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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1265/2025 promossa congiuntamente da:
(C.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi con l'avv. SIMONE FALUSI, presso il cui studio hanno C.F._2 eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23/09/2025 ed Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 08/04/2000 a Prato, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2000, Parte
II, Serie A, atto n. 31.
I coniugi hanno dedotto: 1) che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
1/10/2000, maggiorenne economicamente indipendente, il Persona_2
1 19/3/2004, affetta da grave handicap, ma migliorato al punto da lavorare e raggiungere l'autosufficienza economica e , il 29/9/2011, minore;
Persona_3
(2) di aver ottenuto la separazione personale all'esito del procedimento RG
2286/2022 con decreto di omologa del Tribunale di Prato in data 7/12/2022 e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni concordate di seguito riportate:
“A. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Prato l'8/4/2000 tra nato il [...] a [...]_1
(Na), Cod. fisc. , residente in [...] C.F._1
e , nata il [...] a [...], Cod. fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B. disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, prevedendosi che il Per_3 medesimo trascorra periodi di permanenza alternati e paritetici presso ciascun genitore, nella misura di 2 settimane consecutive con la madre e 2 settimane consecutive con il padre, con rotazione continua e regolare durante l'anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente;
D. quanto al figlio questi è affetto da handicap grave ex art 3 Persona_2 comma 3 della legge 104/92 (doc. 31 ); allo stesso è stata infatti diagnosticato
“disturbo dello spettro Autistico con grave disturbo del linguaggio e dell'interazione sociale. Disabilità intellettiva lieve”, con conseguente riconoscimento di invalidità civile con “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 – indennità di accompagnamento” (doc. 32). Negli ultimi anni le condizioni di Per_2 hanno registrato un significativo miglioramento. È attualmente in corso,
[...]
2 da parte dell' la rivalutazione della percentuale di inabilità riconosciutagli. CP_1
Egli percepisce un assegno di invalidità, comprensivo di indennità di accompagnamento, pari a circa € 1.200 mensili e, dal maggio 2025, è occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, presso la società CBC s.r.l. in qualità di grafico. risulta, pertanto, Persona_2 pienamente autosufficiente anche sotto il profilo economico e non necessita di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori;
E. quanto al mantenimento del figlio minorenne in applicazione del principio di Per_3 mantenimento diretto, ciascun genitore provvederà in forma autonoma e proporzionale alle esigenze ordinarie del figlio durante i periodi di Per_3 convivenza, sostenendo integralmente le spese di vitto, alloggio, abbigliamento e tutte le altre necessità quotidiane relative al figlio medesimo. Restano invece a carico di entrambi i genitori, nella misura più sotto indicata, le spese straordinarie;
F. nel caso in cui dovesse trasferirsi a vivere stabilmente e Per_3 prevalentemente presso uno dei genitori, l'altro genitore dovrà allora corrispondere al genitore collocatario in via prevalente del figlio, un assegno periodico (rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat) a titolo di contribuito per il mantenimento del figlio del seguente importo: € 150 mensili se il genitore non collocatario è la madre, € 180 mensili nel caso in cui il genitore non collocatario sia il padre. In tali circostanze il genitore non collocatario avrà il diritto di vedere e stare assieme al figlio minore secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi: a) nei giorni infrasettimanali il genitore non collocatario avrà il diritto-dovere di vedere il figlio minore quando lo vorrà previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio;
b) 7
(sette) giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre con quello dal 30 dicembre sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
c) 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze al giorno di pasqua compreso, e dal giorno di pasquetta alla fine delle vacanze;
d) almeno
15 (quindici) giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con obbligo reciproco da parte dei coniugi di comunicare la località in cui queste si svolgeranno. Tale località potrà essere di villeggiatura o quella di residenza del padre. G. La figlia ed il Per_1
3 figlio sono economicamente indipendenti dai genitori e, Persona_2 pertanto, per questi non è dovuto alcun mantenimento. H. I genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie necessarie nell'interesse di nella misura del 60% il padre e del 40% la madre. I genitori si Per_3 faranno altresì carico, nella stessa misura, delle spese straordinarie per Per_1
e/o nell'eventualità in cui questi non fossero più autosufficienti Persona_2 sul piano economico. Le spese straordinarie per i figli sono determinate secondo quanto previsto dalla “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF
(29/11/2017), linee guida che vengono allegate al presente ricorso (doc. 33) e che
i coniugi dichiarano di ben conoscere ed integralmente accettare;
I. assegno unico e universale per i figli (D. Lgs. 21 dicembre del 2021 n. 230): L'assegno unico e universale per il figlio pari a circa € 230 mensili, sarà Per_3 corrisposto alla madre, mentre quello relativo al figlio di circa Persona_2
€ 135 mensili, spetterà al padre. Quest'ultimo assegno, tuttavia, potrà cessare o subire una riduzione già dall'anno in corso a seguito della rivalutazione della percentuale di invalidità, attualmente in fase di revisione, in considerazione del miglioramento delle condizioni di Inoltre, a decorrere dal Persona_2 prossimo anno, l'assegno non sarà più erogato, poiché non Persona_2 risulterà più fiscalmente a carico del genitore. J. deducibilità fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
K. rapporti economici tra i coniugi. I coniugi svolgono entrambi attività lavorativa remunerata con contratto di lavoro a tempo indeterminato: in particolare la signora è impiegata presso Poste Italiane spa, mentre il signor è Pt_2 Pt_1 dipendente del Ministero degli Interni (Polizia di Stato); dichiarano quindi di essere economicamente indipendenti e, pertanto, nulla si chiedono reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
L. adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario”
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di
4 comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato, per dar corso al procedimento di separazione RG 2286/2022 e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente sia gli accordi patrimoniali tra i coniugi sia le condizioni inerenti alla prole;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto Per_2 con gli interessi dello stesso e che l'ascolto del medesimo appare manifestamente superfluo (art. 337octies c.c.); preso atto che è maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente e, valutato altresì che Persona_2 maggiorenne seppur affetto da grave handicap ex art. 3 comma 3 della legge
104/92 ha raggiunto significativi miglioramenti tanto da lavorare part-time a tempo indeterminato e da aver raggiunto l'autosufficienza economica oltre a percepire un assegno di inabilità in corso di rivalutazione da parte dell' ; CP_1 accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato il
08/04/2000, tra ed trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2000, parte II, serie A, atto n. 31;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
B. disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad Per_3 entrambi i genitori, prevedendosi che il medesimo trascorra periodi di permanenza alternati e paritetici presso ciascun genitore, nella misura di 2 settimane consecutive con la madre e 2 settimane consecutive con il padre, con rotazione continua e regolare durante l'anno, salvo diversi accordi tra i genitori;
5 C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente;
D. quanto al figlio questi è affetto da handicap grave ex art Persona_2
3 comma 3 della legge 104/92 (doc. 31 ); allo stesso è stata infatti diagnosticato “disturbo dello spettro Autistico con grave disturbo del linguaggio e dell'interazione sociale. Disabilità intellettiva lieve”, con conseguente riconoscimento di invalidità civile con “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.
18/1980 – indennità di accompagnamento” (doc. 32). Negli ultimi anni le condizioni di hanno registrato un significativo Persona_2 miglioramento. È attualmente in corso, da parte dell' , la rivalutazione CP_1 della percentuale di inabilità riconosciutagli. Egli percepisce un assegno di invalidità, comprensivo di indennità di accompagnamento, pari a circa € 1.200 mensili e, dal maggio 2025, è occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, presso la società CBC s.r.l. in qualità di grafico. risulta, pertanto, pienamente autosufficiente anche Persona_2 sotto il profilo economico e non necessita di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori;
E. quanto al mantenimento del figlio minorenne in applicazione del Per_3 principio di mantenimento diretto, ciascun genitore provvederà in forma autonoma e proporzionale alle esigenze ordinarie del figlio durante i Per_3 periodi di convivenza, sostenendo integralmente le spese di vitto, alloggio, abbigliamento e tutte le altre necessità quotidiane relative al figlio medesimo.
Restano invece a carico di entrambi i genitori, nella misura più sotto indicata, le spese straordinarie;
F. nel caso in cui dovesse trasferirsi a vivere stabilmente e Per_3 prevalentemente presso uno dei genitori, l'altro genitore dovrà allora corrispondere al genitore collocatario in via prevalente del figlio, un assegno periodico (rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat) a titolo di
6 contribuito per il mantenimento del figlio del seguente importo: € 150 mensili se il genitore non collocatario è la madre, € 180 mensili nel caso in cui il genitore non collocatario sia il padre. In tali circostanze il genitore non collocatario avrà il diritto di vedere e stare assieme al figlio minore secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi: a) nei giorni infrasettimanali il genitore non collocatario avrà il diritto-dovere di vedere il figlio minore quando lo vorrà previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio;
b) 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre con quello dal 30 dicembre sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
c) 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze al giorno di pasqua compreso, e dal giorno di pasquetta alla fine delle vacanze;
d) almeno 15 (quindici) giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, con obbligo reciproco da parte dei coniugi di comunicare la località in cui queste si svolgeranno. Tale località potrà essere di villeggiatura o quella di residenza del padre.
G. La figlia ed il figlio sono economicamente Per_1 Persona_2 indipendenti dai genitori e, pertanto, per questi non è dovuto alcun mantenimento.
H. I genitori parteciperanno al pagamento delle spese straordinarie necessarie nell'interesse di nella misura del 60% il padre e del 40% la madre. I Per_3 genitori si faranno altresì carico, nella stessa misura, delle spese straordinarie per e/o nell'eventualità in cui questi non fossero più Per_1 Persona_2 autosufficienti sul piano economico. Le spese straordinarie per i figli sono determinate secondo quanto previsto dalla “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF (29/11/2017), linee guida che vengono allegate al presente ricorso (doc. 33) e che i coniugi dichiarano di ben conoscere ed integralmente accettare;
I. assegno unico e universale per i figli (D. Lgs. 21 dicembre del 2021 n. 230):
L'assegno unico e universale per il figlio pari a circa € 230 mensili, Per_3 sarà corrisposto alla madre, mentre quello relativo al figlio Persona_2
7 di circa € 135 mensili, spetterà al padre. Quest'ultimo assegno, tuttavia, potrà cessare o subire una riduzione già dall'anno in corso a seguito della rivalutazione della percentuale di invalidità, attualmente in fase di revisione, in considerazione del miglioramento delle condizioni di Persona_2
Inoltre, a decorrere dal prossimo anno, l'assegno non sarà più erogato, poiché non risulterà più fiscalmente a carico del genitore. Persona_2
J. deducibilità fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
K. rapporti economici tra i coniugi. I coniugi svolgono entrambi attività lavorativa remunerata con contratto di lavoro a tempo indeterminato: in particolare la signora è impiegata presso Poste Italiane spa, mentre il Pt_2 signor è dipendente del Ministero degli Interni (Polizia di Stato); Pt_1 dichiarano quindi di essere economicamente indipendenti e, pertanto, nulla si chiedono reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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