Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 7 agosto 2023
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01402/2025REG.PROV.COLL.
N. 09936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9936 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Giulio Romano, 14;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Mantova, Questura di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 00666/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Mantova e della Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il decreto, adottato dalla Prefettura di Mantova, di rigetto della richiesta di emersione di lavoro irregolare ex art. 103, primo comma, d.l. n. 34/2020, presentata dal datore di lavoro, motivato dal non avere gli interessati (datore di lavoro e lavoratore) depositato la documentazione richiesta in sede di istruttoria e perché “ non ha fornito osservazioni/ha fornito informazioni inadeguate ”.
2. Il Tar ha respinto il gravame, ritenendo che “ l’ordinamento vigente non contempla, oltre al soccorso istruttorio ex art. 6, I comma, lett. b, della l. 241/1990, di generale applicazione nel procedimento amministrativo, un’ulteriore peculiare disciplina per la regolarizzazione degli stranieri clandestini, che parte ricorrente sintetizza, senza però riferirsi ad alcuna disposizione positiva, nella locuzione “un’ultima opportunità”…diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, sembra di potersi escludere che dallo stesso ordinamento si possa desumere una posizione di tutela rafforzata a permanere sul territorio nazionale dello straniero in quanto tale, tanto più se privo di un titolo di soggiorno, come invece parte ricorrente sembra sostenere…All’opposto, è da sottolineare che la disciplina sulla regolarizzazione è evidentemente eccezionale, rispetto alle regole sull’ingresso e sulla permanenza degli stranieri in Italia, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, più volte modificato, e la sua applicazione dovrebbe essere ispirata al costante rispetto delle norme e dei principi che regolano l’azione amministrativa…A ben vedere, infine, il ricorso, quando lamenta che agli interessati non sarebbe stata data “un’ultima opportunità”, non censura il diniego per tale, ma si duole del fatto che la Prefettura non abbia ritirato in autotutela il provvedimento già emesso, e non abbia attivato un nuovo procedimento. Un siffatto petitum, tuttavia, presuppone un giudizio di tipo cognitorio su rapporto, in luogo del giudizio impugnatorio che è stato doverosamente proposto; inoltre, è incompatibile con la regola che subordina ogni forma di autotutela o di ritiro del provvedimento alla discrezionalità dell’Amministrazione stessa….Pare dunque al Collegio che, in specie, l’Amministrazione, nel momento in cui ha emesso il diniego, abbia correttamente applicato le norme vigenti, sia generali sia speciali, le quali impongono, tra l’altro, una celere conclusione del procedimento avviato; e, se anche fosse possibile ipotizzare regole positive diverse, che conducessero all’annullamento del diniego o alla riapertura ex novo del procedimento, il Collegio non ritiene che il ricorso le abbia individuate ”.
3. Con l’atto di appello, qui in scrutinio, viene stigmatizzato che “ ben poteva la Prefettura, nelle more del procedimento, lo si ripete, ancora in corso, quindi anche dopo l’emissione a marzo 2022 del decreto di rigetto, una volta ricevuta tutta la documentazione nell’aprile del 2022, rimettere i ricorrenti a convocazione, non essendo mai pervenuta la conclusione negativa della procedura (se non nell’agosto del 2022) al datore di lavoro. Il caso di specie potrebbe essere tranquillamente ascritto a quelli dove, nel bilanciamento degli interessi in conflitto (per cui lo straniero è portatore di una qualificata aspirazione – di particolare spessore – a protrarre il soggiorno sul Territorio nazionale) risulta ragionevole qualificare la condotta come sanabile, e concedere un’ultima opportunità (cfr. ex plurimis, sentenze Sezione 6/11/2014 n. 1190; 12/2/2015 n. 252); dunque, nella contrapposizione dei valori in gioco, si è privilegiata la permanenza dell’aspirazione alla definizione del procedimento (tenuto conto della posizione soggettiva avanzata dal cittadino straniero), salvo che il disinteresse fosse perdurato anche dopo una seconda convocazione (cfr. ordinanze sez. II – 29/1/2015 n. 143; 15/4/2015 n. 582). O ancora, pare attinente al caso di specie anche l’orientamento che va nella medesima direzione e in più occasioni affermato da questa Sezione, che ai fini dell’accoglimento della domanda di regolarizzazione vi sono irregolarità o situazioni similari a quella che ha visto interessato il ricorrente, che vengono ritenute in qualche modo “sanabili” come, per intenderci, alla stregua del caso in cui venga indicato un inquadramento non corretto del contratto (ex pluribus: TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, n. 982/2021)” (T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. II, n. 233/2022 REG.PROV.COLL. del 2.2.2022). In tali casi viene concessa la possibilità di sanare la problematica evidenziata anche mediante il c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b. della L. n. 241/1990” (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, n. 194/22 e 172/22)” T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. II, n. 233/2022 REG.PROV.COLL. del 2.2.2022, che nel caso di specie si sarebbe già attuato avendo acquisito la Prefettura la documentazione utile. Ancor più grave la circostanza che, a fronte dell’ordinanza cautelare di Codesto Spettabile Consiglio di Stato, la Prefettura non abbia nemmeno dato riscontro ad un riesame della posizione, come appunto menzionato in ordinanza cautelare Cds n. 1627/2023 ”.
4. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
5. In sede cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza di sospensiva:
“ Ritenuto che dal provvedimento impugnato dinanzi al Tar deriva per il cittadino straniero un danno grave e irreparabile;
Ritenuto che in sede di comparazione di interessi va data prevalenza a quello dell’appellante, non trovando il provvedimento impugnato in primo grado il proprio fondamento in fatti di tale gravità da non rendere possibile la presenza dello straniero sul territorio dello Stato sino alla decisione di merito da parte del giudice di appello ”.
6. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Le doglianze dell’appellante, infatti, non sono in grado di scalfire le statuizioni del Tar, che riposano su solide argomentazioni, anche in esito alla documentazione depositata in primo grado dall’Amministrazione, dalla quale emerge chiaramente che la produzione documentale richiesta per la definizione della procedura è stata effettuata tardivamente dalla parte qui appellante.
2.2. Ne deriva che l’Amministrazione non avrebbe potuto, nel caso di specie, adottare un provvedimento diverso dal diniego all’istanza; sicché il provvedimento è legittimo.
3. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Per quanto detto il Collegio ritiene di dover respingere l’appello. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | SA De Nictolis |
IL SEGRETARIO