TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1800/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
VALENTINA LUGESCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre
2. Il padre starà con il figlio un pomeriggio alla settimana dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.30 nel periodo scolastico e fino alle 21:00 nel periodo non scolastico ed estivo, oltre a il sabato e la domenica in via alternata dalle ore 11:00 alle 21:00 sia in estate che in inverno e gli incontri tra padre e figlio saranno liberi, ossia senza la presenza di educatori
3.Per le vacanze Natalizie e Pasquali il minore starà con ciascun genitore alternando annualmente la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Befana;
parimenti alternato annualmente sarà il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Il compleanno del minore verrà
1 invece condiviso da entrambi i genitori nel luogo che il figlio deciderà, con concorso alle spese di entrambi e con organizzazione e spese concordate 4.Per le vacanze estive, posto che attualmente il minore non pernotta con il padre, il bambino starà con il padre per 7 giorni senza pernotto dalle ore 10:00 fino alle ore 21:00, con rientro presso la residenza materna. Il pernotto del minore presso il padre, ossia il terzo step indicato dalla c.t.u. in atti, sarà concordato tra i genitori. Le parti concordano fin da ora che, quando il bambino pernotterà dal padre, i tempi di frequentazione stabiliti subiranno le seguenti variazioni: il figlio trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato alle 11:00 alla domenica alle 21:00, fermo restando il giorno infrasettimanale e, durante le vacanze estive, sette giorni anche non continuativi con il pernottamento La madre potrà trascorrere con il figlio una settimana anche non continuativa in periodi anche non estivi, stante la stagionalità dell'attività svolta
6. Stabilire a carico del sig. l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento Parte_2 del figlio minore con una somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente dalla data della sentenza e per i mesi di riferimento;
nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie inerenti al minore nella misura del 50%, così come previste dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e sarà necessario il previo consenso dell'altro genitore per spese superiori a euro 100,00.
7. Le parti concordano altresì che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
Parte_1
8. Le spese del presente procedimento saranno a carico esclusivo della sig.ra ». Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Firenze (FI) il 25/6/2016, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto, infine, che per espresso accordo delle parti il pagamento delle spese di lite sono integralmente a carico della sig.ra . Parte_1
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Firenze (FI) in data 25/6/2016, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) all'Atto Numero 136, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico della sig.ra il pagamento integrale delle spese di Parte_1 lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
VALENTINA LUGESCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Carlo Borromeo n.24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1 madre
2. Il padre starà con il figlio un pomeriggio alla settimana dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.30 nel periodo scolastico e fino alle 21:00 nel periodo non scolastico ed estivo, oltre a il sabato e la domenica in via alternata dalle ore 11:00 alle 21:00 sia in estate che in inverno e gli incontri tra padre e figlio saranno liberi, ossia senza la presenza di educatori
3.Per le vacanze Natalizie e Pasquali il minore starà con ciascun genitore alternando annualmente la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Befana;
parimenti alternato annualmente sarà il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Il compleanno del minore verrà
1 invece condiviso da entrambi i genitori nel luogo che il figlio deciderà, con concorso alle spese di entrambi e con organizzazione e spese concordate 4.Per le vacanze estive, posto che attualmente il minore non pernotta con il padre, il bambino starà con il padre per 7 giorni senza pernotto dalle ore 10:00 fino alle ore 21:00, con rientro presso la residenza materna. Il pernotto del minore presso il padre, ossia il terzo step indicato dalla c.t.u. in atti, sarà concordato tra i genitori. Le parti concordano fin da ora che, quando il bambino pernotterà dal padre, i tempi di frequentazione stabiliti subiranno le seguenti variazioni: il figlio trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato alle 11:00 alla domenica alle 21:00, fermo restando il giorno infrasettimanale e, durante le vacanze estive, sette giorni anche non continuativi con il pernottamento La madre potrà trascorrere con il figlio una settimana anche non continuativa in periodi anche non estivi, stante la stagionalità dell'attività svolta
6. Stabilire a carico del sig. l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento Parte_2 del figlio minore con una somma di euro 250,00 rivalutabile annualmente dalla data della sentenza e per i mesi di riferimento;
nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie inerenti al minore nella misura del 50%, così come previste dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e sarà necessario il previo consenso dell'altro genitore per spese superiori a euro 100,00.
7. Le parti concordano altresì che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra
[...]
Parte_1
8. Le spese del presente procedimento saranno a carico esclusivo della sig.ra ». Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Firenze (FI) il 25/6/2016, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto, infine, che per espresso accordo delle parti il pagamento delle spese di lite sono integralmente a carico della sig.ra . Parte_1
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e n Firenze (FI) in data 25/6/2016, debitamente trascritto
[...] Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) all'Atto Numero 136, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE a carico della sig.ra il pagamento integrale delle spese di Parte_1 lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3