialis della procedura FSMA con “ la decadenza del titolo autorizzatorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle rilevanti delibere AGCom ” (articolo 9, comma 2).
3.6. Privo di pregio risulta essere anche il profilo di censura con il quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento ministeriale per violazione dei principi di uguaglianza e concorrenza.
Quanto alla dedotta violazione del principio di uguaglianza, è sufficiente evidenziare che la differente ampiezza delle distinte aree tecniche e l’articolazione o meno delle stesse in reti di 1° e 2° livello, risponde a specifiche ragioni tecniche vagliate dall’AGCom e che, come già rilevato, la società ricorrente non ha giudizialmente contestato impugnando i relativi provvedimenti e atti di regolazione ( in primis , il PNAF 2019).
Quanto alla violazione del principio di concorrenza, vale rilevare che nei settori regolati lo svolgimento delle dinamiche concorrenziali deve necessariamente avvenire nel rispetto delle regole tecniche e degli obblighi previsti dall’Autorità di regolazione, essendo ciò richiesto dall’esigenza di garantire che il soddisfacimento dell’interesse pubblico a una concorrenza non falsata non vada a detrimento di altri interessi di rilievo pubblicistico, i quali, in assenza di tali obblighi, risulterebbero negativamente incisi dal verificarsi di “fallimenti di mercato”, che la regolazione mira a correggere e che giustifica la limitazione della libertà d’impresa che alla stessa si correla.
3.7. Contrariamente a quanto prospettato dalla società ricorrente, non può sostenersi che si sia formato il silenzio-assenso sulle istanze rivolte al MimIt nel 2022 in relazione all’individuazione delle Province nelle quali trasmettere i propri contenuti media e audiovisivi, tenuto conto che tali istanze non erano tese al rilascio di un provvedimento amministrativo, con conseguente carenza del presupposto previsto, in via generale, dall’articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Infatti, dalla documentazione versata in atti dalla società ricorrente (doc. 12) emerge che la società ricorrente ha chiesto e rappresentato al MimIt unicamente quanto segue:
- “ Con la presente per confermare la scelta della rete locale liv. 2 n. 1 – CH 32, 1,5 Mbit/s.
CONSIDERAZIONI
Premettendo che la maggior parte delle emittenti siamo a livello provinciale sarebbe stato opportuno dividere le province in modo da far rientrare le altre emittenti escluse ” (pec del 21 gennaio 2022);
- “ La presente per chiedere un appuntamento telefonico al fine di discutere sulla possibilità di rimodulare la copertura di Livello 2 con Rai Way, come da convocazione pubblica del 21 01 2022 area tecnica 17, e ridimensionare le province assegnateci.
Da parte dell’operatore di rete c’è la fattibilità, ma necessita il vostro nullaosta ” (pec del 2 febbraio 2022).
Con riferimento a tale ultima pec, va richiamato quanto già esposto in precedenza in ordine alla non legittimità di un uso non efficiente dello spettro per ragioni di ordine tecnico legate alle scelte normative e regolatorie assunte ratione materiae .
Peraltro, la società ricorrente, come risulta anche dalle FAQ della procedura FSMA, avrebbe dovuto essere già all’epoca consapevole che l’assegnata capacità trasmissiva nell’area tecnica 17 – Sicilia era insuscettibile di riduzione in sede di negoziazione con l’operatore di rete.
3.8. Risulta, inoltre, destituita di fondamento la doglianza con la quale la società ricorrente ha tentato di sostenere che l’autorizzazione FSMA consenta, ma non imponga, l’utilizzazione di tutta la capacità trasmissiva assegnata, ciò in quanto le scelte inerenti alla concreta diffusione del marchio PA sarebbero di esclusiva pertinenza del fornitore.
Per far emergere l’infondatezza di tale censura, è sufficiente rinviare alle considerazioni precedentemente svolte in ordine: i) alla sussistenza di un obbligo di utilizzo efficiente dello spettro delle frequenze radiotelevisive; ii) al fatto che la capacità trasmissiva assegnata, alla luce del quadro normativo eurounitario e nazionale, deve essere necessariamente utilizzata in maniera integrale su tutto l’ambito territoriale compreso nell’area tecnica 17, in quanto l’attuale sistema si caratterizza per l’ulteriore riduzione di una risorsa già scarsa.
4. Anche il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1. Innanzitutto, non sussistono i dedotti vizi di difetto di istruttoria e contraddittorietà con gli atti prodromici al rinnovo dell’autorizzazione FSMA in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, il MimIt non ha mai ritenuto astrattamente possibile che detto rinnovo potesse essere accordato solo in relazione all’ambito territoriale delle tre Province contemplate nell’autorizzazione del 2012.
Infatti, laddove il Ministero resistente, con la nota di riscontro del 14 giugno 2024, ha affermato che “ Sulla base dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione e privati, è stato possibile a codesto Fornitore medesimo continuare la veicolazione del marchio nelle sei province contrattualizzate anche in assenza di un adeguamento del titolo autorizzatorio senza ulteriori oneri a proprio carico ”, ha inteso fare riferimento alla situazione che si era venuta a creare nel periodo compreso tra l’assegnazione della capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia (intervenuta durante il periodo di efficacia dell’autorizzazione del 2012) e il rinnovo della autorizzazione FSMA per cui è causa.
4.2. Neppure risulta fondata la dedotta violazione del principio di relatività del contratto.
Si è già ampiamente esposto che l’ambito territoriale nel quale il marchio PA deve essere diffuso non è suscettibile di negoziazione nell’ambito del rapporto contrattuale di fornitura con l’operatore di rete, dovendo, per converso, inerire all’intera area tecnica in questione, in ossequio alle previsioni normative e regolatorie innanzi richiamate.
Si rammenta che la fase di negoziazione della fornitura di capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre è disciplinata direttamente dal legislatore il quale, proprio per consentire il pieno soddisfacimento delle esigenze pubblicistiche sottese all’integrale utilizzo dello spettro delle frequenze radiotelevisive da parte degli operatori assegnatari di capacità trasmissiva in tutte le aree tecniche previste dal PNAF, ha disposto che “ Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi ” (articolo 1, comma 1034, della legge n. 205/2017).
L’adeguamento del titolo autorizzatorio nei termini stabiliti dal MimIt con il gravato provvedimento risulta, anche sotto tale profilo, legittimo e pienamente conforme ai parametri normativi e regolatori che disciplinano la fattispecie in esame.
5. Anche il terzo motivo di ricorso non risulta meritevole di pregio.
5.1. Ferme restando le precedenti considerazioni in ordine alla legittimità dell’operato del MimIt quanto al rinnovo del titolo autorizzatorio con adeguamento dello stesso all’ambito territoriale cui afferisce l’area tecnica 17 – Sicilia, non risulta pertinente il richiamo alla violazione dell’equilibrio economico-finanziario in materia di contratti di concessione, in quanto tra il Ministero resistente e la società ricorrente non sussiste alcun rapporto concessorio.
5.2. A riguardo, occorre svolgere alcune brevi considerazioni sulla differenza sussistente tra autorizzazioni e concessioni.
5.2.1. Con l’adozione di un provvedimento di autorizzazione, come peraltro ricordato dalla stessa società ricorrente, l’Amministrazione si limita a rimuovere i limiti che ostacolano l’esercizio di una situazione giuridica soggettiva di cui il soggetto privato richiedente risulta essere già titolare. L’autorizzazione, pertanto, funge da strumento di controllo ex ante sulla compatibilità di tale esercizio con i parametri di legittimità che ne definiscono presupposti e requisiti.
5.2.2. L’Amministrazione, viceversa, mediante il modulo concessorio esternalizza la gestione di beni e servizi pubblici in favore dei privati. Tale esternalizzazione risulta, de iure condito , regolata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante “codice dei contratti pubblici”, che all’articolo 177, comma 1 – richiamato dalla società ricorrente tra i parametri di legittimità che il MimIt avrebbe violato nell’adozione del gravato provvedimento di rinnovo – prevede che “ L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi ”.
5.2.3. Atteso che l’esternalizzazione della gestione di beni o servizi determina l’instaurazione di un rapporto tra l’ente concedente e il privato concessionario, implicante la traslazione di un rischio operativo, ben si comprende come solo con riguardo alle concessioni (e non anche con riferimento alle autorizzazioni) si ponga il problema della conservazione dell’equilibrio economico-finanziario durante l’esecuzione del rapporto.
Infatti, gli operatori economici, quando partecipano alle gare per l’affidamento di un contratto di concessione, sono posti sin da subito a conoscenza degli oneri del servizio (tanto è vero che nella lex specialis viene anche incluso il modello di piano economico-finanziario redatto dall’ente concedente), essendo ciò funzionale alla valutazione del rischio di impresa insito nell’aggiudicazione di tale tipologia di commessa pubblica e, in ultima istanza, all’apprezzamento della sostenibilità economico-finanziaria dell’attività da svolgere per conto dell’ente pubblico (cfr. Cons Stato, sez. V, sent. n. 5196 del 13 giugno 2025).
Il legislatore, proprio perché viene in rilievo un rapporto di durata, ha previsto un istituto, quale la revisione del contratto di cui all’articolo 192 del d.lgs. n. 36/2023 (espressione del più generale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale sancito dall’articolo 9 del d.lgs. n. 36/2023), che al verificarsi di eventi sopravvenuti, straordinari, imprevedibili e non imputabili al concessionario, consente a quest’ultimo di chiedere la “ revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto ”.
5.3. Alla luce delle sostanziali differenze che esistono tra autorizzazioni e concessioni non è possibile predicare che l’operato del MimIt sia illegittimo per violazione degli articoli 9, 177 e 192 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto il Ministero resistente, mediante il rinnovo della autorizzazione FSMA di cui si tratta, non ha esternalizzato in favore della società ricorrente la gestione di alcun servizio pubblico, né ha instaurato un rapporto di durata che si fonda su un originario equilibrio economico-finanziario meritevole di essere preservato durante il suo svolgimento.
Il Ministero resistente, per converso, con il rinnovo dell’anzidetta autorizzazione, si è limitato ad operare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esercizio dell’attività di fornitura di servizi media audiovisivi, la cui concreta sostenibilità economica per la società ricorrente dipende solo ed esclusivamente dalle scelte imprenditoriali che la stessa ha inteso liberamente assumere, le quali, dal punto di vista pubblicistico, devono essere idonee a garantire l’utilizzo efficiente dello spettro e la diffusione effettiva del marchio PA nell’ambito dell’area tecnica 17.
6. Risulta, infine, infondato anche il quarto motivo di ricorso.
6.1. È del tutto legittima la richiesta del MimIt di integrare le somme versate a titolo di contributo per istruttoria per il rinnovo dell’autorizzazione di cui si tratta alla luce del fatto che, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, la società ricorrente era risultata assegnataria di capacità trasmissiva sulla rete di 2° livello n. 1 in AT17 – Sicilia e necessita di essere debitamente legittimata a operare come fornitore di servizi media e audiovisivi in tutto l’ambito territoriale ricompreso in tale area tecnica.
Risulta, altresì, legittimo che il MimIt abbia prospettato il ritiro della numerazione automatica LCN 86 in caso di mancato pagamento della somma richiesto a titolo di integrazione del contributo istruttorio. In proposito, è sufficiente rilevare come l’articolo 1, comma 1035, della legge n. 205/2017 abbia espressamente previsto che detta numerazione vada attribuita ai “ fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034 ”, vale a dire ai fornitori assegnatari della capacità trasmissiva di cui si discute.
Risulta, quindi, sussistente un indissolubile nesso legale tra l’assegnazione della capacità trasmissiva e l’assegnazione della numerazione automatica, sicché laddove il fornitore decada dalla prima, perderà necessariamente anche la seconda.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna RVM Media Comunication S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
UC RO, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UC RO | TA CA |
IL SEGRETARIO