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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. stop al socio non consumatoreFrancesco Luppino · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via I Traversa Sant'Antonio 1, C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dagli Avv.ti Enrico G. Detta e Mattia Carta ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
, Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Via A.R.
Passaro, c.f. n. REA SA – 230733, p.iva , rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonio Ippolito, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. Controparte_2 Controparte_3
), (c.f. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
(c.f. ) ( )
[...] C.F._4 CP_6 C.F._5
chiamati in causa contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio la Pt_1 Controparte_7 per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 149/2023, reso in
[...]
data 7 aprile 2023 dal Tribunale di Lagonegro.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in quanto le fideiussioni poste a base dell'ingiunzione di pagamento recano espressamente all'art. 10) la previsione quale foro esclusivo per ogni controversia quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Banca creditrice, per cui competente a conoscere la controversia risulta essere il Tribunale di Vallo della
Lucania, nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del creditore opposto.
Sottolineava, altresì, la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti nella parte in cui il finanziamento era già coperto da garanzia pubblica ex L. 662/1996, l'estinzione delle garanzie, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dipendente da nullità della clausola derogatoria nelle fideiussioni omnibus prestate dall'opponente e azionate in via monitoria, tanto sulla scorta del principio indicato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite derivante dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
L'opponente chiedeva, inoltre, essere autorizzato a chiamare in causa gli altri fideiussori
, , e e la debitrice Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
principale . Controparte_2
Si costituiva la opposta banca che riteneva infondati i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare, sottolineava che il Tribunale di Lagonegro risultava essere quello competente in applicazione del foro del consumatore pure richiamato nell'art. 10) dei contratti di fideiussione azionati.
Autorizzata la chiamata in causa, non si costituivano in giudizio , Controparte_2
, , e seppur ritualmente Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
evocati, tanto è vero che con provvedimento del 6 maggio 2024 il giudice ne dichiarava la contumacia.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del
6 maggio 2024 il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In seguito al deposito delle difese sopra richiamate, all'udienza del 3 febbraio 2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa.
Il giudice rimetteva la causa in decisione.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra richiamato Parte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lagonegro in favore del Tribunale di Vallo della Lucania in virtù del dettato dell'art. 10 del contratto che prede che “per ogni controversia (…) il foro competente è quello nella cui circoscrizione
è ubicata la sede legale della Banca creditrice”. Tanto in ragione della qualificazione di
“professionista” e non di consumatore stante la partecipazione non trascurabile al capitale sociale della garantita CP_2
Di contro, la banca opposta ha evidenziato che il foro attivato risulta pienamente legittimo quanto alla competenza territoriale, tanto in applicazione del foro consumeristico esplicitamente richiamato dallo stesso art. 10) con l'inciso “Laddove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del d. lgs. 6.9.2005 (Codice del
Consumo), il foro competente è quello del consumatore ai sensi di legge.” La banca, pertanto, sottolinea la natura di consumatore del fideiussore opponente e la corretta individuazione del foro competente, essendo l'opponente residente in [...]che si trova nella circoscrizione del Tribunale di Lagonegro.
Come correttamente, però, rilevato ed eccepito da parte opponente, non trova applicazione nel caso in esame la disciplina consumeristica, attesa la qualificata partecipazione dell'opponente nella compagine sociale della società garantita.
L'opponente ha dimostrato mediante la produzione dell'atto notarile di donazione di quote dell'8 agosto 2018 e del verbale di assemblea della del 18/11/2019 che alla CP_2 data dell'8 agosto 2018 aveva una partecipazione sociale del 26,67 %. Parte_1
La banca opposta non ha contestato specificamente dette affermazioni e risultanze probatorie.
La giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi come quella che ci occupa, esclude la qualità di consumatore in capo al fideiussore in quanto, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (ex multis, Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass., 742/2020, Cass., n. 1666/2020; Cass.
Sez. Un., 27/2/2023 n. 5868; Cass., 7/5/2024 n. 12286).
Pertanto, affinché possa trovare applicazione la normativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio a favore della società, i requisiti soggettivi devono essere valutati considerando le caratteristiche delle parti coinvolte e analizzare nel dettaglio la quota di partecipazione al capitale sociale (ex multis, Trib. Torino, 10/10/2024,
n. 414). In adesione a tali principi, affinché l'opponente possa essere qualificato come consumatore, dovrebbe escludersi che abbia stipulato i contratti di fideiussione a favore della CP_2
nell'ambito della propria attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali
[...]
che lo legano a tale società, quale una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, e che, dunque, si sia reso garante della Società per scopi di natura privata (cfr., sentenza CGUE nella causa C-74/15).
La ricostruzione offerta dall'opponente conferma che nel periodo in cui era socio ha stipulato le fideiussioni da cui deriva la richiesta monitoria.
Orbene, al di là del fatto che il fideiussore abbia o meno amministrato la società o si sia o meno ingerito nella gestione, deve escludersi che possa essere qualificato consumatore, in quanto, avuto riguardo alla significativa entità della partecipazione al capitale sociale come documentata, risulta che non abbia contratto i debiti per scopi di natura privata. In particolare, e ad abundantiam, va evidenziato, come sottolineato dall'art. 67 del Tuir, che sono partecipazioni qualificate quelle che - nel caso gli strumenti finanziari siano quotati su mercati regolamentati - consentono una percentuale di voto superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 5%. Se lo strumento finanziario non è quotato su mercati regolamentati le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% (diritto di voto) e al 25% (patrimonio). Partecipazioni non qualificate sono invece quelle che hanno una soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.
Inoltre, la Cassazione, con sentenza del 30/08/2023 n. 25459, ha ritenuto, conformemente al Tribunale di Milano (ordinanza del 06/10/2021), partecipazione non trascurabile al capitale sociale di srl quella del 25%.
Per le ragioni esposte, va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del
Tribunale di Lagonegro in favore del Tribunale di Vallo della Lucania in virtù della validità della specifica eccezione avanzata dall'opponente.
Alla luce di tanto il decreto ingiuntivo va revocato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del non facile inquadramento della disciplina ed in presenza di oscillazioni giurisprudenziali rispetto alle questioni trattate, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando, nel giudizio recante il numero di R.G.
649/2023 ogni altra istanza, reietta e disattesa: - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lagonegro ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Vallo della Lucania;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.149/2023, reso in data 7 aprile 2023 dal
Tribunale di Lagonegro, che revoca;
- fissa alle parti il termine perentorio di legge dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 1°aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(SA) alla Via I Traversa Sant'Antonio 1, C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dagli Avv.ti Enrico G. Detta e Mattia Carta ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
, Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, con sede in Vallo della Lucania (SA) alla Via A.R.
Passaro, c.f. n. REA SA – 230733, p.iva , rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Antonio Ippolito, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. Controparte_2 Controparte_3
), (c.f. , C.F._2 Controparte_4 C.F._3 CP_5
(c.f. ) ( )
[...] C.F._4 CP_6 C.F._5
chiamati in causa contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio la Pt_1 Controparte_7 per sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 149/2023, reso in
[...]
data 7 aprile 2023 dal Tribunale di Lagonegro.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in quanto le fideiussioni poste a base dell'ingiunzione di pagamento recano espressamente all'art. 10) la previsione quale foro esclusivo per ogni controversia quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Banca creditrice, per cui competente a conoscere la controversia risulta essere il Tribunale di Vallo della
Lucania, nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del creditore opposto.
Sottolineava, altresì, la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti nella parte in cui il finanziamento era già coperto da garanzia pubblica ex L. 662/1996, l'estinzione delle garanzie, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dipendente da nullità della clausola derogatoria nelle fideiussioni omnibus prestate dall'opponente e azionate in via monitoria, tanto sulla scorta del principio indicato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite derivante dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
L'opponente chiedeva, inoltre, essere autorizzato a chiamare in causa gli altri fideiussori
, , e e la debitrice Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
principale . Controparte_2
Si costituiva la opposta banca che riteneva infondati i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto. In particolare, sottolineava che il Tribunale di Lagonegro risultava essere quello competente in applicazione del foro del consumatore pure richiamato nell'art. 10) dei contratti di fideiussione azionati.
Autorizzata la chiamata in causa, non si costituivano in giudizio , Controparte_2
, , e seppur ritualmente Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
evocati, tanto è vero che con provvedimento del 6 maggio 2024 il giudice ne dichiarava la contumacia.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza del
6 maggio 2024 il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
In seguito al deposito delle difese sopra richiamate, all'udienza del 3 febbraio 2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa.
Il giudice rimetteva la causa in decisione.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra richiamato Parte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lagonegro in favore del Tribunale di Vallo della Lucania in virtù del dettato dell'art. 10 del contratto che prede che “per ogni controversia (…) il foro competente è quello nella cui circoscrizione
è ubicata la sede legale della Banca creditrice”. Tanto in ragione della qualificazione di
“professionista” e non di consumatore stante la partecipazione non trascurabile al capitale sociale della garantita CP_2
Di contro, la banca opposta ha evidenziato che il foro attivato risulta pienamente legittimo quanto alla competenza territoriale, tanto in applicazione del foro consumeristico esplicitamente richiamato dallo stesso art. 10) con l'inciso “Laddove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del d. lgs. 6.9.2005 (Codice del
Consumo), il foro competente è quello del consumatore ai sensi di legge.” La banca, pertanto, sottolinea la natura di consumatore del fideiussore opponente e la corretta individuazione del foro competente, essendo l'opponente residente in [...]che si trova nella circoscrizione del Tribunale di Lagonegro.
Come correttamente, però, rilevato ed eccepito da parte opponente, non trova applicazione nel caso in esame la disciplina consumeristica, attesa la qualificata partecipazione dell'opponente nella compagine sociale della società garantita.
L'opponente ha dimostrato mediante la produzione dell'atto notarile di donazione di quote dell'8 agosto 2018 e del verbale di assemblea della del 18/11/2019 che alla CP_2 data dell'8 agosto 2018 aveva una partecipazione sociale del 26,67 %. Parte_1
La banca opposta non ha contestato specificamente dette affermazioni e risultanze probatorie.
La giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi come quella che ci occupa, esclude la qualità di consumatore in capo al fideiussore in quanto, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (ex multis, Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass., 742/2020, Cass., n. 1666/2020; Cass.
Sez. Un., 27/2/2023 n. 5868; Cass., 7/5/2024 n. 12286).
Pertanto, affinché possa trovare applicazione la normativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio a favore della società, i requisiti soggettivi devono essere valutati considerando le caratteristiche delle parti coinvolte e analizzare nel dettaglio la quota di partecipazione al capitale sociale (ex multis, Trib. Torino, 10/10/2024,
n. 414). In adesione a tali principi, affinché l'opponente possa essere qualificato come consumatore, dovrebbe escludersi che abbia stipulato i contratti di fideiussione a favore della CP_2
nell'ambito della propria attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali
[...]
che lo legano a tale società, quale una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, e che, dunque, si sia reso garante della Società per scopi di natura privata (cfr., sentenza CGUE nella causa C-74/15).
La ricostruzione offerta dall'opponente conferma che nel periodo in cui era socio ha stipulato le fideiussioni da cui deriva la richiesta monitoria.
Orbene, al di là del fatto che il fideiussore abbia o meno amministrato la società o si sia o meno ingerito nella gestione, deve escludersi che possa essere qualificato consumatore, in quanto, avuto riguardo alla significativa entità della partecipazione al capitale sociale come documentata, risulta che non abbia contratto i debiti per scopi di natura privata. In particolare, e ad abundantiam, va evidenziato, come sottolineato dall'art. 67 del Tuir, che sono partecipazioni qualificate quelle che - nel caso gli strumenti finanziari siano quotati su mercati regolamentati - consentono una percentuale di voto superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 5%. Se lo strumento finanziario non è quotato su mercati regolamentati le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% (diritto di voto) e al 25% (patrimonio). Partecipazioni non qualificate sono invece quelle che hanno una soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.
Inoltre, la Cassazione, con sentenza del 30/08/2023 n. 25459, ha ritenuto, conformemente al Tribunale di Milano (ordinanza del 06/10/2021), partecipazione non trascurabile al capitale sociale di srl quella del 25%.
Per le ragioni esposte, va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del
Tribunale di Lagonegro in favore del Tribunale di Vallo della Lucania in virtù della validità della specifica eccezione avanzata dall'opponente.
Alla luce di tanto il decreto ingiuntivo va revocato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del non facile inquadramento della disciplina ed in presenza di oscillazioni giurisprudenziali rispetto alle questioni trattate, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando, nel giudizio recante il numero di R.G.
649/2023 ogni altra istanza, reietta e disattesa: - dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lagonegro ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Vallo della Lucania;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.149/2023, reso in data 7 aprile 2023 dal
Tribunale di Lagonegro, che revoca;
- fissa alle parti il termine perentorio di legge dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 1°aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara