Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 19092/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: responsabilità professionale
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di Persona_1 R_
, (deceduta in data 15.04.2014), rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Antonio Brancaccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I, n.259, giusta procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.nte
[...]
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mugnano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via dei Fiorentini, n. 61, giusta procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, , in proprio e nella qualità di eredi di CP_2 CP_3
, (deceduta in data 15.04.2014), rappresentate e Persona_2 difese dall'avv. Elviro Raimondi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giugliano in Campania (Na), alla Via Aniello Palumbo n.120, giusta procura in atti;
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 1
(dr.ssa Barbara DI TONTO)
INTERVENTORI VOLONTARI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e/o sintetizzando lo svolgimento del processo).
Parte attrice, in proprio e in qualità di erede legittima di R_
, deceduta in data 15.04.2014, ha convenuto in giudizio
[...] dinnanzi al Tribunale di Napoli l Controparte_4 di Napoli, in persona del legale
[...] rapp.nte p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso della propria congiunta a causa dell'omissione diagnostica compiuta, da parte del personale sanitario ivi operante, in relazione alla patologia da cui la stessa risultava affetta.
Si costituiva l
[...]
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., chiedendo nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di profili di responsabilità della struttura sanitaria in relazione al proprio operato.
Espletata CTU medico- legale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, parte attrice, in proprio e in qualità di erede di R_
, lamenta di aver subito danni derivanti dalla colposa
[...] condotta tenuta dai sanitari della struttura convenuta nell'esecuzione della prestazione sanitaria nei confronti della propria congiunta consistita, in particolare, nella ritardata identificazione della neoplasia di cui la stessa risultava affetta e
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 2
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
nella conseguente ritardata adozione di protocolli terapeutici per il trattamento della stessa.
Al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non sia stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. civ., n.5128 del 26/2/2020).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, invece, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 3
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta attiva od omissiva del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (fatto estintivo del diritto). L'onere per la struttura di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, in particolare, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità tra la patologia e la condotta dei sanitari. (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. III, n. 27151/2023; Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di parte attrice nonché dell'accertamento peritale espletato nel presente giudizio ai cui condivisibili rilievi questo Giudice integralmente si riporta.
In particolare, dai documenti in atti risulta piuttosto agevole desumere che , in data 06.08.2013, lamentando Persona_2 sintomatologia dolorosa in sede addominale nonché ricorrenti episodi di melena, si ricoverava presso il P.S dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli ove, sottoposta ad esami clinici, veniva dimessa in pari data con prescrizione di approfondimento diagnostico, segnatamente, esecuzione di esame endoscopico.
Si recava, pertanto, in data 07.08.2013 presso il nosocomio convenuto per l'espletamento del suddetto esame il cui referto evidenziava “lieve iperemia antrale ed angolare” (cfr. gastroscopia eseguita dal dott. in data 07.08.2013). Successivamente, a Pt_1 causa del persistere di sintomatologia dolorosa, la paziente si
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 4
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
sottoponeva ad ulteriori esami clinici nonché a controlli specialistici presso il sanitario , all'esito dei quali veniva Persona_3 diagnosticata dapprima la sussistenza di un'ulcera da stress, successivamente una lieve anemia sideropenica ed infine una sindrome ansiosa cui seguiva prescrizione di relativa terapia farmacologica (cfr. controlli specialistici in atti del 04.09.2013, 28.10.2013, e 26.06.2013).
In data 10.07.2014, in ragione della persistenza dei sintomi, la paziente effettuava, presso altro nosocomio (Ospedale Ascalesi), ulteriore esame endoscopico il cui referto evidenziava la sussistenza di un carcinoma gastrico in stadio avanzato, diagnosi successivamente confermata dall'esame TC total body eseguito in pari data che ne specificava l'estensione.
In seguito a tale riscontro diagnostico, la paziente fu poi sottoposta a diversi protocolli terapeutici per il trattamento della neoplasia sino al 15.04.2015 data in cui la stessa decedeva a causa della nefasta ed irreversibile progressione della patologia.
Orbene, alla luce della dinamica dei fatti sopra delineata nonché dell'accertamento peritale compiuto, appare chiaro che, nel caso di specie, l'assistenza sanitaria e terapeutica apprestata in favore della paziente presso la struttura sanitaria convenuta non sia stata adeguata alla situazione clinica della medesima, in base agli ordinari criteri della diligenza professionale.
Ed invero, come ben chiarito nella consulenza tecnica espletata, l'esecuzione del controllo endoscopico del 10.07.2014 - risultato dirimente nella fattispecie in esame ai fini della diagnosi della neoplasia gastrica - è risultato senz'altro tardivo alla luce del quadro clinico generale riportato dalla paziente nel corso dei controlli specialistici cui la stessa si è sottoposta nell'arco temporale dal 04.09.2013 al 26.06.2014 presso il dott. Ed Pt_1 invero, al riguardo deve rilevarsi che, come evidenziato nell'elaborato peritale versato in atti, sebbene possa ipotizzarsi, nel caso in esame, che il processo neoplastico fosse già in atto nel mese di agosto 2013, quando il sanitario effettuava il primo Pt_1 controllo endoscopico, la mancata rilevazione della neoplasia all'esito dell'esame espletato non appare passibile di censure atteso che, come precisato dagli ausiliari, “ è ben descritta in letteratura la possibilità che nel corso di una gastroscopia possa sfuggire all'operatore la presenza di un cancro dello stomaco” motivo per cui “ non sembra quindi possibile esprimere un giudizio di censura
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 5
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
sul comportamento del Dott. per non avere diagnosticato il Pt_1 tumore nel corso della gastroscopia eseguita nell'Agosto 2013”.
Viceversa, la possibilità di diagnosticare la neoplasia divenne ben evidente nel corso dei successivi controlli effettuati presso lo specialista, segnatamente a partire dal mese di febbraio 2014, allorquando la paziente iniziava a lamentare, oltre alla sintomatologia iniziale, significativo calo ponderale.
Il quadro clinico complessivamente manifestato dalla paziente in quella sede avrebbe infatti dovuto indurre i sanitari ad attuare un protocollo diagnostico diverso da quello in concreto adottato. In particolare, la localizzazione della sintomatologia lamentata, in sede prevalentemente addominale, la ricorrenza di episodi di melena e, soprattutto, la successiva significativa e repentina perdita di peso avrebbe dovuto suggerire, al fine di indagarne l'eziologia, l'esecuzione di indagini strumentali ulteriori rispetto a quelle praticate, segnatamente l'espletamento di un ulteriore controllo endoscopico, nel caso di specie invece omesso.
Chiariscono al riguardo gli ausiliari: “Ci sembra che sia possibile identificare una data in cui il quadro clinico della paziente mostra un cambiamento rilevante: la perdita di peso. Questo aspetto viene citato negli atti di causa ma mai con adeguata precisione. Sono nel referto della visita eseguita a Luglio 2014 presso lo IEO di Milano dal Dott. si trova specificato: “… peso 70 (-8 negli ultimi 4 mesi)” Per_4
La ha quindi perso 8 chili a partire da Marzo 2014. R_
Possiamo quindi ipotizzare che a quella data ci fosse stata una evoluzione della malattia e che, se fosse stata eseguita una gastroscopia con le dovute accortezze, il cancro allo stomaco avrebbe potuto essere diagnosticato”. Dunque, “la censura non è riferita tanto alla mancata diagnosi al momento della gastroscopia dell'agosto 2013, quanto ai mancati controlli che colpevolmente il Dott. ha omesso di prescrivere”. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, privo di pregio appare il rilievo della difesa di parte attrice secondo cui il ritardo diagnostico dovrebbe farsi risalire, alla luce della sintomatologia lamentata dalla paziente, alla data di errata esecuzione dell'esame endoscopico (agosto 2013) e non al momento successivo del marzo 2014, in occasione della certificazione della perdita di peso atteso che, sebbene nel mese di agosto 2013 già fosse riscontrabile nella paziente sintomatologia che potesse astrattamente essere ricondotta alla sussistenza della neoplasia, e che invece è stata negligentemente sottovalutata dal sanitario, deve precisarsi, da un canto, come ben
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 6
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
chiarito dall'elaborato peritale, è nel mese di febbraio 2014 che la paziente ha cominciato a presentare altri segni e sintomi rispetto a quelli già riferiti in precedenza e, in particolare, la perdita di peso, che dovevano indurre necessariamente il sanitario all'espletamento di un approfondimento diagnostico, dall'altro, come già precedentemente evidenziato, la mancata diagnosi all'esito dell'esame endoscopico praticato dal sanitario nel mese di agosto 2013 non appare imputabile al negligente operato del sanitario in quanto, come precisato dai ccttuu al riguardo “se anche il gastroenterologo avesse effettivamente commesso un errore nella prima gastroscopia ci troveremmo in una situazione di mancata diagnosi che purtroppo è descritta in diversi lavori scientifici. E' inevitabile che in una certa percentuale (bassa ma comunque presente) vi sia alla gastroscopia un “falso negativo”, motivo per cui occorre “ribadire che in questa vicenda l'errore non è stato tanto l'aver mancato la diagnosi alla prima endoscopia ma l'aver perseverato nell'errore per 10 mesi certificando la propria abissale e tragica incompetenza con quella diagnosi di “gastrite ansiosa” chirografata e firmata in data 26 Giugno 2014, pochi giorni prima che venisse formulata la corretta diagnosi di carcinoma dello stomaco, già al IV stadio, quando la si è R_ finalmente rivolta ad un altro centro”.
Ciò posto, deve rilevarsi che il mancato approfondimento diagnostico fu, nel caso di specie, gravemente pregiudizievole per il decorso clinico della patologia di cui risultava affetta la paziente nella misura in cui, impedendone la precoce identificazione, ne precluse il tempestivo trattamento, comportando una drammatica evoluzione del quadro clinico esitata poi, irreversibilmente, nel decesso della stessa.
Ed invero, come rilevato dal Collegio Peritale, “la diagnosi di carcinoma gastrico nella è stata ottenuta con 4-8 mesi di R_ ritardo rispetto al momento in cui vi è stata la comparsa di segni clinici (perdita di peso) che dovevano spingere il gastroenterologo che la aveva in cura ad eseguire una nuova gastroscopia. Purtroppo, così non è stato, ed anzi la diagnosi è stata fatta nel Luglio 2014, quando la malattia era al IV stadio, solo quando la
si è rivolta ad un ospedale diverso”. R_
L'esecuzione dell'esame endoscopico in epoca precedente rispetto a quanto in concreto avvenuto avrebbe, dunque, consentito di anticipare la diagnosi di neoplasia al mese di febbraio 2014 e, per
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 7
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
l'effetto, di attuare un tempestivo protocollo terapeutico per il trattamento della stessa.
Deve tuttavia evidenziarsi come la condotta imperita sopra accertata, ossia la mancata prescrizione del controllo endoscopico in epoca antecedente, non abbia cagionato il decesso della paziente, bensì la mera perdita di chance di sopravvivenza della medesima posto che, come ben evidenziato dagli ausiliari, nella fattispecie in esame non vi era, alla luce delle circostanze del caso concreto e, in particolare, della severità e dell'aggressività della patologia di cui era affetta la paziente, alcuna certezza in ordine all'efficacia salvifica della condotta attesa. Precisa sul punto il Collegio Peritale che, nella fattispecie in esame, “È ragionevole ipotizzare che i controlli avrebbero permesso di intercettare il tumore in una fase meno avanzata di stadiazione, ma è altrettanto ipotizzabile, vista l'aggressività del tipo di tumore, che anche precocemente non abbiamo certezza o alta probabilità che si sarebbe potuto evitare l'exitus della perizianda”. L'incertezza del risultato che connotava la vicenda clinica in esame non consente, pertanto, di ritenere il decesso in senso tecnico in rapporto causale con la condotta imperita accertata.
Ciò posto, circa le conseguenze dell'anticipo della diagnosi in relazione al carcinoma di cui risultava affetta la paziente, chiariscono in particolare gli ausiliari che “la diagnosi di adenocarcinoma gastrico nella è avvenuta nel Luglio R_
2014: la malattia era al IV stadio e quindi non guaribile. Come detto sarebbe stato clinicamente indicato effettuare una nuova gastroscopia già a Febbraio 2014, quando la cominciò a R_ presentare perdita di peso. Possiamo pensare che in quella fare la malattia era in uno stadio più precoce e che quindi la R_ avrebbe avuto una probabilità di sopravvivenza a 5 anni del 40%.
Alla luce di tali considerazioni può dunque ritenersi che la condotta tenuta dai sanitari della struttura sanitaria convenuta, non fu corretta in quanto inficiata dalla grave omissione dei controlli e delle indagini strumentali il cui espletamento si rendeva invece necessario ai fini di una precoce e tempestiva diagnosi della patologia neoplastica di cui risultava affetta la paziente e, dunque, del suo trattamento, comportando un peggioramento della sopravvivenza a 5 anni della paziente e quindi una perdita di chance di sopravvivenza della medesima stimabile al 40 %.
Conclude sul punto il Collegio ritenendo che “Escluso il nesso causale, secondo i criteri civilistici del più probabile che non, tra la
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 8
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
mancata diagnosi e l'exitus, visto il risultato incerto dovuto alla aggressività del tumore gastrico, non di meno è probabile che la perizianda abbia perduto la possibilità apprezzabile seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione in termini di chances di sopravvivenza ridotte circa del 40%”.
Per tali motivi, la struttura sanitaria convenuta
[...]
. Controparte_5 Controparte_1
di Napoli va condannata al risarcimento dei danni
[...] derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Accertati il nesso causale ed il profilo di colpevolezza in capo alla convenuta, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica, dalla quale è emerso che il decesso in senso tecnico della paziente non è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, avendo quest'ultima solo inciso sulla chance di sopravvivenza a 5 anni della medesima, l'evento di danno oggetto di ristoro è costituito dalla possibilità perduta di consecuzione del vantaggio sperato rappresentato dalla conservazione di una migliore qualità della vita durante il decorso della malattia ovvero da una maggiore durata della vita stessa rispetto a quella effettivamente verificatasi.
Non può infatti discorrersi nel caso in esame del cd. danno da perdita anticipata della vita (come invece sostenuto dalla difesa di parte attrice) atteso che in ossequio ai recenti approdi giurisprudenziali (cfr. Cass. n.26851/2023) la risarcibilità della suddetta voce di danno esige che l'accertamento istruttorio conduca a determinare, con certezza o con rilevante grado di probabilità, che il soggetto abbia effettivamente vissuto meno a lungo a causa della condotta dei sanitari.
Viceversa, nel caso di specie, la fattispecie va ricondotta nell'ambito del cd. danno da perdita di chance di sopravvivenza poiché non appare accertabile e quantificabile con certezza o ragionevole grado di probabilità l'eventuale maggiore durata della vita della paziente.
Sul punto, ritiene il Tribunale che, in tema di risarcibilità del danno da perdita di chance, che “la chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui perdita costituisce l'evento di danno, inteso anche in termini di possibilità di “battersi” consapevolmente per un esito più favorevole dell'evolversi della malattia. Ne consegue che tutte
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 9
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del “più probabile che non”, la morte del paziente o una riduzione della durata della sua vita o un peggioramento della qualità della stessa, non di perdita di chances di sopravvivenza sarà dato di discutere, non potendo incidere sulla qualificazione dell'evento l'equivoco lessicale che richiami la perdita della “possibilità” di una vita più lunga e migliore. In tali casi il giudice dovrà riconoscere il risarcimento nella sia pienezza, condannando, alternativamente, i sanitari a risarcire il danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa”. (CASS., CIV., III sez., 11 novembre 2019, n. 28993).
Del pari – e all'opposto – non sarà dato di discutere di chances perdute tutte le volte in cui l'indagine causale condurrà a concludere per la non riferibilità della morte (o dell'abbreviazione della vita o del deterioramento della qualità della stessa) all'atto del sanitario.
Solamente nell'ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto, nel senso che le conclusioni del CTU siano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto alla eventualità della maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, allora sarà dato di configurare un danno da perdita di chances, quale possibilità perduta di un risultato sperato. Il danno da perdita di chance, dunque, sarà risarcibile ove provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), purché risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, infatti, la chance dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale potrà costituire solamente criterio orientativo, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza (cfr. Cass. civ. sez. III 11/11/2019 n. 28993). Pertanto, “il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 10
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
(possibilità non concretamente accertabile nel quantum nè predicabile quale certezza nell'an (…)” (Cass. civ. n. 26851/2023).
Da ultimo, con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio (Corte di Cassazione, sez. II, con ordinanza n. 25910 del 05/09/2023), si deve ribadire che “(…) il risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua esistenza. Osserva il collegio come sia ben vero che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (…) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (sulla nozione di chance v. Cass. n. 5641 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 2261 del 2022 e Cass. n. 25886 2022). Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: - nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità (…) che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno (…). Di tal che, il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata). Ne consegue che il soggetto, che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023). In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.”
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 11
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
Ebbene, applicati i detti principi al caso in esame, considerata la chiarezza delle conclusioni rassegnate dal Collegio peritale le quali hanno incontrovertibilmente accertato che significative chances di sopravvivenza furono perdute proprio a causa della inadeguata prestazione assistenziale dei sanitari, nella fattispecie in esame appaiono sussistere i presupposti richiesti per la risarcibilità della suddetta voce di danno. Trattasi di una percentuale, effettiva, seria e apprezzabile (Cass. n. 28993/2019), in conformità al requisito minimo della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, come sancito da Cass. SSUU 26972-5/2008, e che pertanto è meritevole di adeguato ristoro.
Venendo alla liquidazione di tale voce di danno, da operarsi inevitabilmente in via equitativa, alla luce di una valutazione che tenga conto della totalità delle circostanze del caso concreto, segnatamente, da un canto, dell' entità della chance di sopravvivenza perduta, dall'altro dell'età della paziente (50 anni) e delle peculiari condizioni in cui l'evento ebbe a verificarsi, non esistendo criteri obiettivi per monetizzare tale voce di danno, si ritiene equo utilizzare, quale mero riferimento parametrico, il valore monetario minimo posto dalle tabelle di Milano ed. 2024 per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (donna di 50 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie).
Partendo dunque da un valore ipotetico di € 723.199,00, il 40% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 289.279,00 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito da in proprio e Persona_2 trasmesso iure successionis agli eredi , , Persona_1 CP_2
. CP_3
Nulla può essere invece riconosciuto agli eredi istanti in merito alle altre voci di danno iure hereditatis, quali il danno biologico e morale patiti in vita dal paziente. Ed invero, in mancanza di imputabilità delle condotte dei sanitari della struttura sanitaria convenuta rispetto al distinto e autonomo bene della vita rappresentato dal diritto alla salute, nessuna responsabilità può loro attribuirsi in relazione alla voce di danno terminale, mancando un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra l'uno e l'altra. Per tali motivi, le relative richieste risarcitorie non possono trovare accoglimento.
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 12
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
Va inoltre rigettata la domanda risarcitoria inerente i danni azionati dagli istanti iure proprio per la perdita del rapporto parentale. Come si è detto, la condotta colposa dei sanitari ha dato causa ad una fattispecie di danno qualificabile solo in termini di perdita della possibilità di salvarsi, mentre si è escluso che sia stata causa efficiente del decesso in sé.
Ne consegue che non spetta ai congiunti il risarcimento per la perdita del rapporto parentale con la vittima, in quanto questo implica la perdita del bene della vita quale evento pregiudizievole imputabile alla controparte, costituente antecedente logico giuridico del pregiudizio proprio dei congiunti. Non è dunque ipotizzabile la lesione del rapporto parentale quale autonoma voce di danno risarcibile laddove, come nella fattispecie, manchi una responsabilità in senso tecnico per il decesso, e tale responsabilità sia riferibile solo ed esclusivamente alla riduzione delle chances di sopravvivenza. E proprio per l'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte del soggetto, non può essere riconosciuto agli eredi stretti congiunti della vittima il ristoro di voci di danno patrimoniale ricollegabili al decesso del parente.
Per le medesime ragioni, vanno respinte in questa sede tutte le restanti voci di danno azionate dai congiunti in proprio, per non essere le stesse sostenute da un adeguato nesso di causalità giuridica rispetto all'unico evento di danno fonte di responsabilità, vale a dire la perdita di chance di sopravvivenza della propria congiunta (sul tema del nesso di causalità giuridica tra evento e conseguenze dannose risarcibili si veda Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22857 del 13/09/2019).
Ne consegue, alla luce delle considerazioni sin ora esposte, che la struttura sanitaria Controparte_6 di Napoli deve essere
[...] condannata al risarcimento del danno da quantificarsi nella somma complessiva di € 289.279,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis dovuto agli eredi , , Persona_1 CP_2 [...]
per i fatti di causa. CP_3
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 13
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di luglio del 2014 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di euro 241.065,83 (Indice dicembre 2024: 120,2 – Indice luglio 2014: 107,3 – Raccordo Indici: 1,071 – Indice di devalutazione 0,833) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 14
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida")
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 DM successivamente indicato, come da dispositivo, d'ufficio - in assenza di nota spese - ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento sulla base del decisum (valore da 250 mila euro fino a 520 mila euro), all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte, con attribuzione in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato anticipatario ex art. 93 cpc.
Sul punto è bene rilevare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (cfr. Cass. n°18256/2017)
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del convenuto Controparte_7
.
[...]
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 15
(dr.ssa Barbara DI TONTO) TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda formulata da parte attrice nonché dai terzi interventori e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
Controparte_8 al pagamento in favore di ,
[...] Persona_1 CP_2
e a titolo di risarcimento dei danni non
[...] CP_3 patrimoniali iure hereditatis per i fatti di causa, di complessivi
€ 289.279,00, oltre interessi come in motivazione;
• condanna l Controparte_8 al pagamento in
[...] favore di parte attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 500 per spese ed € 22.457,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• condanna l Controparte_8 al pagamento in
[...] favore degli interventori delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 150 per spese ed € 22.457,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Napoli il 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Di Tonto
Rgn°19092/2020 IL GIUDICE 16
(dr.ssa Barbara DI TONTO)