Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2025, proposto da ID Lo AR, FR LO Lo AR, AR LV Lo AR e IL Lo AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Romito, Alfredo Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ornella Sparicio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima e irreversibile trasformazione di terreni di proprietà dei ricorrenti, e per la conseguente condanna del Comune di Taormina al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. MA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 59 L. n. 69/2009, notificato in data 9 ottobre 2025 e depositato il 22 ottobre 2025, gli odierni ricorrenti, i signori Lo AR ID, FR LO, AR LV e IL, nella loro qualità di eredi del sig. Lo AR NT, hanno chiesto la condanna del Comune di Taormina al risarcimento del danno per occupazione illegittima e irreversibile trasformazione di terreni siti in Taormina, censiti in catasto al foglio 3. particelle 2530, 2465, 2466, 2467, 2468, 1521, 2573, 2574/1, derivate dal frazionamento della particella 1639, con rivalutazione e interessi.
I ricorrenti, premettono che la vicenda trae origine da un lungo contenzioso avviato innanzi al giudice ordinario e, in particolare, espongono quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 19 ottobre 2005, il sig. Lo AR NT (dante causa degli odierni ricorrenti) conveniva in giudizio il Comune di Taormina dinanzi al Tribunale Civile di Messina, sezione distaccata di Taormina, per ottenere il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima e l’irreversibile trasformazione di terreni di sua proprietà (siti in contrada “Chiusa, Chiesa o Crocifisso” , fg. 3, p.lle 2530, 2465, 2466, 2467, 2468, 1521, 2573, 2574/1), chiedendo la nomina di un CTU e la condanna del Comune al pagamento del valore dell’area, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva il Comune di Taormina, che eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando ogni addebito.
Con sentenza n. 1459 del 18 maggio 2016, il Tribunale di Messina, accoglieva parzialmente la domanda, accertando i periodi di occupazione legittima e illegittima di diverse aree e condannando il Comune di Taormina al pagamento di varie somme a titolo di indennità e risarcimento, oltre accessori.
Avverso tale sentenza, il sig. Lo AR proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina, lamentando la mancata statuizione su una porzione di terreno (mq. 26 della p.lla 1521) e la sottostima del valore venale dei fondi.
Si costituiva nel giudizio d’appello il Comune di Taormina (proponendo appello incidentale) che riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le domande risarcitorie, oltre a denunciare il vizio di ultra petizione e la carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza non definitiva n. 849 del 2019 pubblicata il 21 novembre 2029, la Corte di Appello di Messina, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle domande risarcitorie, indicando la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e rimetteva la causa sul ruolo per la sola determinazione dell’indennità di occupazione legittima. Parte appellante formulava espressa riserva di gravame avverso tale pronuncia.
Con sentenza definitiva n. 176/2025 pubblicata in data 4 marzo 2025, la Corte di Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza di primo grado, determinando l’indennità di occupazione legittima in € 37,50 al mq, per un valore complessivo di € 92.700,00, e liquidando la relativa indennità annuale, compensando le spese di entrambi i gradi.
La suddetta sentenza definitiva veniva notificata dal Comune ai fini del termine breve per l’impugnazione in data 8 aprile 2025.
I ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione, tuttora pendente, avverso la sentenza definitiva, censurando la quantificazione dell’indennità di occupazione legittima e l’omessa pronuncia sugli accessori.
Ciò premesso, i ricorrenti, con l’odierno atto, hanno riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale per le domande risarcitorie devolute alla sua giurisdizione, sostenendo la tempestività della riassunzione. Argomentano che, avendo formulato riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, il termine di tre mesi ex art. 59 L. n. 69/2009 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva, avvenuto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in data 9 giugno 2025. Per i ricorrenti, tenuto conto della sospensione feriale, il termine per la riassunzione sarebbe scaduto il 10 ottobre 2025, rendendo tempestivo il ricorso notificato il 9 ottobre 2025.
Nel merito, insistono per l’accertamento dell’illecito permanente del Comune e per la condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima e da perdita della proprietà (per effetto della rinuncia abdicativa implicita nella domanda giudiziale), chiedendo la nomina di un CTU per la quantificazione e concludendo come da ricorso.
Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Taormina, eccependo in via pregiudiziale la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio. In particolare, la difesa del Comune ha dedotto che:
- la sentenza non definitiva n. 849/2019, decidendo sulla giurisdizione, era immediatamente impugnabile con regolamento di competenza e la riserva di impugnazione era inammissibile; il termine per la riassunzione sarebbe quindi decorso dal passaggio in giudicato di tale sentenza, rendendo tardivo il presente ricorso;
- anche a voler seguire la tesi dei ricorrenti, il ricorso sarebbe tardivo in quanto, sebbene notificato il 9 ottobre 2025, è stato depositato solo il 22 ottobre 2025, oltre il termine del 10 ottobre calcolato dagli stessi ricorrenti (a sostegno, la difesa del Comune richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato sentenza n. 5037/2024 secondo cui nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura solo con il deposito del ricorso;
- la riserva di impugnazione sarebbe comunque divenuta inefficace, non avendo i ricorrenti impugnato in Cassazione la statuizione sulla giurisdizione;
- il calcolo del termine per il passaggio in giudicato sarebbe errato, dovendosi applicare il termine di 30 giorni per il regolamento di competenza e non quello di 60 giorni per il ricorso ordinario.
Nel merito, il Comune ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, il proprio difetto di legittimazione passiva (indicando quali responsabili le imprese appaltatrici) e l’inammissibilità della richiesta di CTU; ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio e, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 24 febbraio 2026, i ricorrenti hanno replicato all’eccezione di tardività del deposito, sostenendo che l’art. 59 della legge n. 69/2009 non chiarisce se la riassunzione si perfeziona con la notifica o richieda anche il deposito. Hanno quindi chiesto, in via principale, la rimessione in termini per errore scusabile e, in subordine, la compensazione delle spese in caso di declaratoria di estinzione.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, in via preliminare e assorbente, sull’eccezione di tardività del ricorso in riassunzione sollevata dal Comune resistente.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
L’art. 59, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, disciplina la c.d. “translatio iudicii” , stabilendo che: “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute” .
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 849/2019, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando nel giudice amministrativo quello munito di giurisdizione per le domande risarcitorie.
I ricorrenti hanno formulato riserva di impugnazione e, a seguito della pubblicazione della sentenza definitiva n. 176/2025, notificata l’8 aprile 2025, hanno proceduto alla riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale.
La difesa del Comune eccepisce la tardività del deposito del ricorso.
I ricorrenti, pur ammettendo che il deposito sia avvenuto oltre il termine da loro stessi calcolato (10 ottobre 2025), ne chiedono la rimessione in termini per errore scusabile.
La superiore richiesta non può essere accolta per i motivi di seguito esposti e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività del deposito.
I ricorrenti calcolano la scadenza del termine di tre mesi (comprensivo della sospensione feriale) al 10 ottobre 2025.
Il ricorso è stato notificato via PEC in data 9 ottobre 2025, ma depositato telematicamente presso la segreteria di questo Tribunale in data 22 ottobre 2025.
La questione centrale sottoposta al Collegio è se il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 59 L. n. 69/2009 per la “riproposizione” della domanda sia rispettato con la sola notificazione dell’atto o se, nel caso di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo, sia necessario anche il deposito nei medesimi termini.
Come è noto, nel processo amministrativo, la riproposizione della domanda non possa considerarsi perfezionata con la sola notifica, ma richieda il necessario deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito entro il termine perentorio.
Più specificatamente, nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura non con la notifica, ma con il deposito del ricorso.
L’art. 45, comma 1, c.p.a. stabilisce che “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario” .
Il mancato rispetto di tale termine perentorio è sanzionato con l’irricevibilità del ricorso (art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.).
La “translatio iudicii” comporta la prosecuzione del medesimo giudizio dinanzi a un diverso giudice, ma tale prosecuzione deve avvenire secondo le forme e le regole processuali proprie del giudizio “ad quem” .
Pertanto, l'espressione “la domanda è riproposta” , contenuta nell'art. 59 L. n. 69/2009, deve essere interpretata, nel caso di riassunzione davanti al giudice amministrativo, come riferita al compimento di tutte le attività necessarie per la valida instaurazione del giudizio secondo le norme del codice del processo amministrativo, ivi incluso il deposito dell’atto introduttivo entro il termine perentorio.
Tale interpretazione è conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: “nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4002 del 17 luglio 2007 e 2796 del 31 maggio 2007). Riprova della essenzialità del deposito del ricorso, al fine della corretta instaurazione del rapporto processuale, si trae, del resto, dalla previsione di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a., che fissa un termine perentorio per tale adempimento, prevedendo espressamente che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ove sia depositato tardivamente (art. 35, comma 1, lett. a): l'essenzialità del termine fissato per il deposito del ricorso deve essere messa in relazione, da una parte, con la necessità di mettere la parte resistente in condizione di conoscere la documentazione posta a base del ricorso, d'altra parte con il fatto che il giudizio amministrativo impatta sull'azione delle amministrazioni, che necessitano di avere certezza delle situazioni giuridiche: queste, dunque, non possono rimanere sospese a tempo indefinito; da qui la necessità di assicurare un meccanismo che colleghi al mancato deposito del ricorso la consolidazione dell'atto amministrativo.” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5037/2024); sempre la stessa pronuncia precisa che “nel processo amministrativo, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di un giudice incompetente, la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente deve avvenire entro un termine perentorio che comprende sia la notifica che il deposito del ricorso; il mero deposito tardivo del ricorso, anche se preceduto da tempestiva notifica, determina l'estinzione del giudizio. Tale principio si fonda sull'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e sulla necessità di evitare incertezze e sospensioni indefinite del processo, riconoscendo che il rapporto processuale si instaura solo con il deposito del ricorso, non con la sola notifica. Di conseguenza, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione e deve essere rispettato integralmente per entrambi gli adempimenti, pena l'estinzione del processo” (cfr. Consiglio di Stato n. 5037 del 2024).
Ne consegue che il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 59 L. n. 69/2009 doveva essere rispettato non solo per la notifica, ma anche per il deposito del ricorso; essendo il deposito avvenuto il 22 ottobre 2025, e quindi oltre la data del 10 ottobre 2025, il ricorso in riassunzione è tardivo.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile.
L’art. 37 c.p.a. consente la rimessione in termini quando la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’errore scusabile possa essere concesso solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di fatto, di particolare complessità o novità, o a fronte di un comportamento fuorviante dell’amministrazione o di un repentino mutamento giurisprudenziale.
Nel caso di specie, il principio secondo cui il processo amministrativo si instaura con il deposito del ricorso è un principio cardine del sistema, consolidato e ben noto.
L’eventuale oscurità del dettato dell’art. 59 L. n. 69/2009, che non distingue tra notifica e deposito, non è tale da ingenerare un affidamento incolpevole, dovendo la norma essere letta in combinato disposto con le regole procedurali del giudice adito.
La tardività della riassunzione comporta, ai sensi dello stesso art. 59, comma 2, L. n. 69/2009, la mancata conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e l’estinzione del processo.
Le spese di giudizio, considerata la complessità della vicenda processuale e la natura della questione decisa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
MA AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AM | LE ZI |
IL SEGRETARIO