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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 512/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 512/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 2.01.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto di questo Ufficio del 9.09.2024, ritualmente comunicato alle parti;
dato atto che tali note sono state depositate soltanto dalla parte appellante, la quale ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 512 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SOTIRA ANTONIO (pec: , che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (pec: , presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, Controparte_1 Email_2
n. 15, è domiciliata per legge;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 962/2020 del Giudice di Pace di Locri;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 2.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, notificato tramite pec in data 8.04.2021, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 962/2020 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica in data
8.10.2020, con cui è stata rigettata la sua domanda di opposizione avverso: a) il verbale di accertamento n. 181739435 serie 2018, elevato in data 16.06.2019, per la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S.; b) il verbale di accertamento n. 181748238 serie 2018, elevato in data
30.06.2019, per la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S.; c) il verbale di sequestro ai fini della confisca del motociclo Yamaha Dragster 600 targato AZ74751, tutti notificatigli in data
3.07.2019. Con l'interposto gravame – al cui contenuto, per ragioni di brevità, si rimanda –
ha chiesto all'intestato Tribunale di “riformare la sentenza di primo Parte_1 grado oggetto di gravame e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile il verbale di accertamento impugnato in primo grado N. 181739435 serie 2018 (redatto in data 16.06.2019);
N. 181748238 serie 2018 (redatto in data 30.06.2019) nonché verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca (redatto in data 16.06.2019) e i relativi provvedimenti in esso contenuti”, con
2 vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Celebrata in data 6.10.2021 la prima udienza e rinviato il procedimento per l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, in data 8.10.2021 si costituiva in giudizio la
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto Controparte_1 tardivamente proposto, “dovendosi fare riferimento alla data della sua iscrizione a ruolo anziché
a quella della notifica dell'atto di citazione”. L'appellata ha poi eccepito, sotto altro profilo l'inammissibilità del gravame, e precisamente “nella parte in cui è volto all'annullamento del verbale nr. 181739435 serie 2018 (art.193 comma 2 Cod. str.), redatto in data 30.06.2019, nonché verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca redatto in data 16.06.2019, in quanto sia in primo grado sia nell'odierno giudizio, l'appellante non ha mai mosso censure circa la legittimità di tali atti, limitandosi a contestare il verbale n. 181748238, elevato per il superamento dei limiti di velocità”, deducendo comunque l'infondatezza dell'appello “in relazione al verbale di contestazione circa il superamento del limite di velocità (serie 2018 n.181748238) poiché i motivi che ne sono posti a fondamento si incentrano sull'assenza di prove circa le modalità di accertamento della suddetta infrazione” ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare i verbali impugnati in prime cure. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
La causa subiva taluni rinvii innanzi sia al giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, sia a questo Giudice (subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024) per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
da ultimo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione all'udienza del 2.01.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con decreto di questo Ufficio del 9.09.2024, ritualmente comunicato alle parti costituite.
Tanto brevemente premesso, deve rilevarsi - in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione - la tardività dell'appello, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
Ed invero, del tutto condivisibili si appalesano le deduzioni svolte dall'odierna appellata, secondo cui: “Il ricorso di primo grado è stato infatti depositato in Cancelleria nell'anno 2019, dunque successivamente all'entrata in vigore (6.10.2011) del d. Lgs n. 150 del 2011, il quale, all'art. 7,
3 comma 1, dispone che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Pertanto, la presente controversia, rientrando ratione temporis nell'ambito di applicazione della citata disposizione, è assoggettata al rito del lavoro, sicché l'impugnazione doveva essere proposta con ricorso. Nella specie essa è stata proposta con citazione. Se è noto che, per il principio di conservazione degli atti processuali, la domanda proposta con citazione è da ritenersi valida ed efficacia ove contenga i requisiti di forma dell'atto in cui doveva essere proposta, è anche vero che, ai fini della tempestività dell'impugnazione – proprio in ragione del suddetto principio – deve farsi riferimento alla data di deposito dell'atto di citazione, giacché è con tale ultimo adempimento che si perfeziona l'introduzione della domanda mediante ricorso. Il consolidato principio ermeneutico ha trovato recente conferma nel seguente arresto delle Sezioni
Unite: “La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se
l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) irritualmente promossa con citazione anziché con ricorso
- la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella Cancelleria del giudice adito (posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d'ammissibilità dell'atto medesimo)” (Cass. civ., Sez. Un., 22848/2013). Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 ottobre 2020, mentre il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il 15 aprile 2021, dunque oltre il termine ultimo del giorno 8 aprile 2021. È dunque evidente la tardività dell'impugnazione. L'appello è pertanto inammissibile”.
A tal proposito, è opportuno ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, tutti i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6.10.2011), sono regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dell'art. 2 co.1 D.Lgs.
150/2011, “il che comporta che alle medesime controversie siano … applicabili le disposizioni del
4 codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438, comma 2, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 2907/2014). La medesima pronuncia osserva, poi, che
“l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cod. proc. civ., che, sotto la rubrica "Deposito del ricorso in appello", individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui al
d.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti”.
In virtù del richiamato principio di diritto, pertanto, il giudizio d'appello in materia di opposizione al verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada deve essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione.
Ad ogni modo, nella richiamata pronuncia i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato, affrontando la questione della sorte dell'appello proposto con un atto introduttivo diverso da quello legalmente prescritto, che “dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.”, chiarendo che detto principio è applicabile altresì ai casi in cui il giudizio di gravame venga erroneamente instaurato con atto di citazione anziché con ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 2907/2014, in motivazione:
“Specularmente, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n.
14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass.
n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010;
Cass. n. 21161 del 2011)”).
5 Sulla scia della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”
(Cass. civ., Sez. 6-2, n. 13736/2018; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 21153/2021: “Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”; Cass. civ., Sez.
L, n. 14401/2015: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art.
434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione”).
Orbene, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile desumere che l'erronea individuazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello possa comunque essere sanata se - nel caso dei giudizi assoggettati al rito ordinario - l'appellante notifichi il proprio gravame alla controparte entro i termini previsti, in alternativa, dagli artt. 325 e 327 c.p.c., ovvero - nel caso dei
6 giudizi assoggettati al rito lavoro - se, entro gli stessi termini, iscriva al ruolo il proprio atto d'appello.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame deve rilevarsi che l'erronea proposizione dell'appello con atto di citazione, anziché con ricorso, ben avrebbe potuto essere sanata qualora l'appellante avesse provveduto all'iscrizione a ruolo dell'atto di appello entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Tuttavia, ciò non è avvenuto: l'appellante, infatti, ha depositato in cancelleria il proprio atto di citazione in appello - così determinando l'iscrizione della causa sul ruolo - solo in data 15.04.2021, ossia dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (termine che è venuto a scadere in data 8.04.2021).
Ne discende che, essendo stato il primo grado di giudizio correttamente instaurato con ricorso, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 150/2011 (e dunque secondo il rito lavoro), neppure è ipotizzabile che sia venuto a determinarsi un consolidamento del rito ordinario che, invero, mai ha trovato applicazione in primo grado. Al contrario, se è vero che il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione, non può esservi dubbio che, nel caso di specie (e a fronte di un giudizio di primo grado instaurato con ricorso), l'atto di appello avrebbe dovuto assumere le forme del ricorso e che l'atto di citazione per poter essere considerato tempestivo avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. nello stesso senso Tribunale Grosseto, n. 756/2024).
È appena il caso di rilevare, altresì, che la tardività dell'appello, eccepita dalla CP_1
costituitasi in giudizio dopo la celebrazione della prima udienza, avrebbe potuto essere rilevata anche ex officio dal Giudice direttamente in sentenza, non essendo necessario sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 6 - 3, n.
29803/2019 che, in motivazione, ha così statuito: “La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni
7 stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto
e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016)”).
Merita, infine, osservarsi che non colgono nel segno le doglianze formulate dall'appellante nel corso del presente grado di giudizio (reiterate, da ultimo, nelle note sostitutive dell'udienza del
2.01.2025), con cui lo stesso ha contestato l'eccezione avversaria di tardività dell'appello osservando che il presente gravame “è stato notificato ed iscritto a ruolo nei termini di legge, tenendo in considerazione l'orientamento prevalente di Questo Tribunale nel senso di introduzione di tali controversie, in funzione di Giudice dell'Appello, con atto di citazione. In subordine e Nella denegata ipotesi che Questo Giudice non intenda seguire l'orientamento del
Tribunale, questa difesa nulla osserva in merito ad una eventuale pronuncia sul mutamento del rito in quello del lavoro”.
In disparte il rilievo per cui è stato soltanto allegato e non dimostrato l'invocato orientamento del
Tribunale (assunto peraltro smentito da alcuni recenti arresti dell'intestato Tribunale, con le sentenze n. 96/2025, 172/2025 e 188/2025, ove ciascun giudizio di appello era stato ritualmente introdotto con ricorso), in ogni caso a nulla sarebbe valso il mutamento del rito, risultando comunque l'appello tardivamente proposto, proprio secondo le regole processuali del rito del lavoro.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello avverso la sentenza n. 962/2020 del
Giudice di Pace di Locri deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse nei confronti dell'appellata.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00, parametri minimi in ragione dell'esiguità e non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, €
100,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 232,00.
8 Stante l'esito del giudizio, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 962/2020 del Giudice di Pace di
Locri;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado
[...]
del giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 23/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
9
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 512/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 2.01.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto di questo Ufficio del 9.09.2024, ritualmente comunicato alle parti;
dato atto che tali note sono state depositate soltanto dalla parte appellante, la quale ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 512 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. SOTIRA ANTONIO (pec: , che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (pec: , presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, Controparte_1 Email_2
n. 15, è domiciliata per legge;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 962/2020 del Giudice di Pace di Locri;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 2.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, notificato tramite pec in data 8.04.2021, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 962/2020 del Giudice di Pace di Locri, resa pubblica in data
8.10.2020, con cui è stata rigettata la sua domanda di opposizione avverso: a) il verbale di accertamento n. 181739435 serie 2018, elevato in data 16.06.2019, per la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S.; b) il verbale di accertamento n. 181748238 serie 2018, elevato in data
30.06.2019, per la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S.; c) il verbale di sequestro ai fini della confisca del motociclo Yamaha Dragster 600 targato AZ74751, tutti notificatigli in data
3.07.2019. Con l'interposto gravame – al cui contenuto, per ragioni di brevità, si rimanda –
ha chiesto all'intestato Tribunale di “riformare la sentenza di primo Parte_1 grado oggetto di gravame e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile il verbale di accertamento impugnato in primo grado N. 181739435 serie 2018 (redatto in data 16.06.2019);
N. 181748238 serie 2018 (redatto in data 30.06.2019) nonché verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca (redatto in data 16.06.2019) e i relativi provvedimenti in esso contenuti”, con
2 vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Celebrata in data 6.10.2021 la prima udienza e rinviato il procedimento per l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio, in data 8.10.2021 si costituiva in giudizio la
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto Controparte_1 tardivamente proposto, “dovendosi fare riferimento alla data della sua iscrizione a ruolo anziché
a quella della notifica dell'atto di citazione”. L'appellata ha poi eccepito, sotto altro profilo l'inammissibilità del gravame, e precisamente “nella parte in cui è volto all'annullamento del verbale nr. 181739435 serie 2018 (art.193 comma 2 Cod. str.), redatto in data 30.06.2019, nonché verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca redatto in data 16.06.2019, in quanto sia in primo grado sia nell'odierno giudizio, l'appellante non ha mai mosso censure circa la legittimità di tali atti, limitandosi a contestare il verbale n. 181748238, elevato per il superamento dei limiti di velocità”, deducendo comunque l'infondatezza dell'appello “in relazione al verbale di contestazione circa il superamento del limite di velocità (serie 2018 n.181748238) poiché i motivi che ne sono posti a fondamento si incentrano sull'assenza di prove circa le modalità di accertamento della suddetta infrazione” ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'appello ex adverso proposto, siccome inammissibile e infondato e, per l'effetto, confermare i verbali impugnati in prime cure. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
La causa subiva taluni rinvii innanzi sia al giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, sia a questo Giudice (subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024) per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
da ultimo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione all'udienza del 2.01.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con decreto di questo Ufficio del 9.09.2024, ritualmente comunicato alle parti costituite.
Tanto brevemente premesso, deve rilevarsi - in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione - la tardività dell'appello, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
Ed invero, del tutto condivisibili si appalesano le deduzioni svolte dall'odierna appellata, secondo cui: “Il ricorso di primo grado è stato infatti depositato in Cancelleria nell'anno 2019, dunque successivamente all'entrata in vigore (6.10.2011) del d. Lgs n. 150 del 2011, il quale, all'art. 7,
3 comma 1, dispone che “Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”. Pertanto, la presente controversia, rientrando ratione temporis nell'ambito di applicazione della citata disposizione, è assoggettata al rito del lavoro, sicché l'impugnazione doveva essere proposta con ricorso. Nella specie essa è stata proposta con citazione. Se è noto che, per il principio di conservazione degli atti processuali, la domanda proposta con citazione è da ritenersi valida ed efficacia ove contenga i requisiti di forma dell'atto in cui doveva essere proposta, è anche vero che, ai fini della tempestività dell'impugnazione – proprio in ragione del suddetto principio – deve farsi riferimento alla data di deposito dell'atto di citazione, giacché è con tale ultimo adempimento che si perfeziona l'introduzione della domanda mediante ricorso. Il consolidato principio ermeneutico ha trovato recente conferma nel seguente arresto delle Sezioni
Unite: “La conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se
l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in ipotesi di impugnazione (o opposizione) irritualmente promossa con citazione anziché con ricorso
- la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella Cancelleria del giudice adito (posto che, nei procedimenti per ricorso, è a tale adempimento che si collega il perentorio termine d'ammissibilità dell'atto medesimo)” (Cass. civ., Sez. Un., 22848/2013). Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 ottobre 2020, mentre il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il 15 aprile 2021, dunque oltre il termine ultimo del giorno 8 aprile 2021. È dunque evidente la tardività dell'impugnazione. L'appello è pertanto inammissibile”.
A tal proposito, è opportuno ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, tutti i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6.10.2011), sono regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dell'art. 2 co.1 D.Lgs.
150/2011, “il che comporta che alle medesime controversie siano … applicabili le disposizioni del
4 codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438, comma 2, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 2907/2014). La medesima pronuncia osserva, poi, che
“l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cod. proc. civ., che, sotto la rubrica "Deposito del ricorso in appello", individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui al
d.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti”.
In virtù del richiamato principio di diritto, pertanto, il giudizio d'appello in materia di opposizione al verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada deve essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione.
Ad ogni modo, nella richiamata pronuncia i giudici di legittimità hanno ulteriormente precisato, affrontando la questione della sorte dell'appello proposto con un atto introduttivo diverso da quello legalmente prescritto, che “dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.”, chiarendo che detto principio è applicabile altresì ai casi in cui il giudizio di gravame venga erroneamente instaurato con atto di citazione anziché con ricorso (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 2907/2014, in motivazione:
“Specularmente, quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, la giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n.
14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass.
n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010;
Cass. n. 21161 del 2011)”).
5 Sulla scia della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, “l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298)”
(Cass. civ., Sez. 6-2, n. 13736/2018; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 21153/2021: “Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”; Cass. civ., Sez.
L, n. 14401/2015: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art.
434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione”).
Orbene, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile desumere che l'erronea individuazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello possa comunque essere sanata se - nel caso dei giudizi assoggettati al rito ordinario - l'appellante notifichi il proprio gravame alla controparte entro i termini previsti, in alternativa, dagli artt. 325 e 327 c.p.c., ovvero - nel caso dei
6 giudizi assoggettati al rito lavoro - se, entro gli stessi termini, iscriva al ruolo il proprio atto d'appello.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame deve rilevarsi che l'erronea proposizione dell'appello con atto di citazione, anziché con ricorso, ben avrebbe potuto essere sanata qualora l'appellante avesse provveduto all'iscrizione a ruolo dell'atto di appello entro il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
Tuttavia, ciò non è avvenuto: l'appellante, infatti, ha depositato in cancelleria il proprio atto di citazione in appello - così determinando l'iscrizione della causa sul ruolo - solo in data 15.04.2021, ossia dopo il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (termine che è venuto a scadere in data 8.04.2021).
Ne discende che, essendo stato il primo grado di giudizio correttamente instaurato con ricorso, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 150/2011 (e dunque secondo il rito lavoro), neppure è ipotizzabile che sia venuto a determinarsi un consolidamento del rito ordinario che, invero, mai ha trovato applicazione in primo grado. Al contrario, se è vero che il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione, non può esservi dubbio che, nel caso di specie (e a fronte di un giudizio di primo grado instaurato con ricorso), l'atto di appello avrebbe dovuto assumere le forme del ricorso e che l'atto di citazione per poter essere considerato tempestivo avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. nello stesso senso Tribunale Grosseto, n. 756/2024).
È appena il caso di rilevare, altresì, che la tardività dell'appello, eccepita dalla CP_1
costituitasi in giudizio dopo la celebrazione della prima udienza, avrebbe potuto essere rilevata anche ex officio dal Giudice direttamente in sentenza, non essendo necessario sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. 6 - 3, n.
29803/2019 che, in motivazione, ha così statuito: “La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni
7 stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto
e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016)”).
Merita, infine, osservarsi che non colgono nel segno le doglianze formulate dall'appellante nel corso del presente grado di giudizio (reiterate, da ultimo, nelle note sostitutive dell'udienza del
2.01.2025), con cui lo stesso ha contestato l'eccezione avversaria di tardività dell'appello osservando che il presente gravame “è stato notificato ed iscritto a ruolo nei termini di legge, tenendo in considerazione l'orientamento prevalente di Questo Tribunale nel senso di introduzione di tali controversie, in funzione di Giudice dell'Appello, con atto di citazione. In subordine e Nella denegata ipotesi che Questo Giudice non intenda seguire l'orientamento del
Tribunale, questa difesa nulla osserva in merito ad una eventuale pronuncia sul mutamento del rito in quello del lavoro”.
In disparte il rilievo per cui è stato soltanto allegato e non dimostrato l'invocato orientamento del
Tribunale (assunto peraltro smentito da alcuni recenti arresti dell'intestato Tribunale, con le sentenze n. 96/2025, 172/2025 e 188/2025, ove ciascun giudizio di appello era stato ritualmente introdotto con ricorso), in ogni caso a nulla sarebbe valso il mutamento del rito, risultando comunque l'appello tardivamente proposto, proprio secondo le regole processuali del rito del lavoro.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello avverso la sentenza n. 962/2020 del
Giudice di Pace di Locri deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse nei confronti dell'appellata.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00, parametri minimi in ragione dell'esiguità e non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, €
100,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 232,00.
8 Stante l'esito del giudizio, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 962/2020 del Giudice di Pace di
Locri;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado
[...]
del giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 23/04/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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