Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 03/12/2021, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01185/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2021, proposto da
TH Detection Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Maddalena Was, Jacopo Nardelli e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via a Appia Nuova, 225;
Save s.p.a., non costituitasi in giudizio;
nei confronti
CH Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale la Stazione Appaltante ha aggiudicato a CH la gara per la “ fornitura di nr. 6 apparati EDS conformi alla norma ECAC standard 3.1, di cui nr. 3 destinati allo scalo di Verona Villafranca e nr. 3 destinati allo scalo di Venezia Tessera, oltre a servizi manutentivi per la durata di 60 mesi ” (CIG: 8825148683);
- della nota del 29 settembre 2021 con cui la Stazione Appaltante ha comunicato a TH l'intervenuta aggiudicazione della suddetta gara in favore di Nuctect, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- dei verbali delle sedute di gara nn. 1 – 5, nella parte in cui i commissari di gara hanno ammesso e valutato le offerte di CH e LA, anziché escluderle;
- della graduatoria finale formulata all'esito della seduta del 22 settembre 2021, nella parte in cui ha attribuito punteggi alle offerte presentate da CH e LA;
- del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto relativo allo scalo di Verona e del capitolato speciale relativo allo scalo di Venezia, laddove interpretati nel senso di giustificare la mancata esclusione di CH e LA dalla gara;
- delle note del 4 ottobre, dell'11 ottobre e del 19 ottobre 2021, con cui la Stazione Appaltante ha riscontrato le istanze di accesso agli atti presentate da TH, negandole l'accesso alla relazione tecnica di LA nella sua versione integrale;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti;
per l'accertamento
del diritto di TH a ottenere l'aggiudicazione della Gara;
nonché per la condanna
dell'Aeroporto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a. e di CH Warsaw Company Limited Sp. Z O.O.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la parte ricorrente, terza classificata al termine della procedura di gara, ha chiesto alla stazione appaltante l’ostensione dell’offerta tecnica presentata in gara da LA s.p.a., seconda classificata;
- che a fronte del diniego opposto dalla stazione appaltante la ricorrente ha proposto domanda di accesso in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
- che ai fini della trattazione della domanda di accesso è stata fissata l’odierna camera di consiglio del 1 dicembre 2021;
- che nelle more la stazione appaltante in data 24 novembre 2021 ha disposto l’ostensione integrale della predetta offerta, oscurando unicamente i dati anagrafici dei nomi riportati nel curriculum vitae ;
- che la ricorrente con memoria depositata in giudizio il 26 novembre 2021, ha quindi chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio, e a tale richiesta hanno aderito la stazione appaltante e la controinteressata costituita in giudizio;
- che pertanto deve darsi atto dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
- che la ripartizione delle spese di giudizio verrà disposta al definitivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm..
Spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO